Gazzetta n. 272 del 19 novembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2004
Scioglimento del consiglio comunale di Calanna e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Calanna (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Calanna;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Calanna, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Calanna (Reggio Calabria) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2.
La gestione del comune di Calanna (Reggio Calabria) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott.ssa Giovanna Stefania Cagliostro - viceprefetto;
dott.ssa Maria Rosa Luzza - viceprefetto aggiunto;
dott.ssa Agata Polizzi - direttore amministrativo contabile.
 
Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addi' 2 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 16
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica

Il comune di Calanna (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di ingerenze da parte della criminalita' organizzata che compromettono l'imparzialita' della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
A seguito di indagini svolte dai competenti organi investigativi che hanno evidenziato la presenza sul territorio del comune di Calanna di una potente cosa mafiosa in grado di influire sull'esito delle consultazioni elettorali tenutesi nel maggio del 2003 e di assicurarsi, in modo diretto o indiretto il controllo degli appalti ed in genere delle attivita' economiche di quell'ente, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto con provvedimento del 31 marzo 2004 l'accesso, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli accertamenti svolti dalla commissione all'uopo incaricata, confluiti nella relazione conclusiva, hanno posto in luce numerose irregolarita' nelle procedure amministrative relative agli appalti pubblici e la programmazione di opere pubbliche per il triennio 2004-2006 per un importo considerevole rispetto alla dimensione demografica del comune. La gestione di cosi' ingenti risorse ha pertanto indotto i competenti organi a porre in essere una attenta attivita' di monitoraggio sull'operato del comune. La sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalita' organizzata e' chiaramente emersa nel corso della attivita' di indagine condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. A conclusione della vasta operazione investigativa, che ha interessato anche altre amministrazioni locali, sono stati infatti emessi, in data 16 luglio 2004, una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa, nei confronti del sindaco e di un consigliere di maggioranza del comune di Calanna, nonche' avvisi di garanzia nei confronti del vicesindaco e di quattro assessori dello stesso ente. Le predette misure cautelari sono state confermate dal Tribunale della liberta'.
Le indagini hanno rilevato l'estrema pericolosita' del clan camorristico che opera nel territorio, l'organicita' dello stesso con i locali ambienti economico-politico-amministrativi e, comunque un forte interesse della criminalita' locale al «governo» dell'ente, concretizzatosi, peraltro, in base ai riscontri giudiziari effettuati, anche nel condizionamento dello svolgimento delle consultazioni elettorali.
L'autorita' giudiziaria ha infatti appurato che la famiglia mafiosa del luogo e' riuscita ad assicurarsi, forte del potere di intimidazione che esercita nel territorio, la elezione di amministratori compiacenti alle cariche locali, al fine di condizionare le scelte dell'ente e di acquisire il controllo diretto ed indiretto degli appalti pubblici e delle attivita' economiche del comune in generale.
La condizione di contiguita' emersa nel corso delle indagini investigative tra i predetti amministratori e la locale consorteria esprime pertanto il contesto nel quale si e' perfezionata l'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative.
Dagli atti giudiziari si evince infatti che il diretto interessamento dei capomafia alla candidatura e alla successiva elezione del sindaco e di un consigliere di maggioranza, e alla attribuzione degli incarichi di assessore, ha reso la posizione di detti amministratori nella piena disponibilita' della cosca e strumentale rispetto agli interessi della stessa.
Risulta in particolare attestato dagli organi investigativi che il sindaco, eletto alla carica di vertice, per il secondo mandato consecutivo, con elevatissime percentuali di consenso, e' il principale referente dei capomafia all'interno dell'amministrazione comunale e un prezioso elemento di raccordo con la cosca locale.
I riscontri giudiziari chiariscono che le irregolarita' rilevate in sede di accesso relativamente alle procedure di appalto per lavori e forniture, aggiudicati, con deliberazione della giunta in luogo della determina del competente ufficio tecnico, e quasi sempre, in presenza di una sola offerta, con ribassi irrisori e senza adeguata preventiva pubblicita' del bando di gara, non sono ascrivibili a mera cattiva amministrazione, avvalorando l'ipotesi di un accordo preventivo tra le imprese e i responsabili dell'ente per la spartizione degli appalti.
Inoltre, visto il grado di condizionamento in cui, e' stato accertato, versa l'amministrazione, anche lo stanziamento previsto in bilancio per il finanziamento di opere pubbliche per il triennio 2004-2006, che la commissione di accesso ha evidenziato essere particolarmente consistente in rapporto alle dimensioni demografiche dell'ente, denota con sufficiente concludenza una scelta preordinata ad assicurare alla cosca locale la possibilita' di trarre illeciti profitti dall'accaparramento di futuri appalti pubblici.
Il complesso degli elementi emersi dagli accertamenti giudiziari, mostra che la penetrazione dell'attivita' criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni e che le interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalita' organizzata, hanno determinato uno stato di alterazione del libero convincimento che, di fatto, priva la comunita' delle fondamentali garanzie democratiche.
Pesanti forme di intimidazione poste in essere nel territorio dalla cosca locale impediscono infatti agli elettori l'incondizionata espressione del voto e inibiscono il libero dispiegarsi del processo elettorale e dell'azione degli organi amministrativi, che, ridotta a mero strumento di potere della criminalita' organizzata, non manifesta concreta attenzione verso le esigenze primarie della collettivita', gia' in evidente stato di abbandono e di arretratezza.
Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Calanna, la cui capacita' di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, l'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini, che esprimono il loro dissenso in numerosi esposti.
Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria, con relazione dell'11 agosto 2004, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
A seguito delle dimissioni presentate dal sindaco, per il quale gia' operava la sospensione di diritto dalla carica a causa dell'applicazione della misura cautelare, il prefetto ha avviato la procedura di scioglimento dell'ente ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ha sospeso, in data 7 settembre 2004, il consiglio comunale.
Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' intervenire finanche' quando si siano verificate, come nella fattispecie, le situazioni previste dall'art. 141, differenziandosene per funzioni ed effetti.
La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalita' organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale, ancor piu' necessari in conseguenza dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, e degli avvisi di garanzia emessi nell'ambito di indagini sulla criminalita' organizzata e sulle infiltrazioni della medesima nel comune di Calanna.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Calanna (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
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