Gazzetta n. 285 del 4 dicembre 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n. 249
Testo del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004), coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di essi, ((il trattamento straordinario di integrazione salariale)) per crisi aziendale puo' essere prorogato ((per un periodo fino)) a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per l'occupazione e' integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004» dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».
3. (Soppresso).
3-bis. ((Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennita' stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.))
3-ter. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.))
3-quater. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Il testo dell'art. 3, comma 137, quarto periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - (Omissis).
137. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di
euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, pua'
disporre, entro il 30 aprile 2005, proroghe di trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita'
e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in
materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di
continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere
stati definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2004.».
- Il testo dell'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente:
«Art. 46 (Interventi straordinari a sostegno delle
difficolta' occupazionali derivanti dalla chiusura del
traforo del Monte Bianco). - 1. Ai lavoratori dipendenti da
datori di lavoro privati operanti nella regione Valle
d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli
interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal
lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata
nelle attivita' connesse con i flussi internazionali di
traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte
Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o
di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il
31 dicembre 2000, una indennita' pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto dalle
vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta
riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo
familiare, ove spettanti.
2. Si considerano attivita' connesse con i flussi
internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei
servizi, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei
trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della
connessione con attivita' indotte dal traforo del Monte
Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione
dell'orario di lavoro e la connessione con la chiusura
straordinaria del traforo del Monte Bianco,
indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono
risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale o
presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, per
un numero massimo di 150 unita', dall'INPS, su richiesta
dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui
all'art. 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n.
164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.
Per i periodi di paga gia' scaduti, la richiesta deve
essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i
datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla
citata legge n. 164 del 1975.
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella
regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e
il 31 dicembre 2000, non si computano ai fini del calcolo
dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti
in materia.
5, Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al
comma 1, si applicano le disposizioni in materia di
assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si
provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla sospensione dei termini
previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano
diritto.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato
in lire 4 miliardi, si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalle legge 19 luglio 1993, n. 236.».
- Il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e' il seguente:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo dell'art. 7, secondo comma, della citata
legge n. 468 del 1978, e' il seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa (in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
 
Art. 1-bis.
1. ((A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita' di mobilita', si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), e' il seguente:
«Art. 7 (Indennita' di mobilita). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritta alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.».
- Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 223 del
1991, e' il seguente:
«Art. 8 (Collocamento dei lavori in mobilita). - 1. Per
i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si
applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al
sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in
materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui
all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2,
legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti
avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego
stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle liste di collocamento, la percentuale degli
avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista
di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per
cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente
comma non trova applicazione per i giornalisti.
4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso
settore di attivita' che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art. 27,
legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del
comma 6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui
all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui
agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione
del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art.
37, legge 9 marzo 1989, n. 88.».
- Il testo dell'art. 25, comma 9, della citata legge n.
223 del 1991, e' il seguente:
«9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della citata
legge n. 468 del 1978, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater),
della citata legge n. 468 del 1978, e' il seguente:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - i-ter) (omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.».
- Il testo dell'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto
2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previdenza pubblica, per il
sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione
stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria), e' il seguente:
«12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare
il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento
degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori
dipendenti del settore privato che abbiano maturato i
requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'art. 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per
l'accesso al pensionamento di anzianita', possono
rinunciare all'accredito contributivo relativo
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e
alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni
obbligo di versamento contributivo da parte del datore di
lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima
scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio
della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la
somma corrispondente alla contribuzione che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale,
qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e'
corrisposta interamente al lavoratore.».
 
Art. 1-ter.
1. ((E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalita' ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente piu' rappresentative.))

Riferimenti normativi:
- Il testo della citata legge n. 236 del 1993
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167.
 
Art. 1-quater.
1. ((A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.
2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e abrogato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Riferimenti normativi:
- Il testo della citata legge n. 243 del 2004 (Norme in
materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n.
222.
- Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 164 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti
al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea), e' il
seguente:
«Art. 2 (Regime pensionistico degli iscritti al Fondo
di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea). - 1. Per i lavoratori
iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995
possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18
anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo
il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente,
con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data
del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita'
contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e'
determinata in base al criterio del pro-quota di cui
all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Per il calcolo della pensione, la retribuzione
pensionabile di riferimento per le anzianita' contributive
maturate fino al 31 dicembre 1997 e' quella disciplinata
dalla previgente normativa del Fondo.».
- Il testo dell'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n.
859 (Norme di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea), abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2005, e' il seguente:
«Art. 34 (Liquidazione in capitale). - L'iscritto che
abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge
per il conseguimento del diritto alla pensione di
anzianita', ha la facolta' di chiedere che gli sia
corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione
spettantegli, il valore capitale della quota stessa,
calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Il capitale liquidabile non puo' superare:
a) ne' la meta' del valore capitale della pensione
spettante ai sensi della presente legge;
b) ne' la differenza tra il valore capitale della
pensione spettante ai sensi della presente legge ed il
valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai
contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla
categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto
durante il periodo considerato utile ai fini della
determinazione della pensione liquidabile a carico del
Fondo.
La pensione ai superstiti del pensionato che si sia
avvalso della facolta' prevista dal primo comma del
presente articolo e' calcolata sulla quota residua di
pensione diretta.
Per gli iscritti volontari di cui al successivo art.
40, la liquidazione in capitale e' operata sulla pensione
corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale
sono stati versati i contributi per gli ultimi dodici mesi,
con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al
secondo comma dell'art. 40.».
- Il testo dell'art. 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi), e' il seguente:
«A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota
pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.».
- Per il testo dell'art. 11-ter, comma 7 - 11, terzo
comma, lettera i-quater) 7, secondo comma, della citata
legge n. 468 del 1978, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.
 
