Gazzetta n. 276 del 24 novembre 2004 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERAZIONE 17 novembre 2004
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.

Art. 1.
1. E' istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata "Commissione", che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato nelle missioni internazionali di pace e sulle loro cause, nonche' sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale.
 
Art. 2.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica alla legislazione ed ai trattati internazionali vigenti in materia.
 
Art. 3.
1. La Commissione e' composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.
2. Il Presidente del Senato provvede altresi' alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.
3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.
 
Art. 4.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione puo' acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti.
 
Art. 5.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.
2. La Commissione puo' altresi' avvalersi di collaborazioni specializzate.
 
Art. 6.
1. L'attivita' ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
 
Art. 7.
1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nei corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti.
 
Art. 8.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.
Roma, 17 novembre 2004
Il Presidente: Pera
LAVORI PREPARATORI
(Documento XXII, n. 27):
Presentato dai senatori Forcieri, Boco, Chiusoli,
Crema, Giovanelli, Iovene, Longhi, Pedrini, Piatti,
Ripamonti, Vicini e Di Siena il 20 luglio 2004.
Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa), in
sede referente, il 26 luglio 2004, previ pareri della 1ª,
2ª, 3ª e 12ª Commissione permanente.
Esaminato dalla 4ª Commissione permanente nelle sedute
del 28 luglio e del 15 settembre 2004, congiuntamente alla
petizione n. 838.
Relazione scritta comunicata alla Presidenza il
24 settembre 2004 (Doc. XXII, n. 27-A - relatore senatore
Bonatesta).
Esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta
antimeridiana del 17 novembre 2004.
 
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