Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 28 luglio 2004
Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
Visto in particolare l'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 1999 che prevede la definizione da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la determinazione del minimo deflusso vitale;
Vista la direttiva comunitaria 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001, che trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e suceessive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di risorse idriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernenti i criteri per la redazione dei piani di bacino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1996, recante disposizioni in materia di risorse idriche;
Visto l'art. 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede l'emanazione da parte dello Stato di direttive sulla gestione del demanio idrico;
Visto l'art. 12, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, volto a garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale negli alvei sottesi;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rappotti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano resa nella riunione del 17 giugno 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto definisce, nell'allegato 1, le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la determinazione del minimo deflusso vitale e, nell'allegato 2, lo schema con tenente le informazioni per il censimento delle utilizzazioni in atto.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2004
Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 37
 
ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO IDRICO DI BACINO (art. 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)

1. Generalita'

Ai fini del presente decreto si intendono per:

Bilancio idrologico: comparazione, nel periodo di tempo considerato e con riferimento ad un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si avrebbero in assenza di pressione antropica;
Bilancio idrico: comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);
Risorsa idrica naturale: volume di acqua che, nel periodo di tempo considerato (annuale, o piu' breve), attraversa una determinata sezione di un corso d'acqua superficiale, o di una falda sotterranea, in assenza di alterazioni prodotte da usi antropici;
Risorsa idrica non convenzionale: quella che deriva da tecniche e procedimenti quali la dissalazione delle acque marine e salmastre, l'aumento artificiale delle precipitazioni attraverso interventi climatici, la riduzione dell'evaporazione da specchi liquidi naturali e artificiali;
Risorsa idrica potenziale: la massima risorsa idrica che puo' essere messa a disposizione in una determinata sezione di un corso d'acqua superficiale o di una falda sotterranea con mezzi artificiali, in base alle migliori tecnologie disponibili, tenendo conto della presenza dei bacini di regolazione e delle relative regole di gestione, nonche' considerando le incertezze connesse alla stima della risorsa idrica naturale;
Risorsa idrica utilizzabile (superficiale e sotterranea): la risorsa, inferiore o uguale a quella potenziale, concretamente destinabile agli usi, tenendo conto dei vincoli di carattere socio-economico, di tutela delle acque, di compatibilita' ambientale e di qualita';
Fabbisogno: domanda di acqua per i diversi usi ed attivita', comprensivo delle perdite fisiologiche;
Prelievo: quantita' di acqua derivata da un corpo idrico;
Utilizzo: quantita' di acqua effettivamente utilizzata per i diversi usi ed attivita' comprensiva delle perdite.
L'equilibrio del bilancio idrico e' finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale definiti nel Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del D.lgs. 152/1999 e s.m.i..
L'elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici superficiali e sotterranei ha lo scopo di costituire uno strumento analitico per:

- la valutazione della disponibilita' delle risorse idriche, al netto
delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi
acquatici, e della compatibiita' con gli usi delle acque; - l'analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di
qualita' dei corpi idrici; - lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche
compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di tutela, ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., art. 44, comma 4, punto d), il bilancio idrico rappresenta una componente fondamentale del modello quali -quantitativo di bacino o sottobacino destinato alla rappresentazione in continuo della dinamica idrologica ed idrogeologica, degli usi delle acque e dei fenomeni di trasporto e trasformazione delle sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici. Il bilancio idrico evidenzia infatti frequenza e durata dei periodi critici legati o a particolari periodi di magra e conseguenti ridotti poteri di diluizione e autodepurazione, o a periodi piovosi in cui e' massimo il trasporto degli inquinanti di origine diffusa verso i corpi idrici ricettori.

