Gazzetta n. 283 del 2 dicembre 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 18 novembre 2004, n. 584 |
Addendum n. 3 alla circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004). |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto del Ministro - Segreteria tecnica - DG politiche agroalimentari Alle Regioni e Province autonome All'AGEA Ufficio Monocratico All'A.R.T.E.A. All'A.G.R.E.A. All'A.V.E.P.A All'Organismo pagatore della regione Lombardia All'Ente Nazionale Risi Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla C.I.A. Alla COPAGRI
In riferimento alla circolare addendum n. 3 alla circolare Agea n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004), si riportano, in allegato al presente addendum, le risoluzioni delle questioni sottoposte all'attenzione dell'apposito gruppo di lavoro e dallo stesso elaborate nel corso delle riunioni del 14, 21 e 28 ottobre 2004. Il presente addendum e le stesse soluzioni saranno pubblicate sul sito dell'AGEA, all'URL http:\\www.agea.gov.it Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente nell'affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza. Roma, 18 novembre 2004 Il direttore dell'area di coordinamento: Nanni |
| Questioni sottoposte al gruppo di lavoro nelle riunioni del 14, 21 e 28 ottobre 2004
Questioni sottoposte al gruppo di lavoro nelle riunioni del 14, 21 e 28 ottobre 2004
1. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI
1.1. NUOVO AGRICOLTORE:
1.1.1. Un agricoltore ha iniziato l'attivita' nel periodo di riferimento, nel 2000. L'importo di riferimento deve essere quindi calcolato su base triennale. In questo caso, i titoli che gli verranno attribuiti saranno considerati ordinari (senza vincoli) e non da riserva (con divieto di trasferimento)?
- Per una questione di equita' e di parita' di trattamento nei confronti di chi ha operato nel triennio pur essendo un agricoltore storico, si'. - L'articolo 43, paragrafo 1, III comma, del reg. (CE) 1782/2003 prevede che i titoli calcolati - ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, dello stesso regolamento applicando una media "ponderata", siano considerati come titoli da riserva e, come tali, non possano essere trasferiti per un periodo di cinque anni e se non utilizzati in un qualsiasi anno di tale periodo riconfluiscano in Riserva Nazionale. La ratio di tale norma e' di bilanciare il vantaggio di avere la propria produzione del periodo di riferimento considerata sulla base del numero di anni di effettiva attivita' agricola con lo svantaggio di dover garantire la continuita' nell'utilizzo diretto dei titoli per cinque anni. - Nel caso di specie l'agricoltore pur avendo iniziato l'attivita' agricola nel primo anno del periodo di riferimento, va considerato alla stregua di un agricoltore storico, proprio perche', comunque sia, la sua produzione sara' divisa per tre e non per un numero inferiore di anni.
1.1.2. Si puo' definire meglio lo status di nuovo agricoltore? Come e in quale momento si deve comunicare alla Amministrazione tale situazione?
- Secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) nn. 1782/2003 e 795/2004, un produttore puo' accedere alla assegnazione dei titoli provvisori se e' stato un agricoltore attivo nel triennio di riferimento e se in questa qualita' ha percepito un aiuto ovvero ha superfici o capi ammissibili all'erogazione dell'aiuto. - Il calcolo dell'importo di riferimento viene effettuato sulla base della media triennale cosi' come previsto dall'articolo 37, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1782/2003. In deroga a questo disposto, il paragrafo 2 dello stesso articolo specifica che quando un agricoltore abbia iniziato un'attivita' agricola nel periodo di riferimento, la media si basa sui pagamenti che ha percepito per la campagna o per le campagne corrispondenti agli anni in cui ha svolto la sua attivita' agricola. - Nel caso in cui una persona fisica o giuridica richieda il calcolo dell'importo di riferimento su due anni o su un anno del triennio, dovra' dichiarare alla Pubblica Amministrazione di aver avviato la propria attivita' agricola nell'anno dal quale chiede di partire per il calcolo dell'importo (2001 o 2002). - Dovra' inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non aver esercitato comunque attivita' agricola, ancorche' in settori diversi da quelli confluiti nel pagamento unico, nei cinque anni precedenti, cosi' come previsto nella definizione contenuta nell'articolo 2, lettera k), del reg. (CE) n. 795/2004, - L'Amministrazione calcolera' percio' i titoli provvisori come richiesto ed avviera' la verifica amministrativa del dato dichiarato. Se tale verifica avra' esito positivo, il dichiarante avra' lo status di nuovo produttore, ed il calcolo dell'importo di riferimento sara' effettuato su due anni o su un anno del periodo. - Allo stesso modo si procede per l'agricoltore che abbia iniziato l'attivita' dopo il 2002, o nel 2002 senza percepire aiuti: questi potra' essere preso in considerazione per l'accesso prioritario alla riserva nazionale ex articolo 42, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 1782/2003, soltanto se dichiarera' (con le stesse modalita' di cui sopra) di non aver svolto alcuna attivita' agricola nei cinque anni precedenti. - Le dichiarazioni potranno essere inoltrate all'Amministrazione nella fase della ricognizione preventiva, entro il 10 dicembre 2004 (con la conseguenza di vedere i propri titoli calcolati nel modo corretto), per gli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' nel periodo di riferimento e che hanno dati nel triennio, ovvero entro il termine ultimo per la ricezione delle domande di fissazione e di aiuto, 15 maggio 2005, per gli agricoltori che hanno iniziato l'attivita' dopo il 2002, o nel 2002 senza percepire aiuti.
1.1.3. Come deve comportarsi un agricoltore che non riceve la comunicazione da AGEA? L'apertura di un nuovo fascicolo nel portale garantisce che tali agricoltori siano poi oggetto delle future comunicazioni. Tale manifestazione deve avvenire nella fase di ricognizione preventiva attraverso la costituzione del fascicolo?
- l'agricoltore che non riceve la comunicazione e che debba usufruire di una o piu' delle fattispecie previste per la gestione della ricognizione preventiva (successione, scissione o fusione, cambiamenti della forma giuridica) puo' in qualsiasi momento recarsi presso il CAA di sua preferenza e, previa presentazione della documentazione prevista, procedere all'acquisizione dei dati di riferimento dell'agricoltore dante causa. Prerequisito per l'effettuazione ditali operazioni e' l'esistenza di un mandato, del relativo fascicolo presso il Centro di Assistenza Agricola e della relativa registrazione nel SIAN. Resta inteso che il discorso e' valido sia per l'agricoltore che non ha ricevuto la comunicazione perche' non destinatario della stessa, sia per l'agricoltore che dovesse non ricevere materialmente la propria comunicazione; quest'ultimo ha inoltre la possibilita', recandosi al proprio CAA, di vedersi riprodurre la copia della comunicazione inviata. Tutte queste operazioni possono essere effettuate entro il 10 dicembre 2004, al fine del corretto calcolo e assegnazione dei titoli provvisori. Il reg. (CE) n. 795/2004 prevede che le fattispecie relative a successione o successione anticipata, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, fusioni e scissioni siano riconosciute nel caso si verifichino fino al 15 maggio 2005, per tale motivo la gestione informatica ditali casi rimarra' disponibile fino a tale data per la corretta imputazione dei titoli definitivi. Resta inteso che le informazioni pervenute dopo la scadenza del 10 dicembre non potranno essere prese in considerazione per il calcolo dei titoli provvisori.
1.1.4. Nelle comunicazioni della ricognizione preventiva ci sono dei casi in cui nuovi produttori che hanno fatto domanda per soli due anni hanno avuto il calcolo dei diritti basato invece su tre anni. Cio' non contraddice la regola che dovrebbe essere applicata ai nuovi produttori? Come fare per correggere l'errore?
- Le comunicazioni della ricognizione preventiva non contengono alcun calcolo relativo alla definizione degli importi e delle superfici di riferimento. - I dati contenuti nella comunicazione di Agea hanno il solo scopo di illustrare i dati del periodo di riferimento risultanti al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) che verranno utilizzati solo in un secondo momento per il calcolo dei titoli; la rappresentazione dei dati di riferimento sotto forma di media triennale e' solo una forma riassuntiva di riepilogo delle informazioni allo scopo di agevolare l'agricoltore nella lettura dei dati stessi e non e' collegata in alcun modo a considerazioni sulla natura dello status di agricoltore (nuovo o meno). - Il calcolo dei titoli verra' effettuato solo a operazioni di ricognizione preventiva concluse (dopo il 10 dicembre 2004), sia ai fini della definizione provvisoria dei titoli, sia ai fini dell'assegnazione definitiva (entro il 15 agosto 2005); solo in sede di calcolo, quindi, verra' preso in considerazione lo status di nuovo agricoltore al fine del calcolo differenziato della media triennale (sulla base di uno o due anni). - Sulle modalita' per il calcolo dell'importo di riferimento per i nuovi agricoltori si veda il precedente quesito 1.1.2.
1.1.5. Un agricoltore ha condotto in affitto, nel triennio di riferimento, l'azienda di un altro soggetto. L'agricoltore in questione intende cessare l'attivita' e il proprietario dell'azienda vorrebbe far passare la conduzione ad un altro agricoltore. Considerato che tra i due affittuari (nuovo e vecchio) non c'e' nessun rapporto di parentela, esiste per il nuovo affittuario qualche possibilita' di utilizzare i titoli del vecchio conduttore? Il nuovo affittuario potra' avere dei titoli dalla riserva?
- Non esistendo alcun rapporto di parentela tra i due agricoltori, e dando per scontato che il vecchio affittuario non possa trasferire i titoli per contratto di vendita ex art. 17 del reg. (CE) n. 795/2004, ne' per contratto di affitto ex art. 27 del reg. (CE) n. 795/2004 (non potendo disporre di terreni ammissibili da trasferire unitamente ai titoli), non e' possibile in alcun modo trasferire i titoli dal vecchio al nuovo affittuario. - Il nuovo affittuario potra' accedere alla riserva nazionale se ricorrono le fattispecie e secondo le modalita' previste dall'articolo 42 del reg. (CE) n. 1782/2003 e dagli articoli 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del reg. (CE) n. 795/2004.
1.2. SUPERFICIE DI RIFERIMENTO:
1.2.1. Nel periodo di riferimento un agricoltore aveva dei terreni non considerati seminativi in quanto provenienti da espianti e quindi impiegati a foraggiera. Tali terreni possono essere considerati eleggibili, partecipando alla determinazione della superficie media di riferimento? I terreni inseriti nel quadro delle altre utilizzazioni contribuiscono a determinare la superficie di riferimento dell'azienda?
- Le superfici di riferimento sono quelle dichiarate e ammesse al premio comunitario e tutta la superficie foraggera dell'azienda, ai sensi dell'art. 43, par. 2, lett. b) del Regolamento (CE) n. 795/04; le superfici dichiarate nel quadro delle altre utilizzazioni della domanda PAC non rientrano nel calcolo della superficie di riferimento. Resta inteso che dette superfici possono, ai fini dell'utilizzo del titolo, considerarsi eleggibili se soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 51 del reg. (CE) 1782/2003 relativo all'uso agricolo del suolo nell'ambito del regime di pagamento unico.
1.2.2. In sede di ricognizione preventiva, un agricoltore ha ricevuto una comunicazione da cui risulta che nel periodo 2000-02 aveva una superficie media di riferimento pari a 10 Ha di seminativo e 10 Ha di foraggere. Supponendo che il premio di riferimento per la regione interessata sia di 400 Euro ad ettaro, dovrebbe essere assegnato all'agricoltore in questione un importo totale di 4000 euro. Se i dieci ettari a foraggere devono essere restituiti ai proprietario, per scadenza dell'affitto, l'agricoltore avra' diritto allo stesso importo di 4000 euro sui 10 Ettari rimasti e che erano quelli a seminativo?
- Come esplicitato dall'articolo 1 del D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, l'Italia ha scelto di adottare un modello di applicazione della riforma che e' quello storico su base nazionale e che non prevede nessuna regionalizzazione degli importi di riferimento. - L'agricoltore interessato sara' potenziale detentore di titoli il cui valore sara' calcolato sulla base dei dati produttivi del triennio di riferimento secondo le modalita' previste all'articolo 37 del reg. (CE) 1782/2003. - Il numero dei titoli sara' uguale al numero degli ettari che compongono la sua superficie di riferimento cosi' come previsto all'articolo 43 del reg. (CE) 1782/2003. - Nel caso di specie, l'agricoltore sara' destinatario di 20 titoli (numero corrispondente al numero di ettari medi ammissibili al premio del triennio) per un valore provvisorio che sara' determinato in sede di calcolo dei titoli provvisori e che sara' comunicato entro una data non successiva al 15 aprile 2005. - A questo punto l'agricoltore potra' fissare (entro il 15 maggio del 2005) tutti i suoi titoli e utilizzare (elencando le particelle su cui esercita l'attivita' agricola) solo quelli per i quali dispone di ettari di superficie ammissibile. - I titoli rimarranno tutti in suo possesso a meno che non risultino inutilizzati per un periodo di tre anni (periodo dopo il quale, quelli inutilizzati, riconfluiscono in riserva nazionale); l'agricoltore stesso ricevera' il premio corrispondente al valore dei titoli utilizzati. - L'agricoltore in questione potra' comunque: - reperire sul mercato altro terreno eleggibile per sfruttare tutti i titoli inutilizzati, - vendere i titoli inutilizzati senza terra, ma solo dopo aver utilizzato almeno l'80% di tutti i titoli all'aiuto per almeno un anno (in questo caso il valore dei titoli viene ridotto del 30%; percentuale che arriva al 50% nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico), - restituire volontariamente i titoli alla riserva nazionale.
1.3. TITOLI DA RISERVA:
1.3.1. E' ammissibile considerare come riconoscimento dell'investimento nella capacita' di produzione l'acquisto di quote (zootecniche, latte, tabacco)?
- L'articolo 21 del reg. (CE) n. 795/2004 relativo alla possibilita' di inserire gli investimenti come giusta causa per la domanda di fissazione di titoli dalla riserva prevede, nella descrizione della fattispecie, che l'agricoltore abbia effettuato investimenti in capacita' di produzione. - Il paragrafo 2 del citato articolo recita che qualora non esistano piani o programmi scritti, gli Stati membri possono tener conto di altre prove oggettive della realizzazione dell'investimento; in proposito, considerato che il paragrafo 6 del medesimo articolo gia' prevede che un agricoltore non possieda ettari o titoli all'aiuto, l'acquisto di quote e' certamente ammissibile per il riconoscimento della fattispecie.
1.3.2. Se un produttore ha solo un allevamento intensivo (senza terra) e chiede diritti alla riserva gli vengono dati dei diritti speciali? Se lo stesso produttore decide di acquistarli dal mercato come fa a trasformare i diritti acquistati in speciali?
- L'accesso alla riserva e' previsto in tre possibili casi: - Nuovi agricoltori, caso disciplinato all'articolo 6 del reg. (CE) n. 795/2004; tale norma prevede solo l'assegnazione di titoli sulla base del numero di ettari che l'agricoltore de- tiene al momento della presentazione della domanda.
- Casi particolari, disciplinati negli articoli da 18 a 23 del reg. (CE) n. 795/2004; come visto alla domanda precedente, l'articolo 21, al paragrafo 6, prevede la possibilita', solo in questo caso, di assegnare titoli da riserva "speciali" (sotto- posti a condizione particolari) nel caso in cui l'agricoltore che abbia effettuato investimenti non possieda ettari di super- ficie.
- Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristruttu- razione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico inter- vento, caso disciplinato, come per i nuovi agricoltori dall'ar- ticolo 6 del reg. (CE) n. 795/2004 e che non prevede l'assegna- zione di titoli "speciali" da riserva.
- Tutto cio' premesso, si rileva che l'unico caso in cui e' possibile richiedere titoli da riserva "speciali" sia quello dell'investimento, nelle modalita' previste da tale fattispecie. - Per quanto riguarda la possibilita' di acquisire (sia per vendita che per affitto) titoli "speciali" sul mercato, tale possibilita' e' sempre valida, ma si ricorda che, nel caso di acquisto (vendita di titoli), il tipo di trasferimento (totale o parziale) incide sulla diversa percentuale di trattenuta da applicare nel caso di vendita dei titoli, cosi' come previsto dall'articolo 9 del reg. (CE) n. 795/2004: - i casi di vendita di i titoli speciali (con deroga) sono con- siderati come trasferimenti di titoli con terra (trattenuta del 10%);
- i casi di vendita di non tutti i titoli speciali (con deroga) sono considerati come trasferimenti di titoli senza terra (trattenuta del 50% nei primi 3 anni, poi 30%);
1.3.3. Un soggetto e' proprietario di terreni agricoli in provincia di Firenze. Alcuni di questi terreni sono stati concessi in affitto nel 1999 ad una impresa agricola individuale di proprieta' della moglie dello stesso soggetto, la quale non svolge alcuna altra attivita'. L'azienda e' composta da circa 6 ha di bosco ceduo e di circa 8 ha di seminativi. I terreni oggetto dell'affitto, salvo quelli boschivi, derivano tutti dall'espianto di vigneti effettuato nel 1995. Nel periodo di riferimento 2000-2001-2002 detti terreni non sono stati coltivati e pertanto non sono stati richiesti ne' percepiti contributi comunitari (cui peraltro non avrebbero avuto titolo, in quanto non erano terreni seminativi al 1991 e quindi non potevano accedere agli aiuti). Una parte di questi terreni sono stati utilizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 2080/92 ma circa ha 5,00 sono rimasti disponibili come seminativi (catastalmente sono state regolarmente presentate le variazioni colturali). Questi terreni sono eleggibili ai fini della nuova PAC? Puo' l'affittuaria accedere alla riserva nazionale per ottenere i titoli per i 5 ettari rimasti a seminativi?
