Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 8 novembre 2004 |
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel biennio 2004-2005, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). |
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IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera a), in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e' emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica ... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale ...»; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi sindacali per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 10 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato; Visto il medesimo art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvede, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio; Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede che la ripartizione, la quale ha validita' fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «e' effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione»; Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; Viste le relative comunicazioni delle organizzazioni sindacali interessate esponenziali del personale della Polizia di Stato nonche' la nota 557/S/59/0063 del 7 gennaio 2004, con la quale il Ministero dell'interno riassume le iniziative aggregative e disaggregative, avvenute nel corso dell'anno 2003, ad opera delle predette organizzazioni, nel senso che: l'organizzazione «Rinnovamento Sindacale per l'UGL» recede dalla «Federazione CONSAP - Rinnovamento Sindacale per l'UGL» e dal 30 dicembre entra a far parte della «Federazione F.S.P.»; le organizzazioni sindacali COISP-U.P. e ITALIA SICURA (ANIP-U.S.P.) recedono dalla Federazione SPI, in precedenza costituita unitamente alla organizzazione SIAP; la «Federazione CONSAP - Rinnovamento Sindacale per l'UGL» delibera l'ammissione dell'organizzazione ITALIA SICURA (ANIP-U.S.P.) e la modifica della propria denominazione in «Federazione Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia CONSAP-ITALIA SICURA (ANIP-U.S.P.)»; l'organizzazione SIAP recede dalla citata Federazione SPI e reciprocamente instaura un rapporto affiliativo con l'organizzazione ANFP; Viste le note del 30 marzo 2004, prot. GDAP-0120870-2004 e del 31 marzo 2004, prot. GDAP-0123931-2004 del Ministero della giustizia con cui sono stati trasmessi, al Dipartimento della funzione pubblica, i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della Polizia penitenziaria; Vista la nota del 31 marzo 2004, prot. 12420, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato, facendo presente che la sola organizzazione CGIL/Corpo Forestale «... non ha certificato i dati, contestando il fatto che l'inserimento delle nuove deleghe, pervenute nel mese di dicembre sarebbe in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, art. 34, comma 3»; Vista la nota 557/RS/CN/6-3966 del 16 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'interno ha comunicato di aver sottoposto al parere del Consiglio di Stato la questione relativa alle modalita' di accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali che, a seguito di recesso da una Federazione, siano confluite in altre aggregazioni associative; Considerato che tale fattispecie, disciplinata dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ha formato oggetto di apposito parere del Dipartimento della funzione pubblica del 23 dicembre 2002, prot. 17206/8.93.5, nel senso che, per la fase transitoria, ai fini della rappresentativita' di ciascuna federazione, per la rilevazione al 31 dicembre 2002, poteva essere consentita, una tantum, su richiesta espressa del rappresentante dell'organizzazione costituente, l'attribuzione delle deleghe alla federazione costituita attraverso la semplice dichiarazione del responsabile dell'organizzazione costituente, mentre, dal successivo gennaio 2003, occorreva il rilascio di apposite deleghe alla Federazione da parte dei singoli dipendenti; Vista la nota n. 557/RS/01/76-1108 del 26 marzo 2004 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con riguardo alle singole organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, prescindendo cosi', come di tutta evidenza, dalle ricordate vicende associative verificatesi sia anteriormente che successivamente all'entrata in vigore del menzionato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, non mancando, comunque, di specificare che «... le procedure connesse alla rilevazione e certificazione del dato associativo sono tuttora in corso, in attesa di acquisire il definitivo parere del Consiglio di Stato che sciolga i dubbi sulla attribuzione della titolarita' delle deleghe rilasciate a suo tempo a soggetti sindacali federati»; Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 4569/2003, pervenuto al Dipartimento della funzione pubblica il 3 maggio 2004, con il quale viene affermato, tra l'altro, che: la procedura «una tantum», autorizzata dal Dipartimento della funzione pubblica con la nota del 23 dicembre 2002, al fine di salvaguardare «... l'esigenza, sottolineata dalla Corte di cassazione, di assicurare efficacia il piu' possibile immediata, alla volonta' degli iscritti ad una associazione costituita su base ideologica, quale e' una organizzazione sindacale e di evitare il rischio di ottenere un risultato opposto a quello che si intende perseguire nel rispetto della reale volonta' dei singoli soci ...», deve essere consentita, agli stessi fini, «anche a regime, eventualmente integrandola con una ulteriore cautela a garanzia del rispetto del mandato conferito dagli iscritti», cautela appositamente esplicitata nello stesso parere; ai fini dell'attribuzione delle deleghe alle aggregazioni, «comunque denominate», con la semplice dichiarazione di vertice delle organizzazioni costituenti, occorre fare riferimento ai relativi atti costitutivi e statutari «laddove sono esplicati, almeno di norma, e le finalita' concrete dell'organizzazione e i mezzi atti a realizzarle e i poteri riconosciuti agli organi amministrativi sovente espressamente