Gazzetta n. 287 del 7 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 7 ottobre 2004
Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia, che utilizzano il sistema di pesca a strascico.

Premessa
Il Piano e' diretto all'uscita dal settore pesca delle unita' autorizzate all'uso del sistema a strascico con operativita' entro le 6 miglia dalla costa.
Il Piano, attraverso l'arresto definitivo di tali unita', e' volto alla riduzione dello sforzo di pesca nella fascia costiera ove la maggiore interazione tra la pesca e le diverse attivita' marittime e portuali acuisce l'effetto impattante sulle risorse ittiche. Nel contempo, il Piano tiene altresi' conto della precarieta' economica di tale tipologia di attivita' di pesca che risulta a conduzione prevalentemente familiare nonche' effettuata con imbarcazioni di ridotte dimensioni che ne condizionano l'operativita'.
Considerato che la predetta precarieta' economica ha causato l'aumento delle richieste di abbandono di tale tipo di pesca con demolizione compensata dell'imbarcazione, si ritiene opportuno, secondo norme comunitarie in vigore, favorire tale esodo che consentirebbe di alleggerire lo sforzo di pesca in un'area sensibile della fascia costiera.
1. Amministrazione responsabile ed informativa ai sensi della legge n. 241/1990.
La responsabilita' gestionale della attuazione relativa alle fasi di programmazione finanziaria, verifica dei requisiti dei destinatari finali ed erogazione dei contributi e', nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, della Direzione generale per la pesca e 1'acquacoltura che si avvale, per l'attivita' istruttoria, delle Autorita' marittime dell'Ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca per la quale sara' presentata la domanda ai sensi del presente piano.
2. L'ammontare del premio.
L'ammontare del premio e' calcolato conformemente alla tabella 1, di cui al regolamento (CE) 2792/99, come modificato dal regolamento (CE) 2369/02, per le istanze di arresto definitivo presentate successivamente alla data del 30 settembre 2003 e alla tabella 2, del medesimo regolamento, per tutte le altre. Il calcolo del premio e' effettuato secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 4, lettera a) e comma 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 «Modalita' di attuazione della misura di arresto definitivo».
In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti disposizioni:
l'entita' del premio, determinato con le modalita' di cui sopra, e' diminuito di una parte dell'importo riscosso, in caso di periodo vincolativo residuo, secondo il criterio pro rata temporis;
il premio di arresto definitivo e' interamente liquidato nel caso in cui il decreto di concessione e' emesso alla scadenza del periodo vincolativo.
Ai fini della valutazione istruttoria della cumulabilita' del premio con altri contributi comunitari, nazionali e regionali, il soggetto destinatario dell'intervento di cui al paragrafo 4 deve allegare alla domanda di ammissione al presente Piano un'apposita autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come successivamente modificato, nella quale dichiari le precedenti richieste di contributi cui e' conseguito il percepimento delle relative somme.
3. Requisiti della imbarcazione.
Per essere ammessa al premio per l'arresto definitivo, l'imbarcazione deve essere dotata di:
licenza di pesca, in corso di validita';
abilitazione alla pesca costiera locale e onerativita' entro le 6 miglia;
lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 12 metri;
stazza non superiore ai 15 GT;
eta' pari o superiore a 10 anni, intesa ai fini del presente Piano come numero intero pari alla differenza tra l'anno in cui l'autorita' di gestione ha deciso la concessione del contributo e l'anno di entrata in servizio, quale definito dal regolamento (CEE) 2930/86;
armamento, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi antecedenti, come stabilito dall'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, la data di richiesta di arresto definitivo, ovvero, per almeno l'80% del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente.
4. Soggetti destinatari dell'intervento.
Destinatario dell'intervento e' il proprietario della imbarcazione rispondente ai requisiti di cui al precedente paragrafo 3, anche nel caso in cui il medesimo proprietario risulti, dal ruolino di equipaggio, imbarcato sulla medesima unita'.
5. Modalita' di presentazione della domanda.
L'originale della domanda di ammissione al premio di cui al precedente paragrafo 2, redatta in carta semplice, e' presentata, o inoltrata tramite raccomandata postale, dal soggetto destinatario dell'intervento all'Ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nella domanda il soggetto destinatario dell'intervento indica, con riferimento al successivo paragrafo 6 la priorita' cui corrisponde l'unita' da pesca oggetto del premio richiesto.
L'Ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca, previa comunicazione all'interessato e alla alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura dell'avvio di procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, provvede al procedimento istruttorio secondo le modalita' previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2003 e tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente Piano, ivi compresa la rispondenza all'ordine di priorita' indicato nella domanda del soggetto destinatario con riferimento al paragrafo 6.
Ai fini del presente Piano non si applica il limite di ripresentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 6 (ultimo capoverso), del decreto ministeriale 22 dicembre 2000.
Alla domanda deve essere allegata l'apposita autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche, di cui al precedente paragrafo 2. In caso di dichiarazione mendace si applichera' quanto disposto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche.
L'Amministrazione ha facolta' di richiedere al destinatario dell'intervento, nel corso del procedimento istruttorio, integrazioni e/o chiarimenti in base a quanto disposto dalla legge n.241/1990.
L'Ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca trasmette l'esito istruttorio, secondo lo schema in allegato n. 1, alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda, ovvero entro trenta giorni dall'avvenuta integrazione documentale nel caso in cui sia stata richiesta nel senso predetto.
