Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 19 maggio 2004, n. 275
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 ed, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che prevede che con regolamento del Ministro per le pari opportunita' vengano determinati quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici facenti capo alla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituita dal suddetto decreto legislativo;
Considerata, altresi', la necessita' di emanare le disposizioni attuative della disciplina di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, al fine di garantire il regolare funzionamento della suddetta Commissione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
Vista la nota prot. 9919 del 19 maggio 2004 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi ha espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Composizione e attribuzioni della Commissione
per le pari opportunita' fra uomo e donna

Art. 1
Composizione della Commissione

1. La Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, di seguito denominata: "Commissione", e' composta da 25 componenti nominati dal Ministro per le pari opportunita' che la presiede.
2. La sede della Commissione e' presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13, della legge
6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici):
"Art. 13 (Delega per il riordino delle disposizioni in
tema di parita' e pari opportunita). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di
parita' e pari opportunita' tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di
competenze generali in materia di parita' e di pari
opportunita' tra uomo e donna che operano a livello
nazionale e le relative funzioni anche mediante
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la funzione di coordinamento delle attivita'
svolte da tutti gli organismi titolari di competenze
generali in materia di parita' e di pari opportunita' tra
uomo e donna che operano a livello nazionale.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6, comma 2 del
decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 (Trasformazione
della Commissione nazionale per la parita' in Commissione
per le pari opportunita' fra uomo e donna, a norma
dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137):
"Art. 6 (Disposizioni transitorie). - 1. (Omissis).
2. Il Ministro determina, con apposito regolamento
quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici,
previsti da qualsiasi normativa o provvedimento, in capo
alla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno
1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione disciplinata
dal presente decreto.".
- La legge 22 giugno 1990, n. 164, reca "Norme sulla
composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma
2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 226 del 2003:
"Art. 1 (Trasformazione della Commissione nazionale per
la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137). - 1. La
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
fra uomo e donna, istituita dall'art. 21, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge
22 giugno 1990, n. 164, e' trasformata in organo consultivo
e di proposta, denominato Commissione per le pari
opportunita' fra uomo e donna, di seguito denominato:
"Commissione", presso il Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari
opportunita', di seguito denominato: "Ministro", che lo
presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico
nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari
opportunita' fra uomo e donna; in particolare la
Commissione:
a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione
delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi
forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei
confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento
giuridico al principio di pari opportunita' fra uomo e
donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici
e statistici, utili ai fini della predisposizione degli
atti normativi;
b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di
dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle
politiche di pari opportunita' nei vari settori della vita
politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative
opportune;
c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo
stato di attuazione delle politiche di pari opportunita';
d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in
relazione a specifiche problematiche su richiesta del
Ministro o del Dipartimento per le pari opportunita';
e) svolge attivita' di studio e di ricerca in materia
di pari opportunita' fra uomo e donna.
3. Le competenze della Commissione non riguardano la
materia della parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e
sul lavoro.".



 
Art. 2
Competenze della Commissione

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, la Commissione: a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche
normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di
discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle
donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari
opportunita' fra uomo e donna; b) verifica lo stato di attuazione delle politiche di pari
opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e
sociale e segnala le relative iniziative al Ministro; c) predispone un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di
attuazione delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna,
al fine di trasmetterlo ai Presidenti della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica; d) fornisce pareri in materia di pari opportunita' fra uomo e donna; e) svolge attivita' di studio e di ricerca in materia di pari
opportunita' curando la raccolta, l'analisi e la elaborazione dei
dati e fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e
statistici utili ai fini della predisposizione degli atti
normativi.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei consulenti e degli esperti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto legislativo n. 226 del 2003:
"Art. 4 (Esperti e consulenti). - 1. La Commissione si
avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero
massimo di cinque, su problematiche attinenti la parita'
fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto
dall'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,
dotate di elevata professionalita' nelle materie
giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle
discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi
delle politiche pubbliche.
3. Nel decreto di conferimento dell'incarico e'
determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.".



