Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 ottobre 2004
Istituzione dell'Universita' telematica non statale «Leonardo da Vinci».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani;
Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;
Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;
Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto interministeriale del 25 giugno 2003 con il quale e' stato nominato il Comitato di esperti di cui all'art. 5 del predetto decreto 17 aprile 2003;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;
Vista l'istanza presentata in data 12 marzo 2004 per la costituzione di una universita' telematica denominata «Universita' telematica Leonardo da Vinci.» ;
Visto il parere reso dal predetto Comitato di esperti nella seduta del 15 luglio 2004;
Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 22 luglio 2004;
Vista la nota in data 18 ottobre 2004 del Presidente della Fondazione universita' «Gabriele D'Annunzio», con cui sono state recepite le osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale con il predetto parere;
Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal comitato nazionale di valutazione del sistema universitario nel proprio DOC 3/03 dell'aprile 2003;
Visti il nuovo schema di statuto e di regolamento didattico di Ateneo allegati alla predetta nota;

Decreta:

Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' telematica non statale «Leonardo da Vinci.».
2. L'Universita' e' autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:
storia e tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico (classe 13);
economia e management dei servizi sanitari (classe 17);
scienze dell'educazione e della formazione (classe 18).
3. I corsi di laurea di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.
 
Art. 2.
1. Sono approvati lo statuto ed il regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.
 
Art. 3.
1. Al termine del terzo e quinto anno, di attivita' dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa.
2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2004
Il Ministro: Moratti
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI TELEMATICA "LEONARDO DA VINCI"

STATUTO

Art. 1
- Istituzione -

1. E' istituita, ai sensi del Decreto interministeriale 17 aprile 2003 e legge 27 dicembre 2002 n. 289, l'Universita' telematica "Leonardo da Vinci", di seguito denominata Ateneo, con sede legale in Torrevecchia Teatina, presso il Palazzo dei Baroni;
2. L'Ateneo e' promosso e sostenuto dalla Fondazione Universita' "G. d'Annunzio".

Art. 2
- Personalita' giuridica -

1. L'Ateneo ha personalita' giuridica. Il presente Statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalita' stabiliti dalle leggi dello Stato;
2. Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' dell'Ateneo, attivita' di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Art. 3
- Autonomie -

1. L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa.

Art. 4
- Fini istituzionali -

1. L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di Corsi Universitari a distanza, ai sensi del Regolamento di cui al DM n. 509 del 03.11.1999 e successive modificazioni, nonche' il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del Decreto Interministeriale del 17.04.2003;
2. L'Ateneo svolge e promuove, inoltre, attivita' di ricerca, sostenendone lo sviluppo.

Art. 5
- Perseguimento delle finalita' -

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4, l'Ateneo puo', fra l'altro:

a) accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti
pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del
DM 17.04.2003; c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprieta' o il
possesso, nonche' le strutture ed infrastrutture universitarie e le
risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto
convenzionale; d) sostenere lo svolgimento di attivita' di ricerca e sviluppo
tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione
con Universita' italiane e dell'Unione Europea e partecipare a
consorzi, associazioni e fondazioni, che condividano le medesime
finalita'.

Art. 6
- Organi di Ateneo -

1. Sono Organi dell'Ateneo:

- Il Presidente de Consiglio di Amministrazione; - il Rettore; - il Senato Accademico; - il Consiglio di Amministrazione; - Consigli di Facolta'; - i Consigli di Corsi di studio. - il Direttore Generale; - il Collegio dei Revisori; - il Nucleo di Valutazione;

Art. 7
- Presidente del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta ad ogni effetto di legge l'Ateneo, sovrintende tutte le attivita' ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

Art. 8
- Rettore -

1. Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo tra personalita' del mondo della cultura;
2. il Rettore dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato;
3. il Rettore, in caso di impedimento o assenza, puo' delegare le sue funzioni a un professore ordinario dell'Ateneo.

Art. 9
- Funzioni del Rettore -

1. Il Rettore:

a) conclude accordi in materia didattica, culturale, scientifica e
tecnologica; b) vigila, con l'ausilio del Direttore Generale, sui vari servizi,
conferendo le opportune direttive per il miglior andamento delle
attivita' e per la corretta applicazione dell'Ordinamento
didattico.

2. Il Rettore conferisce le Lauree ed i Diplomi conseguiti nelle Facolta' e nelle Scuole dell'Ateneo. Previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, stipula convenzioni con altre Universita', nazionali ed europee, finalizzate al reciproco riconoscimento di crediti formativi conseguiti presso l'Ateneo e all'eventuale rilascio dei titoli previsti dalla vigente normativa.

Art. 10
- Senato Accademico -

1. Il Senato Accademico e' costituito dal Rettore che lo presiede e dai Presidi delle Facolta' istituite. Al Senato Accademico cosi' composto partecipa il Direttore Generale o suo delegato, con voto consultivo.
2. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche e delibera in merito alle seguenti materie:

a) regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale
regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attivita'
autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati dalle
strutture didattiche e di ricerca; b) manifesto annuale degli studi, risultante dall'insieme coordinato
dei diversi manifesti elaborati dalle Facolta'; c) criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali
di cooperazione; d) attivazione di convenzioni con Universita' italiane e straniere
per attivita' didattiche e scientifiche integrate; e) richieste avanzate dal personale docente per risiedere fuori della
propria sede universitaria; f) proposte delle Facolta' in materia di copertura di posti di ruolo
di professori e ricercatori universitari, nonche' in materia di
supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento.

3. Il Senato Accademico ha competenza propositiva ne confronti del Consiglio di Amministrazione in merito a:

a) attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio a
distanza; b) organico e criteri di attribuzione dei posti del personale
docente, amministrativo e tecnico-scientifico; c) affidamento, mediante contratto di diritto privato,
dell'insegnamento delle discipline di studio; d) criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie
tra le strutture didattiche e scientifiche.

4. Al Senato Accademico competono, inoltre, seguenti compiti:

a) verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo interno
di valutazione, i risultati delle attivita' di didattica e di
ricerca svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse; b) proporre al Ministro a richiesta di conferimento delle lauree ad
honorem ai sensi della vigente normativa.

Art. 11
- Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto:

a) dal Presidente della Fondazione "Universita' Gabriele d'Annunzio",
che lo presiede; b) dal Rettore, nominato ex art. 8; c) da due professori di ruolo dell'Universita' degli Studi "Gabriele
d'Annunzio', designati dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione previa autorizzazione dell'Universita'; d) dai due componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione
dell'Universita' degli Studi "Gabriele d'Annunzio"; e) da un rappresentante del MIUR; f) dal Direttore Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione puo' essere integrato da partecipanti istituzionali della Fondazione - mediante a formula del gradimento - che contribuiscano, con mezzi e risorse ritenuti congrui dallo stesso Consiglio di Amministrazione, alla realizzazione delle finalita' dell'Ateneo.

Art. 12
- Funzioni del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione programma e coordina le attivita' dell'Ateneo ed in particolare delibera in merito a:

a) nomina del Rettore; b) adozione della Carta dei Servizi; c) adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno
studente iscritto, per l'adesione ai servizi erogati dall'Ateneo e
con espressa previsione delle garanzie mediante le quali lo
studente contraente assume il diritto al completamento del ciclo
formativo; d) ammontare de contributi annuali da versarsi da parte degli
studenti; e) stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la
costituzione o adesione a Consorzi o Fondazioni; f) promozione di iniziative in materia di innovazione tecnologica; g) affidamento, su proposta del Senato Accademico, dell'insegnamento
delle discipline di studio, anche mediante contratta di diritto
privato; h) determinazione, su proposta del Senato Accademico, dell'organico
del personale docente e ricercatore, da coprirsi mediante
procedure concorsuali ex lege 3 luglio 1998 n. 210; i) ricorso a copertura dell'organico mediante chiamate di professori
di ruolo e ricercatori; j) affidamento di incarichi di collaborazione professionale
tecnico-amministrativa; k) affidamento di incarichi per attivita' di tutorato; l) attivazione dei Corsi di studio, nel rispetta della procedura
prevista dalla normativa vigente; m) modifiche dello Statuto, sentito il Senato Accademico; n) assunzione del personale non docente, anche con qualifica
dirigenziale.

2. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita'.

Art. 13
- Facolta' -

1. L'Ateneo e' organizzato in Facolta', cui e' demandata la disciplina dell'attivita' didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei titoli accademici.
2. Sono Organi della Facolta':

- il Preside; - il Consiglio di Facolta'; - il Consiglio di Corso di Laurea.
Art. 14
- Preside -

1. Il Preside e' eletto dai professori di ruolo, ricercatori universitari e titolari di contratto di insegnamento della Facolta', tra i professori di prima fascia afferenti alla stessa.
2.La seduta per l'elezione del Preside e' presieduta dal docente piu' anziano di prima fascia della Facolta'.
3.Le modalita' di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'.
5. Il Preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto.
6. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facolta', vigila sulle attivita' didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento della Facolta' ed organizza o svolgimento dei relativi servizi e delle attivita' formative.
7. Il Preside partecipa al Senato Accademico.

Art. 15
- Consiglio di Facolta' -

1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo, ricercatori universitari e titolari di contratto di insegnamento della Facolta'.
2. Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal Consiglio.
3. Sono compiti del Consiglio di Facolta':

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo
della Facolta'; b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche,
in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
e del Senato Accademico; c) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione
a corsi di studio; d) l'esercizio delle altre attribuzioni demandate dalle norme
sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli
altri Organi, cosi' come previsto dallo Statuto; e) la nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei requisiti
formali e sostanziali da possedersi, nonche' la programmazione e
organizzazione delle attivita' di tutorato, di cui all'art. 13
della legge 341/90.

