Gazzetta n. 282 del 1 dicembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2004, n. 287
Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 6, comma 4, lettere c) e d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modificazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale della Banda musicale ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, indetti, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni, con determinazioni del Comandante generale o dell'autorita' dal medesimo delegata, al verificarsi delle vacanze organiche nei ruoli e nelle parti del complesso bandistico.
2. Le determinazioni di cui al comma 1:
a) individuano i singoli ruoli e parti da ricoprire;
b) stabiliscono le modalita' e la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;
c) prevedono le date entro le quali gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi, nonche' dei titoli valutabili in sede di formazione delle graduatorie di merito;
d) fissano i programmi, le norme per lo svolgimento e l'ordine di successione delle prove d'esame, della visita medica e dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma, della
Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214. Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis).».
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al
Govemo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il
testo dell'art. 6, comma 4, lettere c) e d):
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - (Omissis).
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
(Omissis);
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
(Omissis).».
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79,
recante «Riordinamento della banda musicale della Guardia
di finanza» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1991, n. 62.
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Govemo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 ottobre 1999, n. 255. Si riporta il testo dell'art. 1,
comma 5:
«Art. 1. - (Omissis).
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze
per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri
decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
le pari opportunita', la Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
del Corpo delle capitanerie di porto;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203. Si riporta il testo degli
articoli 2 e 23:
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.».
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al
Govemo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63. Si riporta il testo
dell'art. 11:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concementi in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio
1995, n. 122.
- La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la
perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della
Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e
all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del personale delle
Forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56. Si
riporta il testo dall'art. 3:
«Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'intemo.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli
organismi di rappresentanza dei personale militare, perche'
possano esprimere il proprio parere entro il termine di
trenta giomi dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso
il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno,
inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza
del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere
secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che:
a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e
qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche
funzioni sia stabilito il superamento di un concorso
pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare
candidati in possesso di titolo di studio di scuola media
di secondo grado;
b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori
sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei
posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli
ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o
qualifica immediatamente sottostante in possesso di
determinate anzianita' di servizio, anche se privo del
prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a lire 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. Si riporta il testo
dell'art. 27, commi 3 e 4:
«Art. 27 (Disposizioni in tema di personale
dell'amministrazione finanziaria e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri). - (Omissis).
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' determinata la struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli
articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con
contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra
che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo
e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei
seguenti criteri:
a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza
al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo
conto anche del livello funzionale delle altre
amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti
territoriali nonche' delle esigenze connesse alla finanza
locale;
b) articolare gli uffici e reparti per funzioni
omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali
e con funzioni strumentali o di supporto;
c) assicurare a livello periferico una efficace
ripartizione della funzione di comando e controllo;
d) eliminare le duplicazioni funzionali;
e) definire i livelli generali di dipendenza dei
comandi e reparti.
4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con
il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi'
previste le corrispondenze tra le denominazioni dei comandi
e reparti individuati e quelle previdenti.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000,
n. 155, concernente «Regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di
finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2000, n. 138.
- Per il testo dell'art. 5, comma 1 della legge
20 ottobre 1999, n. 380, v. nota precedente.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67,
recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2001, n. 71.
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, v. nota precedente.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Per l'argomento della legge 31 marzo 2000, n. 78, v.
nota precedente. Si riporta il testo dell'art. 4:
«Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo
della Guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando
l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti
del Corpo in relazione al riordino della pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e tecnicologistiche,
nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di natura
economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale, speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la
non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze
organiche del restante personale. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed
avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il
numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo
d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere,
l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali
di corpo d'armata e di divisione, equiparando
correlativamente anche quello del Comandante generale in
carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita'
del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti
gradi; conseguentemente verranno assicurati la
sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad
attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino
della normativa relativa ai provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
operative ed al nuovo modello organizzativo previsto
dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di
polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella
adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera e), ha effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8.».
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Per il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78, v. nota precedente.



 
Art. 2. Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maestro
direttore e vice direttore

1. Ai concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice direttore possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;
b) avere un'eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di eta';
c) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
d) essere in possesso dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
g) non essere imputati, condannati, ovvero aver richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere una statura non inferiore a metri 1,68 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,64 per gli aspiranti di sesso femminile.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina a:
a) maestro direttore, il possesso del diploma in composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per
tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e'
costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo
che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75,
comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena [c.p.p. 163]. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».