 
Art. 3
Funzioni consultive

1. La Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna esercita tutte le funzioni consultive in precedenza attribuite alla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, ed in particolare quelle previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 1, commi 5, 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380,
in materia di reclutamento del personale militare volontario
femminile; b) articolo 4, decreto del Ministro della difesa, 4 aprile 2000
(Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2000, n. 107) "Regolamento recante
norme in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio
militare", in materia aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni
ed infermita'.



Note all'art. 3:
- Per l'argomento della legge 22 giugno 1990, n. 164,
v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 5, 6 e
7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile):
"Art. 1. - 1.-4. (Omissis).
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze
per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri
decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
le pari opportunita', la Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
del Corpo delle capitanerie di porto.
6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e
della navigazione, delle finanze e per le pari
opportunita', definisce annualmente, su proposta del Capo
di stato maggiore della difesa, ferme restando le
consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i
corpi, le categorie, le specialita' e le specializzazioni
di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i
reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge.
7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale
femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza,
provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per
le pari opportunita' il quale acquisisce il parere della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del
Corpo della guardia di finanza.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto del
Ministro della difesa, 4 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale
10 maggio 2000, n. 107) (Regolamento recante norme in
materia di accertamento dell'idoneita' al servizio
militare):
"Art. 4 (Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni
ed infermita). - 1. L'elenco delle imperfezioni e
infermita', previsto dall'art. 2, comma 3, e' aggiornato
con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti,
per il personale femminile, il Ministro per le pari
opportunita' e la Commissione nazionale per la parita' e le
pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del
Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro dei trasporti
e della navigazione.".



 
Art. 4
Rapporto dei concessionari
per la radiodiffusione in ambito nazionale

1. La Commissione riceve ed esamina il rapporto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di azioni positive per le pari opportunita'.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge
6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato):
"Art. 11 (Azioni positive per la pari
opportunita). - 1. La concessionaria pubblica e i
concessionari privati per la radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere
azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparita'
tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e
distribuzione del lavoro, nonche' di assegnazione di posti
di responsabilita'.
2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni
due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del
personale maschile e femminile in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva
da trasmettere alla Commissione nazionale per la parita' e
le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge
22 giugno 1990, n. 164.".



 
Art. 5
Presidente

1. Il Presidente della Commissione: a) fissa le linee di indirizzo dell'attivita' della Commissione; b) approva, su proposta della Commissione, il programma annuale di
lavoro e il piano di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo n. 226/2003; c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del
giorno; d) nomina, su proposta del Vice Presidente, i Presidenti e i
Componenti dei Gruppi di lavoro di cui all'articolo 14; e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme
parere dell'Ufficio di Presidenza, le nomine degli esperti e
consulenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.
226/2003; f) nomina, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, i rappresentanti
di cui all'articolo 8, lettera f) e lettera g) del presente
Regolamento.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 226 del 2003:
"Art. 7 (Disposizioni finanziarie). - 1. Le risorse
finanziarie destinate al funzionamento della Commissione
nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e
donna di cui all'art. 11 della legge 22 giugno 1990, n.
164, sono reiscritte interamente in un nuovo capitolo di
spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. Dall'attuazione del presente decreto non deriva
alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 226 del 2003:
"Art. 4 (Esperti e consulenti). - 1. La Commissione si
avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero
massimo di cinque, su problematiche attinenti la parita'
fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto
dall'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,
dotate di elevata professionalita' nelle materie
giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle
discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi
delle politiche pubbliche.
3. Nel decreto di conferimento dell'incarico e'
determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.".



