Gazzetta n. 282 del 1 dicembre 2004 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 286 |
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto l'articolo 3, comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualita' del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed e' effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane. 2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonche' le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attivita' e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze. 3. Ai fini di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni attivano le opportune procedure atte a favorire l'interoperabilita' tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuita' dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni. 4. Ferma restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi di valutazione di competenza regionale, e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilita' fra le attivita' ed i servizi di valutazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». - L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 2 e 3 e 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale): «Art. 1 (Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale). - 1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. 2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997. 3. Per la realizzazione delle finalita' della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno: a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti; d) dello sviluppo dell'attivita' motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti; e) della valorizzazione professionale del personale docente; f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale; g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti; h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA); i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione; l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.». «Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) e' promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea; b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale, alla comunita' nazionale ed alla civilta' europea; c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di eta'; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge; d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale; e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la continuita' educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualita' e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalita' e modalita' organizzative; f) il primo ciclo di istruzione e' costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificita' di ciascuna di esse, la scuola primaria e' articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strunentalita' di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; e' previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversita' individuali, lo sviluppo della personalita', ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilita' di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacita' relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, e' finalizzata alla crescita delle capacita' autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita', anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta' contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalita' dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo cido di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale; g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attivita' didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore; h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalita' di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilita' dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza; i) e' assicurata e assistita la possibilita' di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonche' di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realta' culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilita' richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore; l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identita' nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realta' locali». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della citata legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 3. (Valutazione degli apprendimenti e della qualita' del sistema educativo di istruzione e di formazione). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) (Omissis); b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualita' del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto; c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350: «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - 1.-91. (Omissis). 92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi: a)-b) (Omissis); d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione». - Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca: «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, reca: «Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione; attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Note all'art. 1: - Per la legge n. 53 del 2003 si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
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| Art. 2.
Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto». 2. L'Istituto e' ente di ricerca con personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. 3. L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicita' almeno triennale, le priorita' strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attivita', fermo restando che la valutazione delle priorita' tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede: a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione; b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale. 4. Il Ministro adotta altresi' specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca: «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 3. Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. L'Istituto: a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane; b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; c) svolge attivita' di ricerca, nell'ambito delle sue finalita' istituzionali; d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo; f) svolge attivita' di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; g) svolge attivita' di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche. 2. Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita' complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicita' e conoscenza. 3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione. 4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivita' svolta.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4 Organi
1. Gli organi dell'Istituto sono: a) il Presidente; b) il Comitato direttivo; c) il Collegio dei revisori dei conti. |
| Art. 5 Presidente
1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le stesse modalita', per un ulteriore triennio. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente: a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno; b) formula, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione; c) sovrintende alle attivita' dell'Istituto; d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento; e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4; f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso. |
| Art. 6 Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo e' composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente: a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, il programma annuale delle attivita' dell'Istituto, fissando altresi' linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonche' le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4; c) determina gli indirizzi della gestione; d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo; e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto ed il relativo trattamento economico; f) valuta i risultati dell'attivita' del direttore generale e la conformita' della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni; g) delibera i regolamenti dell'Istituto; h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto. 3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalita' operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi. 4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e puo' essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.
Note all'art. 6: - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286: "Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a)-c) (Omissis); d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico.". "Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.".
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| Art. 7. Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresi' i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. 2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un altro quadriennio.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». - Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.».
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| Art. 8 Direttore generale
1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato direttivo, e' responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto; tale partecipazione e' esclusa quando il Comitato ne valuta l'attivita'. 2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti: a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, nonche' il conto consuntivo; b) assicura le condizioni per il piu' efficace svolgimento delle attivita' e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma; c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), assegnando il relativo personale; d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c). 3. Il direttore generale e' scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico e' conferito dal Presidente, previa delibera del comitato direttivo, e' di durata non superiore a un triennio, e' rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente. |
| Art. 9 Regolamenti e principi di organizzazione
1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti: a) regolamento di organizzazione e funzionamento; b) regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza. 2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilita' di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attivita' approvato dal Comitato direttivo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonche' a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11. 3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato. 4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalita' del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unita'. 5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.
Note all'art. 9: - La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato". - Il titolo V della Costituzione reca: "Le regioni, le province, i comuni". - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione): "Art. 10. - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.".
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| Art. 10. Personale
1. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a). |
| Art. 11. Personale comandato
1. L'Istituto puo' avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilita' di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unita', di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali. 2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. 3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a). 4. Il servizio prestato in posizione di comando e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto. |
| Art. 12. Incarichi ad esperti
1. Nell'esercizio delle ordinarie attivita' istituzionali, l'Istituto puo' avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilita' di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non puo' far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unita', dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi. 2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonche' congrui termini per la presentazione delle domande. |
| Art. 13. Patrimonio e risorse finanziarie
1. L'Istituto provvede ai propri compiti con: a) redditi del patrimonio; b) contributo ordinario dello Stato; c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri; e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' negoziali e contrattuali coerenti con le finalita' dell'Istituto. |
| Art. 14. Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
| Art. 15. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 7.306.000 euro per l'anno 2004 ed a 10.360.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Restano confermati, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti previsti dalla normativa vigente gia' destinati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - 1.-91. (Omissis). 92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi: a) sviluppo delle tecnologie multimediali; b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258: «Art. 1 (Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, e' trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorita' strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere conto per programmare l'attivita' di valutazione. 2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentate e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6. 3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica. 4. All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso. 5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attivita' di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
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| Art. 16 Disposizioni transitorie e finali
1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento. 3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilita' adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio. 4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo. 5. Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. 6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2004 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313: "Art. 1 (Organi dell'Istituto). - 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato "Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominato "decreto legislativo" che ne individua le finalita', e' dotato dei seguenti organi di amministrazione e scientifici: a) presidente; b) consiglio di amministrazione; c) comitato tecnico-scientifico; d) collegio dei revisori.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, reca: "Regolamento recante organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258". - Si riporta il testo dell'art. 10 e dell'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313: "Art. 10 (Personale comandato o collocato fuori ruolo). - 1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'art. 8, puo' avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilita' di bilancio e comunque in numero non superiore a quindici, di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici compresi nel compatto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali. 2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attivita' cui sono riferiti, non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. 3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti; la concreta disciplina delle selezioni e' dettata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione di carattere generale. 4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo e' valido a tutti gli effetti come servizio d'Istituto.". "Art. 15 (Norme finali e transitorie). - 1.-2. (Omissis). 3. E' inoltre, confermato il personale utilizzato presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi dell'art. 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e delle successive norme contrattuali che hanno disciplinato la materia.". - Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca: "Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, si vedano le note all'art. 15.
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| Tabella A (articolo 10, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO
a) dirigenti amministrativi: due unita'; b) personale di ricerca: ventiquattro unita'; c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unita'. |
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