 
Art. 3. Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad esecutore ed
archivista

1. Ai concorsi per la nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare:
a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di finanza, di eta' non superiore a 45 anni, che:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;
2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento;
3) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa;
4) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi vicebrigadieri della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani che:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea;
2) abbiano eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio;
3) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo;
4) godano dei diritti politici;
5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da corsi di formazione della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
8) non siano imputati, condannati ovvero non abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
9) abbiano statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile e a metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile.
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, e' richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina ad:
a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento per il quale si concorre o per strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
b) archivista, il compimento inferiore di composizione conseguito in un conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 444 del codice di procedura
penale, v. nota all'art. 2.
- Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta la tabella
H:

«Tabella H

Strumenti da considerarsi affini

Flauto, ottavino.
Oboe, corno inglese.
L'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia
dei saxofoni.
Fagotto, contrabasso ad ancia.
Corno.
Tromba in Sib acuto, Tromba in Fa, tromba in Sib basso,
flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib,
flicorno contralto in Mib Trombone tenore, Tombone basso in
Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave
in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombone contrabasso.
Percussioni in generale (compreso il pianoforte).».



 
Art. 4.
Commissione giudicatrice

1. Per ciascuno dei concorsi di cui agli articoli 2 e 3, e' nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorita' da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza.
2. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sottocommissioni:
a) per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione;
b) per la visita medica di primo accertamento;
c) per la visita medica di revisione;
d) per gli accertamenti attitudinali;
e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame;
f) per la visita medica di controllo.
3. La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera e), e' disciplinata dagli articoli 5, 6, 7 e 8. La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) e' disciplinata dalla determinazione con la quale e' indetto il concorso.
 
Art. 5. Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del
concorso per maestro direttore

1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del maggiore maestro direttore e' composta da:
a) il Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza, presidente;
b) due insegnanti di composizione nei conservatori di Stato, membri;
c) un maestro diplomato in composizione o strumentazione per Banda, membro;
d) un ufficiale maestro direttore di Banda militare, membro;
e) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.
 
Art. 6. Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del
concorso per maestro vice direttore

1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del tenente maestro vice direttore e' composta da:
a) il Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza, presidente;
b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un conservatorio di Stato, membro;
c) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare, membro;
d) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.
 
Art. 7. Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del
concorso per esecutore

1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per il reclutamento degli ispettori esecutori e' composta da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un professore di conservatorio di Stato diplomato nello strumento per il quale e' bandito il concorso o strumento affine, come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, membro;
c) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, membro;
d) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.



Nota all'art. 7:
- Per il testo della tabella H allegata al decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. note all'art. 3.



 
Art. 8. Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del
concorso per archivista

1. La sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame del concorso per il reclutamento dell'ispettore archivista e' composta da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) un funzionario civile appartenente al profilo di «bibliotecario» (area funzionale C), membro;
c) l'ufficiale maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, membro;
d) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto.
 
Art. 9.
Valutazione dei titoli e redazione graduatorie finali

1. I titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella tabella «D» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.
2. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della Banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo relativo alle prove d'esame ed ai titoli conseguiti, l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza.
3. In caso di parita' di punteggio riportato dai candidati gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, al piu' anziano.
4. In caso di parita' di punteggio complessivo, tra candidati non appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.



Note all'art. 9:
- Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta la tabella
D:

«Tabella D

Criteri di valutazione dei titoli per l'ammissione ai
concorsi

=====================================================================
Titoli | Punteggio ===================================================================== Titoli accademici (diplomi | conseguiti presso un conservatorio| statale o presso un istituto | parificato) | sino ad un massimo di punti 8 --------------------------------------------------------------------- Titoli didattici (incarichi di | insegnante presso conservatori o | altri tipi di scuola) | sino ad un massimo di punti 4 --------------------------------------------------------------------- Titoli professionali (attivita' ed| incarichi svolti) | sino ad un massimo di punti 8.}.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185. Si riporta il
testo dell'art. 5:
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta'
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di
preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e'
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta'.».



