Gazzetta n. 277 del 25 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 settembre 2004
Individuazione dei beni immobili dello Stato, ai sensi della legge n. 104/2004.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visti i decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 novembre 2001 ed in data 21 novembre 2002 con i quali, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla SCIP - Societa' cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., immobili individuati con decreti dell'Agenzia del demanio gia' di proprieta' di enti pubblici previdenziali ovvero appartenenti al patrimonio dello Stato dando avvio rispettivamente alla prima e alla seconda operazione di cartolarizzazione di immobili pubblici;
Visto il comma 134 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione ai sensi del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;
Visto il comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, il quale prevede che per i conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale oggetto di cartolarizzazione che abbiano manifestato la propria volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 con le modalita' previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, il prezzo di vendita delle medesime e' determinato al momento dell'offerta in opzione, con le modalita' di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, il quale prevede che ai fini dell'applicazione del comma 1 il prezzo di vendita e' fissato applicando al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del citato decreto n. 351/2001, coefficienti aggregati di abbattimento;
Considerato in particolare il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del medesimo provvedimento prevedendo altresi' che le risorse necessarie per il maggior prezzo corrisposto dai predetti conduttori debbano essere reperite mediante l'alienazione di ulteriori immobili di proprieta' dello Stato da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro n. 63862 del 6 luglio 2004;
Vista la nota dell'Agenzia del demanio n. 2004/27582 del 30 luglio 2004, con la quale l'Agenzia del demanio ha interessato il Ministero per i beni e le attivita' culturali ai fini della verifica di cui all'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del demanio n. 27396 del 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, concernente l'individuazione di ulteriori immobili ad uso diverso dal residenziale di proprieta' dello Stato;
Decreta:
Art. 1.
Le risorse per il rimborso previsto all'art. 1, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, derivano dalla dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato individuati nell'allegato A facente parte del presente decreto.
 
Art. 2.
La vendita e' subordinata all'esito della verifica da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.
Il presente decreto sara' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2004
p. Il Ministro: Armosino Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 331
Avvertenza:
Per l'elenco degli immobili di cui all'allegato A si
veda il decreto dell'Agenzia del demanio del 17 settembre
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 224 del 23 settembre 2004.
 
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