Gazzetta n. 284 del 3 dicembre 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 1998-2001 e I biennio economico (5 aprile 2001) e all'articolo 3 biennio economico 2000-2001 (5 aprile 2001) del personale dirigente dell'Area I |
|
|
----> Vedere da pag. 59 a pag. 60 <----
Art. 1. Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a tutto il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'area di cui all'art. 2, comma 1, punto 1°, del CCNQ 25 novembre 1998, relativo alla definizione delle aree autonome di contrattazione della dirigenza. Con il presente accordo si da' attuazione agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al 1° biennio economico 1998-1999 della dirigenza dell'area 1, e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 relativo al 2° biennio economico 2000-2001 della dirigenza dell'area 1. |
| Art. 2. Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
1. In tema di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare si applica quanto previsto dal relativo accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999. 2. I dirigenti di ogni comparto accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l'8 maggio 2001. 3. Il Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro 29 luglio 1999, e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro (T.F.R.). |
| Art. 3. Periodo di prova
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo di sei mesi dall'assunzione. Sono esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella medesima qualifica e presso altra amministrazione o azienda o ente dell'area 1. 2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato. 3. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. 4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova. 5. Decorso il periodo di prova, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 6. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 7. In caso di esito negativo del periodo di prova il dirigente rientra nell'amministrazione di provenienza, con la qualifica e nella sede di provenienza. |
| Art. 4. Trattamento di trasferta
1. Il presente articolo si applica ai dirigenti comandati a prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale e distante piu' di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la localita' sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla localita' piu' vicina a quella della trasferta. 2. Ai dirigenti di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) una indennita' di trasferta, avente natura non retributiva, pari a: Euro 24,12 (L. 46.700) per ogni periodo di 24 ore di trasferta; Euro 1,01 (L. 1.945) per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate; c) un'indennita' supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto del treno e/o nave; d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani. 3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio. 4. Il dirigente inviato in trasferta puo' essere autorizzato ad usare il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalla normativa sin qui vigente che, a tal fine, viene mantenuta in vigore. 5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell'art. 1, comma 68, della legge n. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di Euro 30,55 (L. 59.150) per il primo pasto e di complessivi Euro 61,10 (L. 118.300) per i due pasti. Per le trasferte di durata inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 6. Per il personale dirigenziale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che durante le trasferte si trovi nell'impossibilita' di fruire del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, viene corrisposta, in luogo dei rimborsi di cui al comma 5, la somma forfettaria di Euro 30,99 (L. 60.000) lordi. 7. Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso: delle spese sostenute per l'albergo, l'indennita' di cui al comma 2 viene ridotta di 1/3; delle spese sostenute per il vitto, l'indennita' di cui al comma 2 viene ridotta di 1/2; delle spese sostenute per il vitto e l'albergo, l'indennita' di cui al comma 2 viene ridotta di 2/3. 8. L'indennita' di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore. 9. L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'. 10. Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta. 11. Le trasferte all'estero restano disciplinate dalle vigenti disposizioni. 12. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse gia' previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalita', ad invarianza di spesa complessiva. |
| Art. 5. Diritti derivanti da invenzione industriale
1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 del codice civile e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione, in particolare quelle previste per le universita' e gli enti di ricerca. 2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attivita' istituzionale dell'azienda, la contrattazione integrativa puo' individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttivita' nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. |
| Art. 6. Applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del CCNL 5 aprile 2001, II biennio
1. In applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del CCNL 5 aprile 2001, relativo al secondo biennio economico della dirigenza dell'area 1, i fondi di cui trattasi sono ripartiti tra le varie amministrazioni secondo l'allegata tabella A. 2. E' istituita una commissione paritetica tra ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo per il monitoraggio dei fondi di posizione e di risultato per le amministrazioni destinatarie dell'art. 3, comma 1, lettera b, del CCNL 5 aprile 2001, II biennio. |
| Art. 7. Mobilita'
1. Ferme restando le procedure di mobilita' previste dall'art. 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, il dirigente, decorso un anno di applicazione al medesimo incarico, puo' chiedere, indipendentemente dalla durata dello stesso, il conferimento di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione. In caso di diniego da parte dell'amministrazione stessa, il dirigente ha facolta' di rescindere unilateralmente il contratto di lavoro in corso con la propria amministrazione, e di transitare nei ruoli di una diversa amministrazione disponibile al conferimento di un altro incarico. |
| Art. 8. Normativa vigente
1. Tutte le disposizioni contrattuali contenute nei CCNL della dirigenza dei Ministeri, delle aziende, degli enti pubblici non economici, delle universita' e degli enti di ricerca del quadriennio contrattuale 1994-97 restano in vigore, sia per i dirigenti di prima fascia che per i dirigenti di seconda fascia, ove le disposizioni medesime non siano state sostituite, in tutto od in parte, da quelle contenute nei CCNL del 5 aprile 2001, I e II biennio, della dirigenza dell'area 1 del quadriennio 1998-2001 e nella presente sequenza contrattuale, oppure siano con esse incompatibili. 2. In materia di buoni pasto continua ad applicarsi l'accordo dell'8 aprile 1997 per i dirigenti dei Ministeri, l'art. 48 del CCNL 11 ottobre 1996 per i dirigenti degli enti pubblici non economici, l'articolo 46 del CCNL 5 febbraio 1996 per i dirigenti delle universita' e l'art. 7 del CCNL 5 marzo 1998 per i dirigenti della ricerca. 3. A tutti i dirigenti dell'area 1 continua ad essere pagata la tredicesima mensilita' secondo la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle amministrazioni appartenenti all'area 1. 4. Nei confronti dei dirigenti della presente area continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Nei confronti dei mutilati e degli invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio continua ad applicarsi la normativa contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata dalle amministrazioni dell'area 1, spettante ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. |
| Art. 9. Incentivazione alla rotazione degli incarichi
1. La contrattazione integrativa puo' prevedere che una quota del fondo per la retribuzione di risultato, nella misura massima del 5%, sia destinata dagli enti con articolazioni organizzative sul territorio alla corresponsione di incentivi alla rotazione degli incarichi dirigenziali, fermi restando i trattamenti di trasferimento, ove previsti dalle disposizioni vigenti. 2. I criteri per la determinazione e per l'erogazione dei predetti incentivi sono definiti in sede di contratto integrativo. |
| Art. 10. Campo di applicazione
1. Le norme di raccordo di cui alla presente sezione si applicano ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'art. 41, comma 5, della legge 21 dicembre 1997, n. 449, secondo quanto previsto dall'art. 36, quinto comma, del CCNL 5 aprile 2001, I biennio, della dirigenza dell'area 1, salvo conguagli. 2. Le norme di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo. |
| Art. 11. Applicazione norme contrattuali
1. Ai dirigenti di cui alla presente sezione si applicano, a decorrere dalla firma definitiva del presente accordo, tutte le norme del CCNL 9 gennaio 1997, I e II biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri, quelle del CCNL 5 aprile 2001, I e II biennio, della dirigenza dell'area 1 e quelle della presente sequenza contrattuale. |
| Art. 12. Attribuzione incarichi dirigenziali
1. Ai dirigenti di cui alla presente sezione, per la prima attribuzione degli incarichi dirigenziali, si applicano le norme contrattuali vigenti in materia, ivi compreso l'art. 22 del CCNL 9 gennaio 1997, 1° biennio economico, nonche' quelle disciplinanti la stessa materia con il CCNL del 5 aprile 2001. 2. Agli ex dirigenti superiori si applicano gli aumenti di cui al secondo comma dell'art. 34 del predetto CCNL 9 gennaio 1997, I biennio, fermo restando che a tutti i dirigenti della presente sezione si applicano anche gli aumenti contrattuali derivanti dal CCNL 9 gennaio 1997, I e II biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri, e quelli derivanti dal CCNL 5 aprile 2001, I e II biennio, della dirigenza dell'area 1. |
| Art. 13. Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
1. Per quanto riguarda la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato presso il DAP, si applica l'art. 36 del CCNL 9 gennaio 1997, I biennio, della separata area di contrattazione dei dirigenti ricompresi nel comparto del personale dei Ministeri. Si applicano inoltre, gli articoli 41 e 42 del CCNL 5 aprile 2001, I biennio, della dirigenza dell'area 1. |
| Art. 14. Disposizioni particolari
1. Al personale di cui alla presente sezione e' fatto salvo il diritto alle ferie riferito all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, sulla base dell'anzianita' maturata alla data del 31 dicembre 1999. 2. In caso di trasferimento d'ufficio e per ragioni di servizio, il personale di cui alla presente sezione continua ad essere destinatario dell'art. 1, punto 5 della legge n. 100 del 1987, e seguenti modificazioni ed integrazioni.