 
Art. 10.
Nomina del maestro direttore e del maestro vice direttore

1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori i concorrenti classificatisi al primo posto nei concorsi per maestro direttore e per maestro vice direttore. I vincitori del concorso sono nominati:
a) maggiore, il maestro direttore della Banda musicale;
b) tenente, il maestro vice direttore della Banda musicale.
2. La nomina di cui al comma 1 decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
3. Il maestro direttore e il maestro vice direttore sono computati nell'organico del ruolo speciale.
4. Con il grado di cui al comma 1, il maestro direttore o il maestro vice direttore sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante il quale prestano servizio nella Banda musicale e frequentano un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
7. Il maestro direttore e il maestro vice direttore, se giudicati idonei ai sensi del comma 6, hanno l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova.
8. Il maestro direttore o il maestro vice direttore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili, se gia' in servizio nella Guardia di finanza, e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.
 
Art. 11.
Nomina degli esecutori e dell'archivista

1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorita' dal medesimo delegata, sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori dei concorsi per esecutori ed archivista i candidati che, nell'ordine delle graduatorie stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Ai vincitori dei concorsi e' attribuito il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. L'aspirante nominato vincitore del concorso per archivista e' nominato maresciallo ordinario del Corpo della guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della Banda musicale.
3. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
4. Con il grado di cui al comma 1, gli esecutori e l'archivista sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale della durata di novanta giorni. I militari gia' appartenenti alla Banda musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di istruzione.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorita' dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualita' morali, disciplinari e professionali.
7. L'esecutore o l'archivista riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto ad alcuna indennita' o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili. Se gia' in servizio nella Guardia di finanza e' reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.



Nota all'art. 11:
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, v. note alle premesse. Si riporta la tabella
F:

«Tabella F (Art. 72)
(in sostituzione della tabella E allegata al decreto
legislativo n. 79/1991)

=====================================================================
Archivista | Maresciallo ordinario =====================================================================
|(B Maresciallo ordinario (A Maresciallo III Parte ...............)|ordinario --------------------------------------------------------------------- II Parte ................)|(B Maresciallo capo ---------------------------------------------------------------------
|(A Maresciallo capo --------------------------------------------------------------------- I Parte ...............) |(B Maresciallo capo ---------------------------------------------------------------------
|(A Maresciallo aiutante --------------------------------------------------------------------- Maestro vice direttore |Tenente --------------------------------------------------------------------- Maestro direttore |Maggiore}.



 
Art. 12.
Inidoneita' tecnica del maestro direttore

1. Il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente articolo 10, comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado, nonche' ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all'articolo 10, comma 7.
2. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113.
3. Gli accertamenti di cui al citato articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 5.



Note all'art. 12:
- Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo
dell'art. 26, comma 1:
«Art. 26 (Inidoneita' tecnica per il maestro
direttore). - 1. L'ufficiale maestro direttore della banda
musicale della Guardia di finanza, che non sia piu'
ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta
del Comandante Generale, e' sottoposto ad accertamenti da
parte di una commissione nominata e composta ai sensi
dell'art. 16.
(Omissis).».
- La legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica», e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1954, n. 98. Si riporta
il testo dell'art. 36, comma 3:
«Art. 36. - (Omissis).
3. Se trattasi di infermita' non provenienti da cause
di servizio:
a) l'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio
effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti
disposizioni;
b) l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio
effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la
pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue
la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni
di servizio effettivo;
e) l'ufficiale che ha meno di quindici anni, di
servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni
di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio
effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto,
pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono
gli anni di servizio utile per la pensione.».
- Per il testo dell'art. 26, comma 1 del decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.



 
Art. 13.
Inidoneita' tecnica del maestro vice direttore

1. Il maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente articolo 10, comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado, nonche' ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all'articolo 10, comma 7.
2. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113.
3. Gli accertamenti di cui al citato articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 6.



Note all'art. 13:
- Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo
dell'art. 27, comma 1:
«Art. 27 (Inidoneita' tecnica per il maestro vice
direttore). - 1. L'ufficiale maestro vice direttore della
banda musicale della Guardia di finanza, che non sia piu'
ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta
del Comandante generale e' sottoposto ad accertamenti da
parte di una commissione nominata e composta ai sensi
dell'art. 17.
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 36, comma 3, della legge
10 aprile 1954, n. 113, v. note all'art. 12.
- Per il testo dell'art. 27, comma 1 del decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.



 
Art. 14.
Inidoneita' tecnica degli esecutori

1. Il maresciallo esecutore, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale.
2. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
3. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il maresciallo e' collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
4. Gli accertamenti di cui al citato articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e composta ai sensi dell'articolo 7. In tal caso, il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza e' sostituito da un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare.



