Gazzetta n. 270 del 17 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 25 ottobre 2004 |
Designazione del «Consorzio Italcert», in Milano, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attivita' di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili; Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003, concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23; Vista la domanda presentata dal Consorzio Italcert, con sede in viale Sarca, 336 - Milano, del 21 giugno 2004; Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla commissione TPED con prot. n. 3729 MOT2/U dell'11 ottobre 2004; Decreta: Art. 1. 1. Il Consorzio Italcert e' designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo rilascia la certificazione di conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. |
| Art. 2. 1. L'attivita' di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attivita' deve peraltro essere svolta nel rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla commissione per la valutazione dei requisiti di idoneita' necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. E' fatta salva la possibilita' di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici. 2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e' inviata al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici. |
| Art. 3. 1. La presente designazione ha validita' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Durante il periodo di validita' della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici puo' effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'organismo. 3. Gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. |
| Art. 4. 1. Ove, nel corso dell'attivita' di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, la designazione e' oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003. 2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2004
Il capo del Dipartimento: Fumero |
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