- Dall'esame del quesito sembrano non esserci le condizioni per la richiesta di titoli da riserva. - I terreni a seminativo sono da considerarsi eleggibili per l'utilizzo nel regime di pagamento unico, mentre per il bosco ceduo occorre verificare se tali terreni ricadono o meno nella definizione di bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 2, lettera d), del reg. (CE) n. 795/2004, considerato tra le colture pluriennali ammesse.
1.4. PRODUTTORE STORICO VENDITORE DELLA PROPRIA AZIENDA:
1.4.1. Nei casi in cui i trasferimenti di azienda, temporanei o definitivi, conclusi o modificati entro il 15/5/2005, non abbiano come oggetto del trasferimento i terreni, ma solo delle quote zootecniche (vacche nutrici e ovicaprini) e' possibile estendere i meccanismi previsti dagli articoli 17 e 27 del reg. (CE) 795/2004 a tali fattispecie, almeno nel caso in cui i titoli da trasferire siano solo titoli sottoposti a condizioni particolari (senza terra da trasferire obbligatoriamente)?
- E' ammesso estendere i meccanismi previsti dagli articoli 17 (vendita) e 27 (affitto) del reg. (CE) n. 795/2004, nel caso in cui non ci siano terreni oggetto di contratto ma solo delle quote zootecniche, a condizione che il trasferimento di titoli che si va a perfezionare riguardi solamente titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari) il cui importo di riferimento proviene unicamente dai regimi di premio elencati all'articolo 47, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1782/2003.
1.5. BONIFICA DEI TERRENI
1.5.1 Qualora l'azienda sia stata interessata, durante il periodo di riferimento, da un'occupazione temporanea disposta da terzi come ad esempio nel caso di un cantiere installato per eseguire lavori di pubblica utilita' (realizzazione strade, ferrovie, opere idrauliche, di bonifica etc.) e' possibile assimilare questo evento ad una circostanza eccezionale o causa di forza maggiore? Se si quali sono le conseguenze sul metodo di calcolo dell'importo di riferimento?
- I casi descritti possono assimilarsi, ai fini della ricognizione aziendale, ad una espropriazione per pubblica utilita', ancorche' differiscano da questa per il fatto sostanziale che non hanno comportato un cambiamento del titolo di proprieta' del fondo dall'agricoltore proprietario all'ente pubblico che ha realizzato la procedura espropriativa. In quanto assimilabili sono quindi comunque riconducibili ad una delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali indicate nel D.M. n. 1668 del 20 luglio 2004, poi riportate nel modello di ricognizione aziendale predisposto da Agea e che consentono al produttore di escludere dal calcolo del periodo di riferimento l'anno/gli anni interessati da tali circostanze. - In pratica, nel caso di una occupazione temporanea delle superfici, come gia' previsto nel caso dell'esproprio, l'agricoltore potra' escludere l'anno o gli anni interessati dall'occupazione dal calcolo del triennio di riferimento, presentando tutta la documentazione giustificativa atta a dimostrare la correlazione tra l'occupazione delle superfici ed i minori pagamenti percepiti negli anni in questione.
1.6. TITOLI DA RITIRO
1.6.1. Nel calcolo del titolo, se una azienda, per motivi di rotazione, ha messo a riposo i terreni nell'ambito del set aside obbligatorio solamente un anno del triennio, il suddetto valore e' diviso per 3 in quanto comunque l'azienda era in attivita'?
- Si'
2. RICOGNIZIONE PREVENTIVA
2.1. EREDITA':
2.1.1. Se un padre che gestisce una azienda mista cereali e allevamento decide di cedere ai suoi 2 figli l'attivita' suddividendo l'azienda a cereali al figlio A e l'attivita' zootecnica al figlio B, in che modo divide i titoli complessivi se B e' senza terra?
- Attraverso la procedura della ricognizione preventiva, previa presentazione della documentazione prevista dal caso, i figli in questione possono ripartire i dati di riferimento del dante causa come meglio credono; se suddividono l'azienda trasferendo tutti i dati delle superfici ad un agricoltore e tutti i dati della zootecnia ad un altro, si troveranno nella condizione di avere, uno, dei titoli standard con importo di riferimento e ettari di superficie, l'altro, dei titoli "speciali" (sottoposti a condizioni particolari) ai sensi dell'articolo 48 del reg. (CE) 1782/2003.
2.1.2. Un agricoltore che negli anni di riferimento ha condotto dei terreni muore nel 2003 e lascia i terreni stessi al coniuge, che pero' non intende coltivarli e li affitta, dal 2003 ad oggi, a un altro agricoltore. L'affittuario potra' ricevere in affitto dai coniuge superstite i titoli dell' 'agricoltore deceduto o li dovra' richiedere dalla riserva nazionale? E se e' cosi' il coniuge dei defunto avra' per sempre la proprieta' di terra senza titoli?
- Il coniuge dell'agricoltore (anche se non e' mai stato coltivatore) puo' in fase di ricognizione preventiva farsi intestare i titoli (per successione effettiva) del defunto. - Una volta perfezionato tale passaggio per eredita' sara' possibile rivedere il contratto di affitto, cosi' come previsto all'articolo 27 del reg. (CE) 795/2004, per far comprendere nel trasferimento dei terreni quello dei titoli corrispondenti. - In fase di domanda di fissazione l'erede fissera' i suoi diritti (con almeno 3000 mq di terreno coltivato) specificando che sono stati oggetto di un trasferimento temporaneo con terreno e allegando il contratto di affitto modificato. - In fase di presentazione della domanda di aiuto l'affittuario potra' utilizzare i titoli trasferiti allegando copia del contratto di affitto modificato e facendo riferimento alla domanda di fissazione presentata dall'erede. - L'affittuario beneficera' dei titoli fino a quando coltivera' il terreno e fino alla fine del contratto di affitto dei titoli. I diritti rimarranno di proprieta' del coniuge del defunto che potra' continuare ad affittarli con la terra o esercitarli in proprio. Dopo che siano stati utilizzati (anche se utilizzati dall'affittuario) per almeno l'80% in almeno un anno, potra' venderli anche senza terra (con una decurtazione del 30% o del 50% se il trasferimento senza terra avviene nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico).
2.2. EVENTI ECCEZIONALI:
2.2.1. Una azienda agricola e' suddivisa in due UTE, una in Provincia di Pisa ed una in Provincia di Viterbo; la superficie maggiore e' in Provincia di Pisa. Nel 2002 l'UTE di Viterbo ha subito danni per calamita' naturale (alluvione); e' possibile chiedere l'esclusione dell'anno 2002 dalla base di calcolo del triennio di riferimento?
- Si, anche se l'alluvione ha colpito solo una UTE dell'azienda, se la superficie ammessa a premio risulta inferiore per tale motivo e' l'intera superficie della campagna sui cui l'evento calamitoso ha avuto effetto che viene esclusa.
2.2.2. Se un agricoltore nei tre anni di riferimento ha condotto solo 3 ettari in quanto per problemi gravi di salute ha dovuto dare in affitto 20 ettari ad un altro agricoltore, puo' richiedere che i titoli gli vengano attribuiti sulla base del triennio precedente, in cui ha lavorato direttamente tutta l'azienda? L'agricoltore affittuario che ha condotto i 20 ettari nel periodo di riferimento mantiene comunque i suoi titoli?
- L'affittuario ricevera' in ogni caso i titoli basati sui 20 ettari condotti nel triennio di riferimento. - Il locatore ricevera' i titoli basati sulla conduzione dei tre ettari nel periodo di riferimento, a meno che non dimostri attraverso idonea documentazione certificata: - l'impedimento;
- la correlazione tra l'impedimento e l'impossibilita' a con- durre direttamente il terreno dato in affitto;
- il minor reddito percepito (il danno subito) tenuto conto che il terreno e' stato dato in affitto presumibilmente a carat- tere oneroso.
Solo in questo caso sara' possibile effettuare la sostituzione del triennio di riferimento con il triennio precedente.
3. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO
3.1. FISSAZIONE DEI TITOLI:
3.1.1. Un agricoltore nel periodo di riferimento ha una media di 42 ha di cerali e di 84 ha di foraggere (piu' 39 vacche nutrici e 14 bovini maschi). Dal 2002 ha ceduto parte dell'azienda e oggi ha a disposizione 36 ha di seminativo e 42 ha di pascolo. La superficie attuale basta per mantenere i titoli o perdera' parte degli stessi?
