Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 novembre 2004
Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio, per la provincia di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Prato

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;
Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro del 2 febbraio 1995, prot. n. V/25157/70-DOC;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;
Visto le funzioni attribuite dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, agli uffici provinciali del lavoro, ora Direzioni provinciali del lavoro, in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio;
Visto il precedente decreto del 1° ottobre 2001 avente decorrenza dal 1° gennaio 2002;
Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nell'incontro tenutosi il 27 ottobre 2004 presso la sede dell'ufficio;
Considerata la necessita' di una rideterminazione delle tariffe vigenti, essendo decorso il biennio;
Decreta:
Art. 1.
Per la provincia di Prato, le tariffe minime di facchinaggio sono rideterminate in relazione alle operazioni; alla merce; sia in misura oraria che in quantita', nella misura del 2% come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 2.
Le tariffe cosi' come rideterminate, avranno decorrenza a far data dal 1° novembre 2004 ed entreranno in vigore dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con durata biennale.

Prato, 1° novembre 2004

Il direttore provinciale: Izzo
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 34 a pag. 43 della G.U. <----
 
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