Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2004 |
Interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel territorio del comune San Mauro Castelverde, a seguito del movimento franoso del 16 ottobre 2004. (Ordinanza n. 3380). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la delibera della giunta regionale Siciliana n. 339 del 18 ottobre 2004; Vista le note del comune di San Mauro Castelverde del 19 e del 27 ottobre 2004; Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 26 ottobre 2004 da tecnici del dipartimento della protezione civile, al quale hanno partecipato anche rappresentanti del dipartimento regionale della protezione civile, della provincia di Palermo e del comune di San Mauro Castelverde; Considerato che il giorno 16 ottobre 2004 il territorio del comune di San Mauro Castelverde, contrada Badia, in provincia di Palermo, e' stato interessato da un movimento franoso di notevoli dimensioni che ha coinvolto la strada provinciale n. 52, determinando l'isolamento del paese con conseguenti gravi disagi per la popolazione; Considerato che a causa delle pioggie intervenute nella notte del 19 ottobre 2004 la situazione e' ulteriormente peggiorata, e che eventuali ulteriori precipitazioni piovose potrebbero determinare un aggravamento del contesto critico in rassegna; Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992; Acquisita l'intesa della regione Siciliana; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della provincia di Palermo e' nominato commissario delegato per la situazione di emergenza di cui in premessa, e provvede, in termini di somma urgenza, alla realizzazione di tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi ed alla riduzione del rischio per persone e cose, utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente. 2. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere ai sensi del comma 1, il commissario delegato provvede alla realizzazione di opere viarie a carattere provvisorio, anche mediante occupazione temporanea di aree private, utilizzando i poteri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il commissario delegato, nell'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa. 4. Per consentire l'adozione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 il commissario delegato disporra' dell'importo di euro 1.200.000,00, a carico del Fondo della protezione civile, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che verranno assegnate allo scopo dalle Amministrazioni statali e regionali. Il predetto Fondo sara' reintegrato di un corrispondente importo a valere sulle risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modificazioni. 5. Le risorse di cui al comma 4 verranno direttamente trasferite su una contabilita' speciale istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, intestata al presidente della provincia di Palermo - commissario delegato. 6. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. 7. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile, altresi', si riserva, ove venga accertata la responsabilita' di terzi per i danni provocati dal movimento franoso di cui alla presente ordinanza, la facolta' di esercizio del potere di rivalsa per la ripetizione delle somme erogate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 2004 Il Presidente: Berlusconi |
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