Art. 16
Consiglio di Corso di Laurea

1. Il Consiglio di Corso di Laurea e' composto da professori di ruolo, ricercatori universitari e titolari di contratto di insegnamento afferenti allo stesso. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo modalita' e termini stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
2.Presiede il Consiglio di Corso di Laurea un docente di prima fascia, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal Regolamento generale d'Ateneo.
3.Al Consiglio di Corso di Laurea compete l'approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti.

Art. 17
- Attivita' dei docenti -

1. I docenti svolgono attivita' di insegnamento e di ricerca.
2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Ateneo.
3. L'Ateneo, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attivita' di ricerca, di base ed applicata.

Art. 18
- Direttore Generale -

1. Il Direttore Generale dell'Ateneo e' assunto, su proposta del Rettore, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico, anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 19
- Collegio dei Revisori -

1.Al Collegio dei Revisori dei Conti e' affidato il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Art. 20
- Nucleo di valutazione -

1. L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. L'Ateneo assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 21
- Norme Transitorie -

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facolta' e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore, presieduto da un professore universitario di prima fascia designato dal Presidente della Fondazione Universita' "G. d'Annunzio" che assume le funzioni di Rettore e composto da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari.
2. Il Comitato tecnico organizzatore, entro 60 giorni dall'insediamento, assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Ateneo e per la nomina degli ordinari organi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 cessera' dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

INDICE

TITOLO I - Corsi di studio e strutture didattiche Articolo 1 - Titoli e Corsi di studio Articolo 2 - Strutture didattiche Articolo 3 - Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici Articolo 4 - La Facolta' e i Consigli di Facolta' Articolo 5 - I Corsi di studio e i Consigli di Corso di studio Articolo 6 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strut-
ture didattiche Articolo 7 - Crediti formativi universitari Articolo 8 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attivita'
formative propedeutiche ed integrative Articolo 9 - Manifesto degli studi, curricula e piani di studio Articolo 10 - Orientamento e tutorato Articolo 11 - Commissioni didattiche di vigilanza

TITOLO II - Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e
Delle attivita' didattiche Articolo 12 - Corsi di laurea Articolo 13 - Corsi di laurea specialistiche Articolo 14 - Corsi di specializzazione Articolo 15 - Corsi di Dottorato di Ricerca Articolo 16 - Master universitari Articolo 17 - Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facolta', ammis-
sione a prove singole Articolo 18 - Calendario didattico Articolo 19 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti Articolo 20 - Esami e verifiche del profitto Articolo 21 - Studenti fuori corso e ripetenti; interruzione degli
studi Articolo 22 - Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori Articolo 23 - Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica Articolo 24 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti Articolo 25 - Immatricolazioni e iscrizioni Articolo 26 - Certificazioni Articolo 27 - Tutela dei diritti degli studenti

TITOLO IV - Norme transitorie e finali Articolo 28 - Allegati e approvazione del Regolamento didattico di
Ateneo Articolo 29 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

TITOLO I
Corsi di studio e strutture didattiche

ARTICOLO 1
Titoli e Corsi di studio

1. L'Universita' telematica Leonardo da Vinci", di seguito denominata Ateneo, rilascia Diplomi di Laurea, di Laurea specialistica, nonche' Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master universitari, ai sensi del Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509" (GU n. 98 del 29-4-2003) e successive modificazioni.
2. I corsi di studio a distanza, istituiti dall'Ateneo, sono disciplinati in conformita' agli ordinamenti didattici vigenti, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e dei decreti ministeriali concernenti le classi dei corsi di studio di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto e successive modificazioni.
3. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo in osservanza dei Decreti ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza, in essi individuate.
4. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti. La loro denominazione coincide, tuttavia, con quella del Corso di studio corrispondente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, accompagnata dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.
5. I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni.
6. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore e, in particolare, del D.M. 509/99 e successive modifiche e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici, in conformita' con tali disposizioni.
7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Interno di Valutazione (CIV), assicura, almeno ogni tre anni, la revisione dell'elenco dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.
8. Compete al Consiglio di Amministrazione assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo.
9. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative, le modalita' di conseguimento dei crediti nell'ambito di ciascun curriculum formativo, nonche' le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, sono fissati negli specifici Regolamenti didattici.
10. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalita' previste dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali in vigore ed e' disciplinato dall'art. 28 del presente Regolamento.
11. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei, italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri (o ad essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio puo' essere variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente Articolo, in relazione a precise normative dell'Unione Europea.
12. L'Ateneo puo' attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi, finalizzati a completare la formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.
13. l'Ateneo puo' avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato, di personale in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, ai sensi del D.M. 21 Maggio 1998 n. 242.

ARTICOLO 2
Strutture didattiche

1. Le Strutture didattiche dall'Ateneo sono le Facolta'.
2. Organi delle Facolta' sono: il Preside, il Consiglio di Facolta', i Consigli Didattici di Corso di Studio.
3. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere attivati Corsi di studio in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o esteri.
4. Nell'Ateneo Telematico L. da Vinci"sono attivati, con la sua istituzione, i seguenti Corsi di Studio:

A) Economia e Management dei Servizi Sociali e Sanitari; B) Formazione alle Professioni Educative; C) Storia e Tutela del Patrimonio Archeologico e Storico-artistico.

ARTICOLO 3
Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici

1. I Regolamenti di Facolta', proposti dal Consiglio di Facolta', a maggioranza dei componenti, sono emanati dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico.
2. I Regolamenti dei Corsi di Studio, proposti dai rispettivi Consigli didattici e approvati, a maggioranza, dal Consiglio di Facolta' o delle Facolta' interessate, sono emanati dal Rettore. I Regolamenti dei Corsi di Studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori degli Atenei interessati, previa approvazione dei rispettivi organi di governo.
3. In caso di attivazione di Corsi di studio interfacolta' (ai sensi dell'art. 7, comma 2), i Regolamenti di Facolta' determinano le norme generali alle quali devono attenersi i relativi Consigli di Corso di Studio, in base ad una convenzione reciproca tra le Facolta' interessate, che assicuri il rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse.
4. Ciascun Ordinamento didattico, redatto nel rispetto dei Decreti Ministeriali, determina in particolare:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio,
indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, riferendoli,
per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c)
dell'articolo 10, comma 1, del D.M.509/1999, ad uno o piu' settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio.

5. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal Consiglio di Facolta' e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti Ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:

a) l'elenco degli insegnamenti, con indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita'
formativa; c) i curricula offerti e le regole di presentazione, ove necessario,
dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme di didattica a distanza, di esame e di
valutazione degli studenti; e) i tempi e le modalita' di archiviazione dei tracciamenti a scopo
certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento
intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario
tradizionale, garantendo la tutela dei dati personali e adottando
tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico nel Manifesto didattico della/e Facolta' interessata/e (ai sensi dell'art. 11, comma 1).

ARTICOLO 4
Le Facolta' e i Consigli di Facolta'

1. La Facolta' e' la struttura fondamentale di appartenenza dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori.
2. La Facolta' e' retta dal Consiglio di Facolta', costituito dal personale docente e ricercatore, nonche' da una rappresentanza degli studenti, cosi' come stabilito dalle leggi vigenti.
3. Il Consiglio di Facolta' assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facolta' medesima e dai Corsi di Studio attivati al suo interno.
4. Il Regolamento di Facolta' disciplina le forme e i tempi entro cui il Consiglio di Facolta' assume deliberazioni, in particolare su:

a) il calendario didattico e l'eventuale articolazione dell'anno
accademico in cicli didattici; b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e
dei Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal
Consiglio di Amministrazione e dal presente Regolamento), in
relazione ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio che li
vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno
complessivamente assunti in tale quadro; c) la compilazione del Manifesto didattico di Facolta', ai sensi
dell'art. 4, comma 5 e dell'art. 11, commi 1 e 2; d) l'istituzione delle Commissioni didattiche di vigilanza, ai sensi
dell'art. 13; e) l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio, ai sensi
dell'art. 8, comma 1.

ARTICOLO 5
I Corsi di studio e i Consigli didattici di Corso di Studio

1. I Corsi di studio sono istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 17.04.2003 e s.m.i., su proposta delle Facolta' interessate, con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico,previa approvazione del Ministero dell'istruzione. Dell'universita' e della ricerca ai sensi della legge 341/90.
2. I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facolta' dell'Ateneo (Corsi di Studio interfacolta) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacolta' e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facolta' o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilita' amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
3. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio didattico di Corso di studio (in seguito denominato Consiglio didattico), costituito da tutto il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, da tutti i docenti, supplenti e a contratto, incaricati dalla Facolta' di svolgere l'attivita' didattica contemplata dal relativo Regolamento didattico, nonche' da una rappresentanza degli Studenti, come prevista dalle norme vigenti, senza diritto di voto.
4. Il Consiglio didattico e' presieduto da un Presidente, eletto, se possibile, tra i professori incardinati a tempo indeterminato, e comunque, tra i Professori che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilita' del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.
5. Il Consiglio didattico svolge i seguenti compiti:

a) elabora e sottopone al Consiglio di Facolta' l'Ordinamento
didattico del Corso, comprensivo dell'attribuzione di crediti alle
diverse attivita' formative, nel pieno rispetto degli obiettivi
formativi indicati dalle norme vigenti per ciascuna Classe; b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i
percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza
scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dal
Regolamento didattico; c) determina i requisiti di ammissione ai Corsi di studio,
quantificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale
istituzione da parte della Facolta' di attivita' formative
propedeutiche e integrative, finalizzate al relativo recupero, ai
sensi dell'art. 10; d) assicura lo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali
fissate dal Regolamento didattico e ne propone annualmente
eventuali modifiche e integrazioni; e) verifica e sovrintende all'attivita' didattica programmata,
segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del
personale docente; f) esamina ed approva gli eventuali piani di studio proposti dagli
studenti entro le normative dei Regolamenti didattici; g) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, la
regolamentazione della mobilita' studentesca ed il riconoscimento
degli studi compiuti all'estero (ai sensi dell'art. 20); h) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al
primo, ai sensi dell'art. 29, comma 4; i) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli
studi assicurando, attraverso adeguate attivita' tutoriali, la
risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando
l'entita' del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalita'
formative previste dall'Ordinamento; l) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli
studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti
dall'Ordinamento, disponendone l'annullamento o la riduzione, in
caso di obsolescenza dei contenuti culturali e professionali; m) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica
e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove
di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di
recupero ed assistenza didattica, nelle forme previste dall'art.
10, comma 3; n) definisce le modalita' del riconoscimento di crediti formativi
universitari per attivita' formative non direttamente dipendenti
dall'Universita', ai sensi dell'art. 9, comma 7.

6. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facolta', acquisito il parere favorevole delle Commissioni didattiche di vigilanza di cui all'art. 13, entro il termine imprescindibile di trenta giorni. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione e' rimessa al Senato Accademico (ai sensi del D.M. 509/99, art. 12, comma 3).
7. In base ad apposite convenzioni tra Universita', i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

ARTICOLO 6 Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facolta' e dei corsi
di studio

1. Previo approvazione del MIUR sentito il CUN, l'Ateneo attiva o disattiva le Facolta' e i Corsi di studio con autonome deliberazioni, nel rispetto delle Leggi vigenti (in particolare del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, e del D.M. 17.04.2003), secondo le procedure indicate nel successivo comma 2, dandone comunicazione al Ministero.
2. L'istituzione di un nuovo Corso di studio interno ad una Classe di Corsi di studio gia' attivata nell'Ateneo, la modifica degli Ordinamenti didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di studio gia' attivati, sono deliberati dai Consigli di Facolta' o delle Facolta' interessate (nel caso di Corsi di studio interfacolta), nel rispetto dei Decreti Ministeriali e delle Leggi vigenti, su proposta del Consiglio didattico interessato (fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2), previa approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale. Il nuovo Corso di studio entra in vigore con decreto rettorale, a partire dall'inizio del successivo anno accademico.
3. L'istituzione di una nuova Facolta' dell'Ateneo e' regolata dalla legislazione vigente ed e' subordinata all'istituzione di almeno una Classe di Corsi di studio.
4. Nel caso di disattivazioni di Corsi di studio, l'Ateneo assicura la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facolta' la determinazione delle relative modalita', comprensiva anche della possibilita' di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

ARTICOLO 7
Crediti formativi universitari

1. Il credito formativo universitario, di seguito denominato credito, e' l'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attivita' formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.
2. Al credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione on-line, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminari e altre attivita' formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame ovvero per realizzare le attivita' formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. 509/99, sono ammesse eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, su richiesta delle Facolta', esclusivamente in seguito a Decreto Ministeriale.
3. La quantita' di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e' fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attivita' formativa contemplata dalla Classe corrispondente (secondo l'elencazione esemplificativa contenuta nell'art. 10, comma 1 del D.M. 509/99), tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attivita' (secondo il D.M. 509/99, art. 10, comma 2).
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' determinata, per ciascuna attivita' formativa, nel Regolamento didattico del Corso di studio, conformemente a quanto stabilito nei decreti ministeriali istitutivi delle Classi.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facolta', ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le forme di verifica periodica possono essere diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attivita' lavorative, ai sensi dell'art. 24, comma 1.
7. I Regolamenti di Facolta' possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio Didattico del Corso di Studio, di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell'acquisizione di competenze e abilita' professionali, nonche' di altre competenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facolta' e in forme regolamentate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.
8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facolta' (ai sensi dell'art. 19), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Universita', anche estera (ai sensi dell'art. 20), compete al Consiglio Didattico del Corso di Studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

ARTICOLO 8
Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attivita' formative
propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti Ministeriali.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalita' di verifica. Per i Corsi di Laurea, tale verifica puo' avvenire anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, di cui al comma 3. La mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai Regolamenti, prende il nome di debito formativo.
3. Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, oltre alla verifica della personale preparazione come condizione per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica, i relativi Regolamenti didattici devono indicare per i singoli ambiti e/o per i singoli settori, in modo quantitativamente definito, i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo cosi' indicato potra' avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli (ai sensi dell'art. 19, comma 4) attivati presso l'Ateneo o presso altre Universita' italiane, riconosciuti come apportatori di credito dal Consiglio Didattico e con il superamento dei relativi esami, da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di Studio.

ARTICOLO 9
Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, il Senato Accademico approva annualmente il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facolta'.
2. I Manifesti di Facolta' vengono pubblicati nella Guida dello Studente di ogni Facolta', gratuitamente fruibile sul sito dell'Ateneo da ogni studente iscritto.
4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali sono vagliati, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento didattico di Corso di studio, da un'apposita Commissione, istituita dal Consiglio Didattico e approvati dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 10
Orientamento e tutorato

1. Il Senato Accademico provvede, con apposito Regolamento, ad organizzare on line le attivita' di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della vita universitaria (scelta della Facolta' e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).
2. Le attivita' on line di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche, nel contesto della programmazione didattica.
3. In materia di orientamento, le Facolta' e i Consigli dei Corsi di Studio diffondono informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
4. In materia di orientamento post-universitario, le Facolta' possono attivare on line, nell'ambito dei servizi didattici integrativi:

a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni; b) corsi di preparazione agli esami di Stato; c) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.

ARTICOLO 11
Commissioni didattiche di vigilanza

1. Presso ogni Facolta' e' istituita una Commissione didattica di Facolta' o un organismo equivalente, quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche, secondo quanto previsto nel Regolamento Generale di Ateneo.
2. La Commissione e' presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed e' composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Facolta', da docenti scelti tra i membri del Consiglio di Facolta'.
3. La Commissione paritetica di Facolta' e' presieduta dal preside o suo delegato ed e' composta da studenti e docenti in egual numero; la commissione svolge i seguenti compiti:

a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari
aspetti dell'attivita' didattica, anche attraverso la
predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre
agli studenti; b) propone al Consiglio di Facolta' iniziative atte a migliorare
l'organizzazione della didattica; c) esprime pareri al Consiglio di Facolta' sui regolamenti didattici
dei corsi di studio in prima applicazione e sulla loro revisione
in ordine alla coerenza tra i crediti assegnati alle varie
attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi
programmati (art. 7, comma 6);

TITOLO II Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attivita'
didattiche

ARTICOLO 12
Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea, occorre il possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dai Regolamenti dei Corsi di studio..
3. Per conseguire la Laurea, lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea e' dunque di tre anni.
4. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, il relativo Regolamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri Corsi di studio attivati presso l'Ateneo, nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Universita'.

ARTICOLO 13
Corsi di Laurea specialistica

1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato, per l'esercizio di attivita' d'elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Requisito di ammissione ad un Corso di Laurea specialistica e' il possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale, possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di Laurea specialistica, unitamente alla verifica della personale preparazione.
3. Salvo eventuali eccezioni previste dal precedente comma 2, per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea e/o riconosciuti validi. La durata normale del Corso di Laurea specialistica e' dunque di due anni dopo la Laurea.
4. L'Ateneo puo' istituire Corsi di Laurea specialistica solo se sia gia' attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea specialistica (con l'eventuale eccezione dei Corsi di cui al precedente comma 2) ovvero in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica convenzione, della validita' di un Corso di Laurea attivato presso un'altra Universita'.

ARTICOLO 14
Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali ed e' istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre il possesso della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. Altri specifici requisiti di ammissione, nonche' gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito e ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai Decreti Ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici, ai sensi dell'art. 10, comma 5.
3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione, lo studente deve avere acquisito un numero di crediti compreso fra 300 e 360, comprensivi di quelli gia' acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, numero che e' precisato da appositi Decreti Ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell'Unione Europea. La durata normale dei Corsi di Specializzazione oscilla quindi fra uno e tre anni ed e' stabilita dai rispettivi Regolamenti didattici.

ARTICOLO 15
Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione da parte dell'Ateneo di Corsi telematici di Dottorato di Ricerca, l'approvazione dei relativi Ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30/4/1999.
3. I Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Universita' italiane ed estere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
4. L'ammissione ad un Corso telematico di Dottorato di Ricerca richiede il possesso della Laurea specialistica conseguita entro un numero di Classi di Corsi di studio precisato dal Regolamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca e' consentito anche ai possessori di Diplomi di Laurea conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 509/99.
5. L'accesso ai Corsi telematici di Dottorato, i cui Regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, e' subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi.
6. Il numero di laureati da ammettere a ciascun Corso, il numero di Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'ammontare e il numero, comunque non inferiore alla meta' dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente, con decreti rettorali.
7. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Dottorato di congiunti o Corsi di Dottorato internazionale. In tale caso, le modalita' di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca possono essere definite dai Regolamenti didattici, anche in deroga al precedente comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca ed il loro percorso formativo, comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula, sono determinati dal Regolamento didattico relativo, progettato dal Consiglio di Facolta' e approvato dal Senato Accademico. La durata normale dei Corsi non e' inferiore a tre anni.
9. L'Ateneo puo' prevedere, in base ai Regolamenti didattici, l'affidamento ai Dottorandi di ricerca di una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Le delibere in proposito sono assunte dalle Facolta', sentite le proposte dei consigli di dipartimento interessati. La collaborazione didattica dei Dottorandi resta comunque facoltativa e non da' diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.

ARTICOLO 16
Master universitari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e del D.M. 509/99 l'Ateneo puo' attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello e' necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello e' necessario aver conseguito la Laurea specialistica.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica.
4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative delle quali sia stato possibile individuare l'esigenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo, l'impostazione dei Regolamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
5. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master interuniversitari, di primo e di secondo livello.
6. I Corsi post lauream possono essere attivati, ai sensi anche del DM 509/99, dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

ARTICOLO 17
Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facolta', ammissione a prove
singole

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Universita' e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio Didattico del Corso di Studio di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti e l'indicazione dell'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
2. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Universita' italiane o estere e' determinato dai Consigli dei Corsi di studio.
3. I Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione.
4. I cittadini italiani, anche se gia' in possesso di titolo di Laurea o di Laurea specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Universita' estere,possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dal Consiglio Di Amministrazione, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio, di ogni livello, presenti in Ateneo, nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione.

