IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima cosi' come modificata dai predetti decreti legislativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Visti i decreti ministeriali 12 gennaio 1995, n. 44, e 1° dicembre 1998, n. 515, ed i relativi decreti attuativi concernenti la disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi aventi sede nelle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Veneto; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora; Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana nel testo modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera s) concernente la competenza relativa alla tutela dell'ambiente e dell'eco- sistema; Tenuto conto che i molluschi bivalvi sono una risorsa ittica la cui preservazione concorre al mantenimento dell'equilibrio eco-sistemico marino; Tenuto conto che, ai sensi dei decreti richiamati, i consorzi svolgono attivita' di semina e ripopolamento dei molluschi bivalvi in aree allo scopo individuate negli ambiti compartimentali di operativita'; Considerato che tale attivita' di tutela della specie ittica svolta dai consorzi concorre al perseguimento degli interessi generali di preservazione dell'equilibrio eco-sistemico e di sviluppo sostenibile dell'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi da parte di tutti gli operatori di settore ivi compresi quelli non aderenti ai consorzi; Considerata pertanto la necessita' di potenziare tali azioni di tutela degli stocks di molluschi bivalvi con il coinvolgimento attivo anche degli operatori non aderenti ai consorzi e che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi con licenza autorizzante l'uso del sistema «draga idraulica»; Decreta:
Art. 1. 1. Per le finalita' di tutela dei molluschi bivalvi nelle premesse richiamate, tutti gli operatori autorizzati con licenza di pesca all'uso della draga idraulica nei compartimenti marittimi ove hanno sede i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi sono tenuti a compartecipare alle attivita' di semina e ripopolamento di tale risorsa ittica. 2. Gli operatori non aderenti al consorzio adempiono all'obbligo di compartecipazione conferendo, settimanalmente, al consorzio della pertinente area, quota parte del pescato, in misura non inferiore a due sacchetti di molluschi bivalvi, destinato a supportare le attivita' di semina e ripopolamento di tale risorse ittica. 3. Su proposta del consorzio e sentiti gli operatori non aderenti, l'autorita' marittima competente per territorio individua, con apposita ordinanza, il punto di sbarco e di consegna del conferimento di cui al comma 2 nonche' ogni altra regola atta a garantire la corretta destinazione del conferimento stesso. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2004
Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |