Gazzetta n. 267 del 13 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2004
Proroga del regolamento recante attuazione della decisione 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE: decisione n. 2004/626/CE della Commissione del 26 agosto 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;
Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'ammissione in commercio e che prevede, altresi', la possibilita' di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;
Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971) con sede in Milano, e' stato delegato al controllo e alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2001 - concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1873, n. 1065, in attuazione delle direttive comunitarie n. 98/85/CE e 98/96/CE riguardanti il settore sementiero, con il quale e' stato sostituito il comma 15 dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei, a livello comunitario, al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della legge n. 1096 del 1971;
Vista la decisione 2004/626/CE della Commissione del 26 agosto 2004 che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio;
Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1999, n. 34942, recante «Regolamento di attuazione della decisione 98/327/CE della commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE»;
Visto l'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» legge comunitaria per il 1990;
Considerata la necessita' di prorogare la durata dell'esperimento previsto dal regolamento adottato con il proprio decreto 24 agosto 1999, n. 34942;
Decreta:
Art. 1.
All'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 24 agosto 1999, n. 34942, la data del 31 luglio 2004 e' sostituita dalla data 27 aprile 2005.
 
Art. 2.
All'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 24 agosto 1999, n. 34942, la data del 31 luglio 2004 e' sostituita dalla data 27 aprile 2005.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2004

Il Ministro: Alemanno

Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di leggittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
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