Gazzetta n. 276 del 24 novembre 2004 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 settembre 2004
Sviluppo del sistema CUP ed introduzione del sistema per il monitoraggio degli investimenti pubblici. (Deliberazione n. 25/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il primo comma dell'art. 117 del Titolo V della Costituzione, demanda allo Stato la legislazione esclusiva in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (lettera r);
Visto l'art. 1, commi 1 e 5, della legge n. 144/1999, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni;
Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003), con la quale, in attuazione della legge n. 289/2002, art. 28, in merito alla rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del trattato istitutivo deha Comunita' europea, e della legge n. 3/2003, art. 11, si e' regolamentato il sistema di assegnazione del codice unico di progetto, CUP, operativo, presso il CIPE, dal 1° gennaio 2003, e si e' previsto che questo comitato approvasse, d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni e Stato, citta' ed autonomie locali, la proposta concernente l'ulteriore sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e l'alimentazione della connessa banca dati operante nell'ambito del comitato, tenuto conto delle proposte formulate al riguardo dal gruppo tecnico di coordinamento di cui alla delibera su ricordata;
Considerato che, nella seduta del 19 dicembre 2003, questo Comitato ha preso atto degli elementi del progetto per lo sviluppo del sistema MIP, documento predisposto dagli uffici dal servizio centrale segreteria CIPE, tenendo anche conto del lavoro svolto e delle linee d'indirizzo definite dall'apposito gruppo di coordinamento, di cui alla propria delibera n. 143/2002;
Acquisita sul predetto documento, nella riunione del 29 aprile 2004, l'intesa della conferenza unificata Stato-regioni e Stato, citta' ed autonomie locali, con le integrazioni e le considerazioni relative, ivi compreso quanto concordato nella riunione tecnica del 28 gennaio 2004;
Tenuto conto che, nel corso della riunione preliminare del 5 maggio 2004, sono stati esaminati favorevolmente il predetto documento, con le suddette integrazioni richieste dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato, citta' ed autonomie locali, nonche' le modalita' attuative per la progettazione e l'avvio del sistema MIP;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera: 1. Disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, MIP.
Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, della legge n. 144/1999 (CUP: G17H03000130011) presso questo Comitato, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, e' disciplinato come segue.
Il sistema MIP deve consentire il monitoraggio di tutti i progetti d'investimento, in corso alla data di entrata in funzione del sistema stesso, e per la cui copertura sia richiesta, direttamente o indirettamente, una componente finanziaria pubblica, secondo la definizione di progetto d'investimento pubblico utilizzata nel sistema CUP.
Negli allegati, che fanno parte integrante della presente delibera, sono sintetizzate - allegato 1, punto A le informazioni che devono essere fornite al sistema MIP.
Le modalita' attuative per la progettazione e la messa in esercizio di detto sistema, ivi comprese le gare che risulteranno necessarie per raggiungere gli obiettivi suddetti, sono disciplinate anche in coerenza con quanto richiesto dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato, citta' ed autonomie locali nella citata riunione del 29 aprile 2004 (vedi allegato 2, comprensivo anche del citato documento progettuale). 2. Struttura del sistema MIP.
L'architettura del sistema MIP dovra' risultare compatibile a realizzare l'integrazione dei flussi informativi che si determinano nel ciclo di vita dei progetti d'investimento pubblico, ai fini del monitoraggio fisico procedurale e finanziario, anche, se necessario, determinando tali flussi informativi.
La soluzione progettuale deve essere orientata a realizzare, a regime, anche uno snellimento nelle procedure delle varie amministrazioni, in quanto deve presupporre che le informazioni d'interesse del sistema siano inserite dai soggetti responsabili una volta sola (con evidente riduzione dei carichi di lavoro) e diventino patrimonio comune per tutti i partecipanti, e per i relativi sistemi informatici.
Le informazioni fornite dai soggetti responsabili, di cui al successivo punto 3.1, devono essere rese disponibili e collegabili tra loro tramite il codice unico di progetto d'investimento pubblico (CUP): il sistema CUP e' quindi l'asse portante della banca dati del sistema MIP.
