Gazzetta n. 273 del 20 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 novembre 2004
Imposizione degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformita' al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del consiglio del 23 luglio 1992 - concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie - ed alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
Vista la delega conferita con nota n. 6496/2004/SP del 5 ottobre 2004, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere una Conferenza di servizi, con il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando: le tipologie e i livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, gli orari dei voli, i tipi di aeromobili, la capacita' di offerta;
Vista la nota n. 7584 del 28 ottobre 2004 della regione autonoma della Sardegna con cui sono stati trasmessi i verbali delle riunioni della Conferenza di servizi di cui sopra, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico;
Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi territori o una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;
Vista l'informativa del Ministro delle inftastrutture e dei trasporti n. 13877 in data 3 novembre 2004 effettuata ai sensi dell'art. 4.1.a) del citato regolamento CEE 2408/92;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2000 avente ad oggetto «determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna»;
Considerato che l'ENAC ha dato atto con nota n. 423180/SCA del 3 novembre 2004 di aver informato, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera a), del regolamento CEE 2408/92 del consiglio in data 23 luglio 1992, i vettori aerei, operanti sulle rotte interessate, dell'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico sulle rotte tra l'aeroporto di Alghero e quelli di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, tra l'aeroporto di Cagliari e quelli di Roma, Milano, Bologna, Torino, Pisa, Verona, Napoli, Palermo, tra l'aeroporto di Olbia e quelli di Roma, Milano, Bologna, Torino, Verona;
Ritenuta la necessita' di assicurare la continuita' territoriale tra la Sardegna e i principali scali nazionali attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico senza esclusiva e senza oneri finanziari a carico dello Stato, garantendo la massima opportunita' di mobilita';
Decreta:
Art. 1.
Al fine di assicurare la continuita' territoriale per la Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero - Roma e viceversa, Alghero - Milano e viceversa, Alghero - Bologna e viceversa, Alghero - Torino e viceversa, Alghero - Pisa e viceversa, Cagliari - Roma e viceversa, Cagliari - Milano e viceversa, Cagliari - Bologna e viceversa, Cagliari - Torino e viceversa, Cagliari - Pisa e viceversa, Cagliari - Verona e viceversa, Cagliari - Napoli e viceversa, Cagliari - Palermo e viceversa, Olbia - Roma e viceversa, Olbia - Milano e viceversa, Olbia - Bologna e viceversa, Olbia - Torino e viceversa, Olbia - Verona e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
I suddetti oneri di servizio pubblico diventano obbligatori a decorrere dal 1° gennaio 2005, con scadenza al 31 dicembre 2007.
 
Art. 3.
I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, devono presentare, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione dell'intero contenuto dell'allegato al presente decreto, con le modalita' specificate nell'allegato medesimo.
 
Art. 4.
E' abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2005, il decreto ministeriale 1° agosto 2000 avente ad oggetto «determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna».
Roma, 8 novembre 2004
Il Ministro: Lunardi
 
Allegato

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO SUI SERVIZI AEREI DI
LINEA ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte aeree intracomunitarie, il governo italiano, conformemente alla proposta formulata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea su alcune rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali.
La condizione di insularita' della Sardegna limita fortemente le opportunita' di collegamento, attribuendo al trasporto aereo un ruolo fondamentale, insostituibile e privo di valide alternative comparabili.
In tale contesto il servizio aereo di linea e' da ritenersi servizio di pubblico interesse, essenziale per lo sviluppo economico e sociale dell'Isola, sia per garantire la libera circolazione ed il diritto alla mobilita' delle persone.

