Gazzetta n. 266 del 12 novembre 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2004, n. 240
Testo del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 215 del 13 settembre 2004), coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2004, n. 269 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonche' integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
F i n a l i t a'

1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre le piu' marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
b) siano beneficiari, (( anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari )) della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe (( ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004 ));
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.



Riferimenti normativi:

- Il testo del comma 22 dell'art. 80 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O., e' il seguente:
«22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21
sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziative
contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui
al comma 20.».



 
Art. 2.
M i s u r e

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1 possono essere stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i quali e' prevista la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto mesi, cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
3. Gli enti locali possono stipulare, in qualita' di conduttori, contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili ne' prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonche' il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi, locati nelle predette forme contrattuali, sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali e' tuttavia comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo delle parti contraenti.
4. Gli enti locali possono stipulare, in qualita' di conduttori, contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonche' il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Per tali contratti il canone e' stabilito secondo le modalita' previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione, (( ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge )).
5. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone e' stabilito secondo le modalita' previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione, (( ovvero dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della stessa legge )).
6. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare direttamente contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. (( 6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai commi 2, 3, 4 e 5, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo cosi' rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di sfratto )).
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti, attraverso la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», provvede all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1 e al coordinamento delle iniziative ed inoltre all'erogazione:
a) del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, relativo alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 3 e 4, sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni contenenti, in relazione a ciascun contratto stipulato, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario, e del concessionario e l'importo del canone da corrispondere;
b) del contributo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, relativi alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 2, 5 e 6, a favore del locatore sulla base della domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario e del locatario e l'importo del canone da corrispondere.
8. L'erogazione di cui al comma 7 e' disposta con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (( entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b) del medesimo comma )).
9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi del comma 7, agli istituti ivi contemplati e' riconosciuto un compenso pari all'1 per cento del contributo da erogare in relazione a ciascun contratto stipulato. (( 9-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, anche se beneficiari delle misure di cui al presente articolo, continuano ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente )).



Riferimenti normativi:

- La legge 9 dicembre 1998, n. 431 reca: «Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 dicembre 1998, n. 202, S.O.
- Il testo dell'art. 1571 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 1571 Capo VI della locazione Sezione I. La
locazione e' il contratto col quale una parte si obbliga a
far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato
tempo, verso un determinato corrispettivo».
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 e' il seguente:
«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 e' il seguente:
«3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con
apposito decreto le condizioni alle quali possono essere
stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2,
nonche' dell'art. 5 nel caso in cui non vengano convocate
da parte dei comuni le organizzazioni della proprieta'
edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli
accordi di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2.».



 
Art. 3.
I n c e n t i v i

1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, e' assegnato agli enti locali, in unica soluzione, per ciascun contratto stipulato, a parziale copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 4 ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.
2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2, e' corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, in unica soluzione, la somma determinata ai sensi dell'articolo 4 in conto canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio risulti inferiore alla somma fissata all'articolo 4, il contributo spettante e' pari a tale minore importo.
3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 2, e' corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica soluzione, la somma prevista dall'articolo 4. Ferma restando la corresponsione, da parte del conduttore, dell'importo del canone previsto dal precedente contratto di locazione, la predetta somma e' corrisposta quale integrazione dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del conduttore. Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione, detratto l'importo complessivo dei canoni derivanti dal precedente contratto di locazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, risulti inferiore alla somma indicata all'articolo 4, il contributo spettante e' pari a tale minore importo.
4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, ferma restando l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella misura del 70 per cento.
5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6 dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o l'esenzione totale dall'imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi oggetto dei contratti di cui all'articolo 2, anche differenziando l'agevolazione in funzione delle diverse tipologie di contratto.
7. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e della somma di cui ai commi 2 e 3 e' disposta secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilita' ai benefici, entro il (( 31 marzo 2005 )).



Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 e' il seguente:
«1. Nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, il reddito imponibile derivante al
proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi
del comma 3 dell'art. 2 a seguito di accordo definito in
sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto
di cui al comma 2 dell'art. 4, ovvero nel rispetto delle
condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del
medesimo art. 4, determinato ai sensi dell'art. 34 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e' ulteriormente
ridotto dal 30 per cento. Per i suddetti contratti il
corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base
imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di
registro e' assunto nella misura minima del 70 per cento».



 
Art. 4.
Misura del contributo.

1. In relazione alla dimensione demografica del comune in cui e' sito l'alloggio oggetto del contratto sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo 3 sono riconosciuti nella misura di:
a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;
c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti
 
Art. 5.
(( Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l'anno 2004, nonche' alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, in 17.725 migliaia di euro per l'anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) per l'anno 2004, per l'importo di 106.540 migliaia di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l'anno 2006 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2007, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.644 migliaia di euro per l'anno 2006 e 814 migliaia di euro per l'anno 2007, la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 9, e all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per l'utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2 ))
.



