Gazzetta n. 283 del 2 dicembre 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 18 novembre 2004, n. 584
Addendum n. 3 alla circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004).

Al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Gabinetto del Ministro - Segreteria tecnica - DG politiche
agroalimentari
Alle Regioni e Province autonome
All'AGEA Ufficio Monocratico
All'A.R.T.E.A.
All'A.G.R.E.A.
All'A.V.E.P.A
All'Organismo pagatore della regione Lombardia
All'Ente Nazionale Risi
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla COPAGRI

In riferimento alla circolare addendum n. 3 alla circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004), si riportano, in allegato al presente addendum, le risoluzioni delle questioni sottoposte all'attenzione dell'apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso delle riunioni del 14, 21 e 28 ottobre 2004.
Il presente addendum e le stesse soluzioni saranno pubblicate sul sito dell'AGEA, all'URL http:\\www.agea.gov.it
Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell'affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.
Roma, 18 novembre 2004
Il direttore dell'area di coordinamento: Nanni
 
Questioni sottoposte al gruppo di lavoro nelle riunioni del 14, 21 e
28 ottobre 2004

Questioni sottoposte al gruppo di lavoro nelle riunioni del 14, 21 e 28 ottobre 2004

1. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI

1.1. NUOVO AGRICOLTORE:

1.1.1. Un agricoltore ha iniziato l'attivita' nel periodo di riferimento, nel 2000. L'importo di riferimento deve essere quindi calcolato su base triennale. In questo caso, i titoli che gli verranno attribuiti saranno considerati ordinari (senza vincoli) e non da riserva (con divieto di trasferimento)?

- Per una questione di equita' e di parita' di trattamento nei
confronti di chi ha operato nel triennio pur essendo un agricoltore
storico, si'. - L'articolo 43, paragrafo 1, III comma, del reg. (CE) 1782/2003
prevede che i titoli calcolati - ai sensi dell'articolo 37,
paragrafo 2, dello stesso regolamento applicando una media
"ponderata", siano considerati come titoli da riserva e, come tali,
non possano essere trasferiti per un periodo di cinque anni e se
non utilizzati in un qualsiasi anno di tale periodo riconfluiscano
in Riserva Nazionale. La ratio di tale norma e' di bilanciare il
vantaggio di avere la propria produzione del periodo di riferimento
considerata sulla base del numero di anni di effettiva attivita'
agricola con lo svantaggio di dover garantire la continuita'
nell'utilizzo diretto dei titoli per cinque anni. - Nel caso di specie l'agricoltore pur avendo iniziato l'attivita'
agricola nel primo anno del periodo di riferimento, va considerato
alla stregua di un agricoltore storico, proprio perche', comunque
sia, la sua produzione sara' divisa per tre e non per un numero
inferiore di anni.

1.1.2. Si puo' definire meglio lo status di nuovo agricoltore? Come e in quale momento si deve comunicare alla Amministrazione tale situazione?

- Secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) nn. 1782/2003 e
795/2004, un produttore puo' accedere alla assegnazione dei titoli
provvisori se e' stato un agricoltore attivo nel triennio di
riferimento e se in questa qualita' ha percepito un aiuto ovvero ha
superfici o capi ammissibili all'erogazione dell'aiuto. - Il calcolo dell'importo di riferimento viene effettuato sulla base
della media triennale cosi' come previsto dall'articolo 37,
paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1782/2003. In deroga a questo
disposto, il paragrafo 2 dello stesso articolo specifica che quando
un agricoltore abbia iniziato un'attivita' agricola nel periodo di
riferimento, la media si basa sui pagamenti che ha percepito per la
campagna o per le campagne corrispondenti agli anni in cui ha
svolto la sua attivita' agricola. - Nel caso in cui una persona fisica o giuridica richieda il calcolo
dell'importo di riferimento su due anni o su un anno del triennio,
dovra' dichiarare alla Pubblica Amministrazione di aver avviato la
propria attivita' agricola nell'anno dal quale chiede di partire
per il calcolo dell'importo (2001 o 2002). - Dovra' inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non
aver esercitato comunque attivita' agricola, ancorche' in settori
diversi da quelli confluiti nel pagamento unico, nei cinque anni
precedenti, cosi' come previsto nella definizione contenuta
nell'articolo 2, lettera k), del reg. (CE) n. 795/2004, - L'Amministrazione calcolera' percio' i titoli provvisori come
richiesto ed avviera' la verifica amministrativa del dato
dichiarato. Se tale verifica avra' esito positivo, il dichiarante
avra' lo status di nuovo produttore, ed il calcolo dell'importo di
riferimento sara' effettuato su due anni o su un anno del periodo. - Allo stesso modo si procede per l'agricoltore che abbia iniziato
l'attivita' dopo il 2002, o nel 2002 senza percepire aiuti: questi
potra' essere preso in considerazione per l'accesso prioritario
alla riserva nazionale ex articolo 42, paragrafo 3 del reg. (CE) n.
1782/2003, soltanto se dichiarera' (con le stesse modalita' di cui
sopra) di non aver svolto alcuna attivita' agricola nei cinque anni
precedenti. - Le dichiarazioni potranno essere inoltrate all'Amministrazione
nella fase della ricognizione preventiva, entro il 10 dicembre 2004
(con la conseguenza di vedere i propri titoli calcolati nel modo
corretto), per gli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' nel
periodo di riferimento e che hanno dati nel triennio, ovvero entro
il termine ultimo per la ricezione delle domande di fissazione e di
aiuto, 15 maggio 2005, per gli agricoltori che hanno iniziato
l'attivita' dopo il 2002, o nel 2002 senza percepire aiuti.

1.1.3. Come deve comportarsi un agricoltore che non riceve la comunicazione da AGEA? L'apertura di un nuovo fascicolo nel portale garantisce che tali agricoltori siano poi oggetto delle future comunicazioni. Tale manifestazione deve avvenire nella fase di ricognizione preventiva attraverso la costituzione del fascicolo?

- l'agricoltore che non riceve la comunicazione e che debba usufruire
di una o piu' delle fattispecie previste per la gestione della
ricognizione preventiva (successione, scissione o fusione,
cambiamenti della forma giuridica) puo' in qualsiasi momento
recarsi presso il CAA di sua preferenza e, previa presentazione
della documentazione prevista, procedere all'acquisizione dei dati
di riferimento dell'agricoltore dante causa. Prerequisito per
l'effettuazione ditali operazioni e' l'esistenza di un mandato, del
relativo fascicolo presso il Centro di Assistenza Agricola e della
relativa registrazione nel SIAN. Resta inteso che il discorso e' valido sia per l'agricoltore che non
ha ricevuto la comunicazione perche' non destinatario della stessa,
sia per l'agricoltore che dovesse non ricevere materialmente la
propria comunicazione; quest'ultimo ha inoltre la possibilita',
recandosi al proprio CAA, di vedersi riprodurre la copia della
comunicazione inviata. Tutte queste operazioni possono essere effettuate entro il 10
dicembre 2004, al fine del corretto calcolo e assegnazione dei
titoli provvisori. Il reg. (CE) n. 795/2004 prevede che le fattispecie relative a
successione o successione anticipata, cambiamenti della forma
giuridica o della denominazione, fusioni e scissioni siano
riconosciute nel caso si verifichino fino al 15 maggio 2005, per
tale motivo la gestione informatica ditali casi rimarra'
disponibile fino a tale data per la corretta imputazione dei titoli
definitivi. Resta inteso che le informazioni pervenute dopo la
scadenza del 10 dicembre non potranno essere prese in
considerazione per il calcolo dei titoli provvisori.

1.1.4. Nelle comunicazioni della ricognizione preventiva ci sono dei casi in cui nuovi produttori che hanno fatto domanda per soli due anni hanno avuto il calcolo dei diritti basato invece su tre anni. Cio' non contraddice la regola che dovrebbe essere applicata ai nuovi produttori? Come fare per correggere l'errore?

- Le comunicazioni della ricognizione preventiva non contengono alcun
calcolo relativo alla definizione degli importi e delle superfici
di riferimento. - I dati contenuti nella comunicazione di Agea hanno il solo scopo di
illustrare i dati del periodo di riferimento risultanti al SIAN
(Sistema Informativo Agricolo Nazionale) che verranno utilizzati
solo in un secondo momento per il calcolo dei titoli; la
rappresentazione dei dati di riferimento sotto forma di media
triennale e' solo una forma riassuntiva di riepilogo delle
informazioni allo scopo di agevolare l'agricoltore nella lettura
dei dati stessi e non e' collegata in alcun modo a considerazioni
sulla natura dello status di agricoltore (nuovo o meno). - Il calcolo dei titoli verra' effettuato solo a operazioni di
ricognizione preventiva concluse (dopo il 10 dicembre 2004), sia ai
fini della definizione provvisoria dei titoli, sia ai fini
dell'assegnazione definitiva (entro il 15 agosto 2005); solo in
sede di calcolo, quindi, verra' preso in considerazione lo status
di nuovo agricoltore al fine del calcolo differenziato della media
triennale (sulla base di uno o due anni). - Sulle modalita' per il calcolo dell'importo di riferimento per i
nuovi agricoltori si veda il precedente quesito 1.1.2.

