Gazzetta n. 276 del 24 novembre 2004 (vai al sommario) |
SENATO DELLA REPUBBLICA |
DELIBERAZIONE 17 novembre 2004 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale. |
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Art. 1. 1. E' istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata "Commissione", che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace e sulle loro cause, nonche' sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale. |
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Art. 2. 1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali vigenti in materia. |
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Art. 3. 1. La Commissione e' composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. 2. Il Presidente del Senato provvede altresi' alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione. 3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. 4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari. |
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Art. 4. 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione puo' acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti. |
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Art. 5. 1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato. 2. La Commissione puo' altresi' avvalersi di collaborazioni specializzate. |
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Art. 6. 1. L'attivita' ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. |
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Art. 7. 1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nei corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. 2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti. |
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Art. 8. 1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Roma, 17 novembre 2004 Il Presidente: Pera LAVORI PREPARATORI (Documento XXII, n. 27): Presentato dai senatori Forcieri, Boco, Chiusoli, Crema, Giovanelli, Iovene, Longhi, Pedrini, Piatti, Ripamonti, Vicini e Di Siena il 20 luglio 2004. Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 26 luglio 2004, previ pareri della 1ª, 2ª, 3ª e 12ª Commissione permanente. Esaminato dalla 4ª Commissione permanente nelle sedute del 28 luglio e del 15 settembre 2004, congiuntamente alla petizione n. 838. Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 24 settembre 2004 (Doc. XXII, n. 27-A - relatore senatore Bonatesta). Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 17 novembre 2004. |
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