Gazzetta n. 282 del 1 dicembre 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 286
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto l'articolo 3, comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualita' del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed e' effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.
2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonche' le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attivita' e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.
3. Ai fini di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni attivano le opportune procedure atte a favorire l'interoperabilita' tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuita' dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
4. Ferma restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi di valutazione di competenza regionale, e' istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilita' fra le attivita' ed i servizi di valutazione.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti».
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 2 e 3
e 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale):
«Art. 1 (Delega in materia di norme generali
sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale). -
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta'
evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno e
delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e
province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o piu' decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art.
4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. I decreti legislativi in materia di
istruzione e formazione professionale sono adottati previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalita' della presente
legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la
valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel
pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
di incoraggiare e sviluppare le doti creative e
collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attivita' motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale
docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.».
«Art. 2 (Sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) e' promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
vita e sono assicurate a tutti pari opportunita' di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e
abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione
spirituale e morale, anche ispirata ai principi della
Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunita' locale, alla comunita'
nazionale ed alla civilta' europea;
c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di eta'; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e
formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle
persone in situazione di handicap a norma della legge
5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di
diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui
all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e successive modificazioni. L'attuazione graduale del
diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi
di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge
correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'art. 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di
relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad
assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita'
educative; nel rispetto della primaria responsabilita'
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la
continuita' educativa con il complesso dei servizi
all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la
generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita'
di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di
gradualita' e in forma di sperimentazione le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto
all'introduzione di nuove professionalita' e modalita'
organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione e' costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla
scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni.
Ferma restando la specificita' di ciascuna di esse, la
scuola primaria e' articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento delle strunentalita' di base, e in due
periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed
assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo
con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; e'
previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle diversita' individuali, lo sviluppo della
personalita', ed ha il fine di far acquisire e sviluppare
le conoscenze e le abilita' di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una
lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di
porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacita'
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
educare ai principi fondamentali della convivenza civile;
la scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, e' finalizzata alla crescita delle
capacita' autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento
nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita',
anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta'
contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalita' dell'allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla
prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione; il primo cido di istruzione si
conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su
di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'
di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo
delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie;
il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
qualifiche si possono conseguire in alternanza
scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei
hanno durata quinquennale; l'attivita' didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
abilita' caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi; i licei si concludono con
un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l'accesso all'universita' e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia
di formazione e istruzione professionale, i percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio
nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalita' di
accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della
spendibilita' dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
europea, sono definite con il regolamento di cui all'art.
7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e
formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'
e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d'intesa con le universita' e con l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di
Stato anche senza tale frequenza;
i) e' assicurata e assistita la possibilita' di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei,
nonche' di passare dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, e
viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di
crediti certificati che possono essere fatti valere, anche
ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g)
e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche
con periodi di inserimento nelle realta' culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono
riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i
licei e le istituzioni formative del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa
rispettivamente con le universita', con le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso
di studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilita' richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che
rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identita'
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni,
relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realta' locali».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettere b)
e c), della citata legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 3. (Valutazione degli apprendimenti e della
qualita' del sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono
dettate le norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) (Omissis);
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualita' del sistema di
istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli
studenti sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei
predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la
struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli
studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su
prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove
predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli
obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in
relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo
anno.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92,
lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1.-91. (Omissis).
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa
complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti
interventi:
a)-b) (Omissis);
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema di istruzione».
- Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca:
«Riordino del Centro europeo dell'educazione, della
biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
Fondazione del museo nazionale della scienza e della
tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2000, n. 313, reca: «Regolamento recante
organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione; attuativo degli articoli 1 e 3
del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per la legge n. 53 del 2003 si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».



 
Art. 2.

Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema
dell'istruzione

1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».
2. L'Istituto e' ente di ricerca con personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicita' almeno triennale, le priorita' strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attivita', fermo restando che la valutazione delle priorita' tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.
4. Il Ministro adotta altresi' specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca:
«Riordino del Centro europeo dell'educazione, della
biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
Fondazione del museo nazionale della scienza e della
tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3. Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione

1. L'Istituto:
a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che gia' operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;
b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) svolge attivita' di ricerca, nell'ambito delle sue finalita' istituzionali;
d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;
f) svolge attivita' di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
g) svolge attivita' di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
2. Gli esiti delle attivita' svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne da' comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualita' complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicita' e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attivita' svolta.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4
Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono: a) il Presidente; b) il Comitato direttivo; c) il Collegio dei revisori dei conti.
 
Art. 5
Presidente

1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile, con le stesse modalita', per un ulteriore triennio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente: a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo,
stabilendone l'ordine del giorno; b) formula, nel rispetto delle priorita' strategiche individuate
dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma
3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del
programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli
indirizzi generali della gestione; c) sovrintende alle attivita' dell'Istituto; d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento
dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il
conseguente provvedimento; e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4; f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato
direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione
successiva del Comitato stesso.
 
Art. 6
Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo e' composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente: a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee
guida di cui all'articolo 2, comma 3, il programma annuale delle
attivita' dell'Istituto, fissando altresi' linee prioritarie e
criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo
svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a); b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche
svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonche'
le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4; c) determina gli indirizzi della gestione; d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali
variazioni, ed il conto consuntivo; e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale
dell'Istituto ed il relativo trattamento economico; f) valuta i risultati dell'attivita' del direttore generale e la
conformita' della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le
relative determinazioni; g) delibera i regolamenti dell'Istituto; h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai
regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalita' operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.
4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e puo' essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.



Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d),
e dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286:
"Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva
autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a)-c) (Omissis);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico.".
"Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.".



 
Art. 7.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresi' i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un altro quadriennio.



Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59».
- Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto
dall'art. 2409-bis, terzo comma.».



 
Art. 8
Direttore generale

1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal Comitato direttivo, e' responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto di voto; tale partecipazione e' esclusa quando il Comitato ne valuta l'attivita'.
2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti: a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio
di previsione e le relative eventuali variazioni, nonche' il conto
consuntivo; b) assicura le condizioni per il piu' efficace svolgimento delle
attivita' e per la realizzazione dei progetti previsti nel
programma; c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle
articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento
di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera a), assegnando il relativo personale; d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari
per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale,
sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera
c).
3. Il direttore generale e' scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico e' conferito dal Presidente, previa delibera del comitato direttivo, e' di durata non superiore a un triennio, e' rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente.
 
Art. 9
Regolamenti e principi di organizzazione

1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti: a) regolamento di organizzazione e funzionamento; b) regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilita' di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attivita' approvato dal Comitato direttivo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonche' a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato.
4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalita' del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unita'.
5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica.



Note all'art. 9:
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: "Modifiche alla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per
l'individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato".
- Il titolo V della Costituzione reca: "Le regioni, le
province, i comuni".
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione):
"Art. 10. - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.".



 
Art. 10.
Personale

1. La dotazione organica del personale dell'Istituto e' definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
 
Art. 11.
Personale comandato

1. L'Istituto puo' avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilita' di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unita', di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle universita', da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per piu' di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
4. Il servizio prestato in posizione di comando e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
 
Art. 12.
Incarichi ad esperti

1. Nell'esercizio delle ordinarie attivita' istituzionali, l'Istituto puo' avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilita' di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non puo' far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unita', dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.
2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonche' congrui termini per la presentazione delle domande.
 
Art. 13.
Patrimonio e risorse finanziarie

1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato;
c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' negoziali e contrattuali coerenti con le finalita' dell'Istituto.
 
Art. 14. Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 
Art. 15.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 7.306.000 euro per l'anno 2004 ed a 10.360.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Restano confermati, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti previsti dalla normativa vigente gia' destinati all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1.-91. (Omissis).
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa
complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti
interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione
e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema di istruzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258:
«Art. 1 (Trasformazione del Centro europeo
dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo
dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati,
e' trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione», di seguito denominato
Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della
pubblica istruzione con propria direttiva individua le
priorita' strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere
conto per programmare l'attivita' di valutazione.
2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del
Centro europeo dell'educazione, mantiene personalita'
giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa
ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale,
regolamentate e di autonomia finanziaria come definita dal
regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e
l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed
analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione
scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel
contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e
della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce
attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione
per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione
e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche
mediante la predisposizione di archivi informatici
liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti
applicativi delle iniziative legislative che riguardano la
scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di
innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la
partecipazione italiana a progetti di ricerca
internazionale in campo valutativo e nei settori connessi
dell'innovazione organizzativa e didattica.
4. All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le
inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla
dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.
5. Ai fini della realizzazione di iniziative che
comportino attivita' di valutazione e di promozione della
cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole
l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al
comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della
pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e
delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici
dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.



 
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli 6 e 7, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilita' adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.
4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.
5. Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.
6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2004
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313:
"Art. 1 (Organi dell'Istituto). - 1. L'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione,
ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato
"Istituto", istituito con decreto legislativo 20 luglio
1999, n. 258, di seguito denominato "decreto legislativo"
che ne individua le finalita', e' dotato dei seguenti
organi di amministrazione e scientifici:
a) presidente;
b) consiglio di amministrazione;
c) comitato tecnico-scientifico;
d) collegio dei revisori.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2000, n. 313, reca: "Regolamento recante
organizzazione dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione, attuativo degli articoli 1 e 3
del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258".
- Si riporta il testo dell'art. 10 e dell'art. 15,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2000, n. 313:
"Art. 10 (Personale comandato o collocato fuori ruolo).
- 1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'art. 8, puo'
avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti
dalle proprie disponibilita' di bilancio e comunque in
numero non superiore a quindici, di personale
amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca
comandato o collocato fuori ruolo, proveniente
dall'amministrazione della pubblica istruzione, dalla
scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle
universita', da enti pubblici compresi nel compatto della
ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di
norma di durata coincidente con quella delle attivita' cui
sono riferiti, non possono protrarsi per piu' di un
quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un
intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio
dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite
selezioni degli aspiranti sulla base dei titoli posseduti;
la concreta disciplina delle selezioni e' dettata dal
consiglio di amministrazione con apposita deliberazione di
carattere generale.
4. Il servizio prestato in posizione di comando o
collocamento fuori ruolo e' valido a tutti gli effetti come
servizio d'Istituto.".
"Art. 15 (Norme finali e transitorie). - 1.-2.
(Omissis).
3. E' inoltre, confermato il personale utilizzato
presso l'Istituto nell'anno scolastico 1999-2000, ai sensi
dell'art. 453 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e delle successive norme contrattuali che hanno
disciplinato la materia.".
- Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca:
"Riordino del Centro europeo dell'educazione, della
biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
Fondazione del museo nazionale della scienza e della
tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, si vedano le note all'art. 15.



 
Tabella A
(articolo 10, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO

a) dirigenti amministrativi: due unita';
b) personale di ricerca: ventiquattro unita';
c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unita'.
 
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