 
Art. 6
Vice Presidente

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2003 al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.
2. In particolare, il Vice Presidente: a) coordina e dirige i lavori e l'attivita' della Commissione; b) sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura
gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei Gruppi di lavoro
sentite le indicazioni dei Componenti e partecipa ai lavori dei
medesimi Gruppi quando necessario; c) informa il Presidente in ordine allo svolgimento dell'attivita'
della Commissione; d) cura, previa informativa al Presidente della Commissione,
l'esecuzione delle delibere della Commissione; e) segnala al Presidente, su mandato della Commissione, la
reiterazione delle assenze non giustificate dei Componenti, e ove
tali assenze possano turbare il regolare svolgimento dei lavori
della Commissione ne propone la decadenza; f) informa altresi' il Presidente di eventuali dimissioni o del
definitivo impedimento dei Componenti a partecipare ai lavori
della Commissione.
3. Al Vice-presidente della Commissione si applicano le disposizioni in materia di permessi retribuiti di cui all'articolo 9, comma 18, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, cosi' come convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 226 del 2003:
"Art. 3 (Ufficio di presidenza della Commissione). - 1.
Con il decreto di cui all'art. 2, comma 1, fra i componenti
della Commissione, vengono designati il Vicepresidente ed
il Segretario che, insieme al Ministro, costituiscono
l'ufficio di presidenza.
2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della
Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante
informazione del Ministro circa le iniziative in corso di
svolgimento.".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 18, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
"Art. 9 (Disposizioni diverse in materia di personale
ed in materia previdenziale). - 1-17. (Omissis).
18. Al fine di consentire l'espletamento delle
attivita' connesse alle rispettive funzioni, la presidente
e la vice presidente della Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla
legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del
Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'
di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991,
n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel
limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti,
qualora siano dipendenti del settore privato o di
amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni.".



 
Art. 7
Segretario

1. Il Segretario collabora con il Presidente e il Vice Presidente, partecipa all'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza di cui e' componente e redige i verbali delle sedute della Commissione.
 