- Una volta calcolati in via provvisoria, i titoli saranno comunicati agli agricoltori intestatari; gli agricoltori hanno tempo fino al 15 maggio 2005 per fissare i titoli provvisori; per fissare i titoli e' sufficiente dimostrare di essere agricoltori e possedere 0,3 ha di terreno agricolo. - Nel caso di specie l'agricoltore potra' fissare tutti i suoi titoli attraverso la domanda di fissazione, entro il 15 maggio 2005. Da questa data ha tre anni di tempo per utilizzarli. - La domanda di aiuto, che va presentata entro la data del 15 maggio, deve contenere l'elenco dei titoli che l'agricoltore intende utilizzare e l'elenco delle particelle che supportano, con la loro superficie ammissibile, gli ettari corrispondenti ai titoli indicati. L'importo del premio sara' correlato ai soli titoli utilizzati.
3.2. VINCOLI NELL'UTILIZZO DEI TITOLI:
3.2.1. Un agricoltore ha cessato l'allevamento ovino (circa 300 capi di agnelli leggeri) nel 2003, mentre prosegue la coltivazione di seminativi per circa 30 ha. Lo stesso agricoltore ha ricevuto la scheda di verifica aziendale con questi dati nei quadro C: superfici a premio 5,16 ha; superfici foraggere 23,32 ha: agnelli leggeri 305. Per ottenere ed esercitare i titoli, e quindi percepire il premio 2005 su tutti i titoli, l'agricoltore in questione e' obbligato a coltivare foraggere? Se si', per quale superficie? Il fatto che io stesso non detenga alcun capo ovino puo' costituire un problema?
- L'interessato potra' fissare tutti i suoi titoli dimostrando di essere agricoltore e di possedere almeno 0,3 ha di terreno agricolo. - Per poter richiedere l'aiuto relativo ai titoli fissati, dovra' dichiarare una corrispondente superficie di terreno eleggibile ai sensi degli articoli 44 e 51 del reg. (CE) n. 1782/2003. Se dichiarera' un numero di ettari inferiore al numero di titoli fissati, ricevera' l'aiuto corrispondente al numero di titoli utilizzati. - Non c'e' nessuna relazione tra le attivita' agricole svolte nel triennio e quelle che si intende svolgere nel presente e nel futuro: l'agricoltore in questione potra' utilizzare i 28,48 titoli che nell'esempio proposto gli saranno accreditati nel modo che riterra' piu' idoneo. Inoltre, non ricorrendo evidentemente la fattispecie relativa all'attribuzione dei titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari) di cui agli articoli 47, 48, 49 e 50 del reg. (CE) n. 1782/2003, non c'e' nessun vincolo per il mantenimento dell'allevamento degli animali che hanno contribuito al calcolo dell'importo di riferimento.
3.2.2. Un contratto di compartecipazione agraria con durata 11/11/2004 - 10/09/2005 nel quale il compartecipante apporta l'organizzazione del lavoro ed i titoli del disaccoppiamento ed il compartecipato apporta il terreno ed il lavoro manuale, puo' rientrare fra le forme per la riscossione del premio unico aziendale?
- La domanda di fissazione e la domanda di aiuto devono essere presentate dall'intestatario dei titoli; nel caso di specie, considerando il fatto che il contratto di compartecipazione non produce un nuovo soggetto (in caso contrario si configurerebbe un'ipotesi di fusione tra agricoltori ai sensi dell'articolo 15 del reg. (CE) n. 795/2004), la domanda di aiuto dovra' essere presentata dal compartecipante elencando le particelle del compartecipato e specificandone il titolo di possesso. L'aiuto verra' corrisposto al titolare della domanda di aiuto. Resta alla volonta' delle parti procedere a diverse ripartizioni dei premi erogati.
3.3. CONDIZIONALITA':
3.3.1. Considerato che Olio e Tabacco entreranno nei regime di pagamento unico dal 2006, nella campagna 2005 saranno controllati al fine del rispetto delle norme in materia di condizionalita'?
- Si':
- L'articolo 3 del reg. (CE) n. 1782/2003 stabilisce che tutti beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare i dettami della condizionalita'.
- L'articolo 2 del reg. (CE) n. 1782/2003 definisce come paga- mento diretto quello corrisposto agli agricoltori in uno o piu' dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I dello stesso regolamento (comprensivi di olio e tabacco).
3.4. COLTIVAZIONE SECONDARIA:
3.4.1. Nel Veneto orientale e' prassi consolidata la coltivazione in secondo raccolto di ortaggi (radicchio), che succedono a seminativi autunno-vernini; tale pratica sara' ancora consentita con l'entrata in vigore della riforma di medio termine?
- In base all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori possono utilizzare le particelle dichiarate per qualsiasi attivita' agricola ad eccezione delle colture permanenti, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 220/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola. - Il regolamento (CE) n. 864/2004 ha modificato l'articolo 51, prevedendo che a partire dal 1° gennaio 2006, gli Stati membri possano decidere di consentire la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammessi all'aiuto, per un periodo massimo di tre mesi che inizia ogni anno il 15 agosto e che su richiesta dello Stato membro, qualora i cereali vengano raccolti prima per motivi climatici, puo' essere anticipato. - L'Italia non si e' ancora pronunciata al riguardo, tuttavia si sta verificando la possibilita' di consentire tale pratica anche a partire dal 2005.
3.5. VENDITA E/O AFFITTO DEL TERRENO NEL 2004:
3.5.1. Poiche' la clausola che contiene la volonta' di cedere i diritti unitamente al terreno deve essere prevista nel contratto, e poiche' la norma ammette la rinegoziazione dei contratti, quali sono gli elementi indispensabili che devono essere presenti nella clausola?
- La clausola stipulata con la forma prevista per il trasferimento dei titoli, deve riportare necessariamente: - La quantificazione e la ripartizione per tipologia (ordinari, da ritiro, sottoposti a condizioni particolari) dei titoli trasferiti in ragione del contratto di cessione del terreno; a tal proposito si ricorda che il numero dei titoli ordinari e da ritiro non puo' essere superiore al numero di ettari trasferiti - Altri elementi a cautela del cedente, nel caso di cessione temporanea: - Assunzione di responsabilita' da parte del cessionario per il corretto utilizzo dei titoli per quanto riguarda l'esercizio per il mantenimento della detenzione del titolo (impegno a non far riconfluire il titolo nella riserva per il non utilizzo dello stesso). - Altri elementi a tutela dell'acquirente o del conduttore: - Impegno da parte del venditore/locatore a fare domanda di fissazione per i titoli ceduti; - In alternativa, solo per il caso di vendita, autorizzazione del venditore all'acquirente per presentare domanda di fissazione dei titoli trasferiti a proprio nome.
3.5.2. Considerato che l'art. 9 del reg. (CE) n. 795/2004 parla sempre ed esclusivamente di trattenute sulle vendite e che il D.M n. 1787 del 5 agosto 2004 prevede all'articolo 10 solo la trattenuta sulle vendite, considerato che l'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004 equipara, anche se solo ai fini dell'articolo stesso, vendita e affitto, ai contratti di affitto di terra si applicano o meno le trattenute previste dalla regolamentazione comunitaria?
- Attualmente non e' prevista alcuna trattenuta sui contratti di affitto di titoli con terra. - Come evidenziato nella stessa domanda, l'articolo 9 del reg. (CE) n. 795/2004 e il D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 disciplinano unicamente il caso della vendita di titoli. - L'affitto dei titoli (ammesso peraltro solo con terra corrispondente) non e' soggetto ad alcuna trattenuta. - L'unico riferimento del regolamento sopra citato a trattenute in caso di affitto riguarda i casi in cui ricorra la fattispecie del guadagno eccezionale prevista dall'articolo 42, paragrafo 9 del reg. (CE) n. 1782/2003, ma in questo caso si tratta di affitto di azienda per un periodo i 6 anni o piu' (cinque secondo l'ordinamento italiano) e non di affitto di titoli. Inoltre si precisa che tale fattispecie non e' stata prevista nell'ordinamento nazionale. - Infine l'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004 disciplina il caso delle cessioni di azienda, definendole come vendita, affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate.
3.5.3. Occorre integrare i contratti d'affitto con la clausola oppure essa puo' essere contenuta in una dichiarazione sostitutiva di notorieta' firmata da tutti i contraenti?
- Si deve distinguere: - Se si tratta di contratti stipulati ex novo, basta aggiungere la clausola al testo del contratto;
- Nel caso di contratti gia' stipulati, la clausola puo' forma- re oggetto di un atto diverso che fa riferimento al primo ov- vero si puo' procedere con la modifica del contratto gia' stipulato.
- In ogni caso la forma per l'atto di trasferimento e' quella prevista dall'articolo 10 del D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, e cioe' un atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'articolo 45 della legge n. 203/82.
