Gazzetta n. 273 del 20 novembre 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 276
Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla revisione di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Compiti della Croce Rossa italiana

1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge.".
 
Art. 2.
Corpo delle infermiere volontarie
della Croce Rossa italiana
1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.".
2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non piu' di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente.".
 
Art. 3.
Struttura della Croce Rossa italiana
1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:
I) un'organizzazione centrale composta:
a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;
b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.;
c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;
d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidita', verifica la legittimita' delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;
II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;
b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalita', in numero stabilito dallo statuto, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;
c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio e' integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;
III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;
b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalita', in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:
a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;
b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;
c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;
V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.".
 
Art. 4.
Incompatibilita' delle cariche sociali
1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarita' di altre cariche associative, salva la facolta' di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non e' cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.».
 
Art. 5.
Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, e' inserito il
seguente: "Il libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri e' punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorita' di cui al primo comma e al Presidente nazionale, e' punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento e' disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.".
2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualita' si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.
 
Art. 6.
Statuto della Croce Rossa italiana
1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. puo' essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e' abrogato.
 
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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