Gazzetta n. 285 del 4 dicembre 2004 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n. 249 |
Testo del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004), coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di essi, ((il trattamento straordinario di integrazione salariale)) per crisi aziendale puo' essere prorogato ((per un periodo fino)) a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per l'occupazione e' integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004» dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005». 3. (Soppresso). 3-bis. ((Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennita' stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.)) 3-ter. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.)) 3-quater. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Riferimenti normativi: - Il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: «7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.». - Il testo dell'art. 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - (Omissis). 137. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pua' disporre, entro il 30 aprile 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004.». - Il testo dell'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: «Art. 46 (Interventi straordinari a sostegno delle difficolta' occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco). - 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. 2. Si considerano attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della connessione con attivita' indotte dal traforo del Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria del traforo del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, per un numero massimo di 150 unita', dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'art. 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. Per i periodi di paga gia' scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975. 4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 2000, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia. 5, Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. 6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne avevano diritto. 7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalle legge 19 luglio 1993, n. 236.». - Il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente: «7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». - Il testo dell'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 468 del 1978, e' il seguente: «Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - (Omissis). Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso); 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.». |
| Art. 1-bis. 1. ((A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le societa' da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita', ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennita' di mobilita', si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede: a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine e' istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010; b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009. 4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3. 5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facolta' di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facolta', fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il seguente: «Art. 7 (Indennita' di mobilita). - 1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. 2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. 3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritta alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.». - Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 223 del 1991, e' il seguente: «Art. 8 (Collocamento dei lavori in mobilita). - 1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. 3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2, legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita'. 4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. 4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. 5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art. 27, legge 12 agosto 1977, n. 675. 6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento. 8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.». - Il testo dell'art. 25, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991, e' il seguente: «9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.». - Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Per il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della citata legge n. 468 del 1978, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della citata legge n. 468 del 1978, e' il seguente: «3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - i-ter) (omissis); i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.». - Il testo dell'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e' il seguente: «12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianita', possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore.». |
| Art. 1-ter. 1. ((E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalita' ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante: a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari; b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali. 2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema stesso. 3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente piu' rappresentative.)) Riferimenti normativi: - Il testo della citata legge n. 236 del 1993 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167. |
| Art. 1-quater. 1. ((A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite. 2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e abrogato. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Riferimenti normativi: - Il testo della citata legge n. 243 del 2004 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n. 222. - Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), e' il seguente: «Art. 2 (Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea). - 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.». - Il testo dell'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005, e' il seguente: «Art. 34 (Liquidazione in capitale). - L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianita', ha la facolta' di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il capitale liquidabile non puo' superare: a) ne' la meta' del valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge; b) ne' la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo. La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo e' calcolata sulla quota residua di pensione diretta. Per gli iscritti volontari di cui al successivo art. 40, la liquidazione in capitale e' operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi dodici mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'art. 40.». - Il testo dell'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e' il seguente: «A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.». - Per il testo dell'art. 11-ter, comma 7 - 11, terzo comma, lettera i-quater) 7, secondo comma, della citata legge n. 468 del 1978, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. |
| Art. 1-quinquies. 1. ((Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche' ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilita', la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennita' o sussidi, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.)) Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 1 e 3 della citata legge n. 223 del 1991, e' il seguente: «Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale). - 1. La disciplina in materia di intervento straordinario di' integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione delle richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. 2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. 4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione. 6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19, legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10. 7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche' le modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5, legge 20 maggio 1975, n. 164. 8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di' concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, e' maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare. 9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3. 10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima. 11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unita' produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.». «Art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali). - 1. ll trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi. 2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettve di continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il curatore del trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. 3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in mobilita', ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'art. 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4, non e' dovuto. 4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'. 4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilita'. 5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni. 5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.». |
| Art. 2. 1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, ((del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del)) testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((nonche' per la concessione di contributi)) per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di Euro 11.000.000, Euro 2.580.000, Euro 1.470.000, Euro 5.750.000, Euro 2.000.000, Euro 2.000.000 ed Euro 200.000. 2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad Euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa ((di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.)) Riferimenti normativi: - Il testo della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300. - Il testo della legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297. - Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., e' il seguente: «Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e' stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo. 2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivita' culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita' indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma. 3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'I.N.P.S. all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.». - Il testo dell'art. 96, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), e' il seguente: «Art. 96 (Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attivita' antincendio e di protezione civile). - 1. Al fine di sostenere l'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di' cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ed attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus), possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore, il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste demandate all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita' antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.». - Il testo della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. - Il testo della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96. - Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Il testo dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 350 del 2003, e' il seguente: «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - 1-7 (Omissis). 8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.». |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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