IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Vicenza
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 9 (art. 223-septiesdecies) del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1966, che ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore; Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attivita' produttive; Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare; Decreta: 1. Lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-septiesdecies) del decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore delle ventuno societa' cooperative di cui all'allegato elenco che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Vicenza, viale Torino n. 11 - 36100 Vicenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Vicenza, 23 novembre 2004
Il direttore provinciale: Bortolan |