Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2004 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004, n. 273
Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, con la quale viene istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che per l'Italia comportera' una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo 2008-2012;
Considerato che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2005 nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato I della citata direttiva che comportino emissioni di gas ad effetto serra elencati nel medesimo allegato in relazione a tali attivita', a meno che il relativo gestore sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente;
Considerato, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE impone l'assegnazione ed il rilascio delle quote di emissioni ai gestori degli impianti rientranti nelle attivita' elencate nell'allegato I della citata direttiva, da effettuare entro il 28 febbraio 2005;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ed in particolare di disciplinare le modalita' delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonche' di prevedere l'obbligo di trasmissione dei dati per l'assegnazione delle quote di emissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Autorizzazione ad emettere gas serra

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
 
Art. 2
Raccolta delle informazioni per l'assegnazione
delle quote di emissioni di cui all'articolo 11,
comma 4, della direttiva 2003/87/CE

1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorita' nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle suddette informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
 
Art. 2-bis (1)
(( Sanzioni ))

(( 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione.
2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantita' cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.
3. Il gestore che omette di comunicare all'autorita' nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformita' alle prescrizioni del presente decreto.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo e' ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie e' esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente.
6. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE. ))
 
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorita' nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.
2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attivita' produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonche' le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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