3.5.4. Su un terreno di proprieta' di due coniugi sono stati maturati nel triennio titoli da parte dell'unico coniuge dichiarante. Si puo' procedere all'affitto di azienda e di titoli secondo le modalita' previste all'articolo 27 del reg. (CE) n. 795/2004, nonostante la proprieta' dei terreni non sia esclusiva dei titolare dei titoli?
- Se c'e' il consenso di entrambi i coniugi a dare in affitto i terreni, si puo' procedere senz'altro al trasferimento dei titoli in affitto secondo le modalita' previste dall'articolo 27 del reg. (CE) n. 795/2004 ed entro il 15 maggio 2005.
3.5.5. Cosa accade al proprietario dei titoli se, in un contratto superiore a tre anni, l'affittuario non utilizza i titoli avuti in gestione? Si applica comunque il ritiro dei titoli? In caso positivo, se l''affittuario disponeva gia' di titoli propri come si procede al ritiro, atteso che i titoli sono identificati uno ad uno? Si ritirano prioritariamente quelli dell'affittuario? Ma come fare se i titoli hanno importi diversi?
- La responsabilita' per l'utilizzo dei titoli e' dell'utilizzatore degli stessi e pertanto non c'e' nessuna diretta conseguenza sul proprietario dei titoli, ad esempio se per l'operato dell'affittuario si dovesse procedere al recupero di parte delle somme percepite, tale debito rimane in capo a tale agricoltore e non si trasferisce con il rientro in possesso del proprietario dei titoli. - Questione completamente diversa e' quella del trattamento dei titoli. - I titoli sono gestiti dall'utilizzatore (affittuario in questo caso) che decide autonomamente quali titoli usare e quando farne uso. - I titoli sono identificati univocamente nel registro nazionale dei titoli. In tale archivio sono registrate le informazioni relative all'ultimo utilizzo del titolo: trascorsi tre anni dall'ultimo uso viene automaticamente versato in riserva nazionale il valore del titolo indipendentemente dal tipo di possesso dello stesso (rimane alle parti la possibilita' di cautelarsi dalla cattiva condotta dell'affittuario con apposite clausole contrattuali). - L'unica possibilita' di procedere ad una selezione dei titoli da ritirare e' prevista all'articolo 49, paragrafo 2 del reg. (CE) 796/2004 ed e' riferita al caso in cui la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico sia inferiore alla superficie dichiarata. Il caso riguarda i titoli dichiarati in domanda e prevede che vengano considerati come effettivamente utilizzati i titoli a partire dal valore piu' alto degli stessi senza far riferimento al tipo di possesso.
3.5.6. In caso di trasferimento di titoli con terreno per vendita o per affitto, l'atto non appare debba necessariamente contenere un riferimento al passaggio dei titoli stessi. In molti casi di contratti fatti nei mesi scorsi non sempre e' stato inserito un riferimento specifico. Appare sufficiente che il venditore e il compratore (o il locatore e il conduttore) alleghino copia dell'atto nella domanda di fissazione da presentarsi entro il 15 maggio. Eventualmente, poiche' anche il D.M. 5 agosto 2004 fa riferimento ad una autorizzazione rilasciata dal venditore al compratore ad acquisire i titoli, potrebbe essere tale documento redatto sotto forma di scrittura privata ad integrazione dell'atto principale. Tale procedimento puo' essere esteso anche alle compravendite fatte durante il triennio di riferimento?
- Si deve distinguere: - nel caso in cui il trasferimento dei titoli sia conseguenza di un contratto di affitto o di vendita di terreni, stipulato en- tro il 15 maggio 2005, l'agricoltore e' obbligato a modificare il contratto, considerato che il contratto stesso e' un alle- gato della domanda di fissazione dei titoli e serve a perfe- zionare il trasferimento di un bene (il titolo) che ancora non esiste;
- nel caso in cui il trasferimento dei titoli avvenga dopo la fissazione dei titoli stessi, va sicuramente esplicitato l'og- getto del trasferimento, ossia il numero identificativo del titolo, il valore, etc..., all'interno del relativo atto di trasferimento.
- Per quanto riguarda la forma, l'art. 10 del D.M. 5 agosto 2004 stabilisce che la cessione del titolo all'aiuto deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'articolo 45 della legge n. 203/82, e che la cessione deve essere comunicata a pena di nullita' agli organismi pagatori, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
3.5.7. Nel caso di successioni ereditarie, successioni anticipate, modificazioni della denominazione e forma giuridica, fusioni e scissioni, che avverranno nei periodo 11/11/2004 - 15/5/2005, il soggetto (o i soggetti) subentrante all'agricoltore storico puo' esercitare i titoli gia' a partire dall'anno 2005 ancorche' non sia personalmente detentore all'11/11/2004 delle particelle ammissibili al pagamento unico?
- L'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004, relativo alla cessione di aziende, al paragrafo 7 prevede che qualora un'azienda sia ceduta integralmente a un altro agricoltore nel periodo di cui all'articolo 44, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 1782/2003, il cessionario puo' utilizzare le particelle in questione per presentare una domanda di pagamento nel quadro del regime di pagamento unico. Lo stesso articolo, al paragrafo 1, definisce la cessione di azienda come la vendita l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate. - Sulla base dell'enunciato del citato articolo e sulla base del principio di continuita' giuridica del soggetto subentrato rispetto all'agricoltore storico si ritiene che il primo subentri in tutti i diritti spettanti al secondo, purche' le particelle ammissibili trasferite al successore siano le medesime che l'agricoltore storico deteneva alla data dell'11/11/2004.
3.6. TITOLI SPECIALI (SOTTOPOSTI A CONDIZIONI PARTICOLARI):
3.6.1. E' corretto dire che i trasferimenti dei titoli sottoposti a condizioni particolari sono ammissibili anche se non riferiti a tutti i titoli in possesso dell'agricoltore cedente?
- L'articolo 49, paragrafo 2, II comma del reg. (CE) n. 1782/2004 prevede che in caso di trasferimento dei titoli all'aiuto il cessionario puo' beneficiare della deroga all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di titoli (purche' mantengano il 50% dell'allevamento) soltanto se tutti i titoli soggetti a tale deroga sono trasferiti: cio' non implica, come conseguenza, che sia vietato il trasferimento parziale dei titoli speciali ma solo che nel caso di trasferimento parziale non e' possibile beneficiare della deroga dal presentare un numero di ettari ammissibili per numero dei titoli posseduti. - D'altra parte il tipo di trasferimento (totale o parziale) incide sulla diversa percentuale di trattenuta da applicare nel caso di vendita dei titoli, cosi' come previsto dall'articolo 9 del reg. (CE) 795/2004: - nel caso di vendita di tutti i titoli speciali (con deroga) sono considerati come trasferimenti di titoli con terra (trattenuta del 10%);
- nel caso di vendita di non tutti i titoli speciali (con dero- ga) sono considerati come trasferimenti di titoli senza terra (trattenuta del 50% nei primi 3 anni, poi 30%).
3.6.2. E' possibile per un agricoltore con titoli speciali decidere, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di trasformarne solo una parte in ordinari (ad esempio perche' non ha reperito superfici a sufficienza)?
- Si'.
3.7. ORTAGGI DA SEME
3.7.1. E' ammissibile, nell'ambito del regime di pagamento unico, l'utilizzo di superfici per la coltivazione di ortaggi da seme?
- L'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/2003 stabilisce che, per l'uso del suolo nell'ambito del regime di pagamento unico, non possono essere utilizzate le superfici per la produzione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 (prodotti ortofrutticoli freschi o refrigerati) e le superfici per la produzione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 (prodotti ortofrutticoli trasformati). - Considerato che nel caso in cui le superfici vengano utilizzate per la produzione di sementi di ortaggi non si puo' parlare di produzione di ortofrutta, ne' fresca, ne' trasformata, e' ammissibile l'utilizzo delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme (resta inteso che, in caso di controllo, e' a carico dell'agricoltore l'onere della dimostrazione che la coltura di ortaggi e' per la produzione di seme).
3.8. TRASFERIMENTO DEI TITOLI CON TERRENO:
3.8.1. L'affitto o la vendita simultanea di terra e titoli puo' essere effettuata anche durante il primo anno di assegnazione e di esercizio di questi?
