Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 15 ottobre 2004 |
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2004, per il settore industria. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2003 per il settore industria; Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 464 del 21 giugno 2004; Visto che si e' verificata una variazione pari all'11,92 per cento tra la retribuzione media giornaliera del 2003 rispetto a quella del 1998, stabilita con decreto ministeriale 4 maggio 1999;
Decreta:
Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in euro 58,86 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2004, nella misura di euro 12.360,60 e di euro 22.955,40. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 33.055,78 per i comandanti e per i capi macchinisti, in euro 28.005,59 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in euro 25.480,49 per gli altri ufficiali. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 2002 e precedenti ...............1,0209; anno 2003 e precedenti ...............1,0000. |
| Art. 2. A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e' fissato in euro 406,99. |
| Art. 3. A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, e' fissato in euro 1.630,73. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233 |
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