Nel caso in cui, per la medesima imbarcazione, il soggetto destinatario abbia presentato precedente istanza di arresto definitivo di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e successive modificazioni, in relazione alla quale non sia stato ancora emesso decreto di concessione, la medesima domanda dovra' essere integrata, ai fini dell'ammissione al presente Piano, con apposita attestazione dell'Ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca che certifichi la rispondenza dell'imbarcazione ai requisiti del presente Piano, con particolare riferimento al paragrafo 3. Le predette istanze manterranno in ogni caso la priorita' cronologica acquisita.
Per le istanze presentate sulla base del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e per le quali e' gia' intervenuto il decreto di concessione e non quello di liquidazione, e' previsto, a richiesta dell'interessato, il riconoscimento dell'intero ammontare del premio senza le decurtazioni introdotte dal decreto ministeriale 5 febbraio 2003. Tali richieste saranno ammesse all'integrazione del premio senza titolo di priorita'.
6. Formazione della graduatoria.
Alle imbarcazioni risultate rispondenti ai requisiti di cui al paragrafo 3 sara' assegnata la priorita', nell'ordine di seguito indicato:
a) imbarcazioni che esercitano l'attivita' di pesca con il sistema a strascico entro le 3 miglia, in base ad apposita autorizzazione rilasciata per tale attivita' di pesca «speciale» e/o «tradizionale» a carattere stagionale (3-4 mesi all'anno), nei compartimenti marittimi di Rimini, Chioggia, Ravenna, Monfalcone, Trieste, Pesaro, Venezia; ovvero imbarcazioni che esercitano l'attivita' di pesca con il sistema a strascico entro le 3 miglia con autorizzazione diversa da quelle predette. Tali attivita' sono state finora consentite, con autorizzazione in deroga al regolamento CE 1626/94. Peraltro, con l'applicazione di precedenti misure di riduzione di tale attivita' di pesca, si e' raggiunto, in modo progressivo, il dimezzamento del numero di imbarcazioni gia' autorizzate a tale tipo di pesca al momento dell'entrata in vigore del predetto regolamento CE 1626/94.
b) imbarcazioni che esercitano l'attivita' entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al solo sistema a strascico;
c) imbarcazioni che esercitano l'attivita' entro le 6 miglia autorizzate con licenza di pesca al sistema a strascico e ad altri sistemi di pesca (c.d. unita' polivalenti).
7. Concessione ed erogazione dei contributi.
Le domande sono istruite, dagli Uffici marittimi competenti, in ordine cronologico di arrivo e finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che per la misura demolizione corrispondono a quelle gia' programmate dal piano finanziario SFOP 2000-2006.
Nel caso in cui le domande, risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria, non siano liquidabili a causa del limite finanziario di cui sopra, le stesse verranno liquidate successivamente con eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei beneficiari gia' ammessi, od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazioni di fondi adottati dall'Amministrazione.
8. Misure sociali di accompagnamento per i pescatori.
A) Regioni fuori ob. 1.
Il premio previsto dal presente Piano, nell'ambito del DOCUP fuori obiettivo 1, puo' cumularsi con misure a carattere socioeconomico, in favore dei pescatori imbarcati sull'unita' da pesca, connesse all'adeguamento delle capacita' di pesca ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CE) 2371/02.
Sono previsti pagamenti compensativi individuali a favore dei marittimi non proprietari, imbarcati sull'unita' oggetto del presente Piano che, in seguito alla domanda di demolizione, abbandonino temporaneamente la attivita' di pesca o che decidano di intraprendere nuove attivita' al di fuori del settore della pesca marittima.
Le predette misure a carattere socioeconomico sono erogati nella misura di:
a) euro 10.000,00 (diecimila) nel caso di abbandono temporaneo, per almeno un anno, dell'attivita' di pescatore, in base a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lettera b), del regolamento CE n. 2792/99;
b) euro 18.000,00 (diciottomila) nel caso di diversificazione, per almeno 2 anni, della propria attivita' al di fuori del settore, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera c), punto ii) del regolamento CE n. 2369/02.
c) euro 50.000,00 (cinquantamila) nel caso di riconversione definitiva delle propria attivita' al di fuori del settore nel quadro di un piano sociale collettivo (almeno 2 imbarcati), ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera c), punto i) del regolamento CE n. 2369/02.
Per accedere alle predette misure, il pescatore presenta il libretto di navigazione alla competente Autorita' Marittima che vi annota l'abbandono temporaneo dell'attivita' di pesca ai fini del presente Piano e, nel caso di riconversione definitiva, l'annullamento dello stesso.
L'Autorita' Marittima alla scadenza del periodo di abbandono temporaneo dell'attivita' di pesca provvedera' a cancellare la predetta annotazione sul libretto di navigazione.
Nel caso in cui il marittimo riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso il periodo vincolativo di cui sopra lo stesso dovra' presentare alla competente Autorita' istanza corredata da ricevuta attestante l'avvenuta restituzione del premio calcolato pro rata temporis.
B) Regioni ob. 1
Fermi restando i premi previsti dal presente Piano e dai regolamenti comunitari, spettanti ai proprietari per la demolizione delle imbarcazioni rientranti nei compartimenti delle regioni dell'obiettivo 1, le medesime amministrazioni regionali possono concedere direttamente ai marittimi non proprietari, imbarcati sulle unita' da pesca oggetto di demolizione ai sensi del presente Piano, la misura sociale di accompagnamento nel rispetto dei parametri fissati dai regolamenti comunitari in materia. In tal caso, per accedere alle misure socio-economiche i pescatori faranno riferimento ai competenti uffici regionali.
9. Controlli e verifiche in corso di procedura.
L'Amministrazione si riserva la possibilita' di effettuare ogni ulteriore attivita' di controllo che verra' ritenuta opportuna ai fini dell'attuazione del presente Piano.
10. Rinunce e decadenze dal premio di arresto definitivo.
Il soggetto destinatario dell'intervento, con lettera raccomandata, dovra' comunicare al Ministero l'eventuale rinuncia al premio.
L'inadempienza di alcune o tutte le disposizioni del presente Piano, nonche' delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti ed applicabili, comporta la decadenza dalle provvidenze concesse e la conseguente revoca del contributo, con l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Nel caso di mancata restituzione, l'Amministrazione provvedera' al recupero delle somme.
11. Disposizioni generali.
Le regioni hanno facolta' di integrare le misure di cui al presente Piano, nel rispetto delle pertinenti normative comunitarie.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2004

