Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2004 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 4 novembre 2004 |
Modifiche ed integrazioni all'allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04. (Deliberazione n. 194/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 novembre 2004; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/2003); il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione (di seguito: decreto-legge n. 136/2004); la legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 136/2004 (di seguito: legge n. 186/2004); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04); Considerato che: l'art. 5, comma 5.3, del decreto legislativo n. 379/2003 prevede che la remunerazione per la disponibilita' della capacita' produttiva sia applicata a tutte le unita' di produzione ubicate sul territorio nazionale che risultino dispacciabili secondo le regole per il dispacciamento definite dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) e che si rendano disponibili nei giorni che risultano critici ai fini della copertura della domanda nazionale (di seguito: giorni critici), comprensiva del necessario margine di riserva di potenza; l'art. 5, comma 5.4, del decreto legislativo n. 379/2003 prevedeva che detta remunerazione venisse esclusa con riferimento alle unita' di produzione che, nei giorni critici, producevano sulla base di contratti bilaterali per la quota di capacita' impegnata in detti contratti; la disposizione di cui al precedente alinea e' stata modificata, a far data dal 29 luglio 2004, dalla legge n. 186/2004, e che, per effetto di tale modifica, da allora prevede l'ammissione alla predetta remunerazione delle unita' di produzione che, nei giorni critici, producono sulla base di contratti bilaterali anche per la quota di capacita' impegnata in detti contratti; Ritenuto che sia opportuno adeguare l'allegato A della deliberazione n. 48/04 al nuovo dettato dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 379/2003; Delibera:
1. Di modificare l'allegato A alla deliberazione n. 48/04, come segue: al comma 31.1, prima delle parole «Ai soli fini» sono aggiunte le parole «Salvo quanto stabilito al comma 31.2,»; dopo il comma 31.1, e' aggiunto il seguente comma: «31.2 A partire dal 29 luglio 2004, e fino a termine del periodo transitorio, la somma di cui alla lettera b) del comma 31.1, ai soli fini della remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva, e' posta a zero.». 2. Di pubblicare l'allegato A alla deliberazione n. 48/04 nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento. 3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it). Milano, 4 novembre 2004 Il presidente: Ortis |
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