abilitati ad iniziative che, genericamente, possano iscriversi nell'ambito delle "aggregazioni", nell'ambito, cioe', di accordi piu' o meno ampi di collaborazione che ... possano in concreto spaziare dalla intesa contingente e specifica fino alla unificazione dei soggetti associativi interessati »; Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, prot. 44499/04/8.93.5, del 4 maggio 2004, con la quale al Ministero dell'interno e' stato trasmesso il citato parere del Consiglio di Stato e richiesta la certificazione dei dati associativi delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, accertati al 31 dicembre 2003, in armonia con quanto affermato nel parere medesimo; Vista la nota n. 557/RS/01/124/2894 del 21 settembre 2004 con la quale il Ministero dell'interno ha fatto pervenire i dati associativi in parola, non mancando di evidenziare che: per quanto attiene «... ai casi verificatisi nel corso dell'anno 2003, di recesso, talvolta seguiti dall'affiliazione o dall'ingresso della sigla recedente in un altro organismo, si e' provveduto a canalizzare sui codici meccanografici le quote di adesione in conformita' del parere ... con il quale il Consiglio di Stato ha chiarito l'attribuzione della titolarita' delle deleghe oggetto di contestazione»; le associazioni sindacali interessate hanno proceduto alla certificazione degli stessi, fatta eccezione per le organizzazioni SIULP e SAP, le quali, pur essendo state loro «consegnate le schede riepilogative unitamente alle copie gia' certificate dai propri esponenti in ambito provinciale, non hanno inteso procedere all'ulteriore ratifica, definendo le modalita' di rilevazione non conformi al disposto di cui al citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002»; Visto l'art. 34 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002 ed in particolare il comma 4 il quale statuisce che in attuazione dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico ... che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni»; Considerato che sulle questioni poste a base della mancata certificazione dei dati associativi dalla CGIL/Corpo forestale dello Stato, di carattere generale e non riguardanti, quindi, contestazioni in ordine alla rilevazione delle relative deleghe, e' intervenuto, per analoga fattispecie, il parere del Consiglio di Stato - Sez. I, n. 451/2000 e per quelle poste dal SIULP e dal SAP, anche esse di carattere generale e non riguardanti contestazioni in ordine alla rilevazione delle rispettive deleghe, il ricordato parere n. 4569/2003 e che, di conseguenza, gli stessi devono ritenersi assorbenti delle deliberazioni del menzionato Comitato paritetico di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, ai sensi della normativa vigente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2002, di nomina dell'avv. Luigi Mazzella a Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale l'avv. Luigi Mazzella, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «... tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»; Decreta: Art. 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito della Polizia di Stato
Il contingente complessivo di sessantatre distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale della Polizia di Stato, e' ripartito, per il biennio 2004-2005, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2003: 1) S.I.U.L.P. - Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), n. 21 distacchi sindacali; 2) S.A.P. - Sindacato autonomo Polizia, n. 15 distacchi sindacali; 3) Federazione Sindacale SILP per la CGIL-UILPS, n. 9 distacchi sindacali; 4) FSP - LISIPO, SODIPO, RINNOVAMENTO SINDACALE PER L'UGL, n. 6 distacchi sindacali; 5) S.I.A.P. - Sindacato italiano appartenenti Polizia, n. 5 distacchi sindacali; 6) Fed. Confederazione CONSAP-ITALIA SICURA [ANIP-USP], n. 4 distacchi sindacali; 7) COISP UP - Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia, n. 3 distacchi sindacali. |
| Art. 2. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito del Corpo della polizia penitenziaria
Il contingente complessivo di trentadue distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria, e' ripartito, per il biennio 2004-2005, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2003: 1) SAPPE - Sindacato autonomo Polizia penitenziaria, n. 10 distacchi sindacali; 2) OSAPP - Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria, n. 5 distacchi sindacali; 3) CISL-FPS - Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali; 4) UIL-PA - Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali; 5) Federazione sindacati autonomi C.N.P.P.-SiA.P.Pe.-UGL/FNP, n. 3 distacchi sindacali; 6) SINAPPE - Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali; 7) CGIL-FP - Polizia penitenziaria, n. 3 distacchi sindacali; 8) Si.A.L.Pe.-ASIA, n. 2 distacchi sindacali. |
| Art. 3. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il biennio 2004-2005, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato
Il contingente complessivo di dieci distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, e' ripartito, per il biennio 2004-2005, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle modalita' di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2003: 1) SAPAF - Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale, n. 4 distacchi sindacali; 2) UGL - Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale; 3) CISL-FPS - Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale; 4) UIL-PA - Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale; 5) SAPECOFS - Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato, n. 1 distacco sindacale; 6) CGIL-FP - Corpo forestale dello Stato, n. 1 distacco sindacale; 7) DIRFOR, n. 1 distacco sindacale. |
| Art. 4. Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti
1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva. |
| Art. 5. Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito
1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 8 novembre 2004 Il Ministro: Mazzella |
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