Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 novembre 2004 |
Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio, per la provincia di Prato. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Prato
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio; Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro del 2 febbraio 1995, prot. n. V/25157/70-DOC; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997; Visto le funzioni attribuite dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, agli uffici provinciali del lavoro, ora Direzioni provinciali del lavoro, in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio; Visto il precedente decreto del 1° ottobre 2001 avente decorrenza dal 1° gennaio 2002; Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita; Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nell'incontro tenutosi il 27 ottobre 2004 presso la sede dell'ufficio; Considerata la necessita' di una rideterminazione delle tariffe vigenti, essendo decorso il biennio; Decreta: Art. 1. Per la provincia di Prato, le tariffe minime di facchinaggio sono rideterminate in relazione alle operazioni; alla merce; sia in misura oraria che in quantita', nella misura del 2% come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. |
| Art. 2. Le tariffe cosi' come rideterminate, avranno decorrenza a far data dal 1° novembre 2004 ed entreranno in vigore dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con durata biennale.
Prato, 1° novembre 2004
Il direttore provinciale: Izzo |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 34 a pag. 43 della G.U. <---- |
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