Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 novembre 2004
Scioglimento della societa' cooperativa «Agricola San Giorgio di Pesaro», in San Giorgio di Pesaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Pesaro e Urbino
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale e' stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore, delle societa' cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulle cooperative;
Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative»;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative»;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;
Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue sull'attivita' della Societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Decreta:
La societa' cooperativa «Agricola San Giorgio di Pesaro» con sede in San Giorgio di Pesaro (Pesaro-Urbino) strada Monteporzio, 16, costituita per rogito notaio dott. Filippo Barile in data 26 giugno 1975 repertorio n. 40512-4478, registro imprese (gia' registro societa) n. 2374 presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino - Busc n. 831/142653 e' sciolta ai sensi dell'art. 223-septiesdecies (disp. trans.) del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.
Il presente decreto dovra' essere trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. . Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.
Pesaro, 9 novembre 2004
Il direttore provinciale: Damiani
 
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