Note all'art. 14:
- Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo
dell'art. 28, comma 1:
«Art. 28 (Inidoneita' tecnica per gli esecutori). - 1.
Il sottufficiale esecutore della banda musicale della
Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto tecnicamente
idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del
maestro direttore e' sottoposto ad accertamenti ad opera di
una commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 18.
In tal caso, il maestro direttore di banda e' sostituito da
un ufficiale maestro direttore di banda militare.
(Omissis).».
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, v. note alle premesse.
- La legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato
dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica», e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181. Si riporta
il testo dell'art. 28:
«Art. 28. - Il sottufficiale che cessa dal servizio
permanente ai sensi dell'articolo precedente:
a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo,
consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma
quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei
quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione
considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio
effettivo;
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per
la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile
ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una
indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli
assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile
per la pensione.».
- Per il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.



 
Art. 15.
Inidoneita' tecnica dell'archivista

1. Il maresciallo archivista, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, transita nel ruolo Ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed e' impiegato nelle ordinarie attivita' istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale.
2. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
3. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il maresciallo e' collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
4. Gli accertamenti di cui al citato articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 8. In tale caso, il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza e' sostituito da un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare.



Note all'art. 15:
- Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo
dell'art. 29, comma 1:
«Art. 29 (Inidoneita' tecnica per l'archivista). - 1.
Il sottufficiale archivista della banda musicale della
Guardia di finanza, che non sia piu' ritenuto idoneo, su
proposta del maestro direttore e' sottoposto ad
accertamenti ad opera di una commissione nominata e
composta ai sensi dell'art. 19. In tal caso, il maestro
direttore di banda e' sostituito da un ufficiale direttore
di banda militare.
(Omissis).».
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, v. note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 28 della legge 31 luglio
1954, n. 599, v. note all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 29, comma 1, del decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, v. nota precedente.



 
Art. 16.
Impiego del personale invalido della Banda musicale

1. Il personale della Banda musicale, invalido ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e' impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa. A tale fine:
a) se maestro direttore o maestro vice direttore, transita nel ruolo speciale;
b) se esecutore o archivista, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed e' iscritto nello stesso, mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
2. Il personale di cui al comma 1 viene ammesso, prima dell'impiego, alla frequenza di un corso di aggiornamento tecnico professionale.



Note all'art. 16:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 738, concernente «Utilizzazione del personale
delle forze di polizia invalido per causa di servizio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1981, n.
342. Si riporta il testo dell'art. 1:
«Art. 1 (Utilizzazione del personale invalido). - Il
personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16
della legge 10 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una
invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai
servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre
infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi
all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato,
d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili
con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello
possibilmente equivalenti a quelli previsti per la
qualifica ricoperta.».
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, v. note alle premesse.



 
Art. 17.
Decorrenza

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 11 del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla data di indizione del primo concorso, per il reclutamento del personale della Banda musicale, successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per i concorsi precedenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.



Nota all'art. 17:
- Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, v. note alle premesse.



 
Art. 18.
Abrogazione

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono abrogati l'articolo 26, comma 2, l'articolo 27, comma 2, l'articolo 28, comma 4, e l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.



Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 6, comma 4, lettera d), della
legge 31 marzo 2000, n. 78, v. note alle premesse.
- Per l'argomento del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, v. note alle premesse. Si riporta il testo
degli articoli 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 4 e 29,
comma 2:
«Art. 26 (Inidoneita' tecnica per il maestro
direttore). - (Omissis).
2. Se il giudizio e' negativo, l'ufficiale e' collocato
nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo
comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.».
«Art. 27 (Inidoneita' tecnica per il maestro vice
direttore). - (Omissis).
2. Se il giudizio e' negativo, l'ufficiale e' collocato
nella riserva con diritto al trattamento previsto dal terzo
comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.».
«Art. 28 (Inidoneita' tecnica per gli esecutori). -
(Omissis).
4. Se la commissione giudica il musicante non piu'
idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della
banda e viene collocato nella riserva con diritto al
trattamento economico di cui all'art. 28 della legge
31 luglio 1954, n. 599.».
«Art. 29 (Inidoneita' tecnica per l'archivista). -
(Omissis).
2. Se la commissione giudica l'archivista non piu'
idoneo, questi cessa di far parte della banda e viene
collocato nella riserva con diritto al trattamento
economico di cui all'art. 28 della legge 31 luglio 1954, n.
599.».



 
Art. 19.
Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2004

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 372
 
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