1. ROTTE INTERESSATE

1.1. - Le rotte interessate dall'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

Alghero - Roma e viceversa

Alghero - Milano (*) e viceversa

Alghero - Bologna e viceversa

Alghero - Torino e viceversa

Alghero - Pisa e viceversa

Cagliari - Roma e viceversa

Cagliari - Milano (*)e viceversa

Cagliari - Bologna e viceversa

Cagliari - Torino e viceversa

Cagliari - Pisa e viceversa

Cagliari - Verona e viceversa

Cagliari - Napoli e viceversa

Cagliari - Palermo e viceversa

Olbia - Roma e viceversa

Olbia - Milano (*) e viceversa

Olbia - Bologna e viceversa

Olbia - Torino e viceversa

Olbia - Verona e viceversa

(*) La destinazione Milano e' intesa ai sensi del decreto del Mini-
stro dei Trasporti 05.01.2001 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni.

1.2. - Conformemente all'art. 9 del Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come modificato dal Regolamento CE n. 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita', gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nei presenti oneri.
1.3. - Tutte le diciotto rotte sopra individuate e gli oneri imposti su di esse costituiscono un unico pacchetto che deve essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza.
1.4. - I vettori accettanti i presenti oneri che non dovessero disporre di autonoma capacita' tecnica e organizzativa sufficiente a esercitare le rotte secondo il regime degli oneri di servizio, dovranno depositare al momento dell'accettazione eventuali accordi di traffico stipulati con altri vettori finalizzati all'esercizio delle rotte onerate, specificando i dettagli operativi degli accordi stessi, allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi e dell'organizzazione rispetto all'entita' degli oneri imposti. In ogni caso ciascun vettore singolo accettante, o ciascun vettore capofila accettante, rimane integralmente responsabile del puntuale rispetto degli oneri.
1.5. - Ciascun vettore singolo (o vettore capofila) che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovra' ammontare ad almeno 15 milioni di euro e verra' prestata mediante fideiussione bancaria a prima richiesta per almeno 5 milioni di euro e fideiussione assicurativa per la restante somma, a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, il quale Ente la impieghera' per garantire la prosecuzione del regime onerato.
1.6. - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ENAC, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, verificheranno l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onorati verranno ammessi ad effettuare il servizio.
1.7. - Per l'accettazione dell'onere di servizio sul gruppo di rotte sopra considerate e' necessario il possesso da parte di ciascun vettore accettante dei seguenti requisiti minimi:

- essere vettore aereo comunitario in possesso del COA e della
prescritta licenza ai sensi del regolamento CEE n. 2407/92: - avere la disponibilita' di un numero adeguato di aeromobili con le
caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le
prescrizioni dell'imposizione di oneri; - impiegare sulle rotte indicate personale che parli correntemente e
correttamente l'italiano; - distribuire e vendere i biglietti con almeno uno dei principali CRS
(Amadeus, Galileo, Sabre, World span), via internet, via telefono,
presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete
agenziale; - autocertificare di aver ottenuto nel periodo 1 gennaio 2003 - 30
settembre 2004 un coefficiente di regolarita' complessivo pari
almeno al 98% ed un coefficiente di puntualita' di almeno l'80%
entro i 20 minuti; - fornire la cauzione di esercizio di cui al precedente punto 1.5
secondo le modalita' prescritte.

1.8. - Al fine di garantire l'obiettivo della continuita', affidabilita', puntualita' e sicurezza del servizio, i vettori che intendono accettare l'onere di servizio sul gruppo di rotte considerate dovranno fornire all'ENAC idonea documentazione (in lingua italiana o inglese) attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, nonche' le risorse organizzative, tecniche e finanziarie da destinare al servizio.
1.9. - I vettori accettanti i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano ad osservare ed applicare le disposizioni normative interne, internazionali e comunitarie in tema di protezione del passeggero, nelle ipotesi di danni fisici alla persona, overbooking, ritardo, cancellazione dei voli, perdita, ritardo e danneggiamento del bagaglio; si impegnano altresi' ad applicare fin dal 1 gennaio 2005 le nuove regole comunitarie del Regolamento CE n. 261/2004 in materia di overbooking cancellazione del volo e ritardo, con particolare riguardo ai diritti dei passeggeri disabili ed a ridotta mobilita'. Contestualmente all'accettazione dei presenti oneri i vettori si impegnano ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi contenuti nella Carta dei diritti del passeggero europea ed italiana.

2. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

2.1. - Gli oneri di servizio pubblico sono articolati considerando la peculiarita' della condizione di insularita' della Sardegna; in termini di numero di frequenze minime (che devono intendersi garantite con voli diretti), di orari e di capacita' offerta gli oneri sono i seguenti:

2.1.1 - SULLA ROTTA ALGHERO - ROMA

a) Frequenze minime giornaliere

sulla rotta Alghero - Roma dovranno essere garantiti almeno 3/4* voli in andata e 3/4* in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 5 voli in andata e 5 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);
(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

sulla rotta Alghero - Roma dovranno essere garantiti almeno 1 volo nella fascia oraria 06.45 - 07.45 1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30 1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30 sulla rotta Roma - Alghero dovranno essere garantiti almeno 1 volo nella fascia oraria 07.00 - 08.30 1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30 1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30 c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 10 ottobre al 31 maggio dovra' essere di 450 posti sulla rotta Alghero - Roma e di 450 posti sulla rotta Roma - Alghero.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 750 posti sulla rotta Alghero - Roma e di 750 posti sulla rotta Roma - Alghero.

2.1.2. - SULLA ROTTA ALGHERO- MILANO

a) Frequenze minime giornaliere

sulla rotta Alghero - Milano dovranno essere garantiti almeno 3/4* voli in andata e 3/4* in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 4 voli in andata e 4 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua):
(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodo e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

sulla rotta Alghero - Milano dovranno essere garantiti almeno 1 volo nella fascia oraria 06.45 - 07.45 1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30 1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30 sulla rotta Milano - Alghero dovranno essere garantiti almeno 1 volo nella fascia oraria 07.00 - 08.30 1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30 1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio dovra' essere di 450 posti sulla rotta Alghero - Milano e di 450 posti sulla rotta Milano - Alghero.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 600 posti sulla rotta Alghero - Milano e di 600 posti sulla rotta Milano - Alghero

2.1.3. - SULLA ROTTA ALGHERO - BOLOGNA

a) Frequenza minima giornaliera

sulla rotta Alghero - Bologna dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno

b) Orari:

La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere di 130 posti sulla rotta Alghero Bologna e di 130 posti sulla rotta Bologna Alghero.

2.1.4. - SULLA ROTTA ALGHERO - TORINO

a) Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Alghero - Torino dovranno essere garantiti almeno 1 voto in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:

La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere di 35 posti sulla rotta Alghero Torino e di 35 posti sulla rotta Torino Alghero.

2.1.5. - SULLA ROTTA ALGHERO - PISA

a) Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Alghero - Pisa dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno

b) Orari:

La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere di 130 posti sulla rotta Alghero Pisa e di 130 posti sulla rotta Pisa Alghero.

2.1.6. - SULLA ROTTA CAGLIARI - ROMA

a) Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Cagliari - Roma dovranno essere garantiti almeno 8 voli in andata e 8 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 11/13 * voli in andata e 11/13 * in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua):

(*) il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

sulla rotta Cagliari - Roma dovranno essere garantiti almeno 3 voli nella fascia oraria 06.30 - 09.30 1 volo nella fascia oraria 13.00 - 15.30 2 voli nella fascia oraria 19.30 - 22.30 sulla rotta Roma - Cagliari dovranno essere garantiti almeno 2 voli nella fascia oraria 06.30 - 09.30 1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30 3 voli nella fascia oraria 19.30 - 22.30 c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri, La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio dovra' essere di 1200 posti sulla rotta Cagliari - Roma e di 1200 posti sulla rotta Roma - Cagliari.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 1500 posti sulla rotta Cagliari - Roma e di 1500 posti sulla rotta Roma - Cagliari