E' obbligatoria la partecipazione alla suddetta banca dati delle amministrazioni comunque interessate alla realizzazione ed al finanziamento di progetti d'investimento pubblico, e dei soggetti, anche privati, responsabili di tali progetti.
Il progetto del sistema MIP deve appoggiarsi ad una tecnologia innovativa, che ne garantisca l'espansione funzionale e che permetta di raggiungere, col massimo di affidabilita', i seguenti due obiettivi:
realizzare le funzionalita' atte a supportare le esigenze di monitoraggio;
costituire contestualmente un'occasione di sviluppo tecnologico reale e di progresso per la cultura d'ingegneria del software della pubblica amministrazione.
Nell'allegato 1, punto B, sono riportate alcune indicazioni in merito alla soluzione progettuale da utilizzare ed alla struttura della banca dati del sistema MIP.
Il sistema MIP deve:
essere basato sulla collaborazione fra soggetti della pubblica amministrazione, enti e societa' comunque interessati, quali soggetti responsabili, alla realizzazione dei suddetti progetti d'investimento, con la prospettiva di realizzare una sorta di sistema federato;
costituire il supporto per la realizzazione degli obiettivi della legge n. 144/1999, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 1, comma 2;
assicurare i necessari livelli di autorizzazione e di sicurezza;
operare su Internet. 3. Soggetti partecipanti al sistema MIP.
Al sistema MIP partecipano i seguenti soggetti:
3.1) le amministrazioni, gli enti e le societa' responsabili della programmazione e attuazione dei progetti d'investimento pubblico, che dovranno rendere fruibili le informazioni sugli interventi di propria competenza, e per i quali deve essere prevista una procedura condivisa di accredito - certificazione;
3.2) un'unita' centrale, con funzioni di supporto tecnico, che, oltre a gestire il sistema CUP e quindi l'anagrafe dei progetti d'investimento, operante presso il CIPE, attiva fra l'altro la procedura di accreditamento al MIP dei sistemi informatici periferici e centrali, e garantisce l'efficienza dell'infrastruttura di supporto per il colloquio tra i soggetti coinvolti;
3.3) il gruppo tecnico di coordinamento ex delibera CIPE 143/02, con funzioni d'indirizzo e verifica per la definizione dell'architettura del sistema, il suo sviluppo ed il suo funzionamento, e nel quale sono rappresentati i nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali, gli uffici di statistica regionale ex lege n. 144/1999, gli enti locali, l'osservatorio per i lavori pubblici, gli osservatori regionali, gli altri soggetti interessati e l'ISTAT, quest'ultimo, in particolare, per gli aspetti connessi al sistema di classificazione adottato;
3.4) i nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, per le attivita' previste dalla legge n. 144/1999. 4. Modalita' e tempi di fornitura delle informazioni.
Nel sistema MIP le informazioni di aggiornamento sono fornite direttamente dai soggetti responsabili dei progetti d'investimento pubblico, come definiti al punto 1.4 della citata delibera n. 143/2002, e le eventuali basi dati, con le informazioni sui singoli progetti, sono disponibili, anche separate dagli ambienti gestionali, presso le amministrazioni e gli altri soggetti partecipanti.
Nell'allegato 1, punto C, sono elencate le principali caratteristiche tecniche del sistema MIP su questo argomento. 5. Progettazione ed avvio del sistema MIP.
Per dare attuazione a questa delibera sara' necessario acquisire tramite apposite gare, con le modalita' di legge, ed anche in momenti successivi, le progettazioni delle componenti software ed hardware di un sistema che dovra' recepire, fra l'altro, le seguenti specifiche:
flessibilita' della struttura dei dati comuni e possibilita' di definire corredi informativi peculiari per le diverse tipologie di progetto individuate: su tali corredi informativi sara' necessario aver acquisito il parere del citato gruppo tecnico di coordinamento;
ritorno, in termini di funzionailta' e d'informazioni, verso tutti gli alimentatori del sistema;
definizione di livelli di accesso personalizzati in base al ruolo istituzionale ed alle funzioni proprie dei vari soggetti, ivi compresi anche gli «utilizzatori»;
definizione di una soluzione flessibile e modulare, tale che possa essere adattata alle molteplici e variabili esigenze dei vari attori del sistema;
eventuale possibilita' di prevedere una fase sperimentale, da attuare, su richiesta del servizio centrale segreteria CIPE, in accordo con altre amministrazioni.