Art. 8
Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 226/2003, svolge le seguenti funzioni di: a) predisposizione del programma di lavoro da sottoporre alla
Commissione per la successiva approvazione da parte del
Presidente; b) parere sugli incarichi da affidare ad esperti e consulenti ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e); c) esame dei documenti dei Gruppi di lavoro da sottoporre alla
Commissione; d) deliberazione delle iniziative da assumersi in via d'urgenza, da
sottoporre a ratifica della Commissione; e) indizione di periodiche riunioni con i Presidenti dei Gruppi di
lavoro; f) proposta al Presidente delle designazioni che vengano richieste in
forza dei rispettivi statuti o atti costitutivi da enti,
organizzazioni o soggetti che perseguano politiche di pari
opportunita' tra uomo e donna nei propri campi di attivita'; g) proposta al Presidente delle designazioni previste dalle seguenti
disposizioni:
1) articolo 6, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo al
Comitato per l'imprenditoria femminile;
2) articoli 2 e 3, legge 24 maggio 2000, n. 138, relativi,
rispettivamente, al Comitato organizzatore ed al Comitato
esecutivo per l'organizzazione della prima Conferenza degli
italiani nel mondo;
3) articolo 2, decreto del Ministro della difesa, 19 giugno 2000,
relativo al Comitato consultivo per l'assistenza nelle attivita'
di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e
dell'integrazione del personale militare volontario femminile
nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di
Finanza;
4) articolo 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
10 ottobre 2001, relativo al Comitato per il coordinamento delle
iniziative per l'occupazione;
5) articolo 2, decreto del Ministro degli affari esteri, 2 luglio
2003, relativo al Comitato interministeriale dei diritti umani.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 226 del 2003 vedi note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, della legge
7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
"Art. 6 (Imprenditoria femminile). - 1. (Omissis).
2. Il Ministro per le pari opportunita' o un suo
delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale
per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna sono
componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di
cui all'art. 10, comma 1, legge 25 febbraio 1992, n. 215".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, della legge
24 maggio 2000, n. 138 (Disposizioni per l'organizzazione
ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani
nel mondo):
"Art. 2 (Comitato organizzatore). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro degli affari esteri, e' costituito un comitato
organizzatore della Conferenza, presieduto dal
Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le
questioni attinenti all'emigrazione, e composto da:
a) cinque membri per ciascuno dei rami del
Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive
Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti
nella materia;
b) due rappresentanti del CNEL, designati dal
Presidente di detto Consiglio;
c) i membri del comitato di presidenza del CGIE e sei
membri del Consiglio designati dallo stesso comitato di
presidenza;
d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui
all'art. 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre
1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998,
n. 198;
e) due rappresentanti, o loro supplenti, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo
supplente, per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della pubblica
istruzione, per i beni e le attivita' culturali,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
commercio con l'estero, dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e dei Dipartimenti per le pari
opportunita' e per gli affari sociali;
f) cinque rappresentanti delle regioni designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
g) cinque rappresentanti designati dalla Consulta
nazionale dell'emigrazione tra le principali associazioni o
federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;
h) sette esperti in materia di emigrazione designati
dai partiti politici che hanno rappresentanza nel CGIE;
i) quattro rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative;
l) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi
della Conferenza, designati dal Ministro degli affari
esteri di cui due operanti nel campo dell'informazione;
m) un rappresentante della Commissione nazionale per
la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna,
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con legge 22 giugno 1990, n. 164.
2. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h) e i)
del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli
affari esteri.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due
vice presidenti del comitato organizzatore, scelti
rispettivamente tra i rappresentanti di cui alle lettere e)
ed f) del comma 1.
4. Il comitato organizzatore prende le iniziative
occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In
particolare, esso delibera in ordine ai temi che devono
formare oggetto di dibattito, alla designazione dei
relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli
inviti da diramare. Delibera altresi' sul regolamento della
Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie,
inclusi le preconferenze continentali da tenere in Europa,
nell'America del Nord, nell'America del Sud, in Australia e
in Africa, la Conferenza dei parlamentari di origine
italiana e gli incontri preparatori di donne di origine
italiana, nonche' su ogni altra questione relativa allo
svolgimento dei lavori.
5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore
sono svolte dal segretario generale della Conferenza.".
"Art. 3 (Comitato esecutivo). - 1. Il comitato
organizzatore di cui all'art. 2 nomina tra i suoi membri un
comitato esecutivo, presieduto dal presidente del comitato
organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato e
composto da:
a) due senatori e due deputati;
b) un rappresentante del CNEL;
c) il segretario generale del CGIE, i quattro vice
segretari generali e quattro membri del comitato di
presidenza, designati dallo stesso comitato;
d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui
all'art. 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre
1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998,
n. 198;
e) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno
dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
lavoro e della previdenza sociale, del commercio con
l'estero, del Dipartimento per le pari opportunita' e della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
fra uomo e donna;
f) tre membri tra quelli di cui all'art. 2, comma 1,
lettera g);
g) i membri di cui all'art. 2, comma 1, lettera l).
2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare il
lavoro del comitato organizzatore e di vigilare
sull'attuazione delle decisioni adottate.
3. Il comitato esecutivo, in conformita' alle direttive
del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto
necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento
dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso
precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al
segretariato della Conferenza e impartisce direttive per
l'assunzione degli impegni di spesa.
4. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo
sono svolte dal segretario generale della Conferenza. Alle
riunioni del comitato esecutivo assiste il segretario
generale del CNEL.".
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del
Ministro della difesa, del 19 giugno 2000 relativo al
Comitato consultivo per l'assistenza nelle attivita' di
indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e
dell'integrazione del personale militare volontario
femminile nelle strutture delle Forze Armate e del Corpo
della Guardia di Finanza:
"Art. 2. - 1. Il Comitato e' composto da undici membri
nominati con decreto del Ministro della difesa, di cui sei,
tra cui il Presidente, in rappresentanza del Ministero
della difesa, quattro, tra cui il Vicepresidente, designati
dal Ministro per le pari opportunita' ed uno designato dal
Ministero delle finanze.
(Omissis).
3. Dei quattro membri designati dal Ministro per le
pari opportunita' due sono indicati dalla Commissione
nazionale per le parita' e le pari opportunita' tra uomo e
donna.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2001
relativo al Comitato per il coordinamento delle iniziative
per l'occupazione:
"Art. 1. - Per il conseguimento degli obiettivi citati
nelle premesse e' confermato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Comitato per il Coordinamento
delle iniziative.
Il "Comitato" e' confermato nella sua composizione, ed
e' cosi' costituito:
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
due rappresentanti del Ministero del lavoro e
politiche sociali nelle persone del Direttore generale per
i rapporti di lavoro e del Direttore generale per
l'impiego;
un rappresentante per ciascuno dei seguenti
Ministeri: interno, economia e finanze, attivita'
produttive, nelle persone dei Direttori delle Direzioni
generali interessate;
un rappresentante della Conferenza dei Presidenti
delle regioni e province Autonome;
un rappresentante della Commissione per le pari
opportunita' uomo-donna;
un rappresentante designato da ciascuna delle
seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori: CGIL,
CISL,UIL,UGL e da ciascuna delle seguenti organizzazioni
dei datori di lavoro: Confindustria, Confcommercio,
Confapi, Agens.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Ministro degli affari esteri, del 2 luglio 2003, relativo
al Comitato interministeriale dei diritti umani:
"Art. 2. - Il Comitato e' composto da
(Omissis);
un rappresentante effettivo (ed uno supplente) dei
seguenti Ministeri, Amministrazioni ed Enti da essi
designati nominativamente:
(Omissis);
Ministero per le pari opportunita';
(Omissis);
Commissione nazionale per le parita' e le pari
opportunita' fra uomo e donna.".
(Omissis).



