Gazzetta n. 285 del 4 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
DECRETO 5 novembre 2004, n. 292 |
Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente: «Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente: «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo»; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed, in particolare, l'articolo 27, comma 10; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed, in particolare, l'articolo 80, comma 35; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 4, comma 5; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: « Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»; Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002; Visto il «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41, comma 9; Considerata la necessita' di innovare la disciplina attualmente contenuta nel decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, per adeguarla alle norme in materia radiotelevisiva emanate successivamente alla sua entrata in vigore; Considerato che con apposito regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, saranno definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la revoca di contributi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, anche in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del citato Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004; Ritenuto di non poter aderire a quanto segnalato dal Consiglio di Stato nel citato parere in relazione all'integrazione del criterio prevalente del fatturato medio con altri e diversi parametri, in quanto le emittenti beneficiarie del contributo del presente regolamento gia' soddisfano le esigenze di garantire l'autoproduzione e l'informazione essendo gia' ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, sotto il diverso profilo dell'innovazione tecnologica e dell'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per la mancata attuazione di detto piano; Sentite le competenti commissioni parlamentari; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM 139366/4624/DL del 3 agosto 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Beneficiari e ripartizione della somma stanziata 1. I termini procedimentali e le modalita' di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, sono specificati nel bando di concorso emanato dal Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ovvero abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269. 3. Costituisce requisito di ammissibilita' al contributo di cui al comma 1 l'adesione dell'emittente richiedente al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, di seguito denominato «Codice in materia di televendite» e al «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002, di seguito denominato «Codice TV e minori». 4. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, e' ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta ripartizione si dovra' dare particolare rilievo alle regioni e province autonome ricomprese nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione. Si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma, l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo e' ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. Ai fini del presente decreto per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attivita' televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio. 5. La somma assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma e' attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 4.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185. - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.». - La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - La legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. - L'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, e' il seguente: «Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione). - 1.-2. (Omissis). 3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, e' stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999. Detta somma e' erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8.». - Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1999, n. 24, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75. - L'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, e' il seguente: «Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). - 1.-9. (Omissis). 10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse.». - L'art. 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, e' il seguente: «Art. 145 (Altri interventi). - 1.-17. (Omissis). 18. Al comma 10 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: "Quaranta" e' sostituita dalla seguente "Ottantadue". 19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e' erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, del Ministro delle comunicazioni, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento adottato con decreto ministeriale n. 378 del 1999, del Ministro delle comunicazioni.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. - Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70. - L'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, e' il seguente: «Art. 52 (Interventi vari). - 1.-17. (Omissis). 18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione.». - L'art. 80, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, e' il seguente: «Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse). - 1.-34. (Omissis). 35. Il finanziamento annuale previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.». - L'art. 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, e' il seguente: «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - 1.-4. (Omissis). 5. Il finanziamento annuale previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'art. 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.». - L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48), e' il seguente: «Art. 1 (Benefici in favore dell'emittenza locale). - 1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e' prorogato al 31 maggio.». - La legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104. - Il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, recante: «Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1999, n. 254. - Il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, recante: «Regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2002, n. 242. - Il «Codice autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» e' consultabile sul sito www.comunicazioni.it - Il «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV» e' consultabile sul sito www.comunicazioni.it - L'art. 41, comma 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente: «Art. 41 (Tecnologie delle comunicazioni). - 1.-8. (Omissis). 9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e' inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro 5.000.». - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). -1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - L'art. 7, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104, e' il seguente: «Art. 7 (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale). - 1.-4. (Omissis). 5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'art. 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui all'art. 3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.». - L'art. 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», e' il seguente: «Art. 3 (Comitato di controllo). - 1. Il rispetto e l'applicazione del presente Codice di autoregolamentazione sono affidati ad un Comitato di controllo di dodici membri nominati dal Ministro delle comunicazioni di cui sei membri quali espressione dell'emittenza televisiva, sulla base delle indicazioni formulate dalle associazioni dell'emittenza televisiva privata locale e nazionale presenti nella Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo e che hanno sottoscritto il presente Codice e dalla concessionaria del servizio pubblico, nonche' da sei membri, tra cui il Presidente della Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo, quali espressioni del Ministero delle comunicazioni, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Consiglio nazionale degli utenti e dei Corecom/Corerat, sulla base delle indicazioni dei singoli organismi. Il Presidente del Comitato e' nominato tra i rappresentanti del Ministero delle comunicazioni. Il Comitato dura in carica due anni. 2. Il Comitato di controllo ha sede presso il Ministero delle comunicazioni. Il Comitato puo' operare in sezioni di almeno quattro membri ciascuna scelti in numero paritario tra i rappresentanti dell'emittenza e delle Istituzioni. I membri di ciascuna sezione nominano tra di loro un vicepresidente. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica istituita a cura del Ministero delle comunicazioni. Il Comitato puo' richiedere al Ministero delle comunicazioni le dotazioni degli strumenti tecnici necessari per il raggiungimento delle finalita' del presente codice di autoregolamentazione. 3. Il Comitato di controllo vigila sul corretto rispetto del presente Codice di autoregolamentazione a seguito di segnalazioni che provengano allo stesso da parte di cittadini, associazioni od imprese. E' consentita la partecipazione al procedimento aperto dal Comitato di controllo dei soggetti che hanno segnalato l'infrazione. In ogni caso, questi saranno informati del suo esito a cura dello stesso Comitato. 4. Ove riscontri una violazione ai principi del Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo la segnala all'Azienda interessata, invitandola a presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni. Per la valutazione della documentazione prodotta il Comitato puo' avvalersi dell'opera di esperti. Nei casi di urgenza ovvero di palese e grave violazione delle regole del codice, il Comitato puo' adottare provvedimenti d'urgenza provvisori nella forma dell'ammonizione o dell'invito a sospendere le trasmissioni fino all'esito del procedimento. 5. Il Comitato valuta la questione nella sua interezza (responsabilita', gravita' del danno, modalita' della violazione) ed emette una motivata e pubblica decisione. Nelle sezioni del Comitato le decisioni devono essere prese all'unanimita'; in caso contrario la decisione viene demandata al Comitato in seduta plenaria, che delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti. 6. Quando la decisione stabilisce che la pubblicita' o la televendita esaminata non e' conforme alle norme del presente Codice di autoregolamentazione, il Comitato di controllo dispone che la parte o le parti interessate desistano dalla trasmissione della stessa, nei termini indicati dalla medesima decisione. Il Comitato di controllo deposita la decisione presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti interessate, entro dieci giorni dall'adozione della decisione stessa. 7. Nei casi piu' gravi ovvero di ripetute violazioni il Comitato puo' imporre all'Azienda inadempiente di comunicare le decisioni ai propri utenti. 8. Il Comitato redige un rapporto annuale, destinato al Ministro delle comunicazioni, sulla attivita' di vigilanza svolta, sull'applicazione del codice di autoregolamentazione, sui risultati conseguiti e sul suo impatto sulle pubbliche amministrazioni, sui cittadini e sulle imprese.». - L'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1993, n. 202 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 (Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1993, n. 253), e' il seguente: «Art. 7. - 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente: "3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.". 2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e". 3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".». Note all'art. 1: - Per l'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si vedano note alle premesse. - L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' il seguente: «Art. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora). - 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'art. 6 del regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5». - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, recante: «Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1997, n. 7. - Per l'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993, n. 422, si vedano note alle premesse. - L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269, recante: «Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, che disciplina l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186, e' il seguente: «Art. 4 (Modalita' di erogazione delle provvidenze). - 1. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 6, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale cosi' come definite dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 5 del presente regolamento. 2. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni successivi, provvede altresi' a comunicare agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinche' le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento e' fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione. 3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una commissione cosi' composta: a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede; b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro; c) un Sottosegretario di Stato al Ministero delle poste e telecomunicazioni; d) il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato; g) un dirigente generale del Ministero delle poste e telecomunicazioni; h) il capo del Servizio per le provvidenze alle emittenti radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) un membro designato da ognuna delle piu' rappresentative associazioni nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un totale di non piu' di otto membri; l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; m) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti; n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con l'informazione televisiva designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. La commissione e' nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi. 5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
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| Art. 2. Esclusione o riduzione dei contributi 1. Sono escluse dall'erogazione del contributo: a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano ricorsi giurisdizionali pendenti in materia; b) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio; c) le emittenti non in regola con il pagamento del canone di concessione. Sono considerate in regola anche le emittenti che usufruiscano delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei cui confronti siano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli ed esecutive in controversie relative al pagamento dei canoni di concessione, salvo il diritto di ripetizione dei contributi erogati a seguito di decisione sfavorevole all'emittente; d) le emittenti che ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si impegnano a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione. 2. Per le emittenti nei cui confronti l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni abbia emesso, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, piu' di un provvedimento sanzionatorio per violazioni dell'articolo 15, commi 10, 11 e 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ivi compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, salvo quanto previsto dal comma 3 i contributi spettanti ai sensi del presente regolamento sono ridotti nella misura seguente: a) del 40 per cento, se sono irrogate piu' sanzioni per la violazione dei divieti di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223; b) del 30 per cento, se una sola delle sanzioni irrogate riguarda la violazione dei divieti di cui alla precedente lettera a); c) del 20 per cento, se le sanzioni sono irrogate esclusivamente per la violazione dei divieti di cui all'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223. 3. L'applicazione di piu' di quattro sanzioni da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, per le violazioni di cui al comma 2, ivi compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, comporta l'esclusione totale dal contributo per il medesimo anno.