2.1.7. - SULLA ROTTA CAGLIARI - MILANO

a) Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Cagliari - Milano dovranno essere garantiti almeno 5 voli in andata e 5 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 5/8 * voli in andata e 5/8 * in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari: sulla rotta Cagliari - Milano dovranno essere garantiti almeno 2 voli nella fascia oraria 06.30 - 08.30 1 volo nella fascia oraria 13.00 - 15.30 2 voti nella fascia oraria 19.30 - 22.30 sulla rotta Milano - Cagliari dovranno essere garantiti almeno 2 voli nella fascia oraria 07.00 - 09,00 1 voto nella fascia oraria 13.30 - 15.30 2 voli nella fascia oraria 19.30 - 22.30 c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri. La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio dovra' essere di 750 posti sulla rotta Cagliari - Milano e di 750 posti sulla rotta Milano - Cagliari.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 750 posti sulla rotta Cagliari - Milano e di 750 posti sulla rotta Milano - Cagliari.

2.1.8. - SULLA ROTTA CAGLIARI - BOLOGNA

a) Frequenze minime giornaliere

sulla rotta Cagliari - Bologna dovranno essere garantiti almeno 1/2 * voti in andata e 1/2 * in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno detta stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato o garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

Per i collegamenti caratterizzati da un'unica (o al massimo doppia) frequenza giornaliera, la collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio dovra' essere di 150 posti sulla rotta Cagliari - Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna - Cagliari.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 300 posti sulla rotta Cagliari - Bologna e di 300 posti sulla rotta Bologna - Cagliari.

2.1.9. - SULLA ROTTA CAGLIARI- TORINO

a) Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Cagliari - Torino dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:

La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere di 150 posti sulla rotta Cagliari Torino e di 150 posti sulla rotta Torino Cagliari.

2.1.10. - SULLA ROTTA CAGLIARI - PISA

a) Frequenza minima giornaliere

Sulla rotta Cagliari - Pisa dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:

La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere di 130 posti sulla rotta Cagliari Pisa e di 130 posti sulla rotta Pisa Cagliari.

2.1.11. - SULLA ROTTA CAGLIARI - VERONA

a) Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Cagliari - Verona dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);

b) Orari:

Per i collegamenti caratterizzati da un'unica (o al massimo doppia) frequenza giornaliera, la collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna od una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio dovra' essere di 150 posti sulla rotta Cagliari - Verona e di 150 posti sulla rotta Verona - Cagliari.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 300 posti sulla rotta Cagliari - Verona e di 300 posti sulla rotta Verona - Cagliari.

2.1.12. - SULLA ROTTA CAGLIARI - NAPOLI

a) Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Cagliari - Napoli dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:

La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere di 130 posti sulla rotta Cagliari Napoli e di 130 posti sulla rotta Napoli Cagliari.

2.1.13. - SULLA ROTTA CAGLIARI - PALERMO

a) Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Cagliari - Palermo dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno durante tutto l'anno.

b) Orari:

La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere di 35 posti sulla rotta Cagliari - Palermo e di 35 posti sulla rotta Palermo - Cagliari.

2.1.14. - SULLA ROTTA OLBIA - ROMA

a) Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Olbia - Roma dovranno essere garantiti almeno 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 6/9 * voli in andata e 6/9 * in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua):

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

Sulla rotta Olbia - Roma dovranno essere garantiti almeno 1 volo nella fascia oraria 06.45 - 07.45 1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30 1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30 sulla rotta Roma - Olbia dovranno essere garantiti almeno 1 voto netta fascia oraria 07.00 - 08.30 1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30 1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30 c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio dovra' essere di 450 posti sulla rotta Olbia - Roma e di 450 posti sulla rotta Roma - Olbia.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 900 posti sulla rotta Olbia - Roma e di 900 posti sulla rotta Roma - Olbia.