1.1.5. Un agricoltore ha condotto in affitto, nel triennio di riferimento, l'azienda di un altro soggetto. L'agricoltore in questione intende cessare l'attivita' e il proprietario dell'azienda vorrebbe far passare la conduzione ad un altro agricoltore. Considerato che tra i due affittuari (nuovo e vecchio) non c'e' nessun rapporto di parentela, esiste per il nuovo affittuario qualche possibilita' di utilizzare i titoli del vecchio conduttore? Il nuovo affittuario potra' avere dei titoli dalla riserva?

- Non esistendo alcun rapporto di parentela tra i due agricoltori, e
dando per scontato che il vecchio affittuario non possa trasferire
i titoli per contratto di vendita ex art. 17 del reg. (CE) n.
795/2004, ne' per contratto di affitto ex art. 27 del reg. (CE) n.
795/2004 (non potendo disporre di terreni ammissibili da trasferire
unitamente ai titoli), non e' possibile in alcun modo trasferire i
titoli dal vecchio al nuovo affittuario. - Il nuovo affittuario potra' accedere alla riserva nazionale se
ricorrono le fattispecie e secondo le modalita' previste
dall'articolo 42 del reg. (CE) n. 1782/2003 e dagli articoli 6, 7,
18, 19, 20, 21, 22, 23 del reg. (CE) n. 795/2004.

1.2. SUPERFICIE DI RIFERIMENTO:

1.2.1. Nel periodo di riferimento un agricoltore aveva dei terreni non considerati seminativi in quanto provenienti da espianti e quindi impiegati a foraggiera. Tali terreni possono essere considerati eleggibili, partecipando alla determinazione della superficie media di riferimento? I terreni inseriti nel quadro delle altre utilizzazioni contribuiscono a determinare la superficie di riferimento dell'azienda?

- Le superfici di riferimento sono quelle dichiarate e ammesse al
premio comunitario e tutta la superficie foraggera dell'azienda, ai
sensi dell'art. 43, par. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n.
795/04; le superfici dichiarate nel quadro delle altre
utilizzazioni della domanda PAC non rientrano nel calcolo della
superficie di riferimento. Resta inteso che dette superfici
possono, ai fini dell'utilizzo del titolo, considerarsi eleggibili
se soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 51 del reg. (CE)
1782/2003 relativo all'uso agricolo del suolo nell'ambito del
regime di pagamento unico.

1.2.2. In sede di ricognizione preventiva, un agricoltore ha ricevuto una comunicazione da cui risulta che nel periodo 2000-02 aveva una superficie media di riferimento pari a 10 Ha di seminativo e 10 Ha di foraggere. Supponendo che il premio di riferimento per la regione interessata sia di 400 Euro ad ettaro, dovrebbe essere assegnato all'agricoltore in questione un importo totale di 4000 euro. Se i dieci ettari a foraggere devono essere restituiti ai proprietario, per scadenza dell'affitto, l'agricoltore avra' diritto allo stesso importo di 4000 euro sui 10 Ettari rimasti e che erano quelli a seminativo?

- Come esplicitato dall'articolo 1 del D.M. n. 1787 del 5 agosto
2004, l'Italia ha scelto di adottare un modello di applicazione
della riforma che e' quello storico su base nazionale e che non
prevede nessuna regionalizzazione degli importi di riferimento. - L'agricoltore interessato sara' potenziale detentore di titoli il
cui valore sara' calcolato sulla base dei dati produttivi del
triennio di riferimento secondo le modalita' previste all'articolo
37 del reg. (CE) 1782/2003. - Il numero dei titoli sara' uguale al numero degli ettari che
compongono la sua superficie di riferimento cosi' come previsto
all'articolo 43 del reg. (CE) 1782/2003. - Nel caso di specie, l'agricoltore sara' destinatario di 20 titoli
(numero corrispondente al numero di ettari medi ammissibili al
premio del triennio) per un valore provvisorio che sara'
determinato in sede di calcolo dei titoli provvisori e che sara'
comunicato entro una data non successiva al 15 aprile 2005. - A questo punto l'agricoltore potra' fissare (entro il 15 maggio del
2005) tutti i suoi titoli e utilizzare (elencando le particelle su
cui esercita l'attivita' agricola) solo quelli per i quali dispone
di ettari di superficie ammissibile. - I titoli rimarranno tutti in suo possesso a meno che non risultino
inutilizzati per un periodo di tre anni (periodo dopo il quale,
quelli inutilizzati, riconfluiscono in riserva nazionale);
l'agricoltore stesso ricevera' il premio corrispondente al valore
dei titoli utilizzati. - L'agricoltore in questione potra' comunque: - reperire sul mercato altro terreno eleggibile per sfruttare tutti i
titoli inutilizzati, - vendere i titoli inutilizzati senza terra, ma solo dopo aver
utilizzato almeno l'80% di tutti i titoli all'aiuto per almeno un
anno (in questo caso il valore dei titoli viene ridotto del 30%;
percentuale che arriva al 50% nei primi tre anni di applicazione
del regime di pagamento unico), - restituire volontariamente i titoli alla riserva nazionale.

1.3. TITOLI DA RISERVA:

1.3.1. E' ammissibile considerare come riconoscimento dell'investimento nella capacita' di produzione l'acquisto di quote (zootecniche, latte, tabacco)?

- L'articolo 21 del reg. (CE) n. 795/2004 relativo alla possibilita'
di inserire gli investimenti come giusta causa per la domanda di
fissazione di titoli dalla riserva prevede, nella descrizione della
fattispecie, che l'agricoltore abbia effettuato investimenti in
capacita' di produzione. - Il paragrafo 2 del citato articolo recita che qualora non esistano
piani o programmi scritti, gli Stati membri possono tener conto di
altre prove oggettive della realizzazione dell'investimento; in
proposito, considerato che il paragrafo 6 del medesimo articolo
gia' prevede che un agricoltore non possieda ettari o titoli
all'aiuto, l'acquisto di quote e' certamente ammissibile per il
riconoscimento della fattispecie.

1.3.2. Se un produttore ha solo un allevamento intensivo (senza terra) e chiede diritti alla riserva gli vengono dati dei diritti speciali? Se lo stesso produttore decide di acquistarli dal mercato come fa a trasformare i diritti acquistati in speciali?

- L'accesso alla riserva e' previsto in tre possibili casi:
- Nuovi agricoltori, caso disciplinato all'articolo 6 del reg.
(CE) n. 795/2004; tale norma prevede solo l'assegnazione di
titoli sulla base del numero di ettari che l'agricoltore de-
tiene al momento della presentazione della domanda.

- Casi particolari, disciplinati negli articoli da 18 a 23 del
reg. (CE) n. 795/2004; come visto alla domanda precedente,
l'articolo 21, al paragrafo 6, prevede la possibilita', solo in
questo caso, di assegnare titoli da riserva "speciali" (sotto-
posti a condizione particolari) nel caso in cui l'agricoltore
che abbia effettuato investimenti non possieda ettari di super-
ficie.

- Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristruttu-
razione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico inter-
vento, caso disciplinato, come per i nuovi agricoltori dall'ar-
ticolo 6 del reg. (CE) n. 795/2004 e che non prevede l'assegna-
zione di titoli "speciali" da riserva.

- Tutto cio' premesso, si rileva che l'unico caso in cui e' possibile
richiedere titoli da riserva "speciali" sia quello
dell'investimento, nelle modalita' previste da tale fattispecie. - Per quanto riguarda la possibilita' di acquisire (sia per vendita
che per affitto) titoli "speciali" sul mercato, tale possibilita'
e' sempre valida, ma si ricorda che, nel caso di acquisto (vendita
di titoli), il tipo di trasferimento (totale o parziale) incide
sulla diversa percentuale di trattenuta da applicare nel caso di
vendita dei titoli, cosi' come previsto dall'articolo 9 del reg.
(CE) n. 795/2004:
- i casi di vendita di i titoli speciali (con deroga) sono con-
siderati come trasferimenti di titoli con terra (trattenuta
del 10%);

- i casi di vendita di non tutti i titoli speciali (con deroga)
sono considerati come trasferimenti di titoli senza terra
(trattenuta del 50% nei primi 3 anni, poi 30%);

1.3.3. Un soggetto e' proprietario di terreni agricoli in provincia di Firenze. Alcuni di questi terreni sono stati concessi in affitto nel 1999 ad una impresa agricola individuale di proprieta' della moglie dello stesso soggetto, la quale non svolge alcuna altra attivita'. L'azienda e' composta da circa 6 ha di bosco ceduo e di circa 8 ha di seminativi. I terreni oggetto dell'affitto, salvo quelli boschivi, derivano tutti dall'espianto di vigneti effettuato nel 1995. Nel periodo di riferimento 2000-2001-2002 detti terreni non sono stati coltivati e pertanto non sono stati richiesti ne' percepiti contributi comunitari (cui peraltro non avrebbero avuto titolo, in quanto non erano terreni seminativi al 1991 e quindi non potevano accedere agli aiuti). Una parte di questi terreni sono stati utilizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 2080/92 ma circa ha 5,00 sono rimasti disponibili come seminativi (catastalmente sono state regolarmente presentate le variazioni colturali). Questi terreni sono eleggibili ai fini della nuova PAC? Puo' l'affittuaria accedere alla riserva nazionale per ottenere i titoli per i 5 ettari rimasti a seminativi?

