Gazzetta n. 272 del 19 novembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2004
Scioglimento del consiglio comunale di Volla e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Volla (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Volla;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Volla, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Volla (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2.
La gestione del comune di Volla (Napoli) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott.ssa Paola Basilone - viceprefetto;
dott. Francesco Paolo D'Arienzo - viceprefetto;
dott. Alfonso Carotenuto - dirigente di II fascia a riposo.
 
Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addi' 2 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 15
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Volla (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, presenta forme di condizionamento da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
A seguito di indagini svolte dai competenti organi e di un provvedimento giudiziario emesso, in data 1° aprile 2003, dal tribunale di Napoli nei confronti di numerosi esponenti di sodalizi criminali operanti nel territorio di Volla, che evidenziava la sussistenza di rapporti intercorrenti tra un consigliere comunale e taluni camorristi locali, il prefetto di Napoli ha disposto, con provvedimento in data 7 agosto 2003, l'accesso presso il comune di Volla, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
Dal contesto ambientale delineato nel provvedimento giudiziario emerge che l'organizzazione criminosa ha il controllo delle forniture di calcestruzzo, di grossi appalti, attraverso imprenditori compiacenti, ed alla stessa risale la responsabilita' di un episodio intimidatorio di esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione della casa municipale.
Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorita' investigative quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalita' organizzata fortemente radicata sul territorio, pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.
L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative emergono da situazioni di coinvolgimento di alcuni amministratori locali con esponenti della locale criminalita', nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha disposto l'applicazione di misure cautelari. Alcuni di questi amministratori, peraltro, risultavano in carica in una decorsa consiliatura in cui figurava, tra i consiglieri, l'attuale indiscusso capocamorra destinatario della predetta ordinanza. Da tali legami, consolidati nel tempo, sono conseguite attivita' gestionali nelle quali viene riscontrato, in sede di accesso, l'interesse della criminalita' organizzata.
Un primo elemento indiziario si ricava dalla vicenda relativa alla realizzazione delle opere afferenti il Piano di insediamento produttivo; in tale occasione le ditte assegnatarie dei lotti si riunivano in un consorzio il cui compito era la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio dell'area P.I.P. A tal fine veniva stipulata, tra l'amministrazione ed il consorzio, una convenzione, il cui schema e' stato approvato, con delibera del consiglio comunale. Viene osservato, in proposito, dall'organo ispettivo, che il consorzio, quale concessionario dei lavori pubblici, avrebbe dovuto uniformarsi alle prescrizioni previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonche' alla normativa antimafia, di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646.
In palese difformita' alla predetta norma, gia' in fase di progettazione, la scelta del progettista non veniva preceduta da una gara, come previsto dall'art. 17 della citata legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Analoga violazione viene fatta rilevare in relazione all'incarico di esecuzione delle relative opere, conferito, con procedura di affidamento diretto e quindi in difformita' dei principi di imparzialita', ad una ditta, che era gia' gravata da provvedimento interdittivo antimafia. Sintomatica al riguardo e' la circostanza che il sindaco, in virtu' del suo ruolo ricoperto nell'ambito di altro organismo pubblico, sebbene fosse a conoscenza del predetto provvedimento, ha solo dopo un lungo lasso di tempo intimato al consorzio di interrompere ogni rapporto contrattuale con la predetta ditta.
Le sopra evidenziate situazioni di omesso controllo sull'attivita' svolta dal consorzio denotano un intreccio patologico tra l'amministrazione e il sodalizio criminoso dal quale puo' farsi fondatamente discendere una gestione della cosa pubblica indirizzata a favorire, seppure indirettamente, interessi estranei a quelli dell'amministrazione.
Ulteriore vicenda sintomatica della devianza dell'azione amministrativa del comune di Volla riguarda la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale che, per i conseguenti riflessi sulla sistemazione urbanistica e sulla zonizzazione, non poteva che passare, secondo i rilievi mossi dall'organo ispettivo, attraverso una variante al piano regolatore generale.
Nella riduzione della predetta fascia, deliberata dal consiglio comunale, sostanzialmente sono stati avvantaggiati quei fabbricati costruiti nel tempo abusivamente, per i quali e' venuto a decadere il vincolo di inedificabilita' assoluta ai quali erano assoggettati e che ha determinato una sanatoria di talune costruzioni, in ordine alle quali l'attivita' repressiva dell'abuso, seppure avviata, non e' mai stata portata a compimento.
