Gazzetta n. 278 del 26 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 ottobre 2004 |
Recupero delle anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2 del predetto art. 9, che dispone che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa; Visto il proprio decreto 15 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2003, emanato in attuazione del predetto art. 9, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con il quale sono determinate la misura dell'acconto per ciascun ambito territoriale e le modalita' di versamento dell'acconto medesimo, per l'anno 2003; Visto l'art. 3 del medesimo decreto, che autorizza i concessionari a recuperare, dal 1° gennaio 2004, l'acconto versato mediante compensazione con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; Considerato che, per effetto della progressiva estensione dell'obbligo di versamento in via telematica, per il tramite del sistema bancario, delle imposte relative alla registrazione degli atti immobiliari, prevista dal provvedimento del 18 aprile 2003 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto col Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003, a decorrere dall'anno 2004 si sono ridotte le entrate versate mediante modello F23 che i concessionari possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero dell'anticipazione; Considerato che la variazione del domicilio fiscale da parte di alcuni soggetti di rilevanti dimensioni ha determinato, nell'anno 2004, significativi scostamenti nella distribuzione del gettito nei vari ambiti territoriali rispetto ai valori considerati per il calcolo dell'acconto dell'anno precedente; Considerato che, per effetto della contrazione dei versamenti effettuati in ciascun ambito territoriale, l'utilizzo del solo strumento della compensazione risulta insufficiente per il reintegro delle somme anticipate; Ritenuto opportuno, per tali motivi, prevedere una modalita' alternativa alla compensazione per consentire il reintegro diretto delle somme anticipate e non ancora recuperate dai concessionari in corso d'anno; Considerato che a tal fine puo' essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» - Cap. 3930 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004; Ritenuto di dover integrare in tal senso le disposizioni attuative di cui al citato art. 3 del decreto ministeriale 15 dicembre 2003, emanate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79; Visto il parere favorevole del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, espresso con nota del 17 maggio 2004, n. 0055456; Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni; Decreta: Art. 1. 1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 del proprio decreto 15 dicembre 2003, e' autorizzato, in favore dei concessionari e dei commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, il rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai sensi del medesimo decreto e non ancora recuperate mediante la compensazione di cui allo stesso art. 3. 2. Il rimborso e' disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» - Cap. 3930 - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004. 3. I concessionari e i commissari governativi interessati presentano all'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, apposita istanza per ciascun ambito territoriale gestito, debitamente corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle somme gia' recuperate, mediante compensazione, alla data dell'istanza, e l'ammontare delle somme residue per le quali si chiede l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facolta' di successiva compensazione. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2004 Il capo del Dipartimento: Manzitti Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 260 |
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