2. Il bilancio idrico

Il bilancio idrico, riferito al periodo di tempo assegnato, e' espresso dall'equazione di continuita' dei volumi entranti e uscenti ed invasati nel bacino superficiale o nel bacino idrogeologico o nel loro insieme, definiti in base alla perimetrazione prescelta.
L'equilibrio del bilancio idrico deve essere verificato, oltre che a scala di bacino, anche per i sottobacini e per gli acquiferi sotterranei, almeno alla scala di dettaglio individuata dalla pianificazione di bacino.
Il bilancio deve essere riferito ad una scala temporale almeno annuale; l'eventuale scelta di una scala temporale stagionale, mensile, settimanale o giornaliera e' da effettuare in funzione delle caratteristiche idrologiche del bacino o sottobacino, delle modalita' di derivazione e di regolazione dei deflussi e degli andamenti dei flussi di inquinanti verso e all'interno dei corpi idrici ricettori.
Il bilancio deve essere ricostruito nella scala prescelta non solo con riferimento al valore medio della risorsa idrica, ma tenendo conto anche della variabilita' statistica della risorsa stessa, in modo da determinare frequenze e durate probabili delle disponibilita' da raffrontare con i fabbisogni e le relative variabilita' anche per poter valutare la sostenibilita' degli eventuali deficit.
Il bilancio deve essere ricostruito con riferimento sia alle condizioni naturali sia a quelle modificate per effetto degli usi antropici attuali o di piano.
Il bilancio idrologico, ove non direttamente valutabile, puo' essere estrapolato da quello riferito alle condizioni antropizzate non considerando i termini relativi agli usi antropici e ricostruendo le dinamiche idrologiche e idrogeologiche naturali.
I termini relativi agli usi antropici sono riferiti o alla situazione odierna dei consumi idrici e dei corrispondenti scarichi o a situazioni future per le quali i piani di settore individuino modificazioni rispetto alla situazione attuale anche in relazione alle migliori strategie rivolte al risparmio idrico, alla razionalizzazione dei consumi e all'adeguamento delle infrastrutture.
Per l'elaborazione del bilancio e' necessario acquisire i seguenti elementi conoscitivi di base:

a) individuazione dei corpi idrici superficiali e delle relative
sezioni di interesse; b) individuazione dei corpi idrici sotterranei (acquiferi); c) perimetrazione del bacino o sottobacino idrografico e del bacino
idrogeologico.

Per la stima dei bilanci idrologici e' necessario acquisire i seguenti elementi conoscitivi di base:

- afflusso meteorico pluviale e nevoso ragguagliato sull'intero
bacino, - evapotraspirazione effettiva ragguagliata sull'intero bacino, - infiltrazione nel terreno ragguagliata sull'intero bacino, - risorgenze, fontanili, ecc. (nel caso di bilancio riferito o al
solo bacino superficiale o al solo bacino idrogeologico), - deflusso idrico nella sezione fluviale di chiusura del bacino
considerato, - apporti o deflussi idrici profondi provenienti da altri bacini o
defluenti verso di essi, - scambio idrico tra corso d'acqua e falda (nel caso di bilancio
riferito o al solo bacino o sottobacino superficiale o al solo
bacino idrogeologico), - differenza tra i volumi idrici invasati all'interno del sottosuolo
all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento, - differenza tra i volumi idrici invasati negli eventuali serbatoi
superficiali naturali all'inizio ed alla fine del periodo di
riferimento.

Per la stima dei bilanci idrici, ai precedenti elementi si aggiungono i seguenti termini dovuti ad usi antropici:

- i volumi idrici prelevati e restituiti all'interno del bacino o
sottobacino, - i volumi idrici provenienti da altri bacini o sottobacini o
trasferiti verso di essi, - i volumi scambiati tra i corpi idrici superficiali e sotterranei
(nel caso di bilancio riferito al solo bacino o sottobacino
superficiale o al solo bacino idrogeologico); - la differenza tra i volumi idrici invasati negli eventuali serbatoi
artificiali all'inizio ed alla fine del periodo di riferimento.

Per la definizione del bilancio idrico e' necessario che siano individuali, almeno in linea di massima, gli schemi generali delle principali opere esistenti e fattibili per l'approvvigionamento, la regolazione, l'adduzione e la distribuzione delle acque, nonche' per il collettamento, la depurazione e lo scariCO dei reflui, anche con riferimento al trasferimento di risorse da e verso il bacino o sottobacino di riferimento.
E' evidente l'importanza delle conoscenze sperimentali derivanti da monitoraggi continui, di elevata durata e ben distribuiti sul bacino o sottobacino. Tuttavia e' anche evidente che i detti bilanci sono comunque istituibili sia in presenza di dati inizialmente lacunosi, sia a seguito del progressivo sviluppo delle conoscenze.

