Gazzetta n. 278 del 26 novembre 2004 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 settembre 2004
Legge n. 388/2000, articolo 109, modificato dall'articolo 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per la programmazione dello sviluppo sostenibile al Programma di attivita' per l'anno finanziario 2003. (Deliberazione n. 27/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, successivamente modificato dall'art. 62 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un Fondo finalizzato ad incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'art. 62 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 109 della citata legge n. 388/2000, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisca il Programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo sottoponga annualmente all'approvazione di questo Comitato;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Visto l'art. 78 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, che riserva fino ad una percentuale pari al 25% della dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 109 della legge n. 388/2000 alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale;
Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), che approva il Programma di attivita' per l'anno finanziario 2001 per l'utilizzo del predetto Fondo;
Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 279/2002) che, nell'approvare il Programma d'attivita' per l'anno finanziario 2002 del Fondo per lo sviluppo sostenibile, modifica, limitatamente alla misura 2, il Programma di attivita' per l'anno finanziario 2001;
Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 57 (Gazzetta Ufficiale n. 205/2002) con cui e' stata adottata la strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile;
Vista la propria delibera 29 settembre 2002, n. 80 (Gazzetta Ufficiale n. 280/2002) con la quale sono state apportate delle modifiche all'attuazione delle misure 3 e 5 della delibera n. 16/2002;
Vista la delibera 19 dicembre 2002, n. 123 (Gazzetta Ufficiale n. 68/2003) riguardante l'approvazione del Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra ai sensi della citata legge n. 120/2002;
Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, le aree istituite ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono le seguenti:
1) area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino (delibera amministrativa consiglio regione Marche n. 305 del 1° marzo 2000);
2) comprensorio del Mela (decreto Regione siciliana del 4 settembre 2002);
Ritenuto di destinare al rifinanziamento delle misure 3 e 5, che costituiscono il Programma di attivita' per l'anno 2003, le risorse assegnate per il medesimo anno al Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile, e di riservare su ogni misura una quota pari al 25% a favore delle aree di cui al predetto art. 78 della legge n. 289/2002, per un importo complessivo di euro 6.455.711;
Ritenuto che le predette misure 3 e 5 debbono essere orientate prioritariamente alla realizzazione di progetti e attivita' pilota - nell'ambito delle risorse relative alla sola annualita' 2003 - in grado di sperimentare modelli riproducibili su larga scala;
Tenuto conto dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita' delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate al Programma di cui trattasi;
Vista la proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmessa con la nota n. 25/SSN/2004 del 20 febbraio 2004;
Ritenuto di dover garantire la corretta attuazione, il raggiungimento degli obiettivi, nonche' la puntuale verifica in itinere delle diverse azioni del predetto Programma, anche ai fini del monitoraggio e della relazione che deve essere resa a questo Comitato;
Delibera:
1. E' approvato il Programma di attivita' per l'anno 2003 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile per un valore pari a Euro 25.822.845 di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica la corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e la valutazione dei risultati conseguiti dai Programmi annuali.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto dei risultati conseguiti, relaziona annualmente al Comitato sull'utilizzo del Fondo.
Roma, 29 settembre 2004
Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei Conti l'8 novembre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 288
 
Allegato A)
FONDO PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(Legge n. 388/2000, art. 109
modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001) Misura 3.
Promozione della ricerca di base e applicata, nonche' dell'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica (importo: 10.000.000 euro). Finalita'.
Finanziamento di attivita' di ricerca e sviluppo finalizzate alla promozione della sostenibilita' ambientale, coerenti con le linee guida del Piano nazionale della ricerca approvato dal CIPE il 25 maggio 2000, con priorita' ai seguenti settori:
sviluppo di modelli, valutazione e previsione dell'inquinamento atmosferico, in relazione alle condizioni meteoclimatiche e delle emissioni inquinanti;
sviluppo di modelli di valutazione e previsione dei cambiamenti climatici, su scala regionale;
sviluppo di prototipi ad alta efficienza energetica e a basse emissioni nei settori dell'industria e dei trasporti;
sviluppo e sperimentazione di tecniche per la riduzione dell'impiego dei prodotti chimici in agricoltura e la promozione dell'agricoltura «sostenibile». Criteri.
Le risorse saranno attribuite ad amministrazioni pubbliche: istituti di ricerca ed universita' o loro consorzi, selezionate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, assicurando l'esigenza di riservare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 30% del totale delle risorse assegnate alla misura. Saranno privilegiati i progetti ed i programmi di ricerca cofinanziati, nonche' quelli che prevedono la prosecuzione di attivita' di ricerca gia' finanziata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; in quest'ultimo caso dovranno essere rispettate le finalita' contemplate nella misura. E' riservata alle aree di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 112/1998, istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000, una quota pari al 25%.
Mediante la stipula di intese di programma o convenzioni, che dovranno prevedere l'intervento finanziato, saranno stabilite le modalita' del finanziamento o di cofinanziamento dei programmi gia' avviati o in corso di realizzazione, nonche' gli strumenti di monitoraggio e controllo. Misura 5.
Elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale (importo: 15.822.845 euro). Finalita'.
Realizzazione di interventi pilota aventi carattere innovativo finalizzati a:
recupero di aree sottoposte a processi di degrado ambientale (rinaturalizzazione, ripristino di aree boschive, recupero e ridestinazione di aree industriali dismesse, recupero ambientale di aree di interesse storico e culturale);
interventi di risparmio energetico nel patrimonio immobiliare pubblico;
interventi di ripristino ambientale in aree soggette a calamita' naturali nel triennio 2001/2003. Criteri.
Le risorse saranno attribuite alle province nonche' ai comuni, consorzi di comuni e comunita' montane, situati nelle regioni obiettivo 1 e nelle aree obiettivo 2, assicurando, comunque, l'esigenza di riservare al Mezzogiorno una quota non inferiore al 30% del totale delle risorse assegnate alla misura. E' riservata alle aree di cui al predetto art. 74 del decreto legislativo n. 112/1998, istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000, una quota pari al 25%.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio selezionera' mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana gli interventi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dando priorita' a quelli cofinanziati.
I soggetti proponenti gli interventi dovranno stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio specifiche intese di programma identificanti l'intervento finanziato, le modalita' di finanziamento o di cofinanziamento dei programmi gia' avviati o in corso di realizzazione, nonche' gli strumenti di monitoraggio e controllo.
 
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