Gazzetta n. 284 del 3 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 novembre 2004
Decadenza della concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive su eventi organizzati dal CONI, n. 3334 assegnata alla societa' Agenzia ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c., in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, ed in particolare l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o societa';
Visto il decreto 7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito in concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il disciplinare di concessione ex lege del 6 novembre 2002 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha stabilito il passaggio delle predette competenze a far data dal 1° luglio 2003;
Visto l'art. 39, comma 12-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha esteso ai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive i benefici previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003;
Tenuto conto che la societa' Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c., titolare della concessione n. 3334 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo dichiarato di aderire alle disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-bis, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data 13 luglio 2004, l'attivita' di raccolta delle scommesse sportive presso l'Agenzia cod. 3334, sita in Legnago (Verona), via dei Caduti, 20, violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;
Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma. 1, lettera D), della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;

E m a n a

il seguente decreto:
Art. 1.

1. E' dichiarata decaduta la societa' Agenzia Ippica di Rovigo di Paglione Iole & C. S.n.c., con sede legale in Vico Belledonne a Chiaia, 6 - 89121 Napoli, dalla concessione n. 3334 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Legnago (Verona).
2. Si provvedera' al recupero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
3. Si dispone, inoltre, l'incameramento, fino a concorrenza dei debiti, delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
4. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2004
Il direttore generale: Tino
 
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