Gazzetta n. 278 del 26 novembre 2004 (vai al sommario)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto 16 settembre 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Cessione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca ed innovazione». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 12 novembre 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 18, seconda colonna, all'art. 2, comma 1, dopo la lettera b), sono inseriti i seguenti periodi:
«Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1, lettera (a), che precede e' versato dalla SCIC al MIUR sul conto di contabilita' speciale n. 3001 del MIUR intestato al FAR aperto presso la Tesoreria Provinciale di Roma, via dei Mille n. 52 (il «Conto MIUR»).
Il corrispettivo in danaro per l'acquisto dei Crediti Ulteriori, di cui al successivo art. 4, e' versato dalla SCIC al MIUR sul conto di cui al comma precedente.
2. Il MAP riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei Crediti MAP, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi:
(a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 8, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad Euro 650.000.000, per il cui pagamento la SCIC utilizza il ricavo dell'emissione dei predetti titoli, al netto:
(i) del corrispettivo iniziale dovuto al MIUR ai sensi del presente articolo,
(ii) delle commissioni di collocamento dei titoli,
(iii) delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della stessa SCIC ed in particolare delle commissioni dovute alle agenzie di rating, nei limiti di un importo massimo complessivo pari ad Euro 1.350.000,
(iv) di un importo di Euro 50.000 trattenuto dalla SCIC quale fondo di liquidita' per fare fronte alle spese che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione,
(v) nonche' di un importo non inferiore ad Euro 30.000.000 trattenuto dalla SCIC in relazione all'acquisto dei Crediti Ulteriori di cui al successivo art. 4,
(b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che i titoli di cui al successivo art. 8 siano stati completamente rimborsati e determinato secondo quanto stabilito nel successivo art. 6.».
 
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