- In linea di principio si'. Occorre pero' chiarire che, se e' pur vero che l'articolo 25 del reg. (CE) n. 795/2004 stabilisce che i titoli all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno, lo stesso regolamento prevede, all'articolo 12, paragrafo 4, secondo capoverso, che prima della loro fissazione definitiva non e' possibile alcun trasferimento dei titoli all'aiuto, mentre i contratti di vendita o affitto di azienda stipulati o modificati entro il 15 maggio 2005 con clausole relative al trasferimento dei titoli sono assimilati a trasferimenti di titoli con terra. - Riassumendo possono verificarsi i seguenti casi:
1. affitto o vendita di terra e titoli entro il 15 maggio 2005: sono disciplinati dagli articoli 17 e 27 del reg. (CE) n. 795/2004 e sono perfezionati con la domanda di fissazione dei titoli. 2. affitto o vendita di terra e titoli dopo la fissazione definitiva degli stessi (15 agosto 2005): questo caso e' ammissibile ma puo' riguardare solo titoli non utilizzati nella domanda di aiuto e comunque avra' effetto per l'amministrazione a valere dalla campagna per la quale e' possibile presentare domanda di aiuto. 3. affitto o vendita di tutta l'azienda dopo il 15 maggio 2005: in questo caso si configura la fattispecie della cessione di azienda disciplinata dall'articolo 74 del reg. (CE) n. 796/2004, che prescrive le modalita' di accesso all'aiuto per il cessionario o per il cedente nel caso in cui il trasferimento avvenga dopo la presentazione di una domanda di aiuto da parte del cedente e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso.
3.9. TITOLI DA RITIRO:
3.9.1. I titoli di ritiro (art. 53 del Reg. (CE) n. 1782/03) sono cumulabili con i titoli "standard" e con essi anche il loro valore o dovranno essere gestiti in modo separato? Un'azienda con 3,5 ha di titoli di ritiro dovra' ogni anno obbligatoriamente lasciare una corrispondente superficie a riposo per poter percepire l'importo di riferimento relativo?
- Si'. I titoli di ritiro sono gestiti in modo separato. Essi devono essere obbligatoriamente inclusi nella domanda di pagamento, altrimenti non potranno essere attivati i titoli normali eventualmente posseduti. Ogni anno percio' una superficie corrispondente a ciascun titolo dovra' essere lasciata a riposo. Per il resto la gestione dei titoli di ritiro e' analoga a quella dei titoli normali, salvo ovviamente il rispetto dell'obbligo di non coltivazione che, come noto, prevede due eccezioni: la coltivazione di piante a scopi non alimentari (non food) e la coltivazione da parte dei produttori in regime di agricoltura biologica ex reg. (CEE) n. 2092/91.
3.9.2. Il paragrafo 6 dell'art. 54 del reg. (CE) n. 1782/2003 parla di precedenza nell'utilizzo dei titoli a set aside rispetto agli altri titoli. E' corretto affermare che il produttore che non possiede terreni a sufficienza per utilizzare tutti i propri titoli deve sempre dare priorita' nell'utilizzo ai titoli a set aside?
- Si'.
3.9.3. I titoli di ritiro soggiacciono a tutte le norme di utilizzo, per cui l'80% di essi va utilizzato direttamente prima di cederli senza terra, e il loro mancato utilizzo per un triennio ne comporta il ritiro?
- Si', i titoli di ritiro sono esattamente uguali sotto questo aspetto ai titoli ordinari, possono cioe' essere utilizzati o meno, dopo tre anni di mancato utilizzo vanno a finire in riserva nazionale, per essere trasferiti senza terra corrispondente vanno utilizzati almeno al 80% in almeno un anno.
3.9.4. In caso di cessione parziale di azienda (vendita o affitto) vi deve essere proporzionalita' fra i titoli di ritiro ceduti e i titoli ordinari?
- No, non c'e' obbligo di proporzionalita' nel trasferimento dei titoli, sta alla volonta' delle parti prevederlo o meno al momento della stipula dell'atto di trasferimento; si ricorda che a norma del paragrafo 7 dell'articolo 54 del reg. (CE) n. 1792/2003, l'obbligo di ritiro dalla produzione continua ad applicarsi ai titoli di ritiro che sono trasferiti.
3.10. DISPONIBILITA' DEI TERRENI:
3.10.1. Nel D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 si parla di disponibilita' delle superfici all'11 novembre 2004 (art. 7). Se l'agricoltore diventa titolare di 10 titoli, significa che doveva avere la disponibilita' del terreno da tale data per rivendicarli tutti e che se disponeva di meno terreno (es. 6 ettari) la differenza andra' in riserva nazionale?
- No. La data dell'11 novembre specificata dall'articolo 7 del D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 riguarda unicamente il periodo di detenzione minimo dei terreni di 10 mesi previsto dall'articolo 44, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, e significa che gli ettari che saranno dichiarati nella domanda di premio unico del 15 maggio 2005 devono essere a disposizione dall'11 novembre 2004 e per almeno dieci mesi a partire da tale data. - Per la fissazione di tutti i titoli invece e' necessaria solo la dichiarazione di un minimo di 0,3 ha di superficie contestuale alla domanda di fissazione dei titoli; a partire da quel momento l'agricoltore ha 3 anni di tempo (compreso quello di fissazione) per utilizzarli. - Per la fissazione dei titoli e' sufficiente il possesso dei terreni (il minimo e' 0,3 ha) all'atto della domanda di fissazione (15/5); a meno che non si tratti di titoli da riserva per la cui attivazione occorre rispettare il vincolo della disponibilita' per dieci mesi dei terreni a partire dalla data dell'11 novembre dell'anno che precede la domanda.
3.10.2. I contratti d'affitto con inizio all'11 Novembre 2004 quando devono essere registrati.
- Non e' importante la data di registrazione ma quella della reale entrata in possesso dei terreni. Nel caso in cui tale data sia antecedente alla data di registrazione, deve risultare esplicitamente dal contratto.
3.10.3. Un agricoltore ha maturato titoli per 10 ettari. Non disponendo di superficie sufficiente, e' costretto, per l'utilizzo totale dei titoli, ad acquisire/affittare nuovi terreni. Tali terreni, ai sensi degli artt. 33 e 43 del reg. (CE) n. 1782/03 dovranno essere disponibili, cioe' presi in affitto, entro l'11 novembre 2004 per un periodo di possesso non inferiore a 10 mesi. Per dimostrare la disponibilita' dei terreni alle date indicate e' sufficiente inserire nel fascicolo aziendale copia del contratto d'affitto regolarmente registrato?
- Si', e' sufficiente inserire copia del contratto d'affitto all'interno del fascicolo aziendale tenuto dal CAA per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo.
3.11. SUPERFICI AMMISSIBILI:
3.11.1. Partendo dal concetto che ad uno specifico numero di titoli deve corrispondere un uguale numero di ettari, puo' un'azienda utilizzare, per comporre il numero di ettari necessario, le superfici a seminativo dichiarate nel periodo di riferimento con codice 10 (altre utilizzazioni) invece di quelle realmente utilizzate per produrre l'aiuto PAC nel triennio?
- Si'. Non c'e' correlazione obbligatoria tra le superfici utilizzate nel triennio e quelle da dichiarare per l'utilizzo dei titoli; basta che queste ultime siano ammissibili a tale utilizzo (art. 51 del reg. (CE) n. 1782/2003).
3.11.2. Nel concetto di ammissibilita' della superficie vanno considerate anche le superfici a coltura non ordinaria, cioe' quelle su cui la resa e' stata inferiore al 50% della media?
- Si'; nel concetto di ammissibilita' espresso dall'articolo 44 del reg. (CE) n. 1782/2003 non c'e' differenza tra ordinarieta' o meno delle colture: e' ammissibile qualsiasi superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.
3.11.3. Un'azienda, nel triennio di riferimento, era interamente coltivata a mais. Nel 2004, vorrebbe fare una domanda di misura F del PSR per fare dei nuovi prati stabili, visto che in Lombardia questo e' l'ultimo anno in cui e' offerta tale possibilita'. Potra' prendere due contributi (disaccoppiato + misura F) sullo stesso terreno quando partira' la riforma? Questi prati stabili vengono considerate colture permanenti e quindi su tali terreni non potra' esercitare i titoli assegnatigli?
- I prati stabili sono da considerarsi superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 44 del reg. (CE) n. 1782/2003. Pertanto, l'agricoltore potra' percepire sia l'aiuto disaccoppiato che il premio delle misura F (si veda anche l'articolo 35 dello stesso regolamento, nel testo modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004).
3.11.4. Le superfici investite a vivaio, nello specifico barbatelle di vite, sono considerate superfici non ammissibili ai fini dell'utilizzo del premio? Per superficie ammissibile viene considerata la coltivazione in atto al 31 dicembre 2004? Se si', viene ritenuta ammissibile una superficie investita a vigneto o altra coltura permanente, che viene successivamente estirpata entro il 31 dicembre 2004?