3. Valutazione delle risorse idriche

3. 1. Risorse idriche naturali

Si assume come valore della risorsa, riferito al periodo di tempo considerato, il volume medio relativo ad un numero di anni possibilmente lungo, valutando poi con metodi statistici le probabilita' di scostamento da tale media.
E' opportuno verificare l'attualita' dei deflussi storici, alla luce dell'analisi dei trends statistici che evidenzino alterazioni significative delle medie mobili pluriennali, pervenendo eventualmente alla definizione di serie sintetiche dei deflussi che rappresentino cautelativamente le caratteristiche idrologiche da assumere per i prossimi decenni.
Le attivita' necessarie per la valutazione della risorsa idrica naturale sono:

- la raccolta e la verifica dei dati di osservazione disponibili
(misure pluviometriche, termometriche, evapotraspirometriche,
idrometriche o freatimetriche, di portata, ecc.); - la definizione delle caratteristiche geomorfologiche e
geologico-strutturali, dei tipi di copertura ed uso del suolo; - l'elaborazione di studi e modelli idrologici e idrogeologici,
basati sui suddetti dati, ovvero, per le sezioni non dotate di
stazioni di misura o con periodi di osservazione non
sufficientemente estesi, su dati relativi ad altre sezioni
significative dello stesso bacino o sottobacino o di altre aree
applicando leggi di trasporto dei dati o criteri di similitudine
opportunamente definiti e giustificati; - la determinazione per ogni sezione di interesse delle portate e dei
volumi idrici naturali (cioe' non influenzati dall'intervento
antropico), la relativa distribuzione nel tempo e i parametri
statistici (valori medi, massimi, minimi, deviazione standard,
curve delle frequenze, di probabilita', di durata).

L'analisi del regime naturale dei deflussi superficiali deve determinare anche la curva di durata delle portate giornaliere, definita sulla base di metodologie statistiche, relativa sia all'anno medio sia ad anni di penuria di risorse riferiti a tempi di ritorno prefissati.

3.2. Risorse non convenzionali e risorse derivanti dal riutilizzo

Le risorse ottenibili mediante la riduzione delle perdite e degli sprechi e in generale mediante le politiche di risparmio idrico sono gia' considerate nella oculata definizione dei fabbisogni programmati per i diversi usi.
Le risorse derivanti dal riutilizzo sono quelle ottenibili dal riuso delle acque reflue opportunamente depurate nonche' quelle derivate da usi in cascata della risorsa.

3.3. Risorse idriche potenziali ed utilizzabili

Le esigenze di tutela delle acque e di salvaguardia e recupero degli ecosistemi, i vincoli di carattere socio economico, di compatibilita' ambientale e di carattere tecnologico e infrastrutturale, rendono la risorsa naturale non interamente sfruttabile; inoltre l'utilizzabilita' delle risorsa dipende dalla possibilita' di trasferimento della stessa nel tempo con serbatoi di regolazione, oltre che nello spazio, secondo l'andamento della richiesta.
La risorsa idrica potenziale e' cosi' quantificata:

----> Vedere formula a pag. 19 della G.U. <----

Concorrono al soddisfacimento dei fabbisogni anche i volumi restituiti dopo l'utilizzo nonche' quelli derivanti da acque reflue trattate in modo da consentire un successivo riutilizzo di cui si tiene conto nell'equazione che esprime le condizioni di equilibrio del bilancio idrico.
La risorsa idrica utilizzabile e' cosi' quantificata:

R(ut pedice) ( R(pot pedice)- V(DMV pedice)

I termini delle disequazioni rappresentano i volumi totali, riferiti al periodo considerato (di norma l'anno, oppure periodi piu' brevi), con i significati seguenti:

R(pot pedice) risorsa idrica potenziale nel bacino o sottobacino

R(nat pedice) risorsa idrica naturale nella sezione di chiusura
del bacino o sottobacino

R(nc pedice) risorsa idrica non convenzionale nel bacino o sot-
tobacino

V(est pedice) apporti idrici al bacino o sottobacino dovuti ad usi
antropici provenienti da altri bacini

(V differenza tra i volumi idrici superficiali e sot-
terranei invasati nel bacino o sottobacino all'ini-
zio ed alla fine del periodo (positiva se i primi
sono maggiori);

V(trasf pedice) volumi idrici dovuti ad usi antropici trasferiti
fuori del bacino o sottobacino

R(ut pedice) risorsa idrica superficiale e sotterranea utilizza-
bile nel bacino o sottobacino

