Gazzetta n. 266 del 12 novembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 27 agosto 2004 |
Definizione dell'attivita' di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, e in particolare l'art. 8 che prevede che gli Stati membri designino le autorita' competenti incaricate di controllare l'osservanza delle disposizioni del regolamento stesso; Visto il regolamento (CEE) n. 1538/91 del Consiglio del 5 giugno 1991 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90, e in particolare l'art. 12 che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti; Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 citato in precedenza, ed in particolare l'art. 7 che prevede che l'attivita' di vigilanza sulle strutture di controllo e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome; Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e in particolare l'art. 9 che prevede vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che le aziende assoggettate al sistema di controllo, che producono secondo i metodi di produzione biologica siano conformi ai requisiti di cui all'art. 5 del citato regolamento, e successive integrazioni e modifiche; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui e' definito che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e' esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza; Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 del che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari aventi una Denominazione di origine protetta (D.O.P.) o una Indicazione geografica protetta (I.G.P.) rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione; Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 14 che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli o alimentari aventi un'attestazione di specificita' (S.T.G.) rispondano ai requisiti del disciplinare di produzione; Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), una Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificita' (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e in particolare l'art. 8 che prevede che vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel citato regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto l'art. 15 del decreto 30 agosto 2000 recante indicazione e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorita' competente» in collaborazione con le regioni e province autonome; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2001 che prevede che i controlli sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) sia effettuato dai consorzi di tutela riconosciuti, appositamente incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali a svolgere tale attivita', o in loro assenza, da strutture autorizzate/designate dal Ministero con le procedure previste dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Visto, in particolare, l'art. 5 del succitato decreto ministeriale 29 maggio 2001, che prevede che la vigilanza sui consorzi di tutela riconosciuti autorizzati a svolgere attivita' di controllo sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome territorialmente interessate; Ritenuta l'opportunita' di definire in maniera precisa ed univoca l'attivita' di vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo su tutte le produzioni di cui alla normativa citata e di individuare una struttura cui attribuire la competenza a svolgere la predetta attivita' di vigilanza; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 15 luglio 2004; Decreta: Art. 1. Istituzione e compiti dell'Unita' nazionale di coordinamento della vigilanza
1. E' istituita, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, in connessione con il competente ufficio del Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, l'Unita' nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) con i seguenti compiti: a) coordinare l'attivita' di vigilanza svolta dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome; b) monitorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di vigilanza; c) proporre delle linee guida finalizzate alla armonizzazione dell'attivita' di vigilanza su tutto il territorio nazionale; d) esprimere un parere sulla proposta di revoca per le organizzazioni di cui al successivo art. 3, comma 1, che operano su produzioni interregionali e interprovinciali; e) valutare le misure da adottare a livello nazionale a seguito delle infrazioni rilevate dalle regioni o dalle province autonome e trasmettere al competente ufficio del Dipartimento per l'irrogazione delle relative sanzioni; f) definire una procedura in cui, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione/designazione alle organizzazioni di cui al successivo art. 3, comma 1, provveda a garantire il mantenimento dell'attivita' oggetto dell'incarico/autorizzazione. 2. Nei casi in cui ricorrano le fattispecie di alla lettera f) del comma 1, a seguito della valutazione dell'Unita' nazionale di coordinamento della vigilanza, il competente ufficio del Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi individua il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle regioni competenti per territorio da adibire temporaneamente alle attivita' di controllo e certificazione gia' svolte dalla struttura sospesa o revocata. 3. Per le valutazioni di cui al comma precedente l'UNCV viene integrata con l'ispettore generale capo dell'ICRF ed i responsabili delle unita' territoriali di vigilanza competenti per territorio. 4. Qualora la struttura di controllo sospesa o revocata operi sull'intero territorio nazionale la valutazione di cui al comma 2 verra' effettuata dall'UNCV appositamente integrata con l'ispettore generale capo dell'ICRF. |
| Art. 2. Istituzione e compiti delle Unita' centrale e territoriali di vigilanza