2.1.15. - SULLA ROTTA OLBIA - MILANO

a) Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Olbia - Milano dovranno essere garantiti almeno 2/3 * voli in andata e 2/3 * in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 7/13 * voli in andata e 7/13 * in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua):

(*) Il numero delle frequenze operative contrassegnato con (*) e' variabile all'interno della stagione a seconda del periodo e del giorno della settimana. L'operativo definitivo, articolato per periodi e giorni della settimana, verra' predisposto dalle compagnie che hanno accettato gli oneri. Tale operativo dovra' essere finalizzato a garantire la piena soddisfazione della domanda e dovra' essere depositato dai vettori che hanno accettato gli oneri di servizio almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica presso l'ENAC nonche' comunicato alla Regione Autonoma della Sardegna, che si riserva di chiederne l'adeguamento ove riscontrasse delle carenze.

b) Orari:

Sulla rotta Olbia - Milano dovranno essere garantiti almeno 1 volo nella fascia oraria 06.45 - 07.45 1 voto nella fascia oraria 13.30 - 15.30 (sole nell'ipotesi di 3 frequenze in periodo 1 ottobre - 31 maggio) 1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30 sulla rotta Milano - Olbia dovranno essere garantiti almeno 1 volo nella fascia oraria 07.00 - 08.30 1 volo nella fascia oraria 13.30 - 15.30 (solo nell'ipotesi di 3 frequenze in periodo 1 ottobre-31 maggio) 1 volo nella fascia oraria 19.30 - 22.30 c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio dovra' essere di 300 posti sulla rotta Olbia - Milano e di 300 posti sulla rotta Milano - Olbia.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 1050 posti sulla rotta Olbia - Milano e di 1050 posti sulla rotta Milano - Olbia.

2.1.16. - SULLA ROTTA OLBIA - BOLOGNA a) Frequenza minima giornaliera Sulla rotta Olbia - Bologna dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno. b) Orari:

La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio dovra' essere di 150 posti sulla rotta Olbia - Bologna e di 150 posti sulla rotta Bologna - Olbia.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 300 posti sulla rotta Olbia - Bologna e di 300 posti sulla rotta Bologna - Olbia.

2.1.17. - SULLA ROTTA OLBIA - TORINO

a) Frequenza minima giornaliera

Sulla rotta Olbia - Torino dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

b) Orari:

La collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' minima giornaliera offerta tutto l'anno dovra' essere di 150 posti sulla rotta Olbia Torino e di 150 posti sulla rotta Torino Olbia.

2.1.18. - SULLA ROTTA OLBIA - VERONA

a) Frequenze minime giornaliere

Sulla rotta Olbia - Verona dovranno essere garantiti almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno dal 1 ottobre al 31 maggio e almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua);

b) Orari:

Per i collegamenti caratterizzati da un'unica (o al massimo doppia) frequenza giornaliera. la collocazione oraria e' affidata alla determinazione dei vettori che accettano gli oneri, i quali terranno comunque nella dovuta considerazione l'esigenza di garantire l'andata e ritorno in giornata in Sardegna ed una permanenza significativa nella destinazione.

c) Capacita' offerta

La capacita' giornaliera offerta viene determinata considerando le diverse frequenze previste nei due periodi indicati negli oneri.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio dovra' essere di 150 posti sulla rotta Olbia - Verona e di 150 posti sulla rotta Verona - Olbia.
La capacita' minima giornaliera offerta nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (piu' periodo di Natale e di Pasqua) dovra' essere di 300 posti sulla rotta Olbia - Verona e di 300 posti sulla rotta Verona - Olbia.

3. AEROMOBILI

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte

ALGHERO - ROMA - ALGHERO ALGHERO - MILANO - ALGHERO CAGLIARI - ROMA - CAGLIARI CAGLIARI - MILANO - CAGLIARI CAGLIARI - BOLOGNA - CAGLIARI CAGLIARI - TORINO - CAGLIARI CAGLIARI - VERONA - CAGLIARI OLBIA - ROMA - OLBIA OLBIA - MILANO - OLBIA OLBIA - BOLOGNA - OLBIA OLBIA - TORINO - OLBIA OLBIA - VERONA - OLBIA dovranno fornire una capacita' minima di 150 posti ciascuno

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte ALGHERO - BOLOGNA - ALGHERO ALGHERO - PISA - ALGHERO CAGLIARI - PISA - CAGLIARI CAGLIARI - NAPOLI - CAGLIARI dovranno fornire una capacita' minima di 130 posti ciascuno

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte ALGHERO - TORINO - ALGHERO CAGLIARI - PALERMO - CAGLIARI dovranno fornire una capacita' minima di 35 posti ciascuno

3.1. - L'intera capacita' di ciascun aeromobile utilizzato, anche se eccedente i limiti minimi sopra previsti, per ciascun volo, dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri, senza alcun contingentamento di posti a favore di residenti e/o di non residenti.
3.2 - Eventuali pratiche volte ad aggirare surrettiziamente tale prescrizione, ed in specie il rifiuto di emettere biglietti a tariffa agevolata nonostante la disponibilita' di posti sull'aeromobile, verranno considerate inadempimento grave del rispetto del regime onerato e saranno di conseguenza sanzionate.

4. TARIFFE

4.1 - La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate include:

- una tariffa agevolata massima che e' quella massima applicabile
alle categorie agevolate di seguito indicate; - una tariffa non agevolata massima che e' quella massima applicabile
a tutti i passeggeri non appartenenti a categorie agevolate. I
vettori che accetteranno gli oneri si impegnano ad articolare
questa secondo differenti scaglioni, garantendo la messa in vendita
di un congruo numero di biglietti speciali e scontati, tale da
conseguire un prezzo medio di vendita significativamente inferiore
alla tariffa non agevolata massima.
Tratta Tariffa Tariffa
onerata agevolata non agevolata
massima massima

Alghero - Roma 37,00 100,00
Alghero - Milano 47,00 130,00
Alghero - Bologna 57,00 140,00
Alghero - Torino 57,00 140,00
Alghero - Pisa 57,00 140,00
Cagliari - Roma 37,00 100,00
Cagliari - Milano 47,00 130,00
Cagliari - Bologna 57,00 140,00
Cagliari - Torino 57,00 140,00
Cagliari - Pisa 57,00 140,00
Cagliari - Verona 57,00 140,00
Cagliari - Napoli 57,00 140,00
Cagliari - Palermo 37,00 100,00
Olbia - Roma 37,00 100,00
Olbia - Milano 47,00 130,00
Olbia - Bologna 57,00 140,00
Olbia - Torino 57,00 140,00
Olbia - Verona 57,00 140,00

4.2 - Tutte le tariffe indicate sono comprensive di IVA e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e della crisis surcharge dell'importo massimo consentito di euro 6,00. Qualora vengano meno o si ridimensionino le condizioni che hanno condotto all'applicazione della crisis surcharge, questa dovra' essere cancellata o proporzionalmente ridotta. Alle tariffe indicate non potra' essere applicata alcuna altra maggiorazione a nessun titolo, qualunque sia la terminologia con la quale viene indicata.
4.3 - La tariffa agevolata e' senza limitazioni, ad essa non sara' applicabile alcuna restrizione, ne' alcuna penale per cambio di data/ora/biglietto, ne' alcuna penale per il rimborso, purche' le modifiche o le richieste di rimborso vengano effettuate prima delle 48 ore che precedono la partenza. Oltre tale termine e fino al momento della partenza, le modifiche ed il rimborso comporteranno l'applicazione di una penale forfettaria di 10 euro.
4.4 - Dovra' essere prevista almeno una modalita' di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero.
4.5 - Ogni anno, a decorrere dal 1 gennaio 2006, gli organi competenti rivedono le tariffe indicate sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La revisione viene comunicata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione applicando le tariffe in esame e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione sulla GUUE.
4.6 - In caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media rilevata a partire dal secondo semestre 2004 del costo del carburante, le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata e in proporzione all'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio del vettore. All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico misto, costituito da un rappresentante nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da uno nominato dall'ENAC e da uno nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna. In caso di aumento oltre la percentuale indicata, il Comitato tecnico misto di cui sopra attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra deve sentire i vettori operanti sulle linee onerate. L'eventuale adeguamento tariffario decorrera' dal semestre successivo a quello della rilevazione.
4.7 - Gli aumenti tariffari di qualsiasi entita' ed a qualsiasi titolo imposti, determinati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono da considerare illegittimi.
4.8 - Le tariffe agevolate, nella misure sopra specificate, dovranno essere obbligatoriamente applicata almeno:

