Gazzetta n. 267 del 13 novembre 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n. 241
Testo del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 2004) coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2004, n. 271 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione».

Avvertenza:

- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' alla legge
21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis e' sostituito dai seguenti:
5-bis. «Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. (( L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa )) fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore (( tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili )). Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, (( salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili )). Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Contro il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. ((Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria )).
«5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo.».
2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica,», sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace». (( 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.
2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: «con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) al comma 13-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:«Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni»;
c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: «13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo» ))
.
3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».
4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida».
5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore (( tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 )). Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza (( del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 )), e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione». (( 5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:
«5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.».
5-quater. «Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e' la reclusione da uno a quattro anni».
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dall'articolo 5-ter, primo periodo, e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.».
6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «ai corsi universitari», sono inserite le seguenti: «e alle scuole di specializzazione delle universita».
6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente:
«2. Le domande di trasferimento hanno la priorita' sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorita' non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni» ))
.
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20»;
b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, (( del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo )) 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10»;
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonche' 3-quater,». (( 7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «e degli uffici consolari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero».
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza
aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato
revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta
giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere
concesso qualora si proceda per uno o piu' delitti previsti
dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonche' dall'art. 12 del presente testo unico.
4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto
compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento
possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e'
concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Contro il decreto di convalida e' proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al
giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6. Abrogato.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data
del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma puo' essere sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, e' autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano
l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
9. Abrogato.
10. Abrogato.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».
- Si riporta il testo degli articoli 30, comma 6 e 31,
comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
- (Omissis).
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita'
amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare,
l'interessato puo' presentare ricorso al pretore del luogo
in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo'
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla
osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere
derivante dall'applicazione del presente comma e' valutato
in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
(Omissis)».
«Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori). -
(Omissis).
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto
dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si
trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso
o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente testo unico. L'autorizzazione e' revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il
rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei
procedimenti in camera di consiglio). - 1. Se il ricorso di
cui all'art. 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di
pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei
termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il
provvedimento del giudice e' notificato, a cura della
cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione
puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di
funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo'
essere esercitata nel procedimento di cui all'art. 14,
comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti
da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile
per Cassazione».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello
straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di
vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati
o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di
permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e
sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine
per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se
l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul
territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2,
lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso
revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da
sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta
perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In
ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del
comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in
violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai
sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e' la
reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore
dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati
previsti dall'art. 5-ter, primo periodo, e 5-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri».
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 39 (Accesso ai corsi delle universita). - 1. In
materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio e'
assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il
cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al
presente articolo.
2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative
volte al conseguimento degli obiettivi del documento
programmatico di cui all'art. 3, promuovendo l'accesso
degli stranieri ai corsi universitari di cui all'art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei
stranieri per la mobilita' studentesca, nonche'
organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi
sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di
attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi
agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso
successivi al primo, in coordinamento con la concessione
delle provvidenze previste dalla normativa vigente in
materia di diritto allo studio universitario e senza
obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di
trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per
gli stranieri che intendono accedere all'istruzione
universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e
dal regolamento di attuazione, sulla base delle
disponibilita' comunicate dalle universita', e'
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti
all'estero. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari e alle scuole di specializzazione delle
universita', a parita' di condizioni con gli studenti
italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno,
ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto
di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le
condizioni generali richieste per l'ingresso per studio».
- Si riporta il testo degli articoli 10-ter e 11, della
legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di
pace), come modificati dalla presente legge:
«Art. 10-ter (Richiesta di trasferimento e concorso di
domande). - 1. I giudici di pace in servizio possono
chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice
di pace che presentino vacanze in organico.
2. Le domande di trasferimento hanno la priorita' sulle
domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai
sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni
delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace,
le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli
articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono
sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni
organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di
pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di
priorita' non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti
vacanti nelle nuove dotazioni.».
«Art. 11 (Indennita' spettanti al giudice di pace). -
1. L'ufficio del giudice di pace e' onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di
giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000
per ciascuna udienza civile o penale, anche se non
dibattimentale, e per l'attivita' di apposizione dei
sigilli, nonche' di L. 110.000 per ogni altro processo
assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. E' altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per
ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso
spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per
l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e'
dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per
le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel
numero delle 110 udienze non si computano quelle per i
provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna
delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20.
3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una
indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o
ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile;
l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e'
rigettata con provvedimento motivato.
3-ter. In materia penale al giudice di pace e'
corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di
ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17,
comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui
all'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274
del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace
dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente
infondato, disponendone la trasmissione al pubblico
ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui
all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di
esecuzione, di cui all'art. 41, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalita' di
esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilita', di cui all'art. 44, comma 1, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico
ministero per ulteriori indagini, di cui all'art. 17,
comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di
cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e
successive modificazioni, e provvedimento motivato di
rigetto della richiesta di emissione del decreto di
sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico
ministero che dispone la restituzione delle cose
sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui
all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle
indagini, di cui all'art. 19, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di
intercettazione di conversazioni telefoniche, di
comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre
forme di telecomunicazione, di cui all'art. 19, comma 2,
del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.
3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13,
commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.
4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2 e 3,
3-bis e 3-ter, nonche' 3-quater, del presente articolo e di
cui al comma 2-bis dell'art. 15 e' rideterminato ogni tre
anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in relazione alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio
precedente.
4-bis. Le indennita' previste dal presente articolo
sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 159, della
legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente
legge:
«159. Nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per
provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli
uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e
delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a
decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con
decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.».