ARTICOLO 18
Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facolta', nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico.
2. Il Consiglio di Facolta' puo' deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc.).
3. Il Consiglio di Facolta' delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio e' disciplinato dall'art. 26, comma 11.

ARTICOLO 19
Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
2. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame e per i quali andra' indicato il relativo settore scientifico-disciplinare, i Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. Un corso di insegnamento puo' essere articolato in piu' moduli. In tal caso la prova di verifica sara' unica e dovra' accertare il profitto degli studenti per ciascun modulo previsto.
4. I corsi di insegnamento, di qualsiasi tipologia e durata, potranno essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra) ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di piu' Docenti e/o Ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici.
5. Le Strutture didattiche competenti possono approvare che uno o piu' insegnamenti siano mutuati da altra Facolta', previo assenso della stessa, sentito il/i docente/i.
6. I Docenti e i ricercatori sono considerati titolari della/delle discipline il cui insegnamento viene loro affidato annualmente dalla Facolta', indipendentemente dalla tipologia e dalla durata di esso. Gli stessi possono essere annualmente incaricati, per affidamento o per supplenza retribuita, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, della titolarita' di altri insegnamenti.

ARTICOLO 20
Esami e verifiche del profitto

1. I Regolamenti didattici stabiliscono la tipologia delle prove di verifica che certificano il superamento del corso da parte dello studente e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove si svolgono con modalita' frontale e possono consistere in esami (orali o elaborati), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.), atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame e' di diciotto trentesimi. Come previsto dall'art. 7, comma 5, la Commissione puo', all'unanimita', concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
3. La valutazione del profitto, in occasione degli esami, puo' tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica in presenza o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente; in caso di verifiche in itinere per via telematica saranno messe in atto procedure tese a garantire l'identita' dello studente all'atto della verifica.
4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, previo il riconoscimento del candidato, come gli esami, a conclusione del corso o entro limiti temporali specificamente previsti dall'Ordinamento didattico e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneita'".
5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Qualora i Regolamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di piu' attivita' didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse.
7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali e' di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo e' un altro Docente o Ricercatore del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia o, ove necessario, altro docente al quale la Facolta' riconosca le competenze necessarie, I cultori della materia devono essere in possesso da almeno tre anni di Laurea specialistica o di Laurea, conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del D.M. 509/99 e sono nominati dal Preside, su richiesta del titolare del corso e in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facolta'.
8. Il verbale di esame e' firmato da tutti i membri della Commissione giudicatrice. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, alla Segreteria Studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame.
9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potra' essere anticipata.
10. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potra' sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticita' e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento degli Studi.

ARTICOLO 21
Studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previste dall'Ordinamento del suo Corso e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Lo studente fuori corso deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati dal Consiglio Didattico di Corso di Studio interessato. In caso contrario, le attivita' formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non piu' attuali e i crediti acquisiti non piu' adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso frequentato, su deliberazione del predetto Organo ed ove siano trascorsi almeno otto anni dal loro conseguimento. Il Consiglio di Corso di Studio provvede a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
3. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso, qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'Ordinamento per otto anni accademici consecutivi, salvo specifica richiesta di riattivazione della carriera precedentemente percorsa, previa valutazione ed autorizzazione del Consiglio Didattico competente.
4. Si considera ripetente lo studente fuori corso che non abbia adempiuto agli obblighi di frequenza on-line delle lezioni di almeno tre corsi di studio e superato le prove di verifica di almeno due corsi.
5. Il Consiglio Didattico di Corso di Studio puo' definire a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.
6. Lo studente ripetente e' tenuto, di norma, a conseguire nuovamente le attivita' formative previste dal Regolamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualita' di ripetente), allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica che mancano al completamento della sua carriera formativa.
7. Lo studente ha facolta', in ogni momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e a immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso. Di norma, in tale caso, i risultati della precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, non potranno essere utilizzati per il nuovo Corso.
8. Agli iscritti a Corsi di Specializzazione o Master che siano ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca, sia presso la stessa, sia presso altra Universita', si applicano le normative vigenti (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398).

ARTICOLO 22
Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

1. I docenti devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento on-line degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso.
Il professore e il ricercatore di ruolo sono tenuti a svolgere, in qualsivoglia tipologia di corso di studio, compresi i corsi di dottorato di ricerca e la formazione continua, almeno 120 ore complessive di attivita' didattica. Restano fermi i limiti minimi posti dal DPR 382/1980, con particolare riferimento al regime di impegno a tempo pieno ovvero definito.
2. La Facolta', su proposta dei Consigli Didattici di Corso di Studio, provvede all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il Calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
3. I Docenti e i Ricercatori devono presentare all'approvazione del Consiglio Didattico di Corso di Studio, entro i tempi stabiliti dalla Facolta', i contenuti degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi titolo incaricati e i programmi degli esami previsti.
4. Ciascun Docente provvede alla compilazione del Registro telematico delle attivita' didattiche. Il Registro dovra' essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside. e dovra' essere inoltrato al Preside entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Preside verifichera' quindi che le ore di attivita' didattica dichiarate siano state pari al numero minimo di ore previsto dal Regolamento, apporra' il visto di presa visione del Registro e ne curera' la conservazione nell'archivio della Facolta'. E' compito del Preside segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Docenti che non provvedono ad espletare tali obblighi.
6. Nei casi in cui la prova finale di un Corso di studio preveda l'elaborazione di una tesi, i Docenti che fanno parte del Consiglio Didattico interessato assegneranno le tesi sulla base di criteri fissati dai Regolamenti didattici di Facolta'. Le tesi saranno svolte dagli studenti sotto la tutela scientifica di un docente in qualita' di relatore.

ARTICOLO 23
Promozione e pubblicita' dell'offerta didattica

1. L'Ateneo cura l'integrale diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica e ai procedimenti organizzativi.
2. I contenuti e le scadenze di tutte le attivita' didattiche organizzate dalle Facolta', come il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo.
4. L'Ateneo pubblica sul proprio sito il Manifesto di Facolta' e la Guida dello Studente, entro termini prefissati.
5. L'Ateneo pubblica sul proprio sito, a cura della Segreteria studenti, una Guida pratica per gli studenti contenente informazioni sugli adempimenti amministrativi necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di studio.
6. L'Ateneo pubblica sul proprio sito, a cura del Servizio di Ateneo di cui all'art. 12, comma 2, una Guida ai Servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

ARTICOLO 24
Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio e' conferito a seguito di prova finale, Il Regolamento didattico di Facolta' disciplina:

a) le modalita' della prova, comprensiva in ogni caso della
discussione, dinanzi ad un'apposita commissione, di un elaborato
scritto; b) le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tenere conto
dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di
studio, dei tempi e delle modalita' di acquisizione dei crediti
formativi, delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti
e sulla prova finale, nonche' di ogni altro elemento giudicato
rilevante.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dal relativo Regolamento didattico.
3. Lo svolgimento delle prove finali e' pubblico.
4. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento puo' prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entita', il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.
5. Per il conseguimento della Laurea specialistica, il Regolamento deve prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Il Regolamento didattico fissa il termine per la trasmissione della tesi alla Segreteria di Facolta'.
6. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside di Facolta' e sono costituite da almeno cinque componenti di cui almeno due incardinati nell'universita' telematica. Almeno un componente della commissione deve essere un Professore di prima fascia. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio Didattico di Corso di Studio interessato o da un Professore designato dal Preside.
7. Nei Corsi di studio interfacolta' la Commissione giudicatrice della prova finale sara' costituita da docenti delle diverse Facolta' interessate.
8. La votazione della prova finale e' espressa in centodiecesimi. La Commissione, all'unanimita', puo' concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodiecesimi.
9. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari, espressamente previsti dal Regolamento di Facolta'.
10. Le modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 2, comma 8, sono regolate dalle convenzioni appositamente stipulate.

TITOLO III
Diritti e doveri degli studenti

ARTICOLO 25
Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e le modalita' di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, la documentazione da predisporre e le contribuzioni da versare, nel Manifesto degli studi e nella Guida prevista dall'art. 23, comma 5, nonche' negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.
2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio (diversi dai Corsi di Dottorato di Ricerca) vengono deliberate dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Facolta' interessato e sono comunicate per tempo agli studenti, nelle forme previste dal comma precedente.
3. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticita' previste dai Regolamenti didattici devono essere comunicate agli studenti nella forme previste dal comma 1.
4. Chi e' gia' in possesso di Laurea o di Laurea specialistica e intenda conseguire ulteriore titolo di studio del medesimo livello puo' chiedere al Preside di Facolta' l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Le domande saranno valutate dal Consiglio Didattico interessato, che proporra' al Consiglio di Facolta' le eventuali delibere in proposito.
5. Lo studente non puo' iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio, nella stessa o in altra Universita'. La contemporaneita', comunque rilevata, comporta la decadenza dello studente da uno dei due corsi di studio.

ARTICOLO 26
Certificazioni

1. Le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti sono rilasciate dall'Ateneo, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle Leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 509/99, le Segreteria studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il certificato, potra' essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese. Rilascia, altresi', certificazioni relative alla carriera, anche parziale dello studente, con l'attestazione degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

ARTICOLO 27
Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle carriere di studio e' di competenza del Rettore il quale determina, coadiuvato dal Senato Accademico, le modalita' e gli strumenti previsti dalla Carta dei servizi predisposta dall'Ateneo ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate".
2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle Strutture didattiche competenti.
3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

TITOLO IV
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 28
Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. In allegato al Regolamento didattico di Ateneo sono acclusi l'elenco delle Facolta' e gli Ordinamenti didattici di tutti i Corsi di Studio istituiti presso l'Ateneo.
2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed e' approvato dal Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato.
3. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento e' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

ARTICOLO 29
Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Facolta' o di altre Strutture didattiche competenti ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validita' dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.

Proposta di corso di laurea on-line, classe 13, indirizzo archeologico/storico-artistico

CORSO DI LAUREA IN STORIA E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E STORICO-ARTISTICO

Domanda di formazione

Da alcuni decenni si riscontra nella societa' una sempre crescente sensibilita' nei confronti dei beni culturali. Tale fenomeno, in continuo sviluppo, non riguarda solo l'aspetto conoscitivo della storia della nostra civilta', ma ha anche importanti ricadute economiche e occupazionali. Ne consegue l'esigenza di formare una classe di figure professionali in grado in coniugare le conoscenze teoriche e metodologiche con le competenze operative nei settori della conservazione, della valorizzazione e della diffusione delle conoscenze.

Obiettivi formativi
Il corso di laurea si propone di formare personale che possa operare nella tutela e nella valorizzazione dei Beni culturali, di ambito sia archeologico che storico-artistico, con una copertura cronologica dall'antichita' all'arte contemporanea.
Gli studenti, durante il percorso formativo acquisiranno competenze specifiche di carattere storico-metodologico e tecnico-operativo, con particolare attenzione alla restituzione dei contesti in cui collocare il bene culturale. Inoltre verranno forniti gli strumenti conoscitivi ed interpretativi propedeutici alla formazione specialistica nell'ambito dei beni culturali archeologici e storico-artistici.
Il corso di studio, infatti, mira alla formazione di operatori dei beni culturali in possesso di conoscenze specifiche nei settori dell'archeologia e della storia dell'arte, affiancando alla competenza teorica una specifica capacita' di intervento nella conservazione e valorizzazione del bene culturale.

Profilo scientifico-professionale del corso
Il corso ha come compito fondamentale quello di formare personale che possegga:

- conoscenze di base fondamentali nelle discipline archeologiche,
storiche, demoantropologiche, di storia del paesaggio, nonche'
conoscenze di base inerenti la legislazione per la tutela dei Beni
Culturali; - sufficiente familiarita' con le metodologie dell'indagine
archeologica e della ricerca storico-artistica; - capacita' di utilizzare gli strumenti fondamentali per la ricerca
archeologica e storico-artistica; - sufficienti competenze operative nella ricerca sul terreno e nelle
indagini di laboratorio sui materiali; - capacita' di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di
autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. - fondamenti di iconografia e iconologia; - modalita' tecniche ed esecutive dell'opera d'arte; - storia e teoria del restauro;

I laureati saranno in grado di elaborare testi scritti e di utilizzare i principali strumenti informatici di gestione dei dati e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.
Avranno acquisito inoltre una buona formazione di base nei vari settori complementari dei beni culturali.
Saranno in grado di utilizzare in forma scritta e orale almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

Sbocchi professionali

I laureati:

- potranno collaborare con gli organi preposti alla tutela, gestione
e valorizzazione del territorio (Soprintendenze Archeologiche e
Soprintendenze ai Beni Architettonici Artistici Ambientali e
Storici, Enti pubblici e privati, locali e nazionali, societa' di
servizi); - potranno svolgere, in collaborazione con le Soprintendenze
archeologiche, Soprintendenze per i beni artistici e storici,
Soprintendenze ai Beni architettonici e ambientali, cattedre
universitarie, indagini mirate o legate ad interventi di emergenza,
in occasione di lavori di pubblica utilita'; - saranno in grado di collaborare fattivamente con le medesime
istituzioni alla realizzazione di carte archeologiche, di
schedature territoriali, di mostre, di percorsi culturali.

I crediti acquisiti saranno riconosciuti nei seguenti corsi di laurea specialistica:

Classe 2: Archeologia Classe 12: Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico Classe 95: Storia dell'arte

Criteri di accesso e rilevamento di debiti formativi
Possono essere iscritti al corso i diplomati delle scuole secondarie italiane e straniere (previa verifica di equipollenza del titolo di studio), con nozioni di almeno una lingua dell'Unione Europea, provenienti preferibilmente dai percorsi formativi previsti dai licei classici, scientifici, artistici, pedagogici; dagli istituti d'arte e dagli istituti tecnici per il turismo. Gli studenti provenienti da altri indirizzi di studio concorderanno le modalita' di accesso con i docenti del corso.
Gli studenti che evidenzieranno lacune, dovranno colmare i corrispondenti debiti formativi, seguendo appositi corsi a credito zero o svolgendo apposite attivita'.
Per agevolare il rapporto docente-studente, vista anche la natura peculiare del corso, verra' istituita la figura del tutor, che seguira' lo studente in tutte le fasi del percorso formativo.
Per quanto riguarda le "Altre attivita' formative" (30 CFU complessivi) si precisa che trattasi di crediti non acquisibili on-line, in quanto derivanti da partecipazione obbligatoria a workshops, stages ed attivita' pratiche di tirocinio.

Prova finale

preparazione di un elaborato scritto in ima delle discipline appartenenti ad uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari: L-ANT/01 Preistoria e protostoria; L-ANT/04- Numismatica; L-ANT/06-Etruscologia e antichita' italiche; L-ANT/07- Archeologia classica; L-ANT/08-Archeologia cristiana e medievale; L-ANT/10- Topografia; L-ART/01- Storia dell'arte medievale; L-ART/02-Storia dell'arte moderna; L-ART/03-Storia dell'arte contemporanea; L-ART/04- Museologia e critica artistica e del restauro; L-ART/05- Musicologia e storia della musica.

Crediti Formativi Universitari

L'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente e' il Credito Formativo Universitario. Per acquisire in credito sono necessarie 25 ore di lavoro comprensive di ore di lezione on-line, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminario e di altre attivita' formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attivita' formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, ecc.).
Il Corso di Laurea non prevede la ripartizione in anni, non essendoci propedeuticita' prestabilite; resta fermo che lo studente puo' acquisire circa 60 CFU in ogni anno accademico.
Il Corso di Laurea e' articolato in insegnamenti modulari autosufficienti valutabili tra 2 e 8 CFU.
Gli insegnamenti ai quali e' attribuito un numero di crediti inferiore a 8 sono stati inseriti per il pieno rispetto della tabella ministeriale che regola la Classe delle lauree triennali XIII; il relativamente elevato numero di insegnamenti impartiti risponde tuttavia alla complessa articolazione scientifica e metodologica delle Scienze dei beni culturali, che in questo specifico percorso formativo coprono un arco cronologico che spazia dalla Protostoria all'Arte contemporanea.
La specificita' delle discipline trattate e la loro profonda interconnessione consentono allo studente di seguire i singoli corsi senza alcuna propedeuticita' e quindi di elaborare con relativa autonomia il proprio percorso formativo purche' rientri nei criteri del regolamento didattico.

==================================================================== Attivita' Ambiti Settori scientifico- CFU Tot. formative disciplinari disciplinari CFU --------------------------------------------------------------------
Di base Discipline ICAR/15-Architettura 2 26
dell'ambiente del paesaggio
e della
natura --------------------------------------------------------------------
Letteratura L-FIL-LET/10- 4
italiana Letteratura italiana
L-FIL-LET/11-
Letteratura italiana
contemporanea --------------------------------------------------------------------
Discipline L-ANT/02-Storia greca 4
storiche --------------------------------------------------------------------
L-ANT/03- Storia romana 6 --------------------------------------------------------------------
M-STO/01-Storia 6
medievale --------------------------------------------------------------------
M-STO/02- Storia 4
moderna --------------------------------------------------------------------
Totale attivita' formative 26
di base -------------------------------------------------------------------- Caratteriz- Legislazione IUS/10- Diritto 4 zanti dei beni amministrativo
culturali --------------------------------------------------------------------
Discipline ICAR/19 -Restauro 4
geologiche ICAR/17- Disegno
ingegneristiche
e architetto-
niche --------------------------------------------------------------------
Discipline CHIM/12- Chimica 4
chimiche dell'ambiente e dei
beni culturali --------------------------------------------------------------------
Discipline FIS/07 Archeometria 4
fisiche --------------------------------------------------------------------
Beni archivi- M-STO/08 - Archivi- 4
stici e librari stica, bibliografia
e biblioteconomia --------------------------------------------------------------------
Beni L-ART/07 - Storia della 4
musicali, cine- musica
matografici L-ART/06 - Cinema,
e teatrali fotografia e televi-
sione
L-FIL-LET/09 - Filo-
logia e linguistica
romanza --------------------------------------------------------------------
Beni storico-
artistici
e archeologici L-ANT/06 - Etruscologia 4 ------------------------------- e antichita' italiche
L-ANT/06 - Civilta'
dell'Italia preromana --------------------------------------------------------------------
L-ANT/07-Archeologia e 12
storia dell'arte greca
e romana --------------------------------------------------------------------
L-ANT/08-Archeologia 12
cristiana e medievale --------------------------------------------------------------------
L-ANT/09 - Topografia 4
antica --------------------------------------------------------------------
L-ART/01-Storia 12
dell'arte medievale --------------------------------------------------------------------
L-ART/02-Storia 12
dell'arte moderna --------------------------------------------------------------------
L-ART/03-Storia 12
dell'arte contemporanea --------------------------------------------------------------------
L-ART/04 - Museologia e 12
critica artistica e del
restauro --------------------------------------------------------------------
Beni demoetnoan- M-GGR/01-Geografia 4
tropologici M-DEA/01-Discipline
e ambientali demoetnoantropologiche -------------------------------------------------------------------- Totale attivita' caratterizzanti 96 --------------------------------------------------------------------
Affini o Tecnologie dei GEO/08-Geochimica e 4
integrative beni culturali vulcanologia
------------------------------
BIO/08 Antropologia 4 --------------------------------------------------------------------
Civilta' L-FIL-LET/02- 4
antiche e Letteratura greca
medievali --------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/04- 4
Letteratura latina --------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/07- Civilta' 4
bizantina --------------------------------------------------------------------
L-FIL-LET/08 - 8
Letteratura latina
medievale umanistica -------------------------------------------------------------------- Totale attivita' affini o integrative 28 -------------------------------------------------------------------- A scelta dello 10 studente -------------------------------------------------------------------- Altre (art. 10, -Informatica 2CFU 10 comma1, -Lingua inglese e/o lettera f) francese 4CFU
-Lingua tedesca e/o
spagnola
4CFU -------------------------------------------------------------------- Prova finale Prova finale 6 --------------------------------------------------------------------
Lingua
straniera 4 -------------------------------------------------------------------- Totale altre attivita' formative 30 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- TOTALE
180 --------------------------------------------------------------------

