Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 ottobre 2004 |
Costituzione del fondo immobiliare denominato Patrimonio Uno. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come l'«art. 4»), concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto in particolare il comma 2, dell'art. 4, ai sensi del quale le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1 del medesimo art. 4; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare il titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di fondi comuni di investimento; Visto l'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (nel seguito indicato come l'«art. 14-bis») concernente le modalita' operative per la istituzione di fondi immobiliari con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, con particolare riferimento agli articoli 12, 12-bis e 13, concernenti la disciplina dei fondi chiusi, anche immobiliari, ed in particolare ad apporto pubblico; Considerata l'opportunita', anche ai fini della razionalizzazione degli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici, nonche' del contenimento delle spese sostenute per la gestione di tali immobili, di procedere alla costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso cui apportare o trasferire, tra l'altro, immobili ad uso diverso da quello residenziale individuati tra quelli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici non territoriali; Preso atto che la Patrimonio dello Stato S.p.a., a cio' autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha promosso l'avvio della costituzione, ai sensi dell'art. 14-bis, di un fondo comune di investimento immobiliare denominato «Patrimonio Uno» (nel seguito indicato come il «Fondo») fra l'altro selezionando, con procedura ad evidenza pubblica, la societa' di gestione del Fondo; Valutata l'opportunita' di promuovere la costituzione del Fondo conferendo o trasferendo allo stesso beni immobili in conformita' alle previsioni dell'art. 4; Decreta: Art. 1. E' promossa la costituzione del fondo di investimento immobiliare «Patrimonio Uno», gia' istituito ai sensi dell'art. l4-bis, cui sono conferiti o trasferiti ai sensi dell'art. 4 beni immobili ad uso diverso da quello residenziale di proprieta' dello Stato e degli altri soggetti indicati nell'art. 4 stesso, individuati con successivi decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il relativo Ministro vigilante, per gli immobili soggetti alla vigilanza di altro Ministero. Le modalita' di costituzione del Fondo, le caratteristiche delle quote emesse a fronte degli immobili conferiti, di cui al precedente capoverso, nonche' le relative procedure di collocamento, saranno definite con successivi decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 2. In conformita' all'art. 14-bis, la societa' di gestione del Fondo procede al collocamento delle quote emesse dal Fondo di cui all'art. 1, avvalendosi, per effettuare il collocamento stesso, di una o piu' banche o istituti finanziari italiani o esteri di comprovata esperienza nella costituzione di fondi immobiliari e nel collocamento delle quote emesse da tali fondi, individuati dalla societa' di gestione stessa con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta piu' vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento e per le relative attivita' propedeutiche all'emissione delle quote. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 2004 p. Il Ministro: Armosino |
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