- ai residenti in Sardegna; - ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna; - al coniuge ed ai figli dei nati in Sardegna: - ai disabili *; - ai giovani dai 2 ai 21 anni *; - agli anziani al di sopra dei 70 anni *; - agli studenti universitari fino al compimento del 27 anno di eta*.

* Senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita, di residenza e nazionalita'.

I bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis se non occupano il posto a sedere

5. CONTINUITA' DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 4., n. 1, lett. c) del Regolamento CEE n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non puo' sospenderli senza preavviso di almeno 6 mesi da comunicare all'ENAC ed alla Regione Autonoma della Sardegna.
5.1. - Al fine di garantire, la continuita', regolarita' e puntualita' dei voli, i vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico

- si impegnano ad effettuare per ciascun anno il 98% dei voli
previsti nei programmi operativi, con un margine massimo di
cancellazioni pari al 2%; - si impegnano a corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale
5.000 euro per ogni volo eccedente la percentuale annua di
cancellazioni del 2%. Le somme percepite in tal senso saranno
accantonate nel capitolo di bilancio per il finanziamento della
continuita' territoriale della Sardegna; - si impegnano ad effettuare per ciascun anno l'85% dei voli puntuali
entro i 20' rispetto all'orario stabilito; - si impegnano ad attribuire al passeggero per ogni ritardo superiore
ai 20', un credito di 15,00 euro da utilizzare per l'acquisto di un
biglietto successivo.

5.2. - Sono esclusi dall'applicazione delle su descritte regole i voli cancellati e quelli il cui ritardo e' dovuto a condizioni meteo, a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilita' e/o dal controllo del vettore.

6. SANZIONI

La sospensione del servizio senza preavviso o con preavviso non conforme a quanto sopra stabilito comporta sanzioni amministrative e pecuniarie, il cui ammontare terra' conto del pregiudizio arrecato alla Pubblica Amministrazione e del danno cagionato alla collettivita' dei passeggeri.
6.1. - Al fine di garantire la puntuale osservanza dei presenti oneri da parte dei vettori accettanti, e' istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna il Comitato paritetico per il monitoraggio dell'attuazione degli oneri di servizio (d'ora in avanti Comitato paritetico di monitoraggio), del quale fanno parte un componente nominato dall'Assessore Regionale dei Trasporti, uno dal Ministero, uno dall'ENAC, uno per ciascun vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico.

6.2. - Il Comitato paritetico di monitoraggio:

- e' presieduto dall'Assessore Regionale dei Trasporti e si riunisce
di regola trimestralmente, salvo urgenze che verranno valutate dal
Presidente; - si avvale delle informazioni raccolte dalle Direzioni di
Circoscrizione Aeroportuale della Sardegna, dalle Societa' di
gestione aeroportuale, da cittadini singoli o da associazioni di
consumatori, in ordine all'applicazione dei presenti oneri; - riscontra eventuali inosservanze agli obblighi imposti con i
presenti oneri di servizio, le documenta e propone all'ENAC
l'adozione di misure per ripristinare la regolarita' del servizio o
irrogare le sanzioni del caso. suggerendone la tipologia e
l'entita'.

7. DECORRENZA TERMINI

Gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente Allegato diventano obbligatori a decorrere dal 1 gennaio 2005, con scadenza al 31 dicembre 2007.

8. PRESENTAZIONE - ACCETTAZIONE

I vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della comunicazione della Commissione relativa all'imposizione dei citati oneri, formale accettazione dell'intero contenuto del presente allegato all'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, via del Castro Pretorio 118 - 00185 Roma.
 
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