Gazzetta n. 279 del 27 novembre 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 22 novembre 2004, n. 278 |
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Disposizioni generali) 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 24 dicembre 2003, n. 351, sono introdotte, per l'anno finanziario 2004, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo della legge 24 dicembre 2003, n. 351 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.
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| Art. 2. (Stato di previsone del Ministero dell'economia e delle finanze) 1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 351, e' sostituito dal seguente: "3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 83.000 milioni di euro". 2. All'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le parole: "1.678,723 milioni di euro" e "1.800 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1.980,862 milioni di euro" e "1.568,682 milioni di euro".
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 2 della gia' citata legge 24 dicembre 2003, n. 351, cosi' come modificato dalla presente legge, E' il seguente: "Art. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2004 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 83.000 milioni di euro. 4. I limiti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono fissati per l'anno finanziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. 5. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2004, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali d base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.980,862 milioni di euro, 1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.568,682 milioni di euro, 10.000 milioni di euro. 8. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'art. 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi numeri 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell'anno 2004 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" e (Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree sottoutilizzate" e Fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica, eccetera, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per agevolare l'innovazione tecnologica" (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita' previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. 14. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'art. 24 della medesima legge n. 157 del 1992. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo art. 18 della citata legge n. 36 del 1994. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base (Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 20. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. 21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennitE' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle variazioni di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2004 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato. 26. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia dU' finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2004, e' stabilito in 150. 27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione. 28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1). 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali. 30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unitE' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18 "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unitE' previsionale di base 3.1.2.43 "Contratti, di programma" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. 34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2003, relative alle unita' previsionali di base di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. 35. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
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| Art. 3. (Allegati) 1. Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2004 negli allegati 1 e 2 alla legge 24 dicembre 2003, n. 351, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 22 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5095): Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 1 luglio 2004. Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 5 luglio 2004, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per questioni regionali. Esaminato dalla V commissione il 14, 15, 23, 28 e 30 settembre 2004. Relazione scritta presentata il 30 settembre 2004 (atto n. 5095/A - relatore on. Canelli). Esaminato in aula l'11 ottobr 2004 e approvato il 20 ottobre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3164): Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 22 ottobre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª e Parlamentare per questioni regionali. Esaminato dalla 5ª commissione il 2, 3, 4, 9 e 10 novembre 2004. Esaminato in aula il 10 novembre 2004 e approvato il 16 novembre 2004. |
| ----> Vedere ALLEGATI da pag. 7 a pag. 133 della S.O. <---- ----> Vedere ALLEGATI da pag. 136 a pag. 259 della S.O. <---- ----> Vedere ALLEGATI da pag. 264 a pag. 311 della S.O. <---- |
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