DISPOSIZIONI FINALI |
| Art. 15. Risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario
1. Nel caso che le amministrazioni non abbiano sottoscritto la polizza assicurativa di cui all'art. 31 del CCNL 5 aprile 2001, le relative risorse finanziarie sono imputate, per il solo anno di competenza, sulla retribuzione di risultato. |
| Art. 16. Disapplicazioni
1. Ai sensi degli articoli 69, comma 1, e 71 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla data di stipulazione del presente Accordo tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro per la dirigenza dell'area 1, cessano di produrre effetti. In particolare sono disapplicate le seguenti norme: TU 3/1957: art. 14 (orario di servizio), art. 32 (trasferimenti), art. 33 (trattamento economico, assistenza, miglioramento professionale), articolo 42 (rapporto informativo e giudizio complessivo), art. 47 (organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale), art. 48 (organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso l'amministrazione periferica), art. 54 ( ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo), art. 78 (sanzioni), art. 79 (censura), art. 80 (riduzione dello stipendio), art. 81 (sospensione dalla qualifica), art. 82 (assegno alimentare), art. 83 (effetti della sospensione dalla qualifica), art. 84 (destituzione), art. 85 (destituzione di diritto), art. 86 (recidiva), art. 87 (riabilitazione); decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957: art. 14 (applicazione a servizi diversi dell'impiegato in prova), art. 15 (gerarchia ed anzianita), art. 16 (conferimento di funzioni relative a diversa qualifica), art. 17 (attribuzioni di aumenti periodici di stipendio per merito), art. 20 (rapporto informativo); decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972: art. 1 (qualifiche), art. 5 (funzioni dei dirigenti superiori), art. 8 (attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). 2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero registrare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui al precedente comma 1, saranno oggetto di specifica interpretazione autentica.
Tabella A - Riparto risorse ex art. 3, comma 1, lettera b) del CCNL 5 aprile 2001
===================================================================== Valori in euro annui al netto degli oneri riflessi | ===================================================================== Amministrazione |Risorse --------------------------------------------------------------------- Vigili del fuoco |59.400,00 --------------------------------------------------------------------- Trasporti |53.680,00 --------------------------------------------------------------------- Beni e attivita' culturali |87.120,00 --------------------------------------------------------------------- Economia e finanze |463.760,00 --------------------------------------------------------------------- Monopoli di Stato |10.120,00 --------------------------------------------------------------------- Universita' (ex MURST) |15.840,00 --------------------------------------------------------------------- Affari esteri |20.680,00 --------------------------------------------------------------------- Istruzione |303.000,00 --------------------------------------------------------------------- Difesa |81.090,00 --------------------------------------------------------------------- Lavori pubblici |75.920,00 --------------------------------------------------------------------- Commercio estero |19.800,00 --------------------------------------------------------------------- Giustizia - Dip. Amm. Penitenziaria |1.150,00 --------------------------------------------------------------------- Comunicazioni |27.495,00 --------------------------------------------------------------------- Lavoro e politiche sociali |217.615,22 --------------------------------------------------------------------- Giustizia - Dip. Org. Giud., Aff. di giust. E Arch. | notarili |474.004,40 --------------------------------------------------------------------- Industria |212.750,16 --------------------------------------------------------------------- Giustizia - Dip. Giustizia minorile |24.011,48 DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti si danno atto che con il prossimo CCNL sia necessario regolamentare le seguenti materie: previa conclusione delle relative intese con l'INPDAP, la disciplina, ai fini del trattamento di fine servizio, dei casi di passaggio nei ruoli di altra amministrazione a seguito di accesso per concorso pubblico alla qualifica dirigenziale, trasferimento o mobilita'; qualora se ne evidenziasse la necessita', definire la disciplina dell'indennita' di bilinguismo ai dirigenti in servizio nelle amministrazioni aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano; possibilita' di estendere ai dirigenti di II fascia l'elettorato passivo del membro elettivo del comitato dei garanti previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 155/2001. |
|
|
|