- Il regolamento (CE) n. 1782/2003, all'articolo 44, paragrafo 1, definisce gli "ettari ammissibili" come "qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli". L'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 795/2004 interviene per chiarire ulteriormente il concetto e specifica che i "vivai", cosi' come definiti dall'allegato I, lettera G/05 della Decisione della Commissione 2000/115/CE, sono compresi nelle colture permanenti. Quindi non possono essere considerati superficie ammissibile. - Per quanto riguarda la superficie ammissibile ai fini dell'utilizzo dei titoli al premio, l'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/2003 specifica che gli agricoltori possono utilizzare le particelle dichiarate per qualsiasi attivita' agricola, ad eccezione delle colture permanenti e della produzione di orticole. Tale requisito deve essere rispettato almeno per i dieci mesi di conduzione obbligatoria da parte dell'azienda beneficiaria e che decorrono dall' 11 novembre dell'anno precedente la domanda di pagamento per il regime di pagamenti unico.
3.11.5. Le superfici coltivate a barbabietola da zucchero sono considerate ammissibili ai fini dell'utilizzo delle superfici nel regime di premio unico disaccoppiato?
- L'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che gli agricoltori possano utilizzare le particelle dichiarate per qualsiasi attivita' agricola, ad eccezione delle colture permanenti e della produzione di orticole. - L'elenco dei prodotti orticoli e' contenuto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 220 1/96; in tali elenchi non e' presente la barbabietola da zucchero, la coltivazione di tale prodotto e' pertanto ammessa.
3.11.6. Un agricoltore vuole fissare i suoi titoli utilizzando gli 0,40 ha che attualmente possiede; tale terreno fino al 2003 era investito a colture permanenti (frutteto). Dal 2004 le colture permanenti sono state espiantate ed ora il terreno e' eleggibile. Puo' l'agricoltore in questione fissare i titoli su questo terreno?
- Si', per la fissazione dei titoli si richiede un minimo di 0,3 ha di superficie agricola. Considerando che il frutteto e' superficie agricola, sarebbe stata ammissibile la fissazione dei titoli anche se il frutteto non fosse stato estirpato. - Per l'utilizzo dei titoli e' richiesta la disponibilita' per un periodo di dieci mesi a partire dall'11 novembre dell'anno precedente a quello della domanda di aiuto, di una corrispondente superficie eleggibile; una volta fissati, i titoli ordinari rimangono nella disponibilita' dell'agricoltore per un periodo di tre anni; se non vengono utilizzati in tale periodo confluiscono nella riserva nazionale.
3.11.7. I terreni a seminativo sono quelli definiti all'art. 2, lettera b) del Reg. (CE) n. 795/04. Vista la data fissata dall'Italia all'11/11/2004, se un frutteto verra' espiantato il 13/05/2005 e ricondotto a seminativo, potra' essere validamente abbinato ad una richiesta di aiuto solo a partire dalle domande che si presenteranno il 15/05/2006. Inoltre in applicazione dell'art. 54 comma 2 del reg. (CE) n. 1782/2003 se il suddetto terreno alla data del 15/05/2003 era coltura permanente, non potra' essere utilizzato per soddisfare i titoli di ritiro. Si chiede se tale interpretazione e' corretta.
- Si', entrambe le osservazioni sono corrette.
3.11.8. Le superfici investite a canapa soddisfano anche il regime di premio unico disaccoppiato? La stessa domanda si pone per le superfici coltivate a sementi (1 ettaro di erba medica da seme oltre a prendere il premio accoppiato per sementi certificate puo' essere utilizzato contemporaneamente come ettaro ammissibile di cui all'art. 44).
- L'uso del suolo per la produzione di canapa nel regime di pagamento unico, eammesso alle condizioni previste dall'articolo 52 del reg. (CE) n. 1782/2003. - Come e' noto, l'Italia ha escluso dal regime di pagamento unico l'aiuto per le sementi certificate che, pertanto, rimane accoppiato; ciononostante l'uso del suolo per la produzione di sementi certificate e' ammesso anche nel regime di pagamento unico alle condizioni previste all'articolo 99 del reg. (CE) n. 1782/2003.
3.11.9. Come e' noto, le superfici a prato permanente sono ritenute ammissibili, cioe' possono essere abbinate ai titoli all'aiuto disaccoppiato per ottenere la liquidazione di quest'ultimo. Nello stesso tempo le stesse superfici a prato potrebbero essere state dichiarate in una domanda di premio ai sensi delle misure agroambientali (Misura f) e percepire il relativo premio. Si chiede se sia possibile il cumulo dei due aiuti.
- L'articolo 35 del Reg. (CE) n. 1782/2003, modificato dal Reg. (CE) n. 864/2004, prevede, al paragrafo 1, che la superficie ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, dello stesso regolamento, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico, possa formare oggetto di una domanda per qualsiasi altro pagamento diretto nonche' per eventuali altri aiuti non contemplati dallo stesso regolamento, salvo se altrimenti disposto. - I pascoli permanenti sono ritenuti superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 44 del reg. (CE) n. 1782/2003, e le misure agroambientali non sono escluse esplicitamente dall'utilizzo del suolo previsto nell'articolo 51 dello stesso regolamento. Pertanto, il cumulo dei premi e' possibile.
3.12. LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO E AL TRASFERIMENTO DEI TITOLI
3.12.1. Quali saranno le "regioni omogenee" di cui all'art. 10 comma 4 del D.M. n. 1787/2004, all'interno delle quali possono essere trasferiti i titoli? L'art. 26 del reg. (CE) n. 795/04, al paragrafo 4, recita che la restrizione regionale, puo' essere decisa dagli Stati membri esclusivamente per i titoli al ritiro. E' cosi' anche per l'Italia? Considerato che nell'art. 26 del Reg. (CE) n. 795/2004 si parla sia di trasferimento che di utilizzo dei titoli, nel caso in cui un produttore che abbia maturato i propri titoli per esempio in Sardegna, e nel 2003 abbia venduto il terreno in Sardegna e comprato terreno in Toscana, potra' utilizzare i propri titoli in una regione omogenea diversa (ammesso che la Toscana e la Sardegna vengano inserite in due regioni omogenee diverse)?
- Il regolamento (CE) n. 1782/2003, all'articolo 46, paragrafo 1, prevede la possibilita' per lo Stato membro di limitare il trasferimento o l'utilizzo dei titoli unicamente alla stessa regione. - Il D.M. n. 1787/2004, all'articolo 10, comma 4, recepisce la possibilita' introdotta dall'articolo 46 del citato regolamento comunitario, unicamente per quanto riguarda il trasferimento dei titoli ed individua le regioni omogenee come quelle che verranno definite per la gestione della riserva nazionale (art. 2, comma 5 del citato decreto). - Il regolamento (CE) n. 795/2004, all'articolo 26 stabilisce che "... Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 al piu' tardi un mese prima della data di inizio del periodo di dieci mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003." Tale data per l'Italia e' stata fissata all'11 novembre (articolo 7 del citato Decreto Ministeriale), pertanto entro l'11 ottobre dell'anno che precede la domanda di aiuto per il regime di pagamento unico avrebbe dovuto essere stabilita la suddivisione per zone omogenee oltre le quali non sara' possibile trasferire i titoli (salvo eredita' effettiva o anticipata). - Per concludere: - Non risulta ancora nel nostro ordinamento un divieto per l'u- tilizzo in regioni diverse.
- La limitazione del trasferimento e' valida per tutti i tipi di titolo.
- Le zone saranno individuate successivamente da parte del Mi- nistero.
- Per la campagna 2005 non e' stata comunicata alcuna suddivi- sione in zone ai fini della limitazione del trasferimento dei titoli che, pertanto, e' ammesso senza restrizioni. La suddi- visione in zone potra' essere resa nota in seguito, a valere dalle campagne successive.
3.13. PASCOLI PERMANENTI
3.13.1. E' possibile convertire in seminativo una superficie coltivata a pascolo permanente nell'anno 2003?
- Si', ma se la superficie nazionale a pascolo permanente varia e la proporzione tra queste superfici e quella agricola (proporzione determinata ogni anno) diminuisce, lo Stato membro e' obbligato ad intervenire e vietare qualsiasi altro cambiamento d'uso ditali superfici senza autorizzazione.
3.14. AGRICOLTORI ADERENTI AL REGIME SEMPLIFICATO
3.14.1. Coloro che hanno aderito al Regime semplificato e che, quindi, sono esentati dal fare domande PAC fino al 2005 compreso, come dovranno comportarsi per rivendicare i titoli maturati che saranno notificati da Agea, se non potranno presentare la prima "domanda di partecipazione" appunto nel 2005? Per questi slitterebbe al 2006 sia la notifica che la domanda?
- A norma dell'articolo 154 del regolamento CE n. 1782/2003, qualora lo Stato membro applichi il regime semplificato: - il 2003 e' l'ultimo anno in cui i partecipanti possono pre- sentare domanda;
- i partecipanti continuano a percepire l'importo fissato nel- l'ambito del regime semplificato fino al 2005;
- la condizionalita' e la modulazione non si applicano agli im- porti erogati nell'ambito del regime semplificato durante la partecipazione allo stesso;
- gli agricoltori che partecipano al regime semplificato non possono presentare domanda al pagamento unico finche' parte- cipano al regime semplificato.