Emblematico di possibili favoritismi e' il riscontro effettuato relativamente agli intestatari dei fabbricati interessati dalla suddetta riduzione: in ordine ad uno stabilimento industriale e' emerso, in sede di accertamento, il coinvolgimento del titolare in vicende penali, tra cui associazione a delinquere ex art. 416 c.p., e la vicinanza del medesimo a pregiudicati di un sodalizio criminale operante in un centro limitrofo. Altro immobile risulta intestato ad un soggetto, il cui fratello e' stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l'accusa di reato per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. Lo stesso avrebbe svolto attivita' estorsiva in favore del clan camorristico dominante.
Ulteriore segnale di possibile compressione esterna sugli organi del comune viene individuato dalla commissione anche in relazione alla gestione del territorio con particolare riferimento al fenomeno dell'abusivismo edilizio, per il quale e' stata riscontrata una incredibile inerzia nella fase dell'esecuzione di provvedimenti sanzionatori di demolizione di manufatti abusivi e nel completamento degli atti e delle relative procedure. Sul punto rileva la circostanza che sulla situazione di inerzia, benche' fosse stata stigmatizzata dal dirigente dell'ufficio tecnico, con un atto diretto al responsabile del procedimento, al sindaco, all'assessore, all'urbanistica ed al segretario generale del comune, non si e' determinata una inversione di tendenza.
La cointeressenza con ambienti malavitosi si desume dalla circostanza che tra i destinatari delle ordinanze di demolizione non eseguite risultano alcuni soggetti vicini al clan camorristico. E' singolare, altresi', che gran parte delle opere edilizie in questione siano state eseguite da un costruttore e dal fratello di questi - amministratore unico di una societa' - nei cui confronti e' stata emessa ordinanza di custodia cautelare in camere per associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p.
Ancora con riferimento all'attivita' di gestione del territorio l'organo ispettivo ha riscontrato illegittimita' in ordine a talune concessioni edilizie rilasciate in violazione della normativa di settore ed a favore di soggetti che hanno rapporti di frequentazione con soggetti gravati da pregiudizi per associazione di stampo mafioso.
Emergono, altresi', numerose anomalie nella vicenda relativa al provvedimento concessorio rilasciato ad una societa' per l'ampliamento di un centro commerciale, che e' stato assentito anche per particelle che ricadono in zone con vincolo di inedificabilita' assoluta. Risulta, altresi', che la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori e' la stessa societa', indirettamente collegata al clan camorristico, alla quale era stato conferito l'appalto delle opere afferenti il piano di insediamento produttivo.
Ulteriore situazione nella quale si intravedono gli interessi della criminalita' organizzata viene fatta risalire alla costruzione della strada di collegamento tra il parcheggio del suddetto centro commerciale e la viabilita' pubblica, sia per il mancato rispetto della fascia di inedificabilita', sia per la carenza dello specifico requisito di pubblica utilita' artatamente attribuito alla predetta strada che e' a fondo cieco ed utilizzabile esclusivamente per raggiungere il centro commerciale.
E' sintomatica di forme di permeabilita' dell'ente al clan criminale dominante la circostanza che il comune abbia erogato contributi economici, seppur di modesta entita', in favore di una manifestazione sportiva intitolata al defunto fratello del capo dell'omonimo sodalizio criminoso attivo sul territorio di Volla, la cui posizione egemone nell'ambito della criminalita' organizzata e' un fatto noto.
Gli elementi fattuali riscontrati unitariamente concorrono a determinare un concreto pericolo di sviamento dell'attivita' comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettivita'.
L'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.
Il prefetto di Napoli, pertanto, con relazione del 5 agosto 2004, che qui si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla quale il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella seduta del 29 luglio 2004, ha espresso parere favorevole in tal senso.
Successivamente, a seguito delle dimissioni rassegnate da oltre la meta' dei consiglieri, il prefetto ha avvito la procedura di scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ha sospeso, in data 20 settembre 2004, il consiglio comunale.
Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' intervenire finanche quando si siano verificate le situazioni previste dall'art. 141, come nella fattispecie a seguito delle dimissioni di oltre la meta' dei consiglieri, differenziandosene per funzioni ed effetti.
La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalita' mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Volla (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
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