 
Art. 9
Ordine del giorno

1. La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, fissati dal Presidente ai sensi dell'articolo 5, vengono comunicati a cura della Segreteria della Commissione ai Componenti, almeno dieci giorni prima del loro svolgimento, salvo i casi di necessita' ed urgenza nei quali la convocazione potra' essere effettuata con preavviso di ventiquattro ore.
2. E' facolta' della Commissione deliberare a maggioranza dei presenti l'inversione dei punti all'ordine del giorno.
3. Allorche' ne venga fatta richiesta da almeno la meta' dei Componenti, il Presidente convoca entro i trenta giorni successivi una seduta per discutere gli argomenti proposti.
4. In caso di eccezionale urgenza e su richiesta dei due terzi dei Componenti, l'ordine del giorno della seduta in atto puo' essere integrato con la trattazione dell'argomento proposto.
 
Art. 10
Segreteria della Commissione

1. La segreteria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, costituita con decreto del Ministro, svolge le seguenti funzioni: a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione,
dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro; ricerche
legislative, giurisprudenziali e statistiche nonche' raccolta,
esame e predisposizione di documentazione attinente all'attivita'
della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di
lavoro; b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione,
dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di Lavoro.
2. La segreteria di cui al comma 1 e' collocata nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita' - Ufficio per gli interventi in materia di parita' e di pari opportunita' - e si avvale di un contingente massimo di n. 13 unita', cosi' come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114).
3. Il responsabile della Segreteria assiste il Vicepresidente ed il Segretario e coordina il personale a disposizione della Commissione; cura l'invio ai Componenti del materiale illustrativo degli argomenti stabiliti nell'ordine del giorno; assiste il Segretario della Commissione nella redazione dei verbali delle sedute.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 226 del 2003:
"Art. 5 (Segreteria della Commissione). - 1. Per
l'espletamento delle proprie attivita' la Commissione
dispone di una propria segreteria nell'ambito del
Dipartimento per le pari opportunita'.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 10 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n.
114), reca: "Ampliamento del contingente massimo della
dotazione organica della segreteria della Commissione
nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e
donna.".