Il direttore generale: Tripodi
 
Allegato 1

(Timbro lineare dell'ufficio)

Certificazione dell'autorita' marittima attestante l'esistenza dei requisiti previsti dal piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia dalla costa con sistema a strascico.

Vista la domanda presentata dal .................. acquisita al protocollo n. ..... in data .................... per l'arresto definitivo della imbarcazione denominata .................. da conseguirsi mediante demolizione;
Accertato che la suddetta imbarcazione da pesca:
e' iscritta presso questo ufficio al n. ........................... dei Registri ..................................;
risulta di proprieta' di .........................;
e' entrata in servizio nell'anno ........................... (come definito dal regolamento (CE) 2930/86);
e' stata armata ai sensi dell'art. 164 del Codice della navigazione per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi antecedenti la data di richiesta di arresto definitivo;
e' abilitata alla pesca con il sistema ........................ entro le .................... miglia dalla costa (specificare se trattasi di solo strascico o polivalenti);
e' operativa;
ha una lunghezza fuori tutto di ....................... metri;
ha una stazza di ..................... TSL ...... GT e ....... KW;
il pagamento di cui sopra dovra' essere effettuato sul c.c. bancario o postale n. ..........., intestato al beneficiario, presso l'istituto di credito ............. o ufficio postale di ......... CIN ....... ABI ........ CAB .......;
Si attesta che:
sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della imbarcazione al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante demolizione;
sussistono, altresi, tutti i requisiti previsti dal Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le sei miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico;
l'unita' da pesca risponde all'ordine di priorita' di cui al paragrafo 6, lettera ....... (*)
nei registri di iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla imbarcazione; in caso contrario indicare gli eventuali vincoli sussistenti e l'ammontare di eventuali contributi.