V(DMV pedice) volume del deflusso minimo vitale ottenuto come in-
tegrale della portata di deflusso minimo vitale nel
periodo di riferimento 1) Per le acque sotterranee la condizione di equilibrio della falda impone che nell'anno medio non venga prelevato un quantitativo d'acqua superiore alla capacita' di ricarica dell'acquifero

Piu' in dettaglio, la risorsa idrica potenziale e' commisurata alla risorsa idrica naturale, deducendo da essa i volumi riferibili sia alle incertezze di stima della risorsa stessa legale alla qualita' e quantita' dei dati conoscitivi sia alle limitazioni di natura tecnologica.
La risorsa idrica potenziale tiene inoltre conto della disponibilita' aggiuntiva delle risorse non convenzionali e di quelle derivanti dal riuso.
Con riferimento ai vincoli di tutela ambientale, nella determinazione della risorsa idrica superficiale utilizzabile occorre detrarre il volume riferibile al deflusso minimo vitale; analogamente, per la risorsa idrica sotterranea, l'utilizzabilita' e' da definirsi in relazione all'esigenza di evitare variazioni piezometriche tali da innescare fenomeni di degrado dell'acquifero e dei sistemi idraulicamente connessi.

4. Fabbisogni idrici

La conoscenza della domanda d'acqua per i diversi usi e' indispensabile per la definizione del bilancio idrico e per una corretta pianificazione e gestione della risorsa: in particolare e' necessario determinare i fabbisogni attuali e la prevedibile evoluzione futura di essi anche in funzione delle strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi.
I fabbisogni idrici sono distinti nei seguenti settori principali di utilizzazione:

a) uso potabile e civile non potabile (Puo' essere assimilato all'uso
potabile qualsiasi utilizzo che richieda risorsa di analoga
qualita'.) b) uso agricolo. c) uso industriale; d) uso idroelettrico: e) altri usi.

A questi fabbisogni si aggiungono quelli di carattere collettivo quali la navigazione interna, la pesca e le attivita' ricreative.
Al fine di limitare l'utilizzo di risorse qualificate deve essere incentivato l'uso di acque reflue depurate secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'art. 26 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.
Le priorita' di soddisfacimento dei fabbisogni idrici per ciascun uso e zona, devono essere definite dalle Autorita' competenti, tenuto conto delle risorse utilizzabili.
Dovranno essere determinati i valori dei fabbisogni sia all'attualita' che ad un anno di riferimento futuro, opportunamente definito.
Dovranno inoltre essere stabiliti i valori minimi dei fabbisogni il cui soddisfacimento deve essere sempre garantito (Il fabbisogno di acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto agli altri usi (legge n. 36/1994, art. 2)) per le quantita' eccedenti, si dovranno determinare le entita' (in termini assoluti e percentuali) e le frequenze dei deficit che possono ritenersi accettabili in relazione al tipo di utilizzazione. Questi elementi dovranno essere confrontati con i valori minimi e le relative frequenze probabili delle risorse utilizzabili, che si prevede possano verificarsi in occasione di periodi di siccita'.

5. Equilibrio del bilancio idrico

Una volta ricostruito il bilancio idrologico e valutata la risorsa idrica utilizzabile, la condizione di equilibrio del bilancio idrico di un bacino o sottobacino e' espressa dalla disuguaglianza:

----> Vedere formula a pag. 21 della G.U. <----

Tali termini rappresentano i volumi totali delle risorse e dei fabbisogni idrici, riferiti al periodo considerato (di norma l'anno, oppure periodi piu' brevi), con i significati seguenti:

R(ut pedice) risorsa idrica superficiale e sotterranea utilizzabi-
le nel bacino o sottobacino.

R(riu pedice) risorsa idrica riutilizzata nel bacino o sottobacino

V(rest pedice) volumi idrici restituiti al bacino da usi antropici
interni nel bacino o sottobacino

F(i pedice) comprende tutti i fabbisogni di seguito richiamati:

- fabbisogno per usi potabili e civili non potabili
(utilizzo, se riferito allo stato attuale)
- fabbisogno per usi agricoli (utilizzo, se riferito
allo stato attuale)
- fabbisogno per usi industriali (utilizzo, se rife-
rito allo stato attuale)
- fabbisogno per usi idroelettrici (utilizzo, se ri-
ferito allo stato attuale)
- fabbisogno per altri usi
- fabbisogni collettivi vari quali pesca, navigazio-
ne, ricreativi, ecc, (utilizzi, se riferiti allo
stato attuale)

La precedente disuguaglianza esprime la condizione di equilibrio del bilancio idrico di bacino in termini di programmazione qualora riferita ai fabbisogni, mentre esprime la condizione di equilibrio allo stato attuale quando riferita agli utilizzi.
Inoltre la stessa deve essere verificata per ogni singolo fabbisogno, accertandone il soddisfacimento con la quota parte di risorsa concretamente ad esso destinabile anche in base alle caratteristiche qualitative.

6. Criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto

61. Premessa

Il censimento delle utilizzazioni consiste nella individuazione delle utilizzazioni idriche in atto nel bacino o sottobacino e deve essere effettuato dalle Autorita' concedenti.
In corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/99 e smi, dovra' essere intrapresa un'attivita' di monitoraggio attraverso misure di controllo per la verifica dei dati censiti ed il rispetto di quanto disposto dalle Autorita' concedenti. La conoscenza dei prelievi e delle restituzioni di acqua (valori delle portale medie, massime, minime, andamento nel tempo, ubicazione rispetto al reticolo idrografico) risulta necessaria anche per la ricostruzione delle portate naturali nelle sezioni di interesse.
Le informazioni essenziali da reperire per il censimento delle derivazioni sono specificate nei paragrati seguenti.

6.2. Dati amministrativi

a) Provincia, comune e localita' dove sono ubicate le opere di
derivazione e di restituzione degli eventuali residui dell'acqua
derivata b) coordinate geografiche dei siti di cui al punto precedente c) denominazione del concessionario della derivazione d) data della domanda di concessione di derivazione, nel solo caso di
sanatorie, di istanze di regolarizzazione dei canali ex demaniali
o di riconoscimento di diritto di antico uso o concessione
preferenziale per le quali non sia ancora stato adottato un
formale provvedimento e) estremi dell'atto amministrativo (autorita' concedente, numero e
data del provvedimento) con cui e' stata rilasciata o rinnovata la
concessione di derivazione f) data di scadenza della concessione o della licenza temporanea g) condizioni particolari (obblighi di rilascio, precarieta', ecc.) h) status della derivazione distinguendo tra:

- derivazioni in esercizio - derivazioni assentite ma non ancora in esercizio - derivazioni temporaneamente limitate o sospese

i) uso (o, nel caso di piu' utilizzi, usi) della derivazione,
distinguendo tra:

- uso idroelettrico - uso irriguo - uso per il consumo umano - uso igienico ed assimilati - uso per irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate al
verde pubblico - uso per pescicoltura - uso industriale - altro.

6.3. Dati tecnici

a) Provenienza delle acque derivate (da corpo idrico superficiale
naturale o artificiale, da corpo idrico sotterraneo, da riutilizzo
di acque reflue depurate, ecc.); b) portata media annua di derivazione, volume annuo di derivazione,
portata massima di derivazione e portata minima da garantire
immediatamente a valle dell'opera di derivazione; c) nel caso di concessione di portate variabili nel corso dell'anno,
distribuzione delle portate medie e massime di derivazione nel
periodo di riferimento; d) modalita' di derivazione delle acque superficiali e sotterranee
con riferimento alle caratteristiche tecniche dell'opera:

- nel caso di acque superficiali, se la derivazione e' ad acqua
fluente o con invaso, indicando, in presenza di acque invasate, la
capacita' utile del serbatoio di regolazione; - nel caso di acque sotterranee se la derivazione avviene a gravita'
o mediante sollevamento;

e) qualsiasi altra informazione utile ad una migliore comprensione
delle caratteristiche tecniche della derivazione e delle modalita'
con cui essa e' effettuata; f) ove siano presenti restituzioni delle acque derivate, tipo di
corpo idrico in cui avviene la restituzione distinguendo tra corpo
idrico superficiale o sotterraneo; g) ove siano presenti restituzioni delle acque derivate, portata
media annua di restituzione, volume annuo di restituzione ed
eventuale portata minima di restituzione; h) nel caso di obbligo alla restituzione di portate variabili nel
corso dell'anno, distribuzione delle portate medie e minime di
restituzione nel periodo di riferimento; i) presenza degli idonei strumenti di misura e conformita' rispetto
ai requisiti definiti ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs.
152/99 e s.m.i; l) qualsiasi altra informazione utile ad una migliore comprensione
delle caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

