Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2004 (vai al sommario)
LEGGE 5 novembre 2004, n. 274
Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Universita' degli studi di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Finanziamento straordinario) 1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, e' concesso alla Universita' degli studi di Torino un contributo straordinario di euro 5.550.000, di cui euro 1.950.000 per l'anno 2003 ed euro 3.600.000 per l'anno 2004.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 5, comma 1.
- L'art. 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza
pubblica»), e' il seguente:
«Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il finanziamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'arti. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della
spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977,
n. 394;
(Omissis)».
- La tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», reca:
«Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria».
(Omissis).



 
Art. 2.
(Destinazione del finanziamento) 1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' destinato a concorrere: a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con universita' od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attivita' editoriali finalizzati ad affermare il ruolo e la realta' dell'ateneo nel sistema europeo della formazione e della ricerca; b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la internazionalizzazione, la mobilita' e i servizi di diritto allo studio anche in relazione all'allargamento europeo, i rapporti tra universita' e societa' civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline; c) alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Universita' degli studi di Torino particolarmente meritevoli; d) alla realizzazione di alcune opere strutturali permanenti quali: 1) il completamento del progetto esecutivo e l'appalto dei lavori per l'Aula magna nel Maneggio Chiablese alla Cavallerizza; 2) l'indizione del bando di progettazione per l'allocazione presso la ex Manifattura Tabacchi delle Facolta' di scienze della formazione e di psicologia, nonche' della Scuola interateneo formazione insegnanti scuole superiori; 3) la progettazione definitiva dell'insediamento della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facolta' di farmacia nel polo scientifico di Grugliasco; 4) la riapertura del Museo di antropologia criminale "Cesare Lombroso" e il restauro del Museo di anatomia umana, nell'ambito del progetto Museo dell'Uomo; 5) la creazione di un Istituto europeo per la diagnostica oncologica molecolare presso il Centro ricerche di medicina sperimentale (Ospedale Molinette); e) al recupero, anche edilizio, al restauro, riordino e collocazione, in idonee sedi, di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Universita' degli studi di Torino ed all'eventuale apertura ed esposizione al pubblico degli stessi materiali; f) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione del ruolo dell'Universita' degli studi di Torino; g) alla realizzazione e diffusione di volumi e materiali audiovisivi dedicati al patrimonio in beni culturali architettonici, artistici e scientifici dell'Universita' di Torino. 2. Alla spesa per investimenti e' destinato almeno il 65 per cento del contributo di cui all'articolo 1.
 
Art. 3.
(Comitato promotore) 1. E' istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dell'Universita' degli studi di Torino e composto altresi' dal presidente della regione Piemonte, dal presidente della provincia di Torino, dal sindaco di Torino, o loro delegati, nonche' da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino. Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti. 2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione. 3. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Il comitato promotore nomina un comitato d'onore che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative di cui all'articolo 2. 5. Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
 
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie) 1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Universita' degli studi di Torino. 2. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede l'Universita' degli studi di Torino, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione; resta fermo, da parte del collegio sindacale della medesima Universita', il controllo esclusivo sull'effettiva destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia degli organi universitari. 3. Le somme non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2004 sono versate in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 5.
(Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), f) e g), e dell'articolo 3, pari complessivamente a euro 1.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), pari complessivamente a euro 1.950.000 per l'anno 2003 e ad euro 2.600.000 per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6.
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2108):
Presentato dal sen. Eufemi ed altri il 18 marzo 2003.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede
referente, il 6 maggio 2003 con parere delle commissioni
1ª, 5ª, e 12ª, della Giunta per gli affari delle Comunita'
europee e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il
24 luglio 2003; il 23, 30 settembre 2003.
Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede
deliberante, il 1° ottobre 2003.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e
approvato il 2 ottobre 2003 in un testo unificato con atto
n. 2289 (sen. Tessitore ed altri).
Camera dei deputati (atto n. 4356):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 13 ottobre 2003 con pareri delle commissioni
I, V, VIII, XII, XIV e della commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
21, 22, 23 ottobre 2003, il 4 marzo 2004.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 22 settembre 2004.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 22 settembre 2004 ed approvato, con modificazioni, il 23
settembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2108-2289/B):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede
deliberante, il 30 settembre 2004 con parere della
commissione 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione il 13 ottobre 2004 e
approvato il 20 ottobre 2004.
 
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