Note all'art. 2: - Per l'art. 7, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si vedano note alle premesse. - L'art. 15, commi 10, 11 e 13, della citata legge 6 agosto 1990, n. 223, e' il seguente: «Art. 15 (Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari). - 1.-9. (Omissis). 10. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalita'. 11. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. (Omissis). 13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.».
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| Art. 3. Separazione contabile 1. I soggetti che presentano per la prima volta domanda per ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano piu' di una attivita', anche non televisiva, devono instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attivita' dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attivita'; a partire dall'anno successivo i soggetti devono dichiarare di aver instaurato il regime di separazione contabile. |
| Art. 4. Elementi di valutazione 1. Gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione all'emittente del contributo di cui all'articolo 1, sono i seguenti: a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome e' presa in esame, ai fini del punteggio, la quota parte della media dei fatturati riferibili all'attivita' televisiva posta in essere in ciascuna regione o provincia autonoma; b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva, in riferimento all'attivita' svolta nell'anno precedente a quello in cui e' erogato il contributo stesso, suddiviso, secondo il contratto di lavoro applicato, in: 1) contratto a tempo indeterminato; 2) contratto a tempo determinato; 3) contratto di formazione lavoro; 4) contratto di apprendistato; 5) contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile; 6) giornalisti, iscritti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, cosi' suddivisi: 6.1) giornalisti professionisti iscritti nell'Albo professionale; 6.2) giornalisti pubblicisti iscritti nell'Albo professionale; 6.3) praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro. 2. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' regioni o province autonome e' presa in esame, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma. 3. I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.
Nota all'art. 4: - La legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante: «Ordinamento della professione di giornalista.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49.
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| Art. 5. Assegnazione dei contributi 1. Il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A e' svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, i quali provvedono a comunicare le graduatorie stesse, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero e, contestualmente, a renderle pubbliche, indicando analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1. 2. Non e' consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che dichiarino nella domanda di possedere un numero di dipendenti o soci lavoratori inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive private a carattere comunitario come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998. 3. Il contributo e' erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentacinque per cento dei graduati, arrotondato all'unita' superiore, per l'anno 2004 e, dall'anno 2005, nei limiti del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all'unita' superiore, in misura proporzionale al valore ottenuto mediante ponderazione rispetto alla media dei punteggi di ciascun elemento di valutazione previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo la formula di cui alla tabella A allegata al presente regolamento.
Note all'art. 5: - L'art. 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78/98, recante: «Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1998, n. 288, e' il seguente: «Art. 6 (Condizioni per la presentazione delle domande di concessione). - 1.-2. (Omissis). 3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale puo' essere richiesta esclusivamente da societa' di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in societa' di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge.». - L'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78/98, e' il seguente: «f) "emittente a carattere comunitario": emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: 1) a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; 2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;».
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| Art. 6. Domanda di ammissione al contributo 1. Le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, devono inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1 dell'articolo 1. 2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria: a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66; b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa e' tenuta ai sensi della normativa vigente; c) il numero di codice fiscale e di partita IVA del richiedente; d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno precedente a quello cui si riferisce il bando di cui all'articolo 1, comma 1, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269, costituisce, in ogni caso, condizione per l'erogazione totale del contributo; e) la dichiarazione di adesione al Codice in materia di televendite e al Codice TV e minori. 3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall'articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda e' corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Nel caso in cui l'emittente, invitata dall'organo competente ad integrare la documentazione presentata, non ottemperi all'invito stesso entro il termine indicato, l'elemento, in merito al quale e' stata richiesta l'integrazione documentale, non e' valutato ai fini del punteggio.
Note all'art. 6: - Per l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si vedano note all'art. 1. - Per l'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si vedano note alle premesse. - Per l'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si vedano note alle premesse. - Per l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269, si vedano note all'art. 1. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano note alle premesse.