- Dall'esame del quesito sembrano non esserci le condizioni per la
richiesta di titoli da riserva. - I terreni a seminativo sono da considerarsi eleggibili per
l'utilizzo nel regime di pagamento unico, mentre per il bosco ceduo
occorre verificare se tali terreni ricadono o meno nella
definizione di bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo
2, lettera d), del reg. (CE) n. 795/2004, considerato tra le
colture pluriennali ammesse.

1.4. PRODUTTORE STORICO VENDITORE DELLA PROPRIA AZIENDA:

1.4.1. Nei casi in cui i trasferimenti di azienda, temporanei o definitivi, conclusi o modificati entro il 15/5/2005, non abbiano come oggetto del trasferimento i terreni, ma solo delle quote zootecniche (vacche nutrici e ovicaprini) e' possibile estendere i meccanismi previsti dagli articoli 17 e 27 del reg. (CE) 795/2004 a tali fattispecie, almeno nel caso in cui i titoli da trasferire siano solo titoli sottoposti a condizioni particolari (senza terra da trasferire obbligatoriamente)?

- E' ammesso estendere i meccanismi previsti dagli articoli 17
(vendita) e 27 (affitto) del reg. (CE) n. 795/2004, nel caso in cui
non ci siano terreni oggetto di contratto ma solo delle quote
zootecniche, a condizione che il trasferimento di titoli che si va
a perfezionare riguardi solamente titoli speciali (sottoposti a
condizioni particolari) il cui importo di riferimento proviene
unicamente dai regimi di premio elencati all'articolo 47, paragrafo
1, del reg. (CE) n. 1782/2003.

1.5. BONIFICA DEI TERRENI

1.5.1 Qualora l'azienda sia stata interessata, durante il periodo di riferimento, da un'occupazione temporanea disposta da terzi come ad esempio nel caso di un cantiere installato per eseguire lavori di pubblica utilita' (realizzazione strade, ferrovie, opere idrauliche, di bonifica etc.) e' possibile assimilare questo evento ad una circostanza eccezionale o causa di forza maggiore? Se si quali sono le conseguenze sul metodo di calcolo dell'importo di riferimento?

- I casi descritti possono assimilarsi, ai fini della ricognizione
aziendale, ad una espropriazione per pubblica utilita', ancorche'
differiscano da questa per il fatto sostanziale che non hanno
comportato un cambiamento del titolo di proprieta' del fondo
dall'agricoltore proprietario all'ente pubblico che ha realizzato
la procedura espropriativa. In quanto assimilabili sono quindi
comunque riconducibili ad una delle cause di forza maggiore e
circostanze eccezionali indicate nel D.M. n. 1668 del 20 luglio
2004, poi riportate nel modello di ricognizione aziendale
predisposto da Agea e che consentono al produttore di escludere dal
calcolo del periodo di riferimento l'anno/gli anni interessati da
tali circostanze. - In pratica, nel caso di una occupazione temporanea delle superfici,
come gia' previsto nel caso dell'esproprio, l'agricoltore potra'
escludere l'anno o gli anni interessati dall'occupazione dal
calcolo del triennio di riferimento, presentando tutta la
documentazione giustificativa atta a dimostrare la correlazione tra
l'occupazione delle superfici ed i minori pagamenti percepiti negli
anni in questione.

1.6. TITOLI DA RITIRO

1.6.1. Nel calcolo del titolo, se una azienda, per motivi di rotazione, ha messo a riposo i terreni nell'ambito del set aside obbligatorio solamente un anno del triennio, il suddetto valore e' diviso per 3 in quanto comunque l'azienda era in attivita'?

- Si'

2. RICOGNIZIONE PREVENTIVA

2.1. EREDITA':

2.1.1. Se un padre che gestisce una azienda mista cereali e allevamento decide di cedere ai suoi 2 figli l'attivita' suddividendo l'azienda a cereali al figlio A e l'attivita' zootecnica al figlio B, in che modo divide i titoli complessivi se B e' senza terra?

- Attraverso la procedura della ricognizione preventiva, previa
presentazione della documentazione prevista dal caso, i figli in
questione possono ripartire i dati di riferimento del dante causa
come meglio credono; se suddividono l'azienda trasferendo tutti i
dati delle superfici ad un agricoltore e tutti i dati della
zootecnia ad un altro, si troveranno nella condizione di avere,
uno, dei titoli standard con importo di riferimento e ettari di
superficie, l'altro, dei titoli "speciali" (sottoposti a condizioni
particolari) ai sensi dell'articolo 48 del reg. (CE) 1782/2003.

2.1.2. Un agricoltore che negli anni di riferimento ha condotto dei terreni muore nel 2003 e lascia i terreni stessi al coniuge, che pero' non intende coltivarli e li affitta, dal 2003 ad oggi, a un altro agricoltore. L'affittuario potra' ricevere in affitto dai coniuge superstite i titoli dell' 'agricoltore deceduto o li dovra' richiedere dalla riserva nazionale? E se e' cosi' il coniuge dei defunto avra' per sempre la proprieta' di terra senza titoli?

- Il coniuge dell'agricoltore (anche se non e' mai stato coltivatore)
puo' in fase di ricognizione preventiva farsi intestare i titoli
(per successione effettiva) del defunto. - Una volta perfezionato tale passaggio per eredita' sara' possibile
rivedere il contratto di affitto, cosi' come previsto all'articolo
27 del reg. (CE) 795/2004, per far comprendere nel trasferimento
dei terreni quello dei titoli corrispondenti. - In fase di domanda di fissazione l'erede fissera' i suoi diritti
(con almeno 3000 mq di terreno coltivato) specificando che sono
stati oggetto di un trasferimento temporaneo con terreno e
allegando il contratto di affitto modificato. - In fase di presentazione della domanda di aiuto l'affittuario
potra' utilizzare i titoli trasferiti allegando copia del contratto
di affitto modificato e facendo riferimento alla domanda di
fissazione presentata dall'erede. - L'affittuario beneficera' dei titoli fino a quando coltivera' il
terreno e fino alla fine del contratto di affitto dei titoli. I
diritti rimarranno di proprieta' del coniuge del defunto che potra'
continuare ad affittarli con la terra o esercitarli in proprio.
Dopo che siano stati utilizzati (anche se utilizzati
dall'affittuario) per almeno l'80% in almeno un anno, potra'
venderli anche senza terra (con una decurtazione del 30% o del 50%
se il trasferimento senza terra avviene nei primi tre anni di
applicazione del regime di pagamento unico).

2.2. EVENTI ECCEZIONALI:

2.2.1. Una azienda agricola e' suddivisa in due UTE, una in Provincia di Pisa ed una in Provincia di Viterbo; la superficie maggiore e' in Provincia di Pisa.
Nel 2002 l'UTE di Viterbo ha subito danni per calamita' naturale (alluvione); e' possibile chiedere l'esclusione dell'anno 2002 dalla base di calcolo del triennio di riferimento?

- Si, anche se l'alluvione ha colpito solo una UTE dell'azienda, se
la superficie ammessa a premio risulta inferiore per tale motivo e'
l'intera superficie della campagna sui cui l'evento calamitoso ha
avuto effetto che viene esclusa.

2.2.2. Se un agricoltore nei tre anni di riferimento ha condotto solo 3 ettari in quanto per problemi gravi di salute ha dovuto dare in affitto 20 ettari ad un altro agricoltore, puo' richiedere che i titoli gli vengano attribuiti sulla base del triennio precedente, in cui ha lavorato direttamente tutta l'azienda? L'agricoltore affittuario che ha condotto i 20 ettari nel periodo di riferimento mantiene comunque i suoi titoli?

- L'affittuario ricevera' in ogni caso i titoli basati sui 20 ettari
condotti nel triennio di riferimento. - Il locatore ricevera' i titoli basati sulla conduzione dei tre
ettari nel periodo di riferimento, a meno che non dimostri
attraverso idonea documentazione certificata:
- l'impedimento;

- la correlazione tra l'impedimento e l'impossibilita' a con-
durre direttamente il terreno dato in affitto;

- il minor reddito percepito (il danno subito) tenuto conto che
il terreno e' stato dato in affitto presumibilmente a carat-
tere oneroso.

Solo in questo caso sara' possibile effettuare la sostituzione del triennio di riferimento con il triennio precedente.

3. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO

3.1. FISSAZIONE DEI TITOLI:

3.1.1. Un agricoltore nel periodo di riferimento ha una media di 42 ha di cerali e di 84 ha di foraggere (piu' 39 vacche nutrici e 14 bovini maschi). Dal 2002 ha ceduto parte dell'azienda e oggi ha a disposizione 36 ha di seminativo e 42 ha di pascolo. La superficie attuale basta per mantenere i titoli o perdera' parte degli stessi?