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TELEMATICO IN ECONOMIA E
MANAGEMENT DEI SERVIZI SANITARI

CLASSE 17

1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATI VI

All'interno dell'Ateneo telematico "Leonardo da Vinci" e' istituito il Corso di Laurea in Economia e Management dei Servizi sanitari, di seguito denominato CLEMSS, della durata di 3 anni accademici il cui ciclo didattico e' articolato in semestri. I laureati in Economia e Management dei Servizi Sanitari dovranno:

- possedere una buona preparazione interdisciplinare di base di
carattere economico generale, economico aziendale, giuridico,
matematico-statistico ed epidemiologico; - sviluppare un approfondimento delle specificita' della
programmazione, dell'economia e della gestione delle organizzazioni
sanitarie, ivi compresa la gestione delle risorse umane; - possedere un'adeguata conoscenza delle applicazioni
economico-finanziarie della matematica per poter valutare al meglio
i progetti di investimento sanitari, il cash-flow derivante dalla
cartolarizzazione delle strutture ospedaliere, nonche' i rischi e
le opportunita' legate alle nuove fonti di finanziamento che si
prospettano nel futuro scenario della sanita' italiana; - acquisire un'adeguata preparazione dei metodi e delle tecniche
della statistica sanitaria e dell'igiene generale ed applicata,
recependo altresi' le basi della legislazione sanitaria di
riferimento.

In aggiunta agli obiettivi di apprendimento definiti in termini di conoscenze, i laureati in Economia e Management dei Servizi Sanitari dovranno conseguire obiettivi di apprendimento definiti in termini di capacita' e comportamenti. Tra i primi rientrano le capacita' professionali, le capacita' di autoapprendimento e autovalutazione, le capacita' trasversali relazionali e di team-leadership; tra i secondi il comportamento deontologico e la sensibilita' alla responsabilita' sociale delle organizzazioni sanitarie.
I laureati del Corso di Laurea in Economia e Management dei Servizi Sanitari potranno svolgere attivita' professionali in aziende sanitarie ed organizzazioni di politica sanitaria, nell'ambito di enti di ricerca e di formazione, nonche' nella pubblica amministrazione. Fra i molteplici sbocchi professionali fruibili vanno almeno segnalati i seguenti: mansioni di carattere amministrativo, finanziario, organizzativo e di controllo da svolgersi presso aziende sanitarie e/o aziende ospedaliere. Tali incarichi possono essere altresi' svolti in veste di consulente, o all'interno di organismi gestori di servizi dati affidati in esternalizzazione. Un ulteriore sbocco e' rappresentato dal proseguimento degli studi in maniera proficua e approfondita in corsi di lauree specialistiche e corsi post-laurea (Master di I e II livello), oltre che l'accesso al sostenimento dell'esame di Stato, previsto per i laureati della classe 17.

2. AMMISSIONE AL CORSO E FREQUENZA

Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Economia e Management dei Servizi Sanitari gli studenti che siano in possesso, alla data stabilita quale termine ultimo per le iscrizioni annuali, del Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale o di titolo estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. Possono altresi' essere ammessi al Corso di Laurea in Economia e Management dei Servizi Sanitari gli studenti che siano in possesso, alla data stabilita quale termine ultimo per le iscrizioni annuali, di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale, ferma restando la valutazione del Consiglio di corso di laurea per l'individuazione di eventuali debiti formativi.
Le domande relative alle ammissioni devono essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno.

3. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI.

In ottemperanza alle norme applicative della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore, gli studi compiuti presso altre sedi universitarie della U. E. e dei Paesi Extracomunitari, nonche' i crediti conseguiti presso le stesse, sono riconosciuti con delibera del Consiglio del Corso di Laurea previo esame del curriculum, dei programmi dei corsi certificati dalle Universita' di origine, nonche' di documentata certificazione, ed in casi specifici puo' subordinare l'accettazione delle pratiche di trasferimento ad un'acconcia prova di ammissione.
Il Consiglio di Corso di Laurea e' chiamato inoltre a pronunciarsi, per ciascun anno accademico, sul riconoscimento dei crediti acquisiti dal personale delle amministrazioni pubbliche in particolar modo operanti, direttamente e indirettamente, nell'ambito dell'erogazione dei servizi socio-sanitari.
Si precisa, inoltre, che i crediti acquisiti nel CLEMSS saranno integralmente riconosciuti nel Corso di Laurea in Economia e Management della Facolta' di Scienze Manageriali dell'Universita' Gabriele d'Annunzio.

4. DIDATTICA TUTORIALE

Il CLEMSS prevede la figura del Tutor con il preciso compito di agevolare l'acquisizione di conoscenze, abilita', modelli comportamentali, ovvero l'acquisizione di competenze utili all'esercizio delle attivita' lavorative.
Il Consiglio di Corso di Laurea nomina i Tutor fra i propri docenti e ricercatori. Su proposta del titolare dell'insegnamento, puo' incaricare annualmente, per lo svolgimento del compito di tutor, anche personale di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico, ovvero avente specifica esperienza e conoscenza operativa nelle materie del settore formativo considerato.

5. RECUPERO CARRIERA DA RINUNCIA E DECADENZA

In applicazione dell'art. 24, commi 5 e 9, del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente decaduto o che ha rinunciato alla propria carriera formativa puo' in qualsiasi momento decidere di proseguire gli studi intrapresi e/o immatricolarsi di nuovo al CLEMSS. In tale caso i risultati della sua precedente carriera (esami superati, crediti acquisiti) potranno essere utilizzati nuovamente, previa conforme deliberazione del Consiglio.

6. CREDITI FORMATIVI

L'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente e' il Credito Formativo Universitario. Per acquisire un credito sono necessarie 25 ore di lavoro comprensive di ore di lezione on-line, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminario e di altre attivita' formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attivita' formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, ecc.).
La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' cosi' determinata:

- per i corsi di lezione nella misura di 4/5;
- per i laboratori nella misura di 1/2.
La valutazione del profitto e' espressa con votazione in trentesimi per gli esami ed in centodecimi per la prova finale, con l'eventuale lode.
Il carico di lavoro medio svolto in un anno dallo studente a tempo pieno corrisponde a 60 CFU.
7. ATTIVITA' FORMATIVE E PROVE DI VERIFICA DEL PROFITTO
Nell'ambito del CLEMSS ci si avvale delle seguenti attivita' formative:

- corsi di lezione on-line;
- laboratori on-line;
- tirocini.

Il responsabile di ciascuna attivita' formativa indica all'inizio della medesima le modalita' di verifica del profitto.
Le prove di verifica del profitto, esami ed altre prove, accertano l'adeguata preparazione degli studenti al fine dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle varie attivita' formative. Le prove di verifica del profitto si svolgono in tre sessioni annuali: estiva, autunnale e straordinaria.
In ciascuna sessione lo studente puo' sostenere esami senza limitazione nel numero.
In sede di programmazione annuale della didattica, il Consiglio di Corso di Laurea delibera in merito ai calendari accademici.
L'esito dell'esame e' verbalizzato con votazione espressa in trentesimi ed e' registrato nella carriera dello studente, tenuta dalla Segreteria di Ateneo.
Le votazioni da 18 a 30 trentesimi consentono allo studente l'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi.
La Commissione d'esame puo' attribuire la lode al candidato cui ha assegnato trenta trentesimi. Sul libretto universitario sono riportati tutti gli esami superati con acquisizione di crediti. I cittadini italiani, anche se gia' in possesso di titoli di Laurea, o di Laurea Specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di Laurea presso Universita' estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il CLEMSS, nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne regolare attestazione, utilizzabile per scopi professionali o concorsuali.

8. PROVE FINALI

La prova finale consiste nella predisposizione e discussione, sotto la supervisione e con l'assistenza di un docente o del tutor da questi designato, di una relazione scritta relativa all'attivita' di tirocinio o ad un progetto assegnato, ovvero di un elaborato scritto su un tema concordato con il medesimo relatore.
Per presentare la prova finale alla valutazione della Commissione giudicatrice lo studente deve aver gia' acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea al netto di quelli da conseguire con lo svolgimento della prova finale.
Lo studente deve consegnare in Segreteria il modulo di assegnazione dell'argomento della prova finale compilato e firmato dal relatore.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio delibera in merito al calendario per la presentazione delle domande di iscrizione alle sessioni di laurea.
A seguito di verifica del profitto, un'apposita Commissione presieduta dal relatore esprime il giudizio di idoneita' dell'elaborato ai fini della presentazione per la prova conclusiva, verbalizzandone l'esito e trasmettendo il verbale in Segreteria di Ateneo.
Entro tre giorni dalla data di verbalizzazione e non oltre il decimo giorno antecedente la prova conclusiva lo studente e' tenuto a depositare in Segreteria di Ateneo l'elaborato firmato dal relatore ed il libretto degli esami.
Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Presidente del Corso di Laurea e sono composte da almeno sette membri. Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima fascia e, di norma, almeno 2/3 della Commissione devono essere formati da professori e/o ricercatori universitari. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea interessato o da un Professore di prima fascia, scelto dal Preside. La valutazione conclusiva e' espressa in centodecimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione di valutazione della prova finale.
Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei punti, con giudizio positivo assegnato alla prova finale.
La valutazione della prova conclusiva e l'assegnazione del voto finale tengono conto delle valutazioni conseguite nelle attivita' formative precedenti, in particolare della media ponderata delle votazioni espresse in trentesimi, rapportata in centodecimi, cui e' possibile aggiungere:

- fino ad un massimo di quattro punti per la valutazione delle
attivita' formative non valutate in trentesimi e per gli altri
elementi rilevanti nel curriculum dello studente, compresi i tempi
e le modalita' di acquisizione dei crediti formativi universitari; - fino ad un massimo di sei punti per il lavoro finale, avuto
riguardo alla complessita' delle tematiche trattate, alla
profondita' dell'analisi svolta, alla congruita' delle conclusioni
tratte.

Qualora il voto finale sia centodieci, la commissione all'unanimita' puo' concedere la lode.
La media e' calcolata secondo il metodo della media aritmetica ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello studente. La ponderazione e' effettuata considerando il peso in crediti degli insegnamenti.
Ai fini del calcolo della media non e' attribuita alcuna particolare valutazione alle lodi, che invece possono essere prese in considerazione in sede di prova finale di laurea.
I risultati delle attivita' formative cui non corrispondono votazioni espresse in trentesimi non entrano nel calcolo della inedia, ma possono essere valutati ai fini della determinazione della votazione finale di laurea.
Agli esami convalidati di studenti provenienti da altre universita' italiane e' assegnata la votazione dell'universita' di provenienza.
Agli esami sostenuti in altre universita' italiane e comunitarie in regime di convenzione, nell'ambito di programmi scambi nazionali e internazionali, o in qualita' di free mover, eassegnata la votazione dell'universita' sede d'esame; le relative votazioni, quando espresse con altre scale numeriche o letterali, sono convertite in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza.
In tutti gli altri casi gli esami sono convalidati senza votazione.

9. PIANI DI STUDIO E PROPEDEUTICITA'

Nell'ambito dello stesso anno di corso del CLEMSS non vi sono obblighi di propedeuticita'.
Il piano di studi del CLEMSS prevede attivita' formative per 180 crediti complessivi cosi' ripartiti:

18 insegnamenti obbligatori 145 CFU

2 insegnamenti a scelta 12 CFU

Lingue straniere 6 CFU

Laboratori 14 CFU

Prova finale 3 CFU

10. PIANO DI STUDI

Corso di Laurea in Economia
e Management dei Servizi Sanitari
1 Semestre

SECS-P/07 Management & Governance 8 1 M-PSI/06 Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni 8 2 SECS-5/06 Matematica per le applicazioni
economiche e finanziarie 8 3
Lingua Straniera I 4
Laboratorio di informatica sanitaria 2 Totale 30

2 Semestre SECS-S/05 Statistica dei servizi sociali e sanitari 8 4 SECS-P/01 Economia Politica 8 5 IUS-01/09 Istituzioni di diritto 8 6
Lingua straniera II 2
Laboratorio di abilita' all'auto-
apprendimento e all'autovalutazione 2
Laboratorio di team-leadership 2 Totale 30

3 Semestre SECS-P/07 Modelli manageriali in situazioni
di quasi-mercato 8 7 SECS-P/02 Politica economica e sistemi sanitari 8 8 IUS-10 Legislazione sanitaria 9 9
Laboratorio di logica
e di tecniche mentali 2
Laboratorio di bioetica 3 Totale 30

4 Semestre

SECS-P/07 Metodologie e determinazioni
quantitative per il management 8 10 SECS-P/13 Gestione e certificazione della qualita' 8 11 SPS/09 Sociologia dell'organizzazione sanitaria 8 12
Corso di insegnamento a scelta
dello studente * 6 13 Totale 30

5 Semestre

SECS-P/07 Economia e Management
delle aziende sanitarie 10 14 SECS-P/03 Economia sanitaria 8 15 MED/42 Igiene ed epidemiologia 6 16
Corso di insegnamento
a scelta dello studente * 6 17 Totale 30

6 Semestre

SECS-P/01 Tecniche di Valutazione costi-benefici
e costi-efficacia in Sanita' 8 18 SECS-P/10 Gestione delle risorse umane 8 19 SECS-P/07 Contabilita', Bilancio e Revisione
delle aziende sanitarie 8 20
Laboratorio di abilita' relazionali 3
Prova finale 3 Totale 30

Totale generale 180 20
cF esami

11. NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel regolamento didattico dell' Ateneo telematico "Leonardo da Vinci", al Decreto Ministeriale n.509/99, ed al Decreto Interministeriale 17 aprile 2003.
ALLEGATO

Tabella di conformita' ai decreti ministeriali sulle classi

==================================================================== Tipologia Ambiti Attivita' formative CFU CFU delle disciplinari dell' min. attivita' ordin. della formative didat- classe
tico -------------------------------------------------------------------- Di base Economico SECS-P/01 Economia Politica 16 11
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/05 Econometria
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/12 Storia economica
-----------------------------------------------------------
Statistico- SECS-S/06 Metodi matematici 8 5
matematico dell'economia e
delle scienze
attuariali e
finanziarie
SECS-S/01 Statistica
-----------------------------------------------------------
Giuridico IUS/01 Diritto privato 5 5
-----------------------------------------------------------
SECS-P/07 Economia aziendale 8 6
SECS-P/11 Economia degli
Aziendale intermediari
finanziari
SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese -------------------------------------------------------------------- Caratte- SECS-P/07 Economia aziendale 34 25 rizzanti SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese
SECS-P/11 Economia degli
intermediari
finanziari
-----------------------------------------------------------
Statistico- SECS-S/01 Statistica 8 18
matematico SECS-S/03 Statistica economica
SECS-S/06 Metodi matematici
dell'economia e del-
le scienze attuarla-
li e finanziarie
-----------------------------------------------------------
Giuridico IUS/05 Diritto 12 12
dell'economia
IUS/12 Diritto tributario
IUS/09 Istituzioni di
diritto pubblico
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/10 Diritto
amministrativo
IUS/07 Diritto del lavoro -------------------------------------------------------------------- Affini o Discipline SECS-P/01 Economia politica 8 18 integra- economiche SECS-P/02 Politica economica tive SECS-P/03 Scienza delle
finanze
---------------------------------------------------
Discipline SECS-P/09 Finanza aziendale 8
economico- SECS-P/10 Organizzazione
gestionali aziendale
---------------------------------------------------
Cultura SECS-S/04 Demografia 16
scientifica, SECS-P/13 Scienze
tecnologica merceologiche
e giuridica SECS-P/04 Storia del pensiero
economico
SECS-S/05 Statistica sociale
---------------------------------------------------
SPS/07 Sociologia generale 16
Formazione M-PSI/06 Psicologia del
interdi- lavoro e delle
sciplinare organizzazioni
SPS/09 Sociologia dei
processi economici
del lavoro
MAT/09 Ricerca operativa
M-FIL/03 Filosofia morale --------------------------------------------------------------------

==================================================================== Di sede MED/42 Igiene generale ed applicata 14
MED/02 Storia della medicina
MED/43 Medicina legale
MED/44 Medicina del lavoro
SECS-P/01 Tecniche di valutazione
costi-benefici e costi-
efficacia in Sanita' -------------------------------------------------------------------- A scelta dello 12 9 studente -------------------------------------------------------------------- Prova finale 3 9 Lingua 6 straniera -------------------------------------------------------------------- Altre Laboratorio di informatica sanitaria 2 10 (art.10,comma Laboratorio di abilita' relazionali 2 1, lettera 1) Laboratorio di abilita' all'autoap-
prendimento e all'autovalutazione 3
Laboratorio di bioetica 3
Laboratorio di logica
e di tecniche mentali 2
Laboratorio di team-leadership 2 -------------------------------------------------------------------- TOTALE 180 118 --------------------------------------------------------------------

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA ON LINE

FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI EDUCATIVE

1. Denominazione del corso di studi Formazione alle professioni educative

2. Classe di appartenenza Classe 18 - Scienze dell'educazione e della formazione

3. Obiettivi formativi

Il corso on line e' indirizzato a diplomati che intendono acquisire competenze certificate nelle professioni educative, a laureati neo-assunti nella scuola, ai quali l'Amministrazione chiede una "formazione" adeguatamente certificata, o insegnanti in servizio per i quali l'aggiornamento professionale costituisce non solo un "diritto-dovere" (art. 7 DPR 419 del 31-5-74) ma anche un requisito per accedere ad incentivi economici e di carriera. Gli obiettivi formativi del corso, quindi, si esprimono in termini di prima formazione e di formazione in servizio, spesso frustrata da problemi di frequenza dei tradizionale corsi in presenza.
A tutti costoro si intende offrire un corso on line sulla Formazione alle professioni educative, completo di materiali didattici, test di ingresso e di autovalutazione, moduli di verifica delle conoscenze, assistenza professorale mediante una casella di posta elettronica dedicata. La formazione proposta investe prevalentemente, ma non solo, le competenze trasversali delle professioni educative, cioe' quei saperi di carattere pedagogico, didattico, psicologico e socio-educativo, costituenti la struttura portante delle figure professionali che rappresentano la mission del corso stesso, al di la' delle specifiche determinazioni.
Il curriculum prevede adeguate conoscenze linguistiche ed informatiche.

