Gazzetta n. 282 del 1 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Determinazione del livello dell'aiuto effettivo per la frutta a guscio, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, come modificato dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione, che reca modalita' di applicazione. |
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L'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, relativo a disposizioni nazionali di attuazione del regime comunitario di aiuto alle superfici di frutta a guscio, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 23 aprile 2004, prevede che il Ministero entro il 15 novembre 2004 determina il livello dell'aiuto effettivo differenziato per prodotto, sulla base dei dati comunicati dall'Organismo pagatore entro il 31 ottobre 2004. Sulla base dei dati forniti dall'AGEA concernenti le superfici oggetto di domanda di aiuto per il 2004, risulterebbe comunque rispettato, ai sensi dell'art. 83, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il massimale stabilito per l'Italia dall'art. 84, paragrafo 1 del medesimo regolamento. Pertanto, in via definitiva per il 2004, si confermano gli importi degli aiuti comunitari previsionali medi, pari a 314,00 euro/ha per le nocciole ed a 227,00 euro/ha per l'altra frutta in guscio, indicati all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 2004, che integrano l'aiuto nazionale, di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 18 febbraio 2004, pari a 120,75 euro/ha, quale cofinanziamento autorizzato con decreto I.G.RU.E del 7 aprile 2004. |
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