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| Art. 7. Controlli da parte dei comitati regionali per le comunicazioni 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), e b), ove le medesime non siano state corredate, all'atto di presentazione della domanda, dalla seguente documentazione: a) copia autentica dei bilanci di esercizio del triennio precedente a quello di presentazione della domanda, con attestazione del registro delle imprese di avvenuto deposito di ciascun bilancio; per il bilancio di esercizio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, nel caso di soggetti che redigono il bilancio per periodi non coincidenti con l'anno solare, copia autentica dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle imprese, con attestazione da parte dello stesso ufficio di avvenuto deposito e situazione patrimoniale non anteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali; per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, copia autentica del verbale di assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e situazione patrimoniale non anteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali; b) copia autentica del libro matricola alla data di presentazione della domanda e certificati di correntezza contributiva aggiornati almeno al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. 2. I Comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi devono altresi' verificare l'esistenza di un sistema di separazione contabile per i soggetti di cui all'articolo 3. 3. Per le emittenti la cui media dei fatturati aumenti piu' di un terzo rispetto al dato comunicato nell'anno precedente a quello di presentazione di ciascuna domanda, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi sono tenuti a verificare analiticamente i relativi dati contabili.
Nota all'art. 7: - L'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' il seguente: «Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.».
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| Art. 8. Revoca del provvedimento di concessione 1. Qualora risulti che la concessione del contributo e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ad essa allegata ovvero non e' stato rispettato quanto previsto dall'articolo 3 o nel caso di perdita del requisito di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo e' revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio. 2. Il contributo e' revocato alle emittenti il cui patrimonio netto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda sia inferiore all'importo previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, ove non sia stato reintegrato in sede di approvazione del bilancio. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive private a carattere comunitario come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998. 3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonche' l'esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre anni successivi all'accertamento della non corrispondenza di cui al comma 1. 4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.
Note all'art. 8: - Per l'art. 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78/98, si vedano note all'art. 5. - Per l'art. 1, comma 1, lettera f), della deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78/98, si vedano note all'art. 5.
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| Art. 9. Norme transitorie 1. Ai fini della valutazione dell'elemento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) in riferimento ai soli anni 2003 e 2004, al personale dipendente della societa' che presenta la domanda di ammissione al contributo e' equiparato il personale applicato dalla medesima societa' allo svolgimento della propria attivita' televisiva purche' detto personale sia dipendente da societa' controllate dalla societa' istante, che abbiano per oggetto sociale esclusivo attivita' connesse alla programmazione televisiva e che svolgano l'attivita' in esclusiva per la societa' titolare della concessione o dell'autorizzazione televisiva in ambito locale richiedente. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 si applicano in relazione alle domande presentate dalle emittenti per l'ottenimento del contributo dall'anno 2006. |
| Art. 10. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto 21 settembre 1999, n. 378. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 novembre 2004
Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2004 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 5, foglio n. 12
Nota all'art. 10: - Per il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, si vedano note alle premesse.
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| Tabella A (art. 4, comma 3)
Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 4, comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'art. 1: lettera a) - media dei fatturati realizzati nel triennio precedente - fino a punti 200; per la lettera a) il punteggio va attribuito in maniera proporzionale assegnando il punteggio massimo di punti 200 al fatturato piu' alto delle emittenti in graduatoria. Si applica, altresi', una maggiorazione fissa di punti 60 per ciascun fatturato superiore a 6 milioni di euro e di punti 30 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e sei milioni di euro. Per le emittenti aventi sedi legale ed operativa nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna si applica una maggiorazione fissa di punti 480 per ciascun fatturato superiore a 8 milioni di euro, di punti 260 per ciascun fatturato compreso tra 6 e 8 milioni di euro e di punti 130 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e 6 milioni di euro. I predetti tetti di fatturato sono soggetti a revisione in aumento del 2,5 per cento annuo, e sono indicati, annualmente, nel bando di concorso di cui all'articolo 1, comma 1; lettera b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva: per ogni giornalista professionista punti 60; per ogni giornalista pubblicista punti 45; per ogni praticante giornalista professionista punti 45; per ogni altro dipendente punti 30. .Le unita' di personale assunte con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50 per cento del punteggio ad esse relativo, le unita' di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato sono valutate nella misura del 20 per cento del punteggio ad esse relativo per ciascun anno di durata del contratto. Le unita' di personale assunte con contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile sono valutate nella misura percentuale corrispondente alla quota di orario della prestazione effettivamente svolta, rapportata al contratto a tempo pieno; per la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio e' rapportato al periodo di durata del contratto.
(Art. 5, comma 3)
Formula per l'attribuzione del contributo in base alla graduatoria, nel limite del trentacinque per cento dei graduati arrotondato all'unita' superiore per l'anno 2004 e del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all'unita' superiore, dall'anno 2005: PFi/PFm x 40 + PDi/PDm x 60 = Vi PFi = punteggio relativo al fatturato dell'emittente iesima PFm = media aritmetica del totale dei punteggi relativi al fatturato PDi = punteggio relativo ai dipendenti dell'emittente iesima PDm = media aritmetica del totale dei punteggi relativi ai dipendenti Vi = Valore di attribuzione all'emittente iesima |
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