- Una volta calcolati in via provvisoria, i titoli saranno comunicati
agli agricoltori intestatari; gli agricoltori hanno tempo fino al
15 maggio 2005 per fissare i titoli provvisori; per fissare i
titoli e' sufficiente dimostrare di essere agricoltori e possedere
0,3 ha di terreno agricolo. - Nel caso di specie l'agricoltore potra' fissare tutti i suoi titoli
attraverso la domanda di fissazione, entro il 15 maggio 2005. Da
questa data ha tre anni di tempo per utilizzarli. - La domanda di aiuto, che va presentata entro la data del 15 maggio,
deve contenere l'elenco dei titoli che l'agricoltore intende
utilizzare e l'elenco delle particelle che supportano, con la loro
superficie ammissibile, gli ettari corrispondenti ai titoli
indicati. L'importo del premio sara' correlato ai soli titoli
utilizzati.

3.2. VINCOLI NELL'UTILIZZO DEI TITOLI:

3.2.1. Un agricoltore ha cessato l'allevamento ovino (circa 300 capi di agnelli leggeri) nel 2003, mentre prosegue la coltivazione di seminativi per circa 30 ha. Lo stesso agricoltore ha ricevuto la scheda di verifica aziendale con questi dati nei quadro C:
superfici a premio 5,16 ha;
superfici foraggere 23,32 ha:
agnelli leggeri 305.
Per ottenere ed esercitare i titoli, e quindi percepire il premio 2005 su tutti i titoli, l'agricoltore in questione e' obbligato a coltivare foraggere? Se si', per quale superficie? Il fatto che io stesso non detenga alcun capo ovino puo' costituire un problema?

- L'interessato potra' fissare tutti i suoi titoli dimostrando di
essere agricoltore e di possedere almeno 0,3 ha di terreno
agricolo. - Per poter richiedere l'aiuto relativo ai titoli fissati, dovra'
dichiarare una corrispondente superficie di terreno eleggibile ai
sensi degli articoli 44 e 51 del reg. (CE) n. 1782/2003. Se
dichiarera' un numero di ettari inferiore al numero di titoli
fissati, ricevera' l'aiuto corrispondente al numero di titoli
utilizzati. - Non c'e' nessuna relazione tra le attivita' agricole svolte nel
triennio e quelle che si intende svolgere nel presente e nel
futuro: l'agricoltore in questione potra' utilizzare i 28,48 titoli
che nell'esempio proposto gli saranno accreditati nel modo che
riterra' piu' idoneo. Inoltre, non ricorrendo evidentemente la
fattispecie relativa all'attribuzione dei titoli speciali
(sottoposti a condizioni particolari) di cui agli articoli 47, 48,
49 e 50 del reg. (CE) n. 1782/2003, non c'e' nessun vincolo per il
mantenimento dell'allevamento degli animali che hanno contribuito
al calcolo dell'importo di riferimento.

3.2.2. Un contratto di compartecipazione agraria con durata 11/11/2004 - 10/09/2005 nel quale il compartecipante apporta l'organizzazione del lavoro ed i titoli del disaccoppiamento ed il compartecipato apporta il terreno ed il lavoro manuale, puo' rientrare fra le forme per la riscossione del premio unico aziendale?

- La domanda di fissazione e la domanda di aiuto devono essere
presentate dall'intestatario dei titoli; nel caso di specie,
considerando il fatto che il contratto di compartecipazione non
produce un nuovo soggetto (in caso contrario si configurerebbe
un'ipotesi di fusione tra agricoltori ai sensi dell'articolo 15 del
reg. (CE) n. 795/2004), la domanda di aiuto dovra' essere
presentata dal compartecipante elencando le particelle del
compartecipato e specificandone il titolo di possesso. L'aiuto
verra' corrisposto al titolare della domanda di aiuto. Resta alla
volonta' delle parti procedere a diverse ripartizioni dei premi
erogati.

3.3. CONDIZIONALITA':

3.3.1. Considerato che Olio e Tabacco entreranno nei regime di pagamento unico dal 2006, nella campagna 2005 saranno controllati al fine del rispetto delle norme in materia di condizionalita'?

- Si':

- L'articolo 3 del reg. (CE) n. 1782/2003 stabilisce che tutti
beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare i
dettami della condizionalita'.

- L'articolo 2 del reg. (CE) n. 1782/2003 definisce come paga-
mento diretto quello corrisposto agli agricoltori in uno o
piu' dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I dello
stesso regolamento (comprensivi di olio e tabacco).

3.4. COLTIVAZIONE SECONDARIA:

3.4.1. Nel Veneto orientale e' prassi consolidata la coltivazione in secondo raccolto di ortaggi (radicchio), che succedono a seminativi autunno-vernini; tale pratica sara' ancora consentita con l'entrata in vigore della riforma di medio termine?

- In base all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli
agricoltori possono utilizzare le particelle dichiarate per
qualsiasi attivita' agricola ad eccezione delle colture permanenti,
dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 220/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n. 2201/1996 e delle patate diverse da quelle destinate alla
fabbricazione di fecola. - Il regolamento (CE) n. 864/2004 ha modificato l'articolo 51,
prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2006, gli Stati membri
possano decidere di consentire la coltivazione di prodotti
secondari sugli ettari ammessi all'aiuto, per un periodo massimo di
tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto e che su richiesta dello
Stato membro, qualora i cereali vengano raccolti prima per motivi
climatici, puo' essere anticipato. - L'Italia non si e' ancora pronunciata al riguardo, tuttavia si sta
verificando la possibilita' di consentire tale pratica anche a
partire dal 2005.

3.5. VENDITA E/O AFFITTO DEL TERRENO NEL 2004:

3.5.1. Poiche' la clausola che contiene la volonta' di cedere i diritti unitamente al terreno deve essere prevista nel contratto, e poiche' la norma ammette la rinegoziazione dei contratti, quali sono gli elementi indispensabili che devono essere presenti nella clausola?

- La clausola stipulata con la forma prevista per il trasferimento
dei titoli, deve riportare necessariamente: - La quantificazione e la ripartizione per tipologia (ordinari, da
ritiro, sottoposti a condizioni particolari) dei titoli trasferiti
in ragione del contratto di cessione del terreno; a tal proposito
si ricorda che il numero dei titoli ordinari e da ritiro non puo'
essere superiore al numero di ettari trasferiti - Altri elementi a cautela del cedente, nel caso di cessione
temporanea: - Assunzione di responsabilita' da parte del cessionario per il
corretto utilizzo dei titoli per quanto riguarda l'esercizio per il
mantenimento della detenzione del titolo (impegno a non far
riconfluire il titolo nella riserva per il non utilizzo dello
stesso). - Altri elementi a tutela dell'acquirente o del conduttore: - Impegno da parte del venditore/locatore a fare domanda di
fissazione per i titoli ceduti; - In alternativa, solo per il caso di vendita, autorizzazione del
venditore all'acquirente per presentare domanda di fissazione dei
titoli trasferiti a proprio nome.

3.5.2. Considerato che l'art. 9 del reg. (CE) n. 795/2004 parla sempre ed esclusivamente di trattenute sulle vendite e che il D.M n. 1787 del 5 agosto 2004 prevede all'articolo 10 solo la trattenuta sulle vendite, considerato che l'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004 equipara, anche se solo ai fini dell'articolo stesso, vendita e affitto, ai contratti di affitto di terra si applicano o meno le trattenute previste dalla regolamentazione comunitaria?

- Attualmente non e' prevista alcuna trattenuta sui contratti di
affitto di titoli con terra. - Come evidenziato nella stessa domanda, l'articolo 9 del reg. (CE)
n. 795/2004 e il D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 disciplinano
unicamente il caso della vendita di titoli. - L'affitto dei titoli (ammesso peraltro solo con terra
corrispondente) non e' soggetto ad alcuna trattenuta. - L'unico riferimento del regolamento sopra citato a trattenute in
caso di affitto riguarda i casi in cui ricorra la fattispecie del
guadagno eccezionale prevista dall'articolo 42, paragrafo 9 del
reg. (CE) n. 1782/2003, ma in questo caso si tratta di affitto di
azienda per un periodo i 6 anni o piu' (cinque secondo
l'ordinamento italiano) e non di affitto di titoli. Inoltre si
precisa che tale fattispecie non e' stata prevista nell'ordinamento
nazionale. - Infine l'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004 disciplina il caso
delle cessioni di azienda, definendole come vendita, affitto o
qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di
produzione considerate.

3.5.3. Occorre integrare i contratti d'affitto con la clausola oppure essa puo' essere contenuta in una dichiarazione sostitutiva di notorieta' firmata da tutti i contraenti?

- Si deve distinguere:
- Se si tratta di contratti stipulati ex novo, basta aggiungere
la clausola al testo del contratto;

- Nel caso di contratti gia' stipulati, la clausola puo' forma-
re oggetto di un atto diverso che fa riferimento al primo ov-
vero si puo' procedere con la modifica del contratto gia'
stipulato.

- In ogni caso la forma per l'atto di trasferimento e' quella
prevista dall'articolo 10 del D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, e
cioe' un atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli
accordi in deroga di cui all'articolo 45 della legge n. 203/82.