Per la definizione operativa delle caratteristiche dei progetti da porre in gara, e per la predisposizione delle gare stesse, gli uffici del servizio centrale segreteria CIPE potranno attivare una specifica consulenza esterna con un soggetto dotato delle necessarie professionalita' ed esperienze.
Ulteriori caratteristiche tecniche del progetto del sistema MIP sono riportate nell'allegato 1, punto D. 6. Struttura di supporto al sistema MIP.
Nella fase iniziale del sistema MIP la struttura di supporto al sistema CUP, istituita ai sensi della delibera n. 143/2002, punto 1.7, opportunamente rafforzata, operera' come «unita' centrale», di cui al precedente punto 3.2, e sara' incaricata anche dell'avviamento e della gestione del sistema MIP.
Per permettere a questo comitato di adempiere a quanto previsto dalla legge n. 144/1999, art. 1, comma 6, la suddetta struttura riferira' anche su questo aspetto, con periodicita' semestrale, al CIPE, proponendo eventuali aggiornamenti e modifiche evolutive dei sistemi CUP e MIP. 7. Risorse finanziarie.
Gli oneri di spesa per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera graveranno sulle risorse di cui alla legge n. 144/1999.
Roma, 29 settembre 2004
Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 257
 
Allegato 1 A. Informazioni da fornire al sistema MIP.
Il funzionamento del sistema MIP presuppone la creazione di una banca dati, anche virtuale, nell'ambito della quale, a regime, siano rese disponibili, oltre ai dati di corredo del sistema CUP, le informazioni sui progetti d'investimento pubblico aggiornate in tempo reale, e relative:
ai volumi di spesa;
alle fonti di finanziamento utilizzate;
all'inquadramento negli strumenti di programmazione disponibili;
al livello di attuazione, in coerenza con i corredi informativi previsti al punto 5. B. Caratteristiche del progetto e della banca dati.
Il sistema MIP dovra' evidenziare l'inquadramento del singolo progetto d'investimento pubblico nei vari atti di programmazione o accordi esistenti, anche a livello locale, consentendone quindi l'aggregazione in funzione di tali atti.
La banca dati del sistema MIP dovra' contenere, a regime, le informazioni sui progetti d'investimento pubblico suddivisi, per quanto riguarda i livelli di aggregazione dei dati, in due sottoinsiemi, relativi rispettivamente ai progetti attivi ed ai progetti chiusi, o sospesi da almeno un anno.
Il primo sottoinsieme conterra' tutti i dati disponibili, d'interesse del sistema, e tutte le relative aggregazioni.
Il secondo sottoinsieme conterra' l'archivio storico (interventi chiusi o sospesi da almeno un anno e dovra' prevedere di mantenere le informazioni, in questo caso solo dati aggregati da definire in fase di analisi, per un periodo orientativamente di dieci anni.
Un adeguato sistema di reportistica consentira', fra l'altro, il mantenimento dei dati aggregati, e delle relative elaborazioni, anche per periodi piu' lunghi. I progetti sospesi devono essere recuperati ed inseriti nel primo sottoinsieme al momento in cui rientrano in attivita'.
L'insieme dei requisiti indicati al punto 2, IV capoverso, delinea la possibilita/necessita' di utilizzare, per l'interscambio fra gli attori ivi citati, un'architettura di «cooperazione applicativa» tra sistemi informatici diversi di amministrazioni distinte.
Sul piano tecnologico cio' si traduce nell'interoperabilita' dei sistemi informatici delle amministrazioni (e degli enti e societa) responsabili di progetti d'investimento pubblico: in pratica il sistema consentira' gli interscambi informativi secondo, ad esempio, la tecnica «ad eventi», per cui gli utenti saranno intermediati da un'infrastruttura di servizio (detta gestore degli eventi), che fornisce servizi per la pubblicazione dei dati al verificarsi di un evento e di sottoscrizione all'evento stesso (tecnica «Publish and Subscribe»). C. Modalita' e tempi di fornitura delle informazioni.