6.4. Monitoraggio delle derivazioni

I risultati delle misurazioni rilevate dai dispositivi installati ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., dovranno fornire almeno le seguenti informazioni:

a) portata media annua effettivamente derivata e restituita, volume
annuo effettivamente derivato e restituito, portata massima
effettivamente derivata e portata minima effettivamente restituita
durante l'anno solare; b) distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili
effettivamente derivate nel corso dell'anno solare; c) distribuzione delle portate medie, massime e minime mensili
effettivamente restituite nel corso dell'anno solare; d) distribuzione temporale delle portate effettivamente prelevate e
restituite, nella scala di dettaglio (portate medie settimanali,
giornaliere, ecc.) definita in relazione alla redazione del
bilancio idrico.

6.5. Gradualita'

L'ordine di priorita' delle utilizzazioni da censire deve essere identificato, sulla base dei criteri individuati dalle Autorita' di bacino, in relazione all'incidenza che tali utilizzazioni hanno sull'equilibrio del bilancio drico. Le grandi utilizzazioni, come definite dall'art. 6 del R.D. 1775/33 e s.m.i., devono comunque essere censite per prime, ove presenti.

6.6. Flussi informativi

Le informazioni relative al censimento delle utilizzazioni in atto sono trasmesse all'Autorita' concedente per il loro successivo inoltro alla Regione ed all'Autorita' di bacino competente con cadenza almeno annuale.
Tali informazioni dovranno comunque comprendere quelle descritte nei paragrafi precedenti e dovranno essere aggiornate ogniqualvolta intervengano modifiche dello stato dell'utilizzazione.
In assenza della disciplina regionale di cui all'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. 152/99 concernente il censimento delle derivazioni, il monitoraggio delle medesime e la trasmissione delle informazioni, le Autorita' concedenti trasmettono alle Regioni ed alle Autorita' di bacino le informazioni minime di cui alla scheda allegata con cadenza almeno annuale.
Con i decreti di cui al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. sono definite le modalita' per la trasmissione delle informazioni sul bilancio idrico all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

7. Criteri per la definizione del Deflusso Minimo Vitale

7.1 Definizione

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) e' la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonche' il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali(Le condizioni naturali locali sono quelle tipiche del "corpo idrico di riferimento" come definito dal D.Lgs. l52/99 allegato 1.).
Per salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua si intende il mantenimento delle sue tendenze evolutive naturali (morfologiche ed idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido.
Per salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque deve intendersi il mantenimento, nel tempo, dello stato di qualita' delle acque, in linea con il perseguimento degli obiettivi di qualita' previsti dagli artt.4, 5 e 6 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., e della naturale capacita' di autodepurazione del corso d'acqua.
Per salvaguardia delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali e' da intendersi il mantenimento, nel tempo, delle comunita' (La comunita' e' l'insieme di piu' popolazioni, dove per popolazione e' da intendersi l'insieme di individui appartenenti alla stessa Specie) caratteristiche dell'area di riferimento, prendendo in considerazione anche i diversi stadi vitali di ciascuna specie.

7.2 Criteri generali e campo di applicazione

Il deflusso minimo vitale (DMV) rappresenta una portata di stretta attinenza al piano di tutela. Costituisce infatti sia un indicatore utile per le esigenze di tutela, sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque.
Attengono alla determinazione del DMV aspetti di tipo naturalistico e di tipo antropico caratteristici di ogni tronco di corso d'acqua di interesse:

aspetti naturalistici

- caratteristiche idrologiche e idrogeologiche - caratteristiche geomorfologiche - conservazione e recupero dell'ecosistema e dell'ambiente fluviale

aspetti antropici

- modificazioni dell'alveo - presenza di carichi inquinanti residui da fonti puntuali e diffuse
(a valle delle migliori tecnologie di rimozione)

