Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2004
Attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare gli articoli 8 e 9;
Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2004, recante prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 23 luglio 2003, recante orientamenti per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche;
Vista la lettera n. 28077 del 10 settembre 2004 con la quale la Commissione europea ha sollecitato la notifica delle condizioni di ammissibilita' adottati in attuazione dell'art. 69 del regolamento CE n. 1782/03;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per fissare gli importi massimi e le condizioni di ammissibilita' al pagamento supplementare di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/03;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 23 settembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
Aiuto supplementare nel settore dei seminativi
1. Nel settore dei seminativi la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare ad ettaro agli agricoltori che coltivano frumento duro, frumento tenero, mais oppure attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture.
2. Le condizioni di ammissibilita' al pagamento supplementare di cui al precedente comma 1, sono le seguenti:
a) per il grano duro, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, elencate nell'allegato A del presente decreto, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%;
b) per il grano tenero, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati;
c) per il mais, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati;
d) l'applicazione obbligatoria, attraverso l'utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, dell'avvicendamento almeno biennale che includa le colture miglioratrici della fertilita' del terreno o le colture da rinnovo di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003.
3. Qualsiasi particella coltivata nel corso del medesimo anno puo' beneficiare di un solo aiuto supplementare.
4. L'importo massimo del pagamento supplementare e' fissato a 180 Euro/ha.
 
Art. 2.
Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine
1. Nel settore delle carni bovine, la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare per capo agli allevatori che rispettano le seguenti condizioni di ammissibilita':
a) per le vacche nutrici, cosi' come definite dalla normativa comunitaria, di razze da carne, la loro iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici;
b) per le vacche a duplice attitudine, elencate nell'allegato B del presente decreto, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera e l'obbligo di pascolo permanente, come definito dall'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004, di almeno il 50% della superficie foraggiera;
c) per le vacche nutrici, cosi' come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di eta' inferiore ai sette anni e per i bovini detenuti in azienda per almeno sette mesi, di eta' compresa tra gli otto ed i venti mesi, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera, il possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA e l'obbligo di pascolo permanente, come definito dall'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004, di almeno il 50% della superficie foraggiera;
d) per ciascun capo bovino macellato in eta' superiore a dodici e inferiore ai ventisei mesi ed etichettato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, da un'organizzazione autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, la permanenza nell'allevamento per almeno sette mesi prima della macellazione e la indicazione in etichetta della denominazione dell'azienda di allevamento del bovino.
2. Per lo stesso capo di cui al precedente comma 1 e concesso un solo pagamento supplementare per anno.
3. L'importo massimo del pagamento supplementare e' fissato a 180 Euro/capo.
 
Art. 3.
Aiuto supplementare nel settore delle carni ovine e caprine
1. Nel settore delle carni ovine e caprine, la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare per capo agli allevatori singoli o associati con piu' di cinquanta capi che conducono gli animali al pascolo per almeno centoventi giorni.
2. L'importo massimo del pagamento supplementare e' fissato a 15 Euro/capo.
 
Art. 4.
Attuazione temporale delle misure
Le misure relative ai pagamenti supplementari di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono di attuazione per l'anno 2005.
 
Art. 5.
Autorita' competente al coordinamento dei controlli
Agea, in qualita' di autorita' competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 99/2004, con propri provvedimenti determina, sentiti gli organismi pagatori riconosciuti, i criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 9
 
Allegato A

Varieta' frumento duro

ADAMELLO |KARALIS AMILCAR |KRONOS ANCO MARZIO |LATINO APPIO |LESINA APPULO |LEVANTE ARCANGELO |LIBECCIO ARCOBALENO |MARCO ARTIMON |MATT ASDRUBAL |MERIDIANO AVISPA |MONGIBELLO BAIO |NEFER BARCAROL |NEODUR BALIDURO |NERONE BOLO |NORBA BORELLO |NORMANNO BRADANO |OFANTO BRINDUR |OROBEL BRONTE |PERSEO BURGOS |PIETRAFITTA CANNIZZO |PLATANI CANYON |PLINIO CAPPELLI |PORTOBELLO CASANOVA |PORTORICO CICCIO |PR22D40 CIRILLO |PR22D66 CLAUDIO |PR22D78 COLORADO |PRECO COLOSSEO |PROMETEO CONCADORO |PROVENZAL CRESO |QUADRATO CRISPIERO |RADIOSO DAUNIA |RINGO DERRICK |RUSTICANO DUETTO |SAN CARLO DUILIO |SEMOLON DUPRI |SIMETO DURANGO |SOLEX DURBEL |SORRENTO DYLAN |SORRISO FABIO |SVEVO FIORE |TIZIANA FLAMINIO |TORREBIANCA FLAVIO |TRESOR FORTORE |ULISSE GARDENA |VALBELICE GARGANO |VALSALSO GHIBLI |VARANO GIANNI |VENDETTA GIEMME |VENTO GIOTTO |VERDI GIOVE |VESUVIO GRAZIA |VETRODUR GRECALE |VETTORE ICARO |VINCI IONIO |VIRGILIO IRIDE |VITRICO ITALO |VITROMAX
|VITRON
 
Allegato B Pezzata Rossa oropa Pezzata Rossa Valdostana Grigio Alpina Bianca Val Padana Pinzgau Rendena Varzese-Ottonese Agerolese Siciliana Calvana Pontremolese Pustertaler Sarda Sarda modicana Pisana Garfagnina Sarda Bruna Podolica Pugliese Ceppi podolici
 
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