3.5.4. Su un terreno di proprieta' di due coniugi sono stati maturati nel triennio titoli da parte dell'unico coniuge dichiarante. Si puo' procedere all'affitto di azienda e di titoli secondo le modalita' previste all'articolo 27 del reg. (CE) n. 795/2004, nonostante la proprieta' dei terreni non sia esclusiva dei titolare dei titoli?

- Se c'e' il consenso di entrambi i coniugi a dare in affitto i
terreni, si puo' procedere senz'altro al trasferimento dei titoli
in affitto secondo le modalita' previste dall'articolo 27 del reg.
(CE) n. 795/2004 ed entro il 15 maggio 2005.

3.5.5. Cosa accade al proprietario dei titoli se, in un contratto superiore a tre anni, l'affittuario non utilizza i titoli avuti in gestione? Si applica comunque il ritiro dei titoli? In caso positivo, se l''affittuario disponeva gia' di titoli propri come si procede al ritiro, atteso che i titoli sono identificati uno ad uno? Si ritirano prioritariamente quelli dell'affittuario? Ma come fare se i titoli hanno importi diversi?

- La responsabilita' per l'utilizzo dei titoli e' dell'utilizzatore
degli stessi e pertanto non c'e' nessuna diretta conseguenza sul
proprietario dei titoli, ad esempio se per l'operato
dell'affittuario si dovesse procedere al recupero di parte delle
somme percepite, tale debito rimane in capo a tale agricoltore e
non si trasferisce con il rientro in possesso del proprietario dei
titoli. - Questione completamente diversa e' quella del trattamento dei
titoli. - I titoli sono gestiti dall'utilizzatore (affittuario in questo
caso) che decide autonomamente quali titoli usare e quando farne
uso. - I titoli sono identificati univocamente nel registro nazionale dei
titoli. In tale archivio sono registrate le informazioni relative
all'ultimo utilizzo del titolo: trascorsi tre anni dall'ultimo uso
viene automaticamente versato in riserva nazionale il valore del
titolo indipendentemente dal tipo di possesso dello stesso (rimane
alle parti la possibilita' di cautelarsi dalla cattiva condotta
dell'affittuario con apposite clausole contrattuali). - L'unica possibilita' di procedere ad una selezione dei titoli da
ritirare e' prevista all'articolo 49, paragrafo 2 del reg. (CE)
796/2004 ed e' riferita al caso in cui la superficie determinata ai
fini del regime di pagamento unico sia inferiore alla superficie
dichiarata. Il caso riguarda i titoli dichiarati in domanda e
prevede che vengano considerati come effettivamente utilizzati i
titoli a partire dal valore piu' alto degli stessi senza far
riferimento al tipo di possesso.

3.5.6. In caso di trasferimento di titoli con terreno per vendita o per affitto, l'atto non appare debba necessariamente contenere un riferimento al passaggio dei titoli stessi. In molti casi di contratti fatti nei mesi scorsi non sempre e' stato inserito un riferimento specifico. Appare sufficiente che il venditore e il compratore (o il locatore e il conduttore) alleghino copia dell'atto nella domanda di fissazione da presentarsi entro il 15 maggio. Eventualmente, poiche' anche il D.M. 5 agosto 2004 fa riferimento ad una autorizzazione rilasciata dal venditore al compratore ad acquisire i titoli, potrebbe essere tale documento redatto sotto forma di scrittura privata ad integrazione dell'atto principale. Tale procedimento puo' essere esteso anche alle compravendite fatte durante il triennio di riferimento?

- Si deve distinguere:
- nel caso in cui il trasferimento dei titoli sia conseguenza di
un contratto di affitto o di vendita di terreni, stipulato en-
tro il 15 maggio 2005, l'agricoltore e' obbligato a modificare
il contratto, considerato che il contratto stesso e' un alle-
gato della domanda di fissazione dei titoli e serve a perfe-
zionare il trasferimento di un bene (il titolo) che ancora non
esiste;

- nel caso in cui il trasferimento dei titoli avvenga dopo la
fissazione dei titoli stessi, va sicuramente esplicitato l'og-
getto del trasferimento, ossia il numero identificativo del
titolo, il valore, etc..., all'interno del relativo atto di
trasferimento.

- Per quanto riguarda la forma, l'art. 10 del D.M. 5 agosto 2004
stabilisce che la cessione del titolo all'aiuto deve avvenire
mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli
accordi in deroga di cui all'articolo 45 della legge n. 203/82, e
che la cessione deve essere comunicata a pena di nullita' agli
organismi pagatori, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

3.5.7. Nel caso di successioni ereditarie, successioni anticipate, modificazioni della denominazione e forma giuridica, fusioni e scissioni, che avverranno nei periodo 11/11/2004 - 15/5/2005, il soggetto (o i soggetti) subentrante all'agricoltore storico puo' esercitare i titoli gia' a partire dall'anno 2005 ancorche' non sia personalmente detentore all'11/11/2004 delle particelle ammissibili al pagamento unico?

- L'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004, relativo alla cessione di
aziende, al paragrafo 7 prevede che qualora un'azienda sia ceduta
integralmente a un altro agricoltore nel periodo di cui
all'articolo 44, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 1782/2003, il
cessionario puo' utilizzare le particelle in questione per
presentare una domanda di pagamento nel quadro del regime di
pagamento unico. Lo stesso articolo, al paragrafo 1, definisce la
cessione di azienda come la vendita l'affitto o qualunque tipo
analogo di transazione relativa alle unita' di produzione
considerate. - Sulla base dell'enunciato del citato articolo e sulla base del
principio di continuita' giuridica del soggetto subentrato rispetto
all'agricoltore storico si ritiene che il primo subentri in tutti i
diritti spettanti al secondo, purche' le particelle ammissibili
trasferite al successore siano le medesime che l'agricoltore
storico deteneva alla data dell'11/11/2004.

3.6. TITOLI SPECIALI (SOTTOPOSTI A CONDIZIONI PARTICOLARI):

3.6.1. E' corretto dire che i trasferimenti dei titoli sottoposti a condizioni particolari sono ammissibili anche se non riferiti a tutti i titoli in possesso dell'agricoltore cedente?

- L'articolo 49, paragrafo 2, II comma del reg. (CE) n. 1782/2004
prevede che in caso di trasferimento dei titoli all'aiuto il
cessionario puo' beneficiare della deroga all'obbligo di fornire un
numero di ettari ammissibili equivalente al numero di titoli
(purche' mantengano il 50% dell'allevamento) soltanto se tutti i
titoli soggetti a tale deroga sono trasferiti: cio' non implica,
come conseguenza, che sia vietato il trasferimento parziale dei
titoli speciali ma solo che nel caso di trasferimento parziale non
e' possibile beneficiare della deroga dal presentare un numero di
ettari ammissibili per numero dei titoli posseduti. - D'altra parte il tipo di trasferimento (totale o parziale) incide
sulla diversa percentuale di trattenuta da applicare nel caso di
vendita dei titoli, cosi' come previsto dall'articolo 9 del reg.
(CE) 795/2004:
- nel caso di vendita di tutti i titoli speciali (con deroga)
sono considerati come trasferimenti di titoli con terra
(trattenuta del 10%);

- nel caso di vendita di non tutti i titoli speciali (con dero-
ga) sono considerati come trasferimenti di titoli senza terra
(trattenuta del 50% nei primi 3 anni, poi 30%).

3.6.2. E' possibile per un agricoltore con titoli speciali decidere, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di trasformarne solo una parte in ordinari (ad esempio perche' non ha reperito superfici a sufficienza)?

- Si'.

3.7. ORTAGGI DA SEME

3.7.1. E' ammissibile, nell'ambito del regime di pagamento unico, l'utilizzo di superfici per la coltivazione di ortaggi da seme?

- L'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/2003 stabilisce che, per l'uso
del suolo nell'ambito del regime di pagamento unico, non possono
essere utilizzate le superfici per la produzione dei prodotti
elencati all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
2200/96 (prodotti ortofrutticoli freschi o refrigerati) e le
superfici per la produzione dei prodotti elencati all'articolo 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 (prodotti
ortofrutticoli trasformati). - Considerato che nel caso in cui le superfici vengano utilizzate per
la produzione di sementi di ortaggi non si puo' parlare di
produzione di ortofrutta, ne' fresca, ne' trasformata, e'
ammissibile l'utilizzo delle superfici per la coltivazione di
ortaggi da seme (resta inteso che, in caso di controllo, e' a
carico dell'agricoltore l'onere della dimostrazione che la coltura
di ortaggi e' per la produzione di seme).

3.8. TRASFERIMENTO DEI TITOLI CON TERRENO:

3.8.1. L'affitto o la vendita simultanea di terra e titoli puo' essere effettuata anche durante il primo anno di assegnazione e di esercizio di questi?