E' da osservare che in base a soli elementi naturalistici, il DMV potrebbe assumere valori nulli in tronchi di corsi d'acqua a carattere intermittente durante periodi "naturali" di asciutta dovuti ad assenza di precipitazioni o a locali condizioni di rilevante permeabilita' del letto del corso d'acqua stesso.
Con la determinazione degli aspetti di tipo antropico, anche in conseguenza delle differenti alternative di Piano, il DMV puo' differire da quello "naturale", in relazione alle esigenze di tutela che l'antropizzazione induce. Ad esempio, nel caso prima citato di corsi d'acqua soggetti ad asciutta naturale, il DMV potra' anche essere "innaturalmente" maggiore di zero per tener conto degli effetti delle attivita' umane ai fini degli obiettivi di qualita' previsti dal Piano di tutela.
Puo' essere opportuno individuare valori del DMV differenti per ciascun mese o stagione dell'anno, anche allo scopo di impedire che i prelievi e le restituzioni siano effettuati in modo da lasciare in alveo una portata residua costante che elimini la variabilita' del regime naturale dei deflussi in base alla quale si e' formato l'equilibrio, sia fisico che biologico, del corso d'acqua.
In attesa dei Piani di tutela e comunque per i corsi d'acqua non ancora interessati dalle elaborazioni di Piano, il DMV potra' essere definito in base ai criteri e alle formule adottati dalle Autorita' di bacino o dalle Regioni.
Il DMV deve essere prioritariamente definito per tutti i tratti di corsi d'acqua "significativi", per quelli a "specifica destinazione funzionale" e per quelli interessati da interventi antropici che modificano il regime naturale dei deflussi.
In relazione allo sviluppo dei monitoraggi e delle conoscenze biofisiche dell'ambiente, all'evoluzione nel tempo dell'impatto antropico, alle dinamiche socio-economiche ed alle stesse politiche di tutela ambientale, il DMV e' da considerarsi in modo dinamico. Da cio' deriva che le successive elaborazioni e revisioni del Piano di tutela condurranno all'individuazione ed aggiornamento del DMV per ogni tratto dei corsi d'acqua oggetto di interesse.

7.3. Fase conoscitiva

I corsi d'acqua devono essere suddivisi in tratti omogenei in relazione alle caratteristiche geomorfologiche, idrologiche, idrauliche, biologiche, nonche' alla presenza ed all'entita' di prelievi ed immissioni.
Per la stima del DMV e' utile acquisire i seguenti elementi conoscitivi per ogni sezione o tratto considerato:

a) le caratteristiche morfologiche, geologiche, idrogeologiche,
climatiche ed idrologiche del bacino idrografico; b) il regime dei deflussi naturali e la relativa caratterizzazione
statistica (valori medi, massimi, minimi, curve di durata,
deviazione standard, ecc.); c) i parametri geometrici dell'alveo (forma e dimensioni della
sezione, pendenza del fondo, granulometria dei sedimenti, ecc.); d) i parametri idraulici della corrente: velocita', altezza idrica,
trasporto solido, scala di deflusso; e) i parametri chimico-fisici, indicati nell'allegato 1 del D.Lgs.
152/99 e s.m.i., che identificano lo stato di qualita' delle
acque; f) i parametri biologici: I.B.E., carica microbica totale e
escherichia coli, flora e fauna acquatica e, ove si evidenziano
zone ad elevato pregio naturalistico, anche flora e fauna
ripariale: g) l'indice di funzionalita' fluviale (IFF); h) la presenza di aree a specifica tutela. i) i prelievi e le immissioni di acqua, le relative portate e
caratteristiche fisico-chimiche e la loro variabilita';

In presenza di conoscenze inizialmente lacunose, la stima del DMV si basera' sui dati disponibili.

7.4. Metodologie

Fermo restando che i Piani di tutela devono stabilire il valore specifico del DMV per ogni tratto di corso d'acqua considerato secondo i criteri generali prima esposti, nelle more della predisposizione dei suddetti Piani, per una sua prima stima orientativa possono essere adottati metodi regionali e metodi sperimentali.
Nella prima categoria rientrano i metodi che esprimono il DMV in funzione di caratteristiche morfologiche ed idrologiche del bacino o del sottobacino; essi si distinguono, a seconda delle grandezze assunte come variabili indipendenti, in:

