Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 novembre 2004
Ripartizione nei capitoli delle variazioni alle unita' previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
Visto il comma 4-quinquies dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 1, comma 2, della suddetta legge n. 94, il quale prevede, tra l'altro, che in apposito allegato allo stato di previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli, e per l'entrata anche in articoli, ai fini della gestione e della rendicontazione e che la ripartizione e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con le Amministrazioni interessate;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sulla individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della ripetuta legge n. 94/1997;
Visto l'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale dispone che, contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le Amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione;
Visto il proprio decreto 29 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200, alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003, con il quale nello stato di previsione dell'entrata (Tabella n. l) e negli stati di previsione dei Ministeri e delle Amministrazioni autonome (Tabelle da n. 2 a n. 15) e' stata disposta la ripartizione, per l'anno finanziario 2004, delle unita' previsionali di base in capitoli e per l'entrata anche in articoli, ai fini della gestione e della rendicontazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante modifiche alla struttura di Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004;
Considerato che ai fini della gestione e della rendicontazione - come avvenuto per il bilancio di previsione e con le medesime modalita' - occorre far luogo alla ripartizione nei capitoli e per l'entrata anche negli articoli delle variazioni apportate alle unita' previsionali di base dalla predetta legge di approvazione dell'assestamento 2004;
Ritenuta la necessita' di disporre la suddetta ripartizione conformemente ai contenuti degli allegati tecnici che hanno accompagnato i vari stati di previsione nel progetto di assestamento;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;
Decreta:

Ai fini della gestione e della rendicontazione, nello stato di previsione dell'entrata (tabella n. 1) e negli stati di previsione dei Ministeri e delle Amministrazione autonome (tabelle da n. 2 a n. 15), la ripartizione per l'anno finanziario 2004, nei capitoli e per l'entrata anche negli articoli, delle variazioni alle unita' previsionali di base, disposte dal provvedimento di assestamento, e' quella risultante dall'allegato documento che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti, alle Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2004
Il Ministro: Siniscalco
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 6 a pag. 138 <----
 
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