4. Organizzazione del corso

La tipologia di massima dei materiali formativi strutturati comprende: ?) prove strutturate di valutazione delle competenze di ingresso (prerequisiti) dei destinatari; ?) moduli organizzati in forma di ipertesto (testo scritto, immagini, grafici, documentazione scientifica e didattica, links di collegamento ad ulteriori approfondimenti, glossari, repertori bibliografici, altro) e differenziati/abili sulla base delle accertate competenze di ingresso dei destinatari; ?) prove strutturate di valutazione formativa e sommativa. E' inoltre prevista la creazione di una o piu' "classi virtuali", per la realizzazione di altrettante "comunita' di pratiche", al fine di perseguire un duplice obiettivo: I) instaurare ed incrementare l'interazione orizzontale e verticale tra i soggetti in apprendimento; II) approfondire il merito delle tematiche proposte. La "classe virtuale" e' finalizzata, tra l'altro, allo sviluppo delle attivita' formative basate sull'interattivita' con i docenti/tutor e/o con gli altri studenti, di cui all'art. 3, comma, 1 punto a) del DM 17-4-03.
Per quanto riguarda l'infrastruttura tecnologica, si prevede l'utilizzazione di apposita piattaforma dedicata, integrata dalluso di chat, forum, e-mail, mailing list ecc.

5. Profilo culturale e professionale

Il laureato nell'ambito delle professioni educative programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialita' dei soggetti in difficolta' per il raggiungimento di livelli sempre piu' avanzati di autonomia; contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; partecipa ad attivita' di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.
Il laureato nelle professioni educative svolge la sua attivita' professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture scolastiche pubbliche e private, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale e contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.
Il laureato, quindi, svolge la propria attivita' per la realizzazione di specifici progetti educativi e riabilitativi, volti a promuovere uno sviluppo equilibrato della persona, il recupero e il reinserimento sociale di soggetti portatori di menomazioni psico-fisiche e di persone a rischio e in situazione di emarginazione sociale. Svolge interventi nell'ambito dei rapporti interpersonali, delle famiglie, dei gruppi, delle istituzioni, delle strutture e dei servizi alla persona; partecipa ad attivita' di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli obiettivi professionali. La specificita' professionale del laureato nelle professioni educative consiste nel disporre delle conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche delle problematiche formative nelle loro diverse dimensioni e nel disporre, inoltre, delle competenze necessarie per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi finalizzati ad interventi sociali ed economici, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato.
Il percorso fornisce un bagaglio integrato di formazione teorica e pratica, relativa all'area psicopedagogica, socio-antropologica, giuridico-economica e sanitaria. Il corso, quindi, mira alla formazione di un professionista con conoscenze teoriche e competenze operative nel settore dell'educazione e della formazione, integrate da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle scienze dell'uomo, attraverso le quali puo' operare anche in qualita' di formatore di profili educativi in ambito scolastico, in ambito socio-sanitario e in ambito economico aziendale.

6. Sbocchi occupazionali

Il corso di studi fornisce opportunita' d'impiego in strutture educative e formative e nelle imprese di servizi pubbliche e private, in aziende di produzione, nonche' in ambito scolastico. Il laureato puo' svolgere attivita' di educatore professionale nelle comunita' e nei servizi sociali, operando anche nel campo della prevenzione, del trattamento e della riduzione del disagio. I possibili ambiti occupazionali sono: istituzioni scolastiche statali, comunali, provinciali, aziendali, aziende pubbliche e private, case per ragazze madri, case famiglia, centri di igiene mentale, centri di pronto intervento, centri residenziali e di riabilitazione, centri di prima accoglienza, centri per l'infanzia, centri psico-sociali, centri di recupero e assistenza, centri socio-educativi, comunita' alloggio, comunita' infantili, comunita' per minori, comunita' terapeutiche, consultori adolescenziali, consultori familiari, consultori geriatrici, distretti socio-sanitari, educatori di strada, organizzazioni penitenziarie per adulti, strutture protette, strutture carcerarie.

7. Accesso al corso di studi

Si richiede una formazione scolastica equivalente a quella assicurata dalle attuali Scuole secondarie. E' previsto un accertamento iniziale a carattere orientativo e non selettivo per la verifica di eventuali debiti, da recuperare nel corso del primo anno attraverso attivita' formative a credito zero. E' altresi' previsto un accertamento, condotto sulla base di criteri ampi e rigorosi, per il riconoscimento dei crediti previamente maturati dai candidati, alla stregua della normativa vigente.

8. Prova finale

La prova finale consiste nell'elaborazione scritta di un progetto incentrato sulle competenze caratterizzanti dell'educatore professionale.

====================================================================
ATTIVITA' AMBITI SETTORI CFU TOT.
FORMATIVE DISCIPLINARI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI CFU
(DISCIPLINE) --------------------------------------------------------------------
M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale 10
-----------------------------------
Pedagogiche M-PSI/01 - Psicologia generale 10
e psico- -----------------------------------
logiche SPS/07 - Sociologia generale 10
-----------------------------------
M-PSI/04 - Psicologia, dello
sviluppo e del-
l'educazione 10 64 Di Base ---------------------------------------------------------
Storiche M-STO/04 - Storia contemporanea 8
e geogra- -----------------------------------
fiche M-STO/02 - Storia moderna 8
-------------------------------------------------
Linguistico L-FIL-LET/10 Letteratura 8
-letterarie italiana ------------------------------------------------------------
M-PED/01 - Pedagogia generale 10
e sociale
Pedagogiche e -----------------------------------
metodologico- M-PED/02 - Storia della 10
didattiche pedagogia
-----------------------------------
M-PED/03 Didattica e pedagogia 10
speciale
-------------------------------------------------
Igienico-
sanitarie, Caratte- della salute M-PED/03 - Didattica e rizzanti mentale e pedagogia speciale 10 56
dell'inte-
grazione
dei disabili
-------------------------------------------------
Demo-etno- 8
antropolo-
giche, poli- SPS/08 - Sociologia dei
tiche e so- processi culturali
ciologiche e comunicativi
-------------------------------------------------
Scientifiche INF/01 - Informatica 8 --------------------------------------------------------------------
IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico 6
-----------------------------------
IUS/14 - Diritto dell'unione
europea 6
Giuridiche -----------------------------------
sociali ed SECS-S/05 - Statistica sociale 6
economiche -----------------------------------
SPS/09 - Sociologia dei
processi economici
e del lavoro 6
-----------------------------------
SPS/08 - Sociologia della Affini o cultura 6 36 integrative ----------------------------------------------
M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia
-------------------------------
Storiche L-ART/02 Storia dell'arte
ed arti- moderna
stiche (1) ------------------------------- 6
L-ART/03 Storia dell'arte
contemporanea
-------------------------------
L-ART/05 Discipline dello
spettacolo --------------------------------------------------------------------
Totale CFU 156 -------------------------------------------------------------------- Altre at- tivita' Tipologie formative -------------------------------------------------------------------- A scelta dello studente 12 12 -------------------------------------------------------------------- Prova finale 12 12 -------------------------------------------------------------------- TOTALE 180 --------------------------------------------------------------------

(1) N. 1 esame a scelta dello studente, per un valore di 6 CFU.

I Anno

====================================================================
Attivita' didattica
SSD CFU -------------------------------------------------------------------- 1) Pedagogia Generale M-PED 01 10 -------------------------------------------------------------------- 2) Pedagogia Sociale M-PED 01 10 -------------------------------------------------------------------- 3) Didattica Generale M-PED 03 10 -------------------------------------------------------------------- 4) Pedagogia Speciale M-PED03 10 -------------------------------------------------------------------- 5) Psicologia Generale M-PSI 01 10 -------------------------------------------------------------------- 6) Storia della Pedagogia M-PED 02 10 --------------------------------------------------------------------
Totale CFU --- 60 --------------------------------------------------------------------

II Anno ==================================================================== Attivita' didattica SSD CFU -------------------------------------------------------------------- 1) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione M-PSI 04 10 -------------------------------------------------------------------- 2) Sociologia generale SPS 07 10 -------------------------------------------------------------------- 3) Sociologia dell'educazione SPS 08 8 -------------------------------------------------------------------- 4) Letteratura italiana L-FIL-LET/10 8 -------------------------------------------------------------------- 5) Storia moderna M-STO 02 8 -------------------------------------------------------------------- 6) Storia contemporanea M-STO 04 8 -------------------------------------------------------------------- 7) Informatica INF 01 8 -------------------------------------------------------------------- Totale CFU --- 60 --------------------------------------------------------------------

III Anno ====================================================================
Attivita' didattica SSD CFU -------------------------------------------------------------------- 1) Sociologia della cultura SPS 08 6 -------------------------------------------------------------------- 2) Sociologia del lavoro SPS 09 6 -------------------------------------------------------------------- 3) Diritto pubblico IUS 09 6 -------------------------------------------------------------------- 4) Diritto unione europea IUS 14 6 -------------------------------------------------------------------- 5) Statistica sociale SECS-S/05 6 -------------------------------------------------------------------- 6) Storia dell'arte moderna oppure L-ART 02 Storia dell'arte contemporanea oppure L-ART 03 6 Discipline dello spettacolo oppure L-ART 05 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia M-STO 08 -------------------------------------------------------------------- A scelta dello studente --- 12 -------------------------------------------------------------------- Prova finale --- 12 -------------------------------------------------------------------- Totale CFU 60 --------------------------------------------------------------------

Totale esami previsti: 19, di cui

================================================================== 8 esami comportano 10 CFU per un totale di 80 CFU ------------------------------------------------------------------ 5 esami comportano 8 CFU per un totale di 40 CFU ------------------------------------------------------------------ 6 esami comportano 6 CFU per un totale di 36 CFU ------------------------------------------------------------------ 19 Esami totali --- per un totale di 156 CFU ------------------------------------------------------------------
Media CFU X esame 8,2 (156 CPU /19 esami) ------------------------------------------------------------------
A scelta dello studente 12 per un totale di 12 CFU ------------------------------------------------------------------
Prova finale 12 per un totale di 12 CFU ------------------------------------------------------------------
CFU totali 180 CFU ------------------------------------------------------------------
 
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