- Gli agricoltori aderenti al regime semplificato che presenteranno domanda di accesso al regime di pagamento unico riceveranno dei titoli calcolati sulla base dei dati ammessi ai premi PAC per gli anni 2000 e 2001 e sulla base degli importi percepiti e delle superfici riconosciute nel regime semplificato nel 2002. (I titoli per tali produttori verranno calcolati nel 2005 e "congelati" ovvero non confluiranno nella riserva nazionale se non attivati nel 2005 e varranno a partire dal 2006). - L'eventuale domanda, presentata nel 2005, di fissazione dei titoli ed accesso al pagamento unico disaccoppiato (prima utilizzazione dei titoli stessi) non e' sufficiente per recedere dal regime semplificato: a norma dell'articolo 7 del reg. (CE) 1/2002, l'agricoltore puo' dichiarare la propria intenzione di recedere dal regime semplificato in qualsiasi momento. Il recesso prende effetto tuttavia il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui egli ha dichiarato l'intenzione suddetta. A norma di regolamento, pertanto, occorre che l'agricoltore che intende optare per il regime unico anziche' continuare con quello semplificato, espliciti la sua richiesta di recesso dal regime semplificato entro il 31 dicembre del 2004.
3.15. ROTAZIONE DEI TITOLI
3.15.1. L 'art 7 del reg. CE 796/2004 prescrive che ogni titolo deve avere la data di ultimo utilizzo. Ne consegue che ogni titolo di fatto deve essere "marcato ". Si chiede se eammissibile la rotazione dell'utilizzo dei titoli per un produttore che non ha sufficiente superficie a seminativo al fine di evitare il ritiro dei diritti inutilizzati nel triennio. Spettera' ovviamente al produttore valutare la convenienza economica di una simile decisione.
- Si', la rotazione dei titoli e' ammessa. Ogni titolo deve essere utilizzato almeno una volta nel triennio che parte dalla fissazione o dall'ultimo utilizzo a pena di riconfluire nella riserva nazionale; questo vuol dire che se l'agricoltore possiede solo un ettaro di terra ammissibile e, per esempio, tre titoli, puo' utilizzare un titolo diverso rispettivamente ogni anno; alla fine del triennio avra' ricevuto pagamenti ogni anno solo per il titolo utilizzato ma non vedra' riconfluire nessun titolo nella riserva. - Resta inteso che, pur rimanendo in possesso di tutti i titoli utilizzati con la rotazione, l'agricoltore in esempio non potra' tuttavia disporne per trasferimenti senza terra; infatti l'articolo 46, paragrafo 2, secondo capoverso del reg. (CE) n. 1782/2003, prevede che un agricoltore puo' trasferire i suoi titoli all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44 dello stesso regolamento, almeno l'80% dei suoi titoli all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i titoli all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Nel caso di specie l'agricoltore ha utilizzato in ciascun anno il 33% dei suoi titoli all'aiuto e, pertanto, non puo' venderli senza terra.
3.15.2. Nel caso di titoli di ritiro la rotazione e' ammessa dando precedenza a/titoli di set aside?
- L'articolo 54, paragrafo 6, del reg. (CE) n. 1782/2003 prevede che i titoli da ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro titolo. - L'articolo 50, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 796/2004 descrive le modalita' con cui vengono considerate le superfici dichiarate nelle domande di pagamento unico in relazione ai titoli da ritiro e specifica che, qualora le superfici dichiarate in domanda non siano sufficienti a coprire i titoli di ritiro utilizzati e se risultano superfici dichiarate per l'utilizzo di titoli standard, si considerano queste ultime superfici come superfici ritirate, salvo poi verificare che dette superfici siano effettivamente ritirate. - Dall'esame della normativa risulta che per utilizzare i titoli standard e' necessario utilizzare prima tutti i titoli di ritiro; una volta esercitato tale obbligo e' possibile anche far notare i titoli standard sugli ettari ammissibili disponibili. In altre parole, la rotazione dei titoli di ritiro e' ammissibile ma implica, di fatto, il non utilizzo dei titoli standard.
4. REGIMI DI PREMIO ACCOPPIATI ALLA PRODUZIONE
4.1. VACCHE NUTRICI
4.1.1. Un agricoltore ha effettuato domanda di premio vacche nutrici entro il 15 ottobre 2004 e nel mese di dicembre 2004, utilizzando la ricognizione preventiva, trasferisce per "successione anticipata" la sua azienda al figlio. Tale passaggio determina anche il trasferimento al figlio del premio richiesto per il 2004 con il relativo obbligo della detenzione dei capi per almeno 6 mesi?
- No; la ricognizione preventiva ha effetto solo ai fini del riconoscimento degli aventi diritto al calcolo dei titoli provvisori e, in seguito, alla fissazione dei titoli definitivi. - La domanda di premio vacche nutrici prosegue il suo iter amministrativo collegata all'intestatario della domanda stessa; resta alla volonta' del dante causa procedere, se del caso, al cambiamento dell'intestazione dell'aiuto secondo le procedure in essere per il regime di premio considerato.
4.2. APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI ROTAZIONE
4.2.1. L 'applicazione prevista nel secondo comma, lett. d), dell'articolo 1 dei D.M n. 2026/04, relativo all'attuazione dell'articolo 69 del Reg. (CE) n. 1782/03, che prevede l'obbligo dell'avvicendamento almeno biennale per la coltivazione deve tenere conto della coltura praticata nella precedente compagna 2003-2004 o l'obbligo dell'avvicendamento, si deve ritenere applicabile dalle prossime semine autunnali e cioe' nella campagna 2004-2005?
- L'obbligo dell'avvicendamento parte dalle prossime semine autunnali della campagna 2004/2005.
4.2.2. Il vincolo espresso nell'articolo 1, secondo comma, lett. d), del D.M. n. 2026/04, riferito all'obbligo dell'avvicendamento biennale, deve essere inteso nel senso che la coltivazione alternata di qualsiasi coltura miglioratrice con colture presenti nell'allegato IX del regolamento 1782/03 consente di ricevere il premio supplementare previsto dall'articolo 69 dello stesso regolamento? La disposizione di cui alla lett. d) sopra citata si applica anche alle fattispecie di cui alle precedenti lett. a), b) e c)? In caso di risposta negativa rispetto alla questione precedente quali sono, tra quelle dell'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/03, le colture da rinnovo e quali le miglioratrici interessate al premio ai sensi della stessa lett. d)? Per il grano duro esiste il vincolo regionale di cui all 'allegato X del reg. (CE) 1782/2003?
- Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 del reg. (CE) 795/2004, qualora il pagamento si riferisca a tipi di agricoltura o a misure relative alla qualita' per i quali non eidentificata alcuna produzione specifica, oppure la produzione non rientri direttamente in un settore, il pagamento puo' essere concesso a condizione che la trattenuta sia applicata a tutti i settori elencati nell'allegato VI del reg. (CE) n. 1782/2003. - Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, le trattenute sono state applicate solo nel settore dei seminativi, delle carni bovine e degli ovicaprini. - In linea con la citata normativa, l'aiuto supplementare nel settore dei seminativi previsto all'articolo 1, comma 2, lettera d) del D.M. 24 settembre 2004, n. 2026, puo' essere concesso esclusivamente per le colture di cui all'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 ed e' ammessa, comunque, ai fini del rispetto dell'avvicendamento colturale, l'inclusione di colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX del succitato regolamento.
- Le colture miglioratrici sono:
- le fave di soia; - i piselli; - le fave e favette; - i lupini dolci.
- Le colture da rinnovo sono:
- il granturco; - il sorgo da granella; - il granturco dolce; - i semi di ravizzone o di colza; - i semi di girasole; - i semi di lino; - il lino greggio o macerato, destinato alla produzione di fibra; - la canapa greggia o macerata, destinata alla produzione di fibra.
- Non esiste vincolo regionale per il grano duro.
4.3. PREMI SUPPLEMENTARI IN GENERALE
4.3.1. C'e' un legame tra il passato regime (es.: quote vacche nutrici, grano duro) e l'eventuale cambiamento di indirizzo produttivo? Per esempio, se un 'azienda che era a seminativi ed ora alleva vacche nutrici puo' chiedere il premio supplementare per queste ultime? Un nuovo produttore nato nel 2004 (senza titoli storici) puo' accedere ai premi supplementari (vacche nutrici, grano duro, etc.)?
- Non c'e' alcun legame tra le colture e gli allevamenti effettuati nel passato e le colture e gli allevamenti che verranno effettuati nelle future campagne. |
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