Luogo e data ..............................

Firma del titolare dell'ufficio .......................

(*) L'Autorita' marittima deve segnalare la priorita', in base alla lettera del paragrafo 6 del Piano, cui l'unita' da pesca risulta rispondente previa verifica di quanto allo scopo indicato dal soggetto destinatario nella domanda ai sensi del paragrafo 5 del Piano.
 
Allegato 2

(Timbro lineare dell'ufficio)

Integrazione delle istanze di demolizione presentate e non concesse aventi i requisiti previsti dal Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale
entro le 6 miglia dalla costa con sistema a strascico.

Vista la domanda presentata dal ..................... acquisita al protocollo n. ...... in data ................... per l'arresto definitivo della imbarcazione denominata ...................... da conseguirsi mediante demolizione;
Vista l'istanza di integrazione documentale presentata da ............... acquisita al protocollo n. ................. in data ...............;
Accertato che la suddetta imbarcazione da pesca:
e' iscritta presso questo ufficio al n. .......... dei Registri ..............;
risulta di proprieta' di ......................;
e' entrata in servizio nell'anno ....................... (come definito dal regolamento (CE) 2930/86);
e' abilitata alla pesca con il sistema .................... entro le ...............miglia dalla costa (specificare se trattasi di solo strascico o polivalenti);
Ha una lunghezza fuori tutto di ..................... metri;
Ha una stazza di ............... TSL ........... GT e .............. KW;
il pagamento di cui sopra dovra' essere effettuato sul c/c bancario n. ............... o postale n. ..............., intestato al beneficiario, presso l'istituto di credito ................. o ufficio postale di ..............., CIN ................, ABI ............., CAB ...................
Si attesta che:
il motopesca ha i requisiti previsti da Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia dalla costa con il sistema a strascico;
sussistono, altresi, tutti i requisiti previsti dal Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le sei miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico.

Luogo e data ....................................

Firma del titolare dell'ufficio ..............................
 
Allegato 3

(Timbro lineare dell'ufficio)

Certificazione dell'autorita' marittima attesante la richiesta da parte del marittimo imbarcato dei pagamenti compensativi individuali.

Vista la domanda presentata dal sig. .................. acquisita al protocollo n. ............... in data ................. per la corresponsione dei pagamenti compensativi individuali per:
abbandono temporaneo dell'attivita' di pesca per almeno un anno;
diversificazione della propria attivita' di pescatore per almeno due anni;
riconversione definitiva della propria attivita' fuori dal settore della pesca (in questo caso allegare apposita documentazione attestante il piano sociale collettivo e allegando, altresi' le istanze presentate dagli altri marittimi imbarcati).
Accertato che il suddetto marittimo:
e' in possesso del libretto di navigazione/o foglio di ricognizione n. .............rilasciato dall'ufficio marittimo di ................ al n. .......... dei Registri ...............;
Si attesta che:
e' stato imbarcato sul motopesca, iscritto al numero ................... dei RR.NN.MM.GG. di .............. abilitato all'esercizio della pesca con i sistemi e le modalita' previste dal presente Piano che e' stato cancellato per demolizione volontaria in data .........................................;
ha esercitato la professione di pescatore, da almeno dodici mesi decorrenti dalla data di demolizione del natante, impegnandosi ad abbandonare temporaneamente l'attivita' di pescatore per almeno un anno*;
ha esercitato la professione di pescatore, da almeno cinque anni decorrenti dalla data di demolizione del natante, impegnandosi ad abbandonare temporaneamente l'attivita' di pescatore per almeno due anni.
ha esercitato la professione di pescatore, da almeno cinque anni decorrenti dalla data di demolizione del natante, impegnandosi a riconvertire definitivamente la propria attivita' fuori dal settore della pesca marittima*;
sussistono tutti i requisiti per il versamento dei pagamenti compensativi in favore del predetto marittimo.
Il pagamento di cui sopra dovra' essere effettuato sul c/c bancario o postale n. ................ intestato al beneficiario, presso l'Istituto di credito ............ o ufficio postale di ............., CIN ........, ABI ......., CAB .................
A corredo della domanda si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante lo stato non fallimentare e di non aver presentato domanda di concordato.

Luogo e data .....................

Firma del titolare dell'ufficio ................

* Nella compilazione del presente allegato, si prega l'Autorita' marittima procedente di eliminare i paragrafi che non interessano.
 
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