Una delle caratteristiche principali della collaborazione fra le amministrazioni dovra' consistere nel riconoscimento, al massimo livello possibile, dell'autonomia gestionale e tecnologica dei soggetti partecipanti, nella proprieta' delle informazioni nonche' nel rispetto dei ruoli istituzionali specifici.
La soluzione applicativa alla base del progetto deve pertanto consentire ai soggetti partecipanti di condividere le informazioni d'interesse comune, assicurando la massima sicurezza nell'accesso a dette informazioni e minimizzando l'impatto sull'operativita' «normale» dei sistemi informatici delle amministrazioni partecipanti.
A regime, il sistema MIP prevedra' un tracciato informativo, eventualmente articolato in funzione delle diverse tipologie dei progetti d'investimento, ed i cui dati saranno univocamente comunicati al sistema dai soggetti responsabili delle diverse fasi e dei diversi eventi che caratterizzano il ciclo di vita degli stessi, assicurando tempestivita' nelle informazioni ed evitando le ridondanze.
Tali dati risulteranno cosi' disponibili contemporaneamente a tutti i soggetti pubblici accreditati al sistema MIP, interessati alle attivita' di monitoraggio, valutazione, controllo tecnico, amministrativo ed economico dei progetti stessi, ed in particolare ai nuclei di valutazione per i compiti di cui alla legge n. 144/1999, art. 1.
Per consentire al sistema di acquisire le informazioni sui singoli progetti d'investimento una sola volta, dovra' poter essere attivato - almeno nelle fasi iniziali - un filtro, che selezioni le informazioni stesse in base ad una priorita' predefinita, assegnata all'utente che le comunica, in base alla competenza ed alla tempestivita' del loro aggiornamento.
In prima approssimazione, la gerarchia di competenza sui dati di progetto potrebbe essere quindi cosi' definita:
priorita' 1: gestore di progetto d'investimento pubblico (stazione appaltante, beneficiano finale, ecc.);
priorita' 2: concentratore d'informazioni su progetti d'investimento per conto di altri gestori periferici;
priorita' 3: sistema di monitoraggio (fondi strutturali, osservatorio lavori pubblici, APQ, ecc.). D. Ulteriori caratteristiche del progetto del sistema MIP.
Il progetto del sistema MIP dovra' definire (dal punto di vista tecnologico, amministrativo e gestionale) le seguenti aree:
A) l'area degli «accrediti attivi», ossia il livello di «autorizzazione a fornire informazioni» al sistema, per almeno due distinte tipologie di figure:
A1) chi richiede il CUP, in coerenza con quanto gia' normato;
A2) chi deposita le informazioni sull'evoluzione dell'intervento caratterizzato da un certo CUP (per ogni livello di priorita', una sola figura per quella tipologia di progetto d'investimento e per quel particolare tipo d'informazione o gruppo d'informazioni);
B) l'area degli «utilizzatori», ossia il livello di «autorizzazione a chiedere informazioni» al sistema, per l'invio automatico al proprio domicilio delle «informazioni nuove» che riguardano un certo CUP, oppure un aggregato di CUP, o delle sintesi, ed eventualmente qual'e' la tipologia di informazioni che si e' autorizzati a «leggere»;
C) l'area del «middleware» di rete (ossia la tecnologia che permette di agganciare, via CUP, le informazioni ovunque esse siano dentro la rete, e «le mette insieme» nel sistema informativo anche degli «utilizzatori»), e quindi l'area delle «verifiche automatiche», ossia le verifiche che il sistema deve fare per evitare il piu' possibile errori involontari, o volontari, nell'utilizzo del sistema MIP, e quella delle «verifiche o degli interventi manuali» (audit e preparazione delle sintesi);
D) l'area «conoscitiva», ossia la parte di sistema MIP che consente la produzione - in aggiunta alle elaborazioni proprie di ciascun soggetto partecipante - di analisi dei dati e la rappresentazione sintetica delle informazioni, secondo schemi standard di reportistica, rese disponibili a tutti gli utenti del sistema, al fine anche di assicurare omogeneita' di lettura e d'interpretazione dei dati disponibili.
 
Allegato 2
Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, citta' ed autonomie locali:
intesa sulla proposta di progetto per lo sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP): seduta del 29 aprile 2004.
 
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