Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 ottobre 2004
Riconoscimento dell'acqua minerale «Eva», in Paesana, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Vista la domanda pervenuta in data 15 maggio 2003 con la quale il sindaco del comune di Paesana (Cuneo) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Eva» che sgorga dalla sorgente Fontanone nell'ambito del permesso di ricerca «Alta Valle Po II» sito nel comune di Paesana (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con note del 28 novembre 2003 e del 28 giugno 2004;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto interministeriale Salute-Attivita' produttive 11 settembre 2003;
Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 18 settembre 2003, del 17 febbraio 2004 e del 14 settembre 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Eva» che sgorga dalla sorgente Fontanone nell'ambito del permesso di ricerca «Alta Valle Po II» sito nel comune di Paesana (Cuneo).
2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Puo' avere effetti diuretici; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunita' europee.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 28 ottobre 2004
Il direttore generale: Greco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone