IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Brescia, in conseguenza degli eventi sismici del 24 novembre 2004; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile, n. DPC/491/C.D./2004 del 29 novembre 2004, con la quale si comunica, con riferimento alla situazione emergenziale conseguente agli eventi sismici del 24 novembre 2004, ed al fine dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, della citata legge n. 212 del 2000, l'elenco dei comuni nei quali sono state riscontrate le piu' gravi situazioni di danneggiamento: Bedizzole, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba del Garda, Preseglie, Puegnago sul Garda, Rezzato, Roe' Volciano, Sabbio Chiese, Salo', San Felice del Benaco, Toscolano Maderno, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno, situati nel territorio della provincia di Brescia; Considerato che sussiste l'impossibilita' per i soggetti residenti nei territori interessati dai citati eventi di rispettare i termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari; Ritenuta la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004; Decreta: Art. 1. 1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 24 novembre 2004, avevano la residenza nei comuni di Bedizzole, Gardone Riviera,Gavardo, Manerba del Garda, Preseglie, Puegnago sul Garda, Rezzato, Roe' Volciano, Sabbio Chiese, Salo', San Felice del Benaco, Toscolano Maderno, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno, situati nel territorio della provincia di Brescia, sono sospesi, dal 24 novembre 2004 al 21 dicembre 2004, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresi' nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche, che alla data del 24 novembre 2004, avevano, nel territorio dei comuni di cui allo stesso comma 1: a) la sede legale; b) la sede legale e quella operativa; c) la sede operativa; in tal caso, le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attivita' svolte nei predetti comuni. 3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenuta alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate. 4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati il 22 dicembre 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2004
Il Ministro: Siniscalco |