- metodi con variabili morfologiche: questi metodi sono basati sulla
definizione di un "contributo specifico" (portata per unita' di
superficie); la variabile indipendente e' la sola superficie del
bacino. Spesso, per la massima semplificazione, il valore del
contributo unitario minimo e' assunto costante in un ambito
territoriale abbastanza esteso; data pero' l'impossibilita' di
rappresentare in tal modo talune situazioni particolari, sono stati
introdotti vari fattori correttivi; - metodi con variabili idrologiche semplici: in questi metodi la
portata minima vitale e' funzione - di solito mediante leggi di
diretta proporzionalita' - di alcuni valori caratteristici del
deflusso nella sezione considerata (per esempio: della portata
media mensile, portata media annua, ecc.); - metodi con variabili idrologiche e morfologiche: questi metodi
esprimono una equazione di regressione tra la portata minima vitale
ed alcune variabili idrologiche e morfologiche del bacino, come ad
esempio la portata media; - metodi con variabili statistiche: sono i metodi basati
sull'individuazione di particolari valori di frequenza o di durata
dei deflussi. Un esempio semplice e' quello basato sulla minima
portata media di 7 giorni (media mobile) con tempo di ritorno 10
anni (Q (7,10 pedice)); altri sono basati sulla portata media
giornaliera di durata 355 giorni in un anno (Q(355 pedice)) ovvero,
come prevede la normativa svizzera, su una funzione della portata
di durata 347 giorni (Q(347 pedice)).

I metodi appartenenti alla seconda categoria (sperimentali) sono basati su tecniche di rilevamento sperimentali finalizzate all'accertamento delle condizioni ambientali ottimali per una prefissata specie; sono caratterizzati dalla singolarita' della stima della portata minima vitale, quindi hanno validita' esclusivamente locale e limitata alle specie considerate. Essi possono distinguersi a loro volta in:

- metodi sperimentali semplici, in cui il DVM e' correlato al
contorno bagnato o alla larghezza della sezione utile per lo
sviluppo della specie considerata, assumendo un criterio semplice
per valutare l'idoneita' di alcuni parametri ambientali; - metodi sperimentali complessi, nei quali si utilizzano particolari
curve continue per valutare gli ambiti di idoneita' dei parametri
ambientali; per esempio, con il metodo dei "microhabitat", viene
determinata una curva che correla l'area disponibile ponderata
(funzione della portata media, della velocita' media e della natura
del substrato) alla portata del corso d'acqua; in corrispondenza
del massimo di tale curva si puo' individuare il valore ottimale
del DVM.

E' infine da sottolineare come la mappatura del DMV ottenuta per i corsi d'acqua oggetto di pianificazione costituira' essa stessa la fonte conoscitiva essenziale per eventualmente aggiornare o ridefinire i citati metodi e i parametri in essi considerati. Le correlazioni infatti tra i valori ottenuti del DMV per i diversi tronchi fluviali interessati dalle predette simulazioni e le corrispondenti caratteristiche ambientali, morfologiche, eco-idrauliche e di fruizione potranno fornire gli elementi essenziali per la taratura e la regionalizzazione dei detti parametri.

7.5. Deroghe, gradualita' di applicazione e controlli

Le Autorita' competenti, informate le Autorita' di bacino, possono motivatamente adottare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV esclusivamente nei seguenti casi:

- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo
umano, non altrimenti soddisfacibili; - quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni
irrigue limitatamente ad aree caratterizzate da rilevanti squilibri
del bilancio idrico preventivamente individuate nel Piano di
tutela; - al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Le deroghe sono consentite a condizione che siano state adottate tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal Piano di tutela delle acque, che si sia dimostrata l'impossibilita' di individuare altre alternative di approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi. Le deroghe non dovranno comunque pregiudicare l'obiettivo di qualita' del corpo idrico previsto dal Piano di tutela.
Per le nuove concessioni il rispetto del DMV deve essere applicato fin dall'attivazione della captazione, salvo le deroghe prima citate. Per le concessioni in essere, poiche' la regolazione dei prelievi concorre nei Piani di tutela a conseguire gli obiettivi di qualita' ambientale, la gradualita' nel tempo dell'applicazione del DMV e' stabilita all'interno di tali piani, fatte salve le deroghe prima citate, tenendo anche conto dei tempi di recupero degli ecosistemi naturali.
Devono essere previste forme di controllo a valle delle captazioni sia da parte dei concessionari che delle amministrazioni concedenti, anche al fine della verifica della reattivita' nel tempo dell'ecosistema e delle conseguenti eventuali necessita' di modifica del DMV.
 
Allegato 2

----> vedere allegato da pag. 28 a pag. 34 della G.U. <----
 
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