Gazzetta n. 284 del 3 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 novembre 2004
Iscrizione nel registro delle varieta' dei prodotti sementieri dell'erba medica.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e tutela del consumatore

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varieta' gia' iscritte al registro nazionale;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varieta' di specie agraria indicata nel dispositivo;
Considerato che per la stessa varieta' era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione e per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo, di cui all'art. 41 della legge n. 1096/1971;
Considerato che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;
Considerata la proposta di una nuova denominazione avanzata dal responsabile della conservazione in purezza della varieta';
Considerato che il controllo della nuova denominazione ha dato esito positivo;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta' di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.
Erba medica:
codice SIAN: n. 006591, varieta': Felsy, responsabile conservazione in purezza: D'Eugenio Sementi - Sant'Omero (Teramo).
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2004
Il direttore generale: Abate

Avvertenza:

Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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