- In linea di principio si'. Occorre pero' chiarire che, se e' pur
vero che l'articolo 25 del reg. (CE) n. 795/2004 stabilisce che i
titoli all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento
dell'anno, lo stesso regolamento prevede, all'articolo 12,
paragrafo 4, secondo capoverso, che prima della loro fissazione
definitiva non e' possibile alcun trasferimento dei titoli
all'aiuto, mentre i contratti di vendita o affitto di azienda
stipulati o modificati entro il 15 maggio 2005 con clausole
relative al trasferimento dei titoli sono assimilati a
trasferimenti di titoli con terra. - Riassumendo possono verificarsi i seguenti casi:

1. affitto o vendita di terra e titoli entro il 15 maggio 2005: sono
disciplinati dagli articoli 17 e 27 del reg. (CE) n. 795/2004 e
sono perfezionati con la domanda di fissazione dei titoli. 2. affitto o vendita di terra e titoli dopo la fissazione definitiva
degli stessi (15 agosto 2005): questo caso e' ammissibile ma puo'
riguardare solo titoli non utilizzati nella domanda di aiuto e
comunque avra' effetto per l'amministrazione a valere dalla
campagna per la quale e' possibile presentare domanda di aiuto. 3. affitto o vendita di tutta l'azienda dopo il 15 maggio 2005: in
questo caso si configura la fattispecie della cessione di azienda
disciplinata dall'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004, che
prescrive le modalita' di accesso all'aiuto per il cessionario o
per il cedente nel caso in cui il trasferimento avvenga dopo la
presentazione di una domanda di aiuto da parte del cedente e prima
che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello
stesso.

3.9. TITOLI DA RITIRO:

3.9.1. I titoli di ritiro (art. 53 del Reg. (CE) n. 1782/03) sono cumulabili con i titoli "standard" e con essi anche il loro valore o dovranno essere gestiti in modo separato? Un'azienda con 3,5 ha di titoli di ritiro dovra' ogni anno obbligatoriamente lasciare una corrispondente superficie a riposo per poter percepire l'importo di riferimento relativo?

- Si'. I titoli di ritiro sono gestiti in modo separato. Essi devono
essere obbligatoriamente inclusi nella domanda di pagamento,
altrimenti non potranno essere attivati i titoli normali
eventualmente posseduti. Ogni anno percio' una superficie
corrispondente a ciascun titolo dovra' essere lasciata a riposo.
Per il resto la gestione dei titoli di ritiro e' analoga a quella
dei titoli normali, salvo ovviamente il rispetto dell'obbligo di
non coltivazione che, come noto, prevede due eccezioni: la
coltivazione di piante a scopi non alimentari (non food) e la
coltivazione da parte dei produttori in regime di agricoltura
biologica ex reg. (CEE) n. 2092/91.

3.9.2. Il paragrafo 6 dell'art. 54 del reg. (CE) n. 1782/2003 parla di precedenza nell'utilizzo dei titoli a set aside rispetto agli altri titoli. E' corretto affermare che il produttore che non possiede terreni a sufficienza per utilizzare tutti i propri titoli deve sempre dare priorita' nell'utilizzo ai titoli a set aside?

- Si'.

3.9.3. I titoli di ritiro soggiacciono a tutte le norme di utilizzo, per cui l'80% di essi va utilizzato direttamente prima di cederli senza terra, e il loro mancato utilizzo per un triennio ne comporta il ritiro?

- Si', i titoli di ritiro sono esattamente uguali sotto questo
aspetto ai titoli ordinari, possono cioe' essere utilizzati o meno,
dopo tre anni di mancato utilizzo vanno a finire in riserva
nazionale, per essere trasferiti senza terra corrispondente vanno
utilizzati almeno al 80% in almeno un anno.

3.9.4. In caso di cessione parziale di azienda (vendita o affitto) vi deve essere proporzionalita' fra i titoli di ritiro ceduti e i titoli ordinari?

- No, non c'e' obbligo di proporzionalita' nel trasferimento dei
titoli, sta alla volonta' delle parti prevederlo o meno al momento
della stipula dell'atto di trasferimento; si ricorda che a norma
del paragrafo 7 dell'articolo 54 del reg. (CE) n. 1792/2003,
l'obbligo di ritiro dalla produzione continua ad applicarsi ai
titoli di ritiro che sono trasferiti.

3.10. DISPONIBILITA' DEI TERRENI:

3.10.1. Nel D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 si parla di disponibilita' delle superfici all'11 novembre 2004 (art. 7). Se l'agricoltore diventa titolare di 10 titoli, significa che doveva avere la disponibilita' del terreno da tale data per rivendicarli tutti e che se disponeva di meno terreno (es. 6 ettari) la differenza andra' in riserva nazionale?

- No. La data dell'11 novembre specificata dall'articolo 7 del D.M.
n. 1787 del 5 agosto 2004 riguarda unicamente il periodo di
detenzione minimo dei terreni di 10 mesi previsto dall'articolo 44,
paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, e significa che gli ettari
che saranno dichiarati nella domanda di premio unico del 15 maggio
2005 devono essere a disposizione dall'11 novembre 2004 e per
almeno dieci mesi a partire da tale data. - Per la fissazione di tutti i titoli invece e' necessaria solo la
dichiarazione di un minimo di 0,3 ha di superficie contestuale alla
domanda di fissazione dei titoli; a partire da quel momento
l'agricoltore ha 3 anni di tempo (compreso quello di fissazione)
per utilizzarli. - Per la fissazione dei titoli e' sufficiente il possesso dei terreni
(il minimo e' 0,3 ha) all'atto della domanda di fissazione (15/5);
a meno che non si tratti di titoli da riserva per la cui
attivazione occorre rispettare il vincolo della disponibilita' per
dieci mesi dei terreni a partire dalla data dell'11 novembre
dell'anno che precede la domanda.

3.10.2. I contratti d'affitto con inizio all'11 Novembre 2004 quando devono essere registrati.

- Non e' importante la data di registrazione ma quella della reale
entrata in possesso dei terreni. Nel caso in cui tale data sia
antecedente alla data di registrazione, deve risultare
esplicitamente dal contratto.

3.10.3. Un agricoltore ha maturato titoli per 10 ettari. Non disponendo di superficie sufficiente, e' costretto, per l'utilizzo totale dei titoli, ad acquisire/affittare nuovi terreni. Tali terreni, ai sensi degli artt. 33 e 43 del reg. (CE) n. 1782/03 dovranno essere disponibili, cioe' presi in affitto, entro l'11 novembre 2004 per un periodo di possesso non inferiore a 10 mesi.
Per dimostrare la disponibilita' dei terreni alle date indicate e' sufficiente inserire nel fascicolo aziendale copia del contratto d'affitto regolarmente registrato?

- Si', e' sufficiente inserire copia del contratto d'affitto
all'interno del fascicolo aziendale tenuto dal CAA per le eventuali
verifiche da parte degli organi di controllo.

3.11. SUPERFICI AMMISSIBILI:

3.11.1. Partendo dal concetto che ad uno specifico numero di titoli deve corrispondere un uguale numero di ettari, puo' un'azienda utilizzare, per comporre il numero di ettari necessario, le superfici a seminativo dichiarate nel periodo di riferimento con codice 10 (altre utilizzazioni) invece di quelle realmente utilizzate per produrre l'aiuto PAC nel triennio?

- Si'. Non c'e' correlazione obbligatoria tra le superfici utilizzate
nel triennio e quelle da dichiarare per l'utilizzo dei titoli;
basta che queste ultime siano ammissibili a tale utilizzo (art. 51
del reg. (CE) n. 1782/2003).

3.11.2. Nel concetto di ammissibilita' della superficie vanno considerate anche le superfici a coltura non ordinaria, cioe' quelle su cui la resa e' stata inferiore al 50% della media?

- Si'; nel concetto di ammissibilita' espresso dall'articolo 44 del
reg. (CE) n. 1782/2003 non c'e' differenza tra ordinarieta' o meno
delle colture: e' ammissibile qualsiasi superficie agricola
dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse
le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o
ad usi non agricoli.

3.11.3. Un'azienda, nel triennio di riferimento, era interamente coltivata a mais. Nel 2004, vorrebbe fare una domanda di misura F del PSR per fare dei nuovi prati stabili, visto che in Lombardia questo e' l'ultimo anno in cui e' offerta tale possibilita'. Potra' prendere due contributi (disaccoppiato + misura F) sullo stesso terreno quando partira' la riforma? Questi prati stabili vengono considerate colture permanenti e quindi su tali terreni non potra' esercitare i titoli assegnatigli?

- I prati stabili sono da considerarsi superficie ammissibile ai
sensi dell'articolo 44 del reg. (CE) n. 1782/2003. Pertanto,
l'agricoltore potra' percepire sia l'aiuto disaccoppiato che il
premio delle misura F (si veda anche l'articolo 35 dello stesso
regolamento, nel testo modificato dal regolamento (CE) n.
864/2004).

3.11.4. Le superfici investite a vivaio, nello specifico barbatelle di vite, sono considerate superfici non ammissibili ai fini dell'utilizzo del premio? Per superficie ammissibile viene considerata la coltivazione in atto al 31 dicembre 2004? Se si', viene ritenuta ammissibile una superficie investita a vigneto o altra coltura permanente, che viene successivamente estirpata entro il 31 dicembre 2004?