Art. 1-quinquies.
1. ((Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.))
Riferimenti normativi:
- Il testo degli articoli 1 e 3 della citata legge n.
223 del 1991, e' il seguente:
«Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario
di integrazione salariale). - 1. La disciplina in materia
di intervento straordinario di' integrazione salariale
trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano
occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presentazione delle
richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste
presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal
trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere,
per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
alla data del predetto trasferimento. Ai fini
dell'applicazione del presente comma vengono computati
anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di
integrazione salariale deve contenere il programma che
l'impresa intende attuare con riferimento anche alle
eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze
sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. L'impresa, sentite le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia,
puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere
superiore a due anni. il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe,
ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli
tra i predetti programmi che presentino una particolare
complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei
processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti
programmi comportano con riferimento alle dimensioni
dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma
1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e'
dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del
venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata
dal decreto ministeriale di concessione la data di
decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non puo'
essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
medesima causale non puo' essere disposta prima che sia
decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di
cui all'art. 19, legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri
per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonche'
di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle
situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla
situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la
selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per
l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere nonche' le modalita' della rotazione prevista
nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e
dell'esame congiunto previsti dall'art. 5, legge 20 maggio
1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine
tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali
livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di
rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime
mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il
programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti
dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il
Ministro del lavoro e delle previdenza sociale promuove
l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale
accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data
del decreto di' concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto
l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle
specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove
non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto
immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale
di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con
effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese
successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
integrazione, e' maggiorato di una somma pari al
centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti
straordinari di integrazione salariale non possono avere
una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le
quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista
dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per contrazioni o
sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da
situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo'
essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti
dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1,
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma
3.
10. Per le imprese che presentino un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del
loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti
apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i
periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento
straordinario di integrazione salariale per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi, l'intervento ordinario.».
«Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione
salariale e procedure concorsuali). - 1. ll trattamento
straordinario di integrazione salariale e' concesso, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'amministrazione straordinaria,
qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di
integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di
ammissione al concordato preventivo consistente nella
cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il
periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori
sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione
di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda
del curatore, del liquidatore o del commissario, per un
periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al
comma 1, quando sussistano fondate prospettve di
continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,
anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la
cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti,
il curatore del trattamento straordinario di integrazione
salariale puo' essere prorogato, su domanda del liquidatore
o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La
domanda deve essere corredata da una relazione, approvata
dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il
controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione
dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di
sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere
salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il
liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
mobilita', ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i
lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui
all'art. 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il
contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5,
comma 4, non e' dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia
assunto la gestione, anche parziale, di aziende
appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui
al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione
nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le
procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda,
l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro
dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui
sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto
deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento
della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il
trattamento relativo si applicano anche al personale il cui
rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931,
n. 148, e successive estensioni, modificazioni e
integrazioni, che sia stato licenziato da imprese
dichiarate fallite, o poste in liquidazione,
successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i
lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che
maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base
per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei
dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento
di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della
legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori
licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di procedure di liquidazione, le norme in
materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano
applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto
pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si
trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della
pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979,
n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del
decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e
successive modificazioni.
5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale e di collocamento in mobilita'
prevista dal presente articolo per le ipotesi di
sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si
applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi
annui, previo parere motivato del prefetto fondato su
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori
delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni
nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della citata legge n.
575 del 1965 esercita le facolta' attribuite dal presente
articolo al curatore, al liquidatore e al commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali.».
 
Art. 2.
1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, ((del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del)) testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((nonche' per la concessione di contributi)) per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di Euro 11.000.000, Euro 2.580.000, Euro 1.470.000, Euro 5.750.000, Euro 2.000.000, Euro 2.000.000 ed Euro 200.000.
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad Euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa ((di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.))
Riferimenti normativi:
- Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n.
300.
- Il testo della legge 15 dicembre 1998, n. 438
(Contributo statale a favore delle associazioni nazionali
di promozione sociale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297.
- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., e' il seguente:
«Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43). - 1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie; destinato al
finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38,
40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La
dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal
contributo di cui al comma 3, e' stabilito in lire 12.500
milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno
1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi' le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da
organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri interessati. Il regolamento di attuazione
disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca
del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni
adottano, nelle materie di propria competenza, programmi
annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del
presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivita' culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunita'. I
programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita'
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da
data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di
cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'I.N.P.S. all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.».
- Il testo dell'art. 96, della legge 21 novembre 2000,
n. 342 (Misure in materia fiscale), e' il seguente:
«Art. 96 (Disposizioni in materia di volontariato e di
canone radio per attivita' antincendio e di protezione
civile). - 1. Al fine di sostenere l'attivita'
istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte
nei registri di' cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma
44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, determinata annualmente con
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15
miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, per
l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e
organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali
utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di
utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali
trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle
province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita
alle predette province che provvedono all'erogazione dei
contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo
i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta'
sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente
comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente
alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo
periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire
10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti
in pubblici registri destinati ed attivita' antincendio da
parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a
quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (Onlus), possono conseguire
il predetto contributo nella misura del venti per cento del
prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente
riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore, il
venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione
praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la regione Valle
d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
associazioni e le organizzazioni da queste demandate
all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei
rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del
canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita'
antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti
sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del
31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con
impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad
organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.».
- Il testo della legge 23 dicembre 1997, n. 451
(Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302.
- Il testo della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonche' al
titolo VIII del libro primo del codice civile), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96.
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il testo dell'art. 3, comma 8, della citata legge n.
350 del 2003, e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1-7 (Omissis).
8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di
1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze
connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace.».
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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