 
Art. 11
Componenti

1. Ciascun Componente partecipa alle sedute della Commissione e non puo' far parte di piu' di tre Gruppi di lavoro. Ciascun Componente puo' proporre di inserire nell'ordine del giorno dei Gruppi di lavoro uno o piu' temi di interesse specifico.
2. Ciascun Componente ha diritto al voto.
3. Ai Componenti residenti fuori sede vengono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e del Gruppo di lavoro a cui partecipano, nonche' per le missioni, a presentazione della documentazione, conformemente alle norme che regolano gli Uffici del Dipartimento per le Pari Opportunita'.
 
Art. 12
Sedute

1. Per la validita' delle sedute della Commissione e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti.
2. All'inizio di ogni seduta, il Presidente, accertata la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara valida la seduta e, laddove non siano stati approvati per ragioni d'urgenza seduta stante, procede all'approvazione dei verbali della seduta precedente.
3. La Commissione puo' deliberare di effettuare audizioni e di pubblicare i propri lavori e quelli dei Gruppi di lavoro.
4. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunita' per ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2003.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 226 del 2003:
"Art. 2 (Durata e composizione della Commissione). - 1.
(Omissis).
2. Almeno due volte all'anno, la Commissione si
riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di
un rappresentante di pari opportunita' per ogni regione e
provincia autonoma, al fine di acquisire osservazioni,
richieste e segnalazioni in merito a questioni che
rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle
regioni e delle autonomie locali.".



 
Art. 13
Deliberazioni

1. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. La Commissione vota di norma a voto palese e, su richiesta di un terzo dei Componenti presenti, per appello nominale o a scrutinio segreto.
 
Art. 14
Gruppi di lavoro

1. La Commissione puo' articolarsi in Gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, a seconda delle esigenze derivanti dal programma di lavoro approvato dal Presidente, la cui costituzione e' effettuata secondo le modalita' indicate nei precedenti articoli 5, comma 1, lettera d), e 6, comma 2, lettera b).
2. I Presidenti dei Gruppi provvedono alla convocazione degli stessi, secondo le modalita' adottate per la convocazione delle riunioni della Commissione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
3. I Gruppi di lavoro sono composti da non piu' di cinque persone, oltre al Presidente.
4. L'ingiustificata assenza di un Componente ad oltre tre sedute di un Gruppo ne comporta la decadenza.
5. I Gruppi di lavoro possono avvalersi del contributo di esperti e consulenti, nominati dal Presidente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003.



Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
31 luglio 2003, n. 226, vedi nelle note all'art. 2.



 
Art. 15
Esperti e consulenti

1. Gli esperti ed i consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003, possono essere invitati ad assistere ai lavori della Commissione o dei Gruppi di lavoro, previa deliberazione a maggioranza dei presenti.



Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
31 luglio 2003, n. 226, vedi nelle note all'art. 2.



 
Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalita' della Commissione e al suo funzionamento, comprese le spese di rappresentanza e di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese, di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, utilizzando le risorse stanziate nell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 226/2003.
2. L'ammontare dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione per la partecipazione alle sedute della stessa, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Qualora un componente partecipi nello stesso giorno a piu' sedute dello stesso organo o di organi diversi ha diritto ad un solo gettone di presenza.
Il presente decreto e' trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2004

Il Ministro: Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 10



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del
decreto-legge del 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
interventi in campo economico e sociale):
"Art. 9 (Commissione nazionale per la parita' e pari
opportunita' tra uomo e donna). - 1. Le somme destinate
alla realizzazione delle finalita' della Commissione per la
parita' e per le pari opportunita' tra uomo e donna,
istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in
ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere
ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro
istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni
di presenza per l'attivita' svolta in seno al Collegio,
nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, nonche' per fronteggiare ogni altra spesa anche di
rappresentanza.".



 
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