Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 novembre 2004 |
Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita' produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 2; Visto il proprio decreto n. 142570 del 19 dicembre 2003, con il quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2003 e' stato istituito, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 7480 concernente il «Fondo rotativo per le imprese», con una dotazione di Euro 61.192.698,00 in termini di competenza; Visti la legge 6 ottobre 1982, n. 752 e il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 ottobre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 1985, recante le procedure e le modalita' per la concessione e la liquidazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752; Visti il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e il decreto del Ministro delle attivita' produttive 29 novembre 2002, recante criteri e modalita' per la concessione degli incentivi previsti dagli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visti il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e il decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, recante regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del medesimo decreto-legge riguardante le modalita' e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali d'armamento; Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, recante il regolamento per la semplificazione del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile; Visti l'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui prevede contributi per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, e la circolare del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2002, n. 900502 concernente il bando per le incentivazioni a favore della realizzazione del collegamento telematico «quick-response» fra imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero; Visti l'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2001, recante modalita' e criteri di accesso alle agevolazioni per la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave, localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, di cui all'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, nonche' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 dicembre 1996, n. 1123182/75, recante gli indirizzi attuativi della citata legge n. 513 del 1993 per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica; Visti l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge medesima; Visto l'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che prevede la concessione di contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa all'Italia; Vista la delibera del C.I.P.E. in data 29 settembre 2003, concernente i finanziamenti pubblici per interventi in materia di infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa all'Italia e, in particolare, il punto 4 dove vengono determinate le agevolazioni per la redazione degli studi di fattibilita' e per la realizzazione delle opere; Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002, come modificato dal comma 85 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le disposizioni dello stesso art. 72 non si applicano alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del quinto bando; Considerato che le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 non si applicano ai finanziamenti a tasso agevolato, agli interventi di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, nonche' ai crediti d'imposta, non avendo essi natura di trasferimenti alle imprese a titolo di contributi; Ritenuto che, nel caso di agevolazioni concesse alla medesima impresa per lo stesso programma di attivita' sotto forma sia di finanziamento a tasso agevolato sia di contributo a fondo perduto, le disposizioni di cui all'art. 72 della legge n. 289 del 2002 debbano essere riferite all'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili; Attesa la necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da effettuare da parte del Ministero delle attivita' produttive ai sensi della normativa soprarichiamata; Vista la documentazione trasmessa con le note dell'11 dicembre 2003, n. 4167 e del 4 febbraio 2004, n. 948598 dal Ministero delle attivita' produttive ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002; Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione delle misure agevolative come di seguito disciplinate risulta inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, approvate dalla Commissione europea; D'intesa con il Ministro delle attivita' produttive (nota n. 22371 del 7 settembre 2004); Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza del Ministero delle attivita' produttive previste dalla normativa richiamata nelle premesse anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse secondo i criteri e le modalita' stabilite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti per quanto riguarda la forma, il tasso di interesse e la durata. |
| Art. 2. Interventi per la ricerca mineraria in Italia Il contributo previsto dall'art. 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo. |
| Art. 3. Interventi per la ricerca e lo stoccaggio del gas Il contributo previsto dagli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo. |
| Art. 4. Interventi per la razionalizzazione dell'industria della difesa Il contributo previsto dai commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e dal decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, concernente i criteri e le modalita' per l'attuazione della predetta disposizione legislativa per la parte relativa alla razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della difesa e' concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e nella misura del 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo. |
| Art. 5. Interventi a favore dell'imprenditoria femminile Il contributo previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, relativamente ai bandi emanati dal 1° gennaio 2003, e' concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo. |
| Art. 6. Contributi per il settore tessile dell'abbigliamento e calzaturiero Il contributo previsto dall'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero e' concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo. |
| Art. 7. Interventi a favore del ripristino ambientale e della sicurezza delle cave Il contributo previsto dall'art. 114, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' concesso per il 50 per cento sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50 per cento sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura dello 0,50 per cento annuo. |
| Art. 8. Interventi finalizzati al potenziamento ed alla realizzazione di infrastrutture 1. I contributi di cui all'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, limitatamente agli interventi finalizzati al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture, sono concessi sulla base dei criteri stabiliti dalla delibera del C.I.P.E. n. 71 del 29 settembre 2003 richiamata nelle premesse. |
| Art. 9. Disposizioni comuni 1. I finanziamenti a tasso agevolato relativi agli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono rimborsati con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno una durata non superiore a dieci anni a decorrere dalla data dei rispettivi provvedimenti di concessione, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata degli stati di avanzamento del programma agevolato, ma comunque non superiore a cinque anni. 3. Il rimborso del finanziamento inizia dall'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione a saldo ovvero ridetermina l'ammontare definitivo delle agevolazioni concesse, ma comunque entro non oltre il quinto anno a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento medesimo, secondo un piano pluriennale di rientro a rate annuali comprensive di capitale e di interessi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi dovuti sulle quote di finanziamento erogate vengono corrisposti annualmente alla predetta scadenza. |
| Art. 10. Interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica 1. Ai fini dell'applicazione del principio di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 72 della legge n. 289 del 2002, gli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, attuati sotto forma di acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio delle imprese beneficiarie, in considerazione della natura temporanea e della prevista restituzione delle stesse, sono assimilati ai finanziamenti agevolati. 2. La somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale di cui al comma 1 non puo' essere inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse per lo stesso intervento. 3. Il tasso di interesse e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato restano disciplinate dall'allegato c) degli «indirizzi attuativi della legge n. 513/1993» approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1996, n. 1123182/75 e successive modificazioni, fermo restando il limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse e il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3. |
| Art. 11. Restituzioni e revoche 1. Con il provvedimento che dispone la concessione delle agevolazioni di cui agli interventi disciplinati dal presente decreto possono, altresi', essere determinati: a) gli obblighi dell'impresa e le ulteriori modalita' relativi al rimborso delle rate del finanziamento, nonche' gli interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle rate ovvero della restituzione del finanziamento medesimo ovvero dei contributi in caso di revoca delle agevolazioni; b) le modalita' della revoca del finanziamento determinata dal ritardato pagamento protratto per oltre un anno nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa per l'assunzione degli obblighi derivanti dal provvedimento medesimo pena la decadenza dai benefici concessi. |
| Art. 12. Interventi di preponderante sviluppo precompetitivo 1. Per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, fermo restando il limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse sul finanziamento agevolato. |
| Art. 13. Norma finale 1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione delle disposizioni medesime, richiamate nelle premesse. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2004
Il Ministro: Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, foglio n. 5 Economia e finanze, registro n. 332 |
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