IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali; Visti gli articoli 5, 6, 7, e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandano a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visto l'art. 2, comma 1-quater che rinvia all'anno 2005, l'alternativa tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4 del richiamato decreto legislativo n. 102/2004; Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarieta' nazionale; Grandinate e piogge alluvionali del 20 giugno 2004 nella provincia di Pavia; Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla Regione Lombardia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni metereologiche delle avversita' che hanno prodotti i danni; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; Pavia: grandinate del 20 giugno 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettera a), b), nei territori dei Comuni di Rovescala, Santa Maria della Versa, San Damiano al Colle, Bosnasco, Zenevredo, Montu' Beccaria, Canneto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Castana, Broni, Cigognola, Pieta de' Giorgi, Lirio, Redavalle, Golferenzo, Mornico Losana, Barbianello; Stradella; piogge alluvionali del 20 giugno 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Rovescala, Santa Maria della Versa, San Damiano al Colle, Zenevredo, Montu' Beccaria, Canneto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Castana, Broni, Cigognola, Pietra de' Giorgi, Lirio, Redavalle, Golferenzo, Mornico Losana, Stradella. L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto e' subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2004
Il Ministro: Alemanno |