- Il regolamento (CE) n. 1782/2003, all'articolo 44, paragrafo 1,
definisce gli "ettari ammissibili" come "qualunque superficie
agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo
permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a
colture forestali o ad usi non agricoli". L'articolo 2 lettera c)
del regolamento (CE) n. 795/2004 interviene per chiarire
ulteriormente il concetto e specifica che i "vivai", cosi' come
definiti dall'allegato I, lettera G/05 della Decisione della
Commissione 2000/115/CE, sono compresi nelle colture permanenti.
Quindi non possono essere considerati superficie ammissibile. - Per quanto riguarda la superficie ammissibile ai fini dell'utilizzo
dei titoli al premio, l'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/2003
specifica che gli agricoltori possono utilizzare le particelle
dichiarate per qualsiasi attivita' agricola, ad eccezione delle
colture permanenti e della produzione di orticole. Tale requisito
deve essere rispettato almeno per i dieci mesi di conduzione
obbligatoria da parte dell'azienda beneficiaria e che decorrono
dall' 11 novembre dell'anno precedente la domanda di pagamento per
il regime di pagamenti unico.

3.11.5. Le superfici coltivate a barbabietola da zucchero sono considerate ammissibili ai fini dell'utilizzo delle superfici nel regime di premio unico disaccoppiato?

- L'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che gli
agricoltori possano utilizzare le particelle dichiarate per
qualsiasi attivita' agricola, ad eccezione delle colture permanenti
e della produzione di orticole. - L'elenco dei prodotti orticoli e' contenuto all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 220 1/96; in tali elenchi non
e' presente la barbabietola da zucchero, la coltivazione di tale
prodotto e' pertanto ammessa.

3.11.6. Un agricoltore vuole fissare i suoi titoli utilizzando gli 0,40 ha che attualmente possiede; tale terreno fino al 2003 era investito a colture permanenti (frutteto). Dal 2004 le colture permanenti sono state espiantate ed ora il terreno e' eleggibile. Puo' l'agricoltore in questione fissare i titoli su questo terreno?

- Si', per la fissazione dei titoli si richiede un minimo di 0,3 ha
di superficie agricola. Considerando che il frutteto e' superficie
agricola, sarebbe stata ammissibile la fissazione dei titoli anche
se il frutteto non fosse stato estirpato. - Per l'utilizzo dei titoli e' richiesta la disponibilita' per un
periodo di dieci mesi a partire dall'11 novembre dell'anno
precedente a quello della domanda di aiuto, di una corrispondente
superficie eleggibile; una volta fissati, i titoli ordinari
rimangono nella disponibilita' dell'agricoltore per un periodo di
tre anni; se non vengono utilizzati in tale periodo confluiscono
nella riserva nazionale.

3.11.7. I terreni a seminativo sono quelli definiti all'art. 2, lettera b) del Reg. (CE) n. 795/04. Vista la data fissata dall'Italia all'11/11/2004, se un frutteto verra' espiantato il 13/05/2005 e ricondotto a seminativo, potra' essere validamente abbinato ad una richiesta di aiuto solo a partire dalle domande che si presenteranno il 15/05/2006. Inoltre in applicazione dell'art. 54 comma 2 del reg. (CE) n. 1782/2003 se il suddetto terreno alla data del 15/05/2003 era coltura permanente, non potra' essere utilizzato per soddisfare i titoli di ritiro. Si chiede se tale interpretazione e' corretta.

- Si', entrambe le osservazioni sono corrette.

3.11.8. Le superfici investite a canapa soddisfano anche il regime di premio unico disaccoppiato? La stessa domanda si pone per le superfici coltivate a sementi (1 ettaro di erba medica da seme oltre a prendere il premio accoppiato per sementi certificate puo' essere utilizzato contemporaneamente come ettaro ammissibile di cui all'art. 44).

- L'uso del suolo per la produzione di canapa nel regime di pagamento
unico, eammesso alle condizioni previste dall'articolo 52 del reg.
(CE) n. 1782/2003. - Come e' noto, l'Italia ha escluso dal regime di pagamento unico
l'aiuto per le sementi certificate che, pertanto, rimane
accoppiato; ciononostante l'uso del suolo per la produzione di
sementi certificate e' ammesso anche nel regime di pagamento unico
alle condizioni previste all'articolo 99 del reg. (CE) n.
1782/2003.

3.11.9. Come e' noto, le superfici a prato permanente sono ritenute ammissibili, cioe' possono essere abbinate ai titoli all'aiuto disaccoppiato per ottenere la liquidazione di quest'ultimo. Nello stesso tempo le stesse superfici a prato potrebbero essere state dichiarate in una domanda di premio ai sensi delle misure agroambientali (Misura f) e percepire il relativo premio. Si chiede se sia possibile il cumulo dei due aiuti.

- L'articolo 35 del Reg. (CE) n. 1782/2003, modificato dal Reg. (CE)
n. 864/2004, prevede, al paragrafo 1, che la superficie ritenuta
ammissibile ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, dello stesso
regolamento, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico,
possa formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento
diretto nonche' per eventuali altri aiuti non contemplati dallo
stesso regolamento, salvo se altrimenti disposto. - I pascoli permanenti sono ritenuti superficie ammissibile ai sensi
dell'articolo 44 del reg. (CE) n. 1782/2003, e le misure
agroambientali non sono escluse esplicitamente dall'utilizzo del
suolo previsto nell'articolo 51 dello stesso regolamento. Pertanto,
il cumulo dei premi e' possibile.

3.12. LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO E AL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

3.12.1. Quali saranno le "regioni omogenee" di cui all'art. 10 comma 4 del D.M. n. 1787/2004, all'interno delle quali possono essere trasferiti i titoli? L'art. 26 del reg. (CE) n. 795/04, al paragrafo 4, recita che la restrizione regionale, puo' essere decisa dagli Stati membri esclusivamente per i titoli al ritiro. E' cosi' anche per l'Italia? Considerato che nell'art. 26 del Reg. (CE) n. 795/2004 si parla sia di trasferimento che di utilizzo dei titoli, nel caso in cui un produttore che abbia maturato i propri titoli per esempio in Sardegna, e nel 2003 abbia venduto il terreno in Sardegna e comprato terreno in Toscana, potra' utilizzare i propri titoli in una regione omogenea diversa (ammesso che la Toscana e la Sardegna vengano inserite in due regioni omogenee diverse)?

- Il regolamento (CE) n. 1782/2003, all'articolo 46, paragrafo 1,
prevede la possibilita' per lo Stato membro di limitare il
trasferimento o l'utilizzo dei titoli unicamente alla stessa
regione. - Il D.M. n. 1787/2004, all'articolo 10, comma 4, recepisce la
possibilita' introdotta dall'articolo 46 del citato regolamento
comunitario, unicamente per quanto riguarda il trasferimento dei
titoli ed individua le regioni omogenee come quelle che verranno
definite per la gestione della riserva nazionale (art. 2, comma 5
del citato decreto). - Il regolamento (CE) n. 795/2004, all'articolo 26 stabilisce che
"... Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 al
piu' tardi un mese prima della data di inizio del periodo di dieci
mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1782/2003." Tale data per l'Italia e' stata fissata all'11 novembre
(articolo 7 del citato Decreto Ministeriale), pertanto entro l'11
ottobre dell'anno che precede la domanda di aiuto per il regime di
pagamento unico avrebbe dovuto essere stabilita la suddivisione per
zone omogenee oltre le quali non sara' possibile trasferire i
titoli (salvo eredita' effettiva o anticipata). - Per concludere:
- Non risulta ancora nel nostro ordinamento un divieto per l'u-
tilizzo in regioni diverse.

- La limitazione del trasferimento e' valida per tutti i tipi
di titolo.

- Le zone saranno individuate successivamente da parte del Mi-
nistero.

- Per la campagna 2005 non e' stata comunicata alcuna suddivi-
sione in zone ai fini della limitazione del trasferimento dei
titoli che, pertanto, e' ammesso senza restrizioni. La suddi-
visione in zone potra' essere resa nota in seguito, a valere
dalle campagne successive.

3.13. PASCOLI PERMANENTI

3.13.1. E' possibile convertire in seminativo una superficie coltivata a pascolo permanente nell'anno 2003?

- Si', ma se la superficie nazionale a pascolo permanente varia e la
proporzione tra queste superfici e quella agricola (proporzione
determinata ogni anno) diminuisce, lo Stato membro e' obbligato ad
intervenire e vietare qualsiasi altro cambiamento d'uso ditali
superfici senza autorizzazione.

3.14. AGRICOLTORI ADERENTI AL REGIME SEMPLIFICATO

3.14.1. Coloro che hanno aderito al Regime semplificato e che, quindi, sono esentati dal fare domande PAC fino al 2005 compreso, come dovranno comportarsi per rivendicare i titoli maturati che saranno notificati da Agea, se non potranno presentare la prima "domanda di partecipazione" appunto nel 2005? Per questi slitterebbe al 2006 sia la notifica che la domanda?

- A norma dell'articolo 154 del regolamento CE n. 1782/2003, qualora
lo Stato membro applichi il regime semplificato:
- il 2003 e' l'ultimo anno in cui i partecipanti possono pre-
sentare domanda;

- i partecipanti continuano a percepire l'importo fissato nel-
l'ambito del regime semplificato fino al 2005;

- la condizionalita' e la modulazione non si applicano agli im-
porti erogati nell'ambito del regime semplificato durante la
partecipazione allo stesso;

- gli agricoltori che partecipano al regime semplificato non
possono presentare domanda al pagamento unico finche' parte-
cipano al regime semplificato.

