Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2004 (vai al sommario) |
REGIONE VENETO |
LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 29 |
Disposizioni in materia di tributi regionali. |
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge regionale: Art. 1.
Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
1. Per l'anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali e successive modificazioni, e' fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 29.000,00. 2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF e' fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1,4 per cento. 3. Per i soggetti di cui al comma 2 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00 euro, l'addizionale regionale IRPEF dovuta e' determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al comma 2 l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 euro ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRPEF. 4. Resta salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 «Disposizioni in materia di tributi regionali». 5. Il maggior gettito derivante dalla rimodulazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di cui al presente articolo e' destinato alla copertura delle maggiori esigenze del servizio sanitario regionale. |
| Art. 2.
Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e societa' finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni
1. A decorrere dal 2005, e' fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi locali», e successive modificazioni. |
| Art. 3.
Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonche' per la costituzione di nuove cooperative sociali
1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta», e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile», e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. 2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale. 3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle societa'. 4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997 5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno di imposta e per i due anni successivi. 6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «de minimis» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000». |
| Art. 4.
Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale»
1. Per l'anno 2005 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale. 2. Per l'anno 2005 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, fissata nella misura del 3,70 per cento. 3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «de minimis» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000». |
| Art. 5.
Disposizioni in materia di gestione dell'IRAP
1. A decorrere dal 2005 la Regione effetua le attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonche' il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, come disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. La Giunta regionale puo' stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze o con le agenzie fiscali disciplinate dal titolo V, capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di cui al comma 1. 3. Fino al momento in cui le attivita' di cui al comma 1 non siano esercitate direttamente dalla Regione, ovvero fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 2, le relative attivita' continuano ad essere svolte dall'Amministrazione finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. 0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio pluriennale 2004-2006. |
| Art. 6.
Estinzione dei crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali
1. I crediti di importo non superiore ad Euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione. 2. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano all'imposta regionale sulle attivita' produttive e alla addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali», nonche' all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario». |
| Art. 7.
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 26 novembre 2004 Il presidente: Galan |
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