Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2004, n. 284 |
Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia; Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 451 del 1997, che prevede l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, concernente regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 dicembre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 febbraio 2003 e dell'8 marzo 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia
1. Gli organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, di seguito denominato: "Centro di documentazione e analisi", sono: il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico e il Coordinatore delle attivita' scientifiche. 2. Il supporto allo svolgimento delle attivita' degli organi di cui al comma 1 e' assicurato dalla Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori - Servizio minori, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo. - Il testo della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e' il seguente: "1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.".
Note alle premesse. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e' il seguente: "Art. 4 (Organizzazione). - 1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia. 2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia assorbe finalita', compiti e risorse del Centro di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559. 3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a: a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza; b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati. 4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'art. 3.". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].". - Il testo della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 (Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.". - Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 (Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451), e' il seguente: "1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Centro di documentazione e analisi, svolge i compiti di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, sulla base di un programma e di priorita' definiti annualmente dall'Osservatorio.".
|
| Art. 2 Presidente
1. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalita' nel campo delle politiche dell'infanzia. 2. Il Presidente puo' nominare un Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, fra i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3. 3. Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e puo' compiere tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369. 4. Il Presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede. |
| Art. 3 Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto dal Presidente, dal Coordinatore delle attivita' scientifiche di cui all'articolo 4, da due membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori. 2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attivita' del Centro di documentazione e analisi e coadiuva la Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attivita'. 3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che ne assicura la segreteria. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico. 5. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessita', i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e il responsabile del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge, senza oneri a carico dell'Amministrazione.
Note all'art. 3. - Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e' il seguente: "2. (Osservatorio nazionale per l'infanzia). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale. 2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali. 3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni. 4. Il piano e' adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo piano nazionale di azione e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti. 6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio.". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e' il seguente: "1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.".
|
| Art. 4 Coordinatore delle attivita' scientifiche
1. Il Coordinatore delle attivita' scientifiche e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalita' nel campo delle politiche per l'infanzia. 2. Il Coordinatore delle attivita' scientifiche coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ne garantisce l'attuazione scientifica. 3. A tale fine, il Coordinatore delle attivita' scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attivita' ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 451 del 1997.
Note all'art. 4. - Il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), e' il seguente: "3. (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. 2. Il Centro ha i seguenti compiti: a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori; d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia; e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva; g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile. 3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.".
|
| Art. 5 Oneri finanziari
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento gravano sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - capitolo 1655, U.P.B. 3.1.1.0 - Funzionamento - del C.D.R. Politiche sociali e previdenziali per l'anno 2004 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 230 |
|
|
|