IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE della Commissione del 20 novembre 2002 e l'art. 1 della decisione della Commissione del 25 luglio 2003 che prolungano il periodo di tempo di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto datato 2 ottobre 2001, n. 11030, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 11 luglio 2002, con il quale l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, e' stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Primo», preparato presso gli stabilimenti delle imprese gia' autorizzati, per un periodo di anni tre, ulteriormente rinnovabile previa presentazione da parte dell'impresa stessa della documentazione integrativa a suo tempo richiesta; Viste la domanda e la documentazione integrativa presentate rispettivamente in data 21 ottobre 2003 e 26 aprile 2004 dall'impresa medesima, dirette ad ottenere il rinnovo della registrazione del sopraccitato prodotto; Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole al rinnovo del prodotto fitosanitario «Primo» alle condizioni a suo tempo stabilite; Ritenuto di rinnovare fino al 2 ottobre 2011 la registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle condizioni che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva trinexapac etile; Vista la nota pervenuta in data 1° ottobre 2004 con la quale l'impresa stessa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio con nota n. 613/29244 del 28 settembre 2004; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: 1. A decorrere dal 2 ottobre 2004 e fino al 2 ottobre 2011, e' rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato «Primo» registrato al n. 11030 con decreto in data 2 ottobre 2001, successivamente modificato con decreti di cui l'ultimo in data 11 luglio 2002 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, con la composizione ed alle condizioni indicate in etichetta, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle condizioni che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva trinexapac etile. 2. Il prodotto e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Syngenta Agro S.a.s., Usine d'Aigues-Vives (Francia). 3. Il prodotto e' confezionato in sacchetti idrosolubili, nelle taglie da: g 100 (5 sacchetti da 20 g); kg 2,4 (20 sacchetti da 120 g); g 600 (5 sacchetti da 120 g). 4. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2004
Il direttore generale: Marabelli |