 
(( Art. 1-bis. Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione
clandestina

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano» ))
.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli
di frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro
degli affari esteri adottano il piano generale degli
interventi per il potenziamento ed il perfezionamento,
anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello
extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le
autorita' italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data
comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di
confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle
regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di
frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa
con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera,
nonche' le autorita' marittime e militari ed i responsabili
degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo
unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le
intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro
dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o
ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con
il Ministro competente.
5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di
contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di
accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e
2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di
flussi irregolari di popolazione migratoria verso il
territorio italiano.».
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi
di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza
agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o
fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito.



 
(( Art. 1-ter. Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) al comma 3, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni» e il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3» e, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»;
d) al comma 3-ter, le parole: «si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona» sono sostituite dalle seguenti: «la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona»;
e) dopo il comma 3-sexies, e' inserito il seguente:
«3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni e' disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere».
2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del
presente testo unico compie atti diretti a procurare
l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero
ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per
ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto,
compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non e'
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e'
punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona.
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale
la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la
sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale
la persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante;
c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al
fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano
l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e'
aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di
25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, primo comma, terzo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice
penale» sono inserite le seguenti: «nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti
previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni
dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e
successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni e'
disposta d'intesa con la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei
reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352,
commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di
trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono
comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'art.
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
11 agosto 2003, n. 228, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Attivita' sotto copertura). - 1. In relazione
ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche'
dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si
applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2, 5, 6 e
7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le
operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo art. 4
sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle loro competenze.
2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 14
della legge 3 agosto 1998, n. 269.».



 
(( Art. 1-quater.
Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno

1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.».
2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 33 (Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare). 1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti della
famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, puo' denunciare, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio mediante
presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme
previste dal presente articolo. La dichiarazione di
emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese,
agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede
il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di
cui al primo periodo del presente comma e' limitata ad una
unita' per nucleo familiare, con riguardo al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalita' e della
nazionalita' dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di
impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di
emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore
d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno previsto dall'art. 5-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'art. 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap
del componente la famiglia alla cui assistenza e' destinato
il lavoratore. Tale certificazione non e' richiesta qualora
il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e
la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della
durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di
un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui e' riferita la denuncia. E' data
facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste
dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio
del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno e'
rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo
competente della prova della continuazione del rapporto e
della regolarita' della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato, salvo quanto previsto
dall'art. 5, commi 5 e 9, e dall'arti. 6, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni. La mancata presentazione delle
parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche'
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l'art. 22, comma 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione
delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonche' le
modalita' per la successiva imputazione delle stesse sia
per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale e assistenziale del
lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le
modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia
stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del
provvedimento in presenza di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c),
non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui
il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e
si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 3,
comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso
numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a
seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera; b) che risultino segnalati, anche
in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore
in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri
che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di
emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, e' punito con la reclusione da due a nove mesi,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 (Disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Legalizzazione di lavoro irregolare). - 1.
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' di impresa sia in
forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore del presente
decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari
in posizione irregolare, puo' denunciare, entro la data
dell'11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di
lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
competente per territorio, mediante la presentazione, a
proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli
uffici postali. Qualora si tratti di societa' operanti in
Italia, la denuncia e' sottoscritta e presentata dal legale
rappresentante. A tutti gli effetti, la data di
presentazione e' quella recata dal timbro dell'ufficio
postale accettante. La dichiarazione di emersione e'
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di
inammissibilita':
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della
societa' e del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalita' e della
nazionalita' del lavoratore straniero occupato al quale si
riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di
impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono
allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno
a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato
ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore
ad un anno nelle forme di cui all'art. 5-bis del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di seguito denominato: «testo unico», di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 6
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo
forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la
predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali e' riferita la medesima dichiarazione, verifica
l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e
la comunica al centro per l'impiego competente per
territorio. La questura accerta se sussistono motivi
ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno
di validita' pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La
mancata presentazione delle parti comporta
l'improcedibilita' e l'archiviazione del relativo
procedimento. Il permesso di soggiorno puo' essere
rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato
di durata non inferiore ad un anno, nonche' della
regolarita' della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato,
salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 5 e 9, e dall'art.
6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche'
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso
di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione
della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si applica l'art. 22, comma 12,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause
di non punibilita' non si applicano a coloro che abbiano
presentato una dichiarazione di emersione contenente dati
non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso
di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina, con proprio decreto, le modalita' per
l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3,
lettera b), sia per fare fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in
relazione alla posizione contributiva previdenziale e
assistenziale del lavoratore interessato, al fine di
garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori
extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato
rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle
lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta
nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o
sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso,
ovvero risulti destinatario di un provvedimento di
espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13,
comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di
permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di
revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della
presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli
effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di
emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione del presente
decreto, e' punito con la reclusione da due a nove mesi,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro,
l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui
all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari
denunciati, puo' essere adempiuto fino alla data
dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica
anche relativamente alla procedura di emersione di cui
all'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, commi 5 e 9, e
6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno).
(Omissis).
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
(Omissis).
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.».
«Art. 6 (Facolta' e obblighi inerenti il
soggiorno). - 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per
motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari
puo' essere utilizzato anche per le altre attivita'
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per
lavoro ovvero previo rilascio della certificazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'art.
3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento
di attuazione.».



 
(( Art. 1-quinquies
Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3

1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno puo' altresi' stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonche' per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti».
4-ter. «Per le finalita' di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge
16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 39 (Convenzioni in materia di sicurezza). - 1.
Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno per il potenziamento dell'attivita' di
prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo'
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati
dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi
soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad
incrementare la sicurezza pubblica.
2. La contribuzione puo' consistere nella fornitura dei
mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi
aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella
corresponsione al personale impiegato di indennita'
commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul
piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'art. 27, comma 2, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. L'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si
applica alle convenzioni stipulate in attuazione del
presente articolo.
4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal
Ministro dell'interno per la semplificazione delle
procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il
Ministero dell'interno puo' altresi' stipulare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con
concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non
pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici
dell'Amministrazione dell'interno delle domande,
dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi
uffici nonche' per lo svolgimento di altre operazioni
preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per
l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei
provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con
decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo
dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei
provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, gli
incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure
definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a
procedere all'identificazione degli interessati, con
l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento
in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande,
dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche
amministrazioni.».



 
Art. 2.
Norma di copertura finanziaria

(( 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ))
.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 33, comma 7, e 80,
comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 33. (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul
controllo della contrattazione integrativa).
(Omissis).
7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui
all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto
ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito
presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti
penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
centri di servizio sociale per adulti uno specifico
emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita'
stesse.».
«Art. 80. (Misure di razionalizzazione diverse).
(Omissis).
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia
di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le
collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di
centri, la rapida attuazione del Programma asilo,
l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato l'incremento
della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'interno viene definito il
riparto tra le singole unita' previsionali di base. Con lo
stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi
fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e'
incrementato l'organico del personale dei ruoli della
Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata
l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno nel limite di 1.000 unita' delle aree
funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico
esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si
provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il
personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro
nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2
milioni di euro per l'anno 2005; per il personale
dell'Amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di
euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004,
25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il
personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione
civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono
disposte in deroga all'art. 34, comma 4, della presente
legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (per l'argomento v. nelle
note all'art. 1):
«151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma,
numero 2), 11, comma 3, lettera i-quater e 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
(Omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
e la riscossione delle entrate.».
«Art. 11 (Legge finanziaria).
(Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
(Omissis);
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.
(Omissis)».
Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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