Gazzetta n. 282 del 1 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 27 settembre 2004
Proroga del decreto 8 maggio 2003, recante criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito in legge dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, a norma del quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico dello spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare;
Visto il proprio decreto 8 maggio 2003, recante criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
Decreta:

Art. 1.
Validita'

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante.
 
Art. 2.
Proroga

1. E' confermato per l'anno 2004 il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 maggio 2003, recante criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
2. Restano fermi i termini di presentazione delle domande di contributo previsti, per ciascuna tipologia di contributo, dal titolo II del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 maggio 2003.
Roma, 27 settembre 2004
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 214
 
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