- Gli agricoltori aderenti al regime semplificato che presenteranno
domanda di accesso al regime di pagamento unico riceveranno dei
titoli calcolati sulla base dei dati ammessi ai premi PAC per gli
anni 2000 e 2001 e sulla base degli importi percepiti e delle
superfici riconosciute nel regime semplificato nel 2002. (I titoli
per tali produttori verranno calcolati nel 2005 e "congelati"
ovvero non confluiranno nella riserva nazionale se non attivati nel
2005 e varranno a partire dal 2006). - L'eventuale domanda, presentata nel 2005, di fissazione dei titoli
ed accesso al pagamento unico disaccoppiato (prima utilizzazione
dei titoli stessi) non e' sufficiente per recedere dal regime
semplificato: a norma dell'articolo 7 del reg. (CE) 1/2002,
l'agricoltore puo' dichiarare la propria intenzione di recedere dal
regime semplificato in qualsiasi momento. Il recesso prende effetto
tuttavia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui
egli ha dichiarato l'intenzione suddetta. A norma di regolamento,
pertanto, occorre che l'agricoltore che intende optare per il
regime unico anziche' continuare con quello semplificato, espliciti
la sua richiesta di recesso dal regime semplificato entro il 31
dicembre del 2004.

3.15. ROTAZIONE DEI TITOLI

3.15.1. L 'art 7 del reg. CE 796/2004 prescrive che ogni titolo deve avere la data di ultimo utilizzo. Ne consegue che ogni titolo di fatto deve essere "marcato ". Si chiede se eammissibile la rotazione dell'utilizzo dei titoli per un produttore che non ha sufficiente superficie a seminativo al fine di evitare il ritiro dei diritti inutilizzati nel triennio. Spettera' ovviamente al produttore valutare la convenienza economica di una simile decisione.

- Si', la rotazione dei titoli e' ammessa. Ogni titolo deve essere
utilizzato almeno una volta nel triennio che parte dalla fissazione
o dall'ultimo utilizzo a pena di riconfluire nella riserva
nazionale; questo vuol dire che se l'agricoltore possiede solo un
ettaro di terra ammissibile e, per esempio, tre titoli, puo'
utilizzare un titolo diverso rispettivamente ogni anno; alla fine
del triennio avra' ricevuto pagamenti ogni anno solo per il titolo
utilizzato ma non vedra' riconfluire nessun titolo nella riserva. - Resta inteso che, pur rimanendo in possesso di tutti i titoli
utilizzati con la rotazione, l'agricoltore in esempio non potra'
tuttavia disporne per trasferimenti senza terra; infatti l'articolo
46, paragrafo 2, secondo capoverso del reg. (CE) n. 1782/2003,
prevede che un agricoltore puo' trasferire i suoi titoli all'aiuto
senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo
44 dello stesso regolamento, almeno l'80% dei suoi titoli all'aiuto
per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente
alla riserva nazionale tutti i titoli all'aiuto non utilizzati nel
primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Nel caso
di specie l'agricoltore ha utilizzato in ciascun anno il 33% dei
suoi titoli all'aiuto e, pertanto, non puo' venderli senza terra.

3.15.2. Nel caso di titoli di ritiro la rotazione e' ammessa dando precedenza a/titoli di set aside?

- L'articolo 54, paragrafo 6, del reg. (CE) n. 1782/2003 prevede che
i titoli da ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro titolo. - L'articolo 50, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 796/2004 descrive le
modalita' con cui vengono considerate le superfici dichiarate nelle
domande di pagamento unico in relazione ai titoli da ritiro e
specifica che, qualora le superfici dichiarate in domanda non siano
sufficienti a coprire i titoli di ritiro utilizzati e se risultano
superfici dichiarate per l'utilizzo di titoli standard, si
considerano queste ultime superfici come superfici ritirate, salvo
poi verificare che dette superfici siano effettivamente ritirate. - Dall'esame della normativa risulta che per utilizzare i titoli
standard e' necessario utilizzare prima tutti i titoli di ritiro;
una volta esercitato tale obbligo e' possibile anche far notare i
titoli standard sugli ettari ammissibili disponibili. In altre
parole, la rotazione dei titoli di ritiro e' ammissibile ma
implica, di fatto, il non utilizzo dei titoli standard.

4. REGIMI DI PREMIO ACCOPPIATI ALLA PRODUZIONE

4.1. VACCHE NUTRICI

4.1.1. Un agricoltore ha effettuato domanda di premio vacche nutrici entro il 15 ottobre 2004 e nel mese di dicembre 2004, utilizzando la ricognizione preventiva, trasferisce per "successione anticipata" la sua azienda al figlio. Tale passaggio determina anche il trasferimento al figlio del premio richiesto per il 2004 con il relativo obbligo della detenzione dei capi per almeno 6 mesi?

- No; la ricognizione preventiva ha effetto solo ai fini del
riconoscimento degli aventi diritto al calcolo dei titoli
provvisori e, in seguito, alla fissazione dei titoli definitivi. - La domanda di premio vacche nutrici prosegue il suo iter
amministrativo collegata all'intestatario della domanda stessa;
resta alla volonta' del dante causa procedere, se del caso, al
cambiamento dell'intestazione dell'aiuto secondo le procedure in
essere per il regime di premio considerato.

4.2. APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI ROTAZIONE

4.2.1. L 'applicazione prevista nel secondo comma, lett. d), dell'articolo 1 dei D.M n. 2026/04, relativo all'attuazione dell'articolo 69 del Reg. (CE) n. 1782/03, che prevede l'obbligo dell'avvicendamento almeno biennale per la coltivazione deve tenere conto della coltura praticata nella precedente compagna 2003-2004 o l'obbligo dell'avvicendamento, si deve ritenere applicabile dalle prossime semine autunnali e cioe' nella campagna 2004-2005?

- L'obbligo dell'avvicendamento parte dalle prossime semine autunnali
della campagna 2004/2005.

4.2.2. Il vincolo espresso nell'articolo 1, secondo comma, lett. d), del D.M. n. 2026/04, riferito all'obbligo dell'avvicendamento biennale, deve essere inteso nel senso che la coltivazione alternata di qualsiasi coltura miglioratrice con colture presenti nell'allegato IX del regolamento 1782/03 consente di ricevere il premio supplementare previsto dall'articolo 69 dello stesso regolamento?
La disposizione di cui alla lett. d) sopra citata si applica anche alle fattispecie di cui alle precedenti lett. a), b) e c)? In caso di risposta negativa rispetto alla questione precedente quali sono, tra quelle dell'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/03, le colture da rinnovo e quali le miglioratrici interessate al premio ai sensi della stessa lett. d)? Per il grano duro esiste il vincolo regionale di cui all 'allegato X del reg. (CE) 1782/2003?

- Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 del reg. (CE) 795/2004,
qualora il pagamento si riferisca a tipi di agricoltura o a misure
relative alla qualita' per i quali non eidentificata alcuna
produzione specifica, oppure la produzione non rientri direttamente
in un settore, il pagamento puo' essere concesso a condizione che
la trattenuta sia applicata a tutti i settori elencati
nell'allegato VI del reg. (CE) n. 1782/2003. - Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, le
trattenute sono state applicate solo nel settore dei seminativi,
delle carni bovine e degli ovicaprini. - In linea con la citata normativa, l'aiuto supplementare nel settore
dei seminativi previsto all'articolo 1, comma 2, lettera d) del
D.M. 24 settembre 2004, n. 2026, puo' essere concesso
esclusivamente per le colture di cui all'allegato IX del reg. (CE)
1782/2003 ed e' ammessa, comunque, ai fini del rispetto
dell'avvicendamento colturale, l'inclusione di colture
miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX del
succitato regolamento.

- Le colture miglioratrici sono:

- le fave di soia;
- i piselli;
- le fave e favette;
- i lupini dolci.

- Le colture da rinnovo sono:

- il granturco;
- il sorgo da granella;
- il granturco dolce;
- i semi di ravizzone o di colza;
- i semi di girasole;
- i semi di lino;
- il lino greggio o macerato, destinato alla
produzione di fibra;
- la canapa greggia o macerata, destinata alla
produzione di fibra.

- Non esiste vincolo regionale per il grano duro.

4.3. PREMI SUPPLEMENTARI IN GENERALE

4.3.1. C'e' un legame tra il passato regime (es.: quote vacche nutrici, grano duro) e l'eventuale cambiamento di indirizzo produttivo? Per esempio, se un 'azienda che era a seminativi ed ora alleva vacche nutrici puo' chiedere il premio supplementare per queste ultime? Un nuovo produttore nato nel 2004 (senza titoli storici) puo' accedere ai premi supplementari (vacche nutrici, grano duro, etc.)?

- Non c'e' alcun legame tra le colture e gli allevamenti effettuati
nel passato e le colture e gli allevamenti che verranno effettuati
nelle future campagne.
 
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