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 1-bis, comma 3 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazione della
legge 30 luglio 2004, n. 191 recante: Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2004, n. 178, S.O., e' il seguente:
«3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di cui all'art. 11, comma 1, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata, per l'anno 2004,
la spesa di 110 milioni di euro».
- Il testo dell'art. 11-ter, comma 7, dell'art. 11,
comma 3, lettera i-quater, e dell'art. 7 secondo comma, n.
2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante: riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
22 agosto 1978, n. 233 e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenza definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
(Omissis)».
«Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) i-ter) (Omissis).
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
Omissis».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) (Omissis).
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
(Omissis)».



 
Art. 6.
Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore

1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il (( 31 marzo 2005 )).
2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 e' comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che e' esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.
3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore (( e allo sportello emergenza sfratti di cui all'articolo 2 )) della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
legge 1° agosto 2003, n. 200, recante: Proroga di termini e
disposizioni urgenti ordinamentali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n. 145, e' il seguente:
«1. La sospensione delle procedure esecutive di
rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, e'
prorogata fino al 30 giugno 2004.».



 
Art. 7.
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

1. All'articolo 4, comma 3, della (( legge 9 dicembre 1998, n. 431, )) successive modificazioni, dopo le parole: «i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2» sono inserite le seguenti «nonche' dell'articolo 5».
2. Il comma 5 dell'articolo 11 della (( legge 9 dicembre 1998, n. 431 )), e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6.». (( 2-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita', erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita' medesima, anche tramite l'associazione della proprieta' edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore» )).



Riferimenti normativi:

- Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
«3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con
apposito decreto le condizioni alle quali possono essere
stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'art. 2,
nonche' dell'art. 5 nel caso in cui non vengano convocate
da parte dei comuni le organizzazioni della proprieta'
edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli
accordi di cui al medesimo comma 3 dell'art. 2».
- Il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
«Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici e' istituito il il Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la
cui dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria,
ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche' qualora le
disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le
iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o
attraverso attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la
mobilita' nel settore della locazione attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in locazione per
periodi determinati. I comuni possono, con delibera della
propria giunta, prevedere che i contributi integrativi
destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita',
erogati al locatore interessato a sanatoria delle morosita'
medesima, anche tramite l'associazione della proprieta'
edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 1° marzo di ogni anno, tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
a disposizione dalle singole regioni e province autonome,
ai sensi del comma. 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse
attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri
che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
siano trasferite ai comuni entro novanta giorni
dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e
alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previa diffida alla regione o alla provincia autonoma
inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri
connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad
acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti del conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non
sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4,
pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituita ai
sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978. n. 392, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.».



 
(( Art. 7-bis.
Modifica dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392

1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Modalita' per il rilascio). - 1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche' delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non puo' essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile ))
.



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n.
392, recante: Disciplina delle locazioni di immobili
urbani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1978,
n. 211, e' il seguente:
«Art. 55 (Termine per il pagamento dei canoni scaduti).
La morosita' del conduttore nel pagamento dei canoni o
degli oneri di cui all'art. 5 puo' essere sanata in sede
giudiziale per non piu' di tre volte nel corso di un
quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa
l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri
accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli
interessi legali e delle spese processuali liquidate in
tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice,
dinanzi a comprovate condizioni di difficolta' del
conduttore, puo' assegnare un termine non superiore a
giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni
dalla scadenza del termine assegnato.
La morosita' puo' essere sanata, per non piu' di
quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio,
ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi
giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due
mesi, e' conseguente alle precarie condizioni economiche
del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto
e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi,
comprovate condizioni di difficolta'.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti
esclude la risoluzione del contratto.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita
locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola volta,
con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro
un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si
applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del
citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il
decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono
proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che
giudica con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di
procedura civile.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 6 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, e' il seguente:
«4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per
finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola
volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile,
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro
un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si
applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del
citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il
decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono
proporre opposizioni per qualsiasi motivo al tribunale che
giudica con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di
procedura civile.».
- Il testo dell'art. 605 del codice di procedura civile
e' il seguente:
«Art. 605 (Formalita' del testamento segreto). - La
carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve
da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che
il testamento non si possa aprire ne' estrarre senza
rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due
testimoni, consegna [c.c. 685] personalmente al notaio la
carta cosi' sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra
indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara
che in questa carta e' contenuto il suo testamento. Il
testatore, se e' muto o sordomuto, deve scrivere tale
dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure
dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se
questo e' stato scritto dal altri [c.c. 604].
Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o involto
il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal
notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di
ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e
la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei
sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le
formalita'.».



 
Art. 8.
E f f i c a c i a

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, fino al (( 31 marzo 2005. ))
 
(( Art. 8-bis.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi Statuti e norme di attuazione ))
.
 
Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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