1. Ciascuna regione e provincia autonoma entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto deve attivare l'unita' territoriale di vigilanza (UTV) secondo criteri e modalita' definiti dai singoli enti. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 3, ciascuna regione e provincia autonoma deve individuare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il personale da destinare all'UTV ed il relativo responsabile, mediante atto pubblico, secondo criteri e modalita' definiti dai singoli enti ed avvalendosi di pubblici dipendenti. 3. Per le attivita' di competenza esclusiva del Ministero per le politiche agricole e forestali nonche' in ossequio al principio di sussidiarieta' di cui al successivo comma 4, il Ministero istituisce, entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Unita' centrale di vigilanza (UCV). 4. In forza del principio della sussidiarieta' il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' intervenire qualora gli obiettivi dell'attivita' di vigilanza non sono raggiunti da parte delle regioni e delle province autonome. 5. Sono comunque fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni di cui agli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano. |
| Art. 3. Funzioni della UTV
1. L'UTV deve svolgere attivita' di vigilanza sulle organizzazioni autorizzate/designate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per il controllo sulle produzioni di cui alla normativa elencata nelle premesse. La vigilanza si articola su due livelli: a) sull'operativita' delle organizzazioni autorizzate/designate per il controllo, al fine di verificare che: i) gli organismi privati autorizzati/designati adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione e/o previste dalla norma UNI EN 45011; ii) le autorita' pubbliche designate adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione, comprese l'imparzialita' e la terzieta' nell'ambito dei controlli effettuati; iii) i consorzi di tutela dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) affidatari dell'incarico di controllo ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 mantengano la disponibilita' di una struttura idonea destinata all'attivita' di controllo; b) sulla corretta attuazione del/della piano/procedura di controllo approvato/a e il rispetto della normativa di riferimento. 2. L'UTV mantiene un sistema di trasmissione costante ed informatizzata dei dati e degli elementi ritenuti necessari dall'UNCV al fine di permettere il raggiungimento dei compiti previsti dall'art. 1. |
| Art. 4. Composizione del coordinamento
1. L'Unita' nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) di cui all'art. 1 e' costituita da sei rappresentanti del Ministero, di cui quattro del Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi e due dell'Ispettorato centrale repressione frodi e sei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. 2. Il coordinatore dell'UNCV viene individuato fra i componenti designati dal Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le funzioni di segreteria e la gestione della documentazione sono svolte dal Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali. 4. I componenti dell'UNCV, di cui al precedente comma 1, sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 5. L'UNCV approva il regolamento di funzionamento interno, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina. |
| Art. 5. Linee guida
1. L'UNCV, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, elabora e propone al Ministro delle politiche agricole e forestali le linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle UTV. 2. Per i compiti previsti dal precedente comma, l'UNCV si puo' avvalere della collaborazione di enti e soggetti esperti, qualificati nel settore e che non svolgano attivita' di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa. 3. Il Ministro adotta e pubblica le linee guida con decreto. |
| Art. 6. Manuale di organizzazione e funzionamento dell'UTV
1. Le singole Unita' territoriali di vigilanza (UTV) elaborano entro centoventi giorni dalla nomina, un manuale di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle organizzazioni individuate all'art. 2, che assicuri la conformita' alle linee guida di cui all'art. 5, comma 1. 2. Il manuale di cui al comma precedente deve essere valutato conformemente alle linee guida dall'UNCV, e puo' essere successivamente approvato con provvedimento regionale o provinciale. 3. Nel caso in cui non venga adottato il manuale di cui ai commi precedenti, ovvero si accerti un impedimento oggettivo dell'Unita' territoriale di vigilanza (UTV) a svolgere le funzioni definite nel corrispondente manuale di organizzazione e di funzionamento, la regione o provincia autonoma ne da' comunicazione all'UNCV che adotta le misure necessarie del caso. |
| Art. 7. Norme transitorie
1. Qualora la regione o la provincia autonoma sia gia' dotata di una struttura di vigilanza alla data di pubblicazione del presente decreto o intenda attivarla prima della pubblicazione del decreto contenente le linee guida di cui all'art. 5, puo' operare con le proprie procedure, che dovranno successivamente essere adeguate entro sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida. 2. Qualora la regione o la provincia autonoma rilevi oggettivi impedimenti all'individuazione del personale da destinare all'UTV, entro il termine previsto dall'art. 2, puo' avvalersi temporaneamente di altri enti pubblici o del personale di enti strumentali che non svolgano attivita' di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa. A tale scopo, specifica convenzione della durata non superiore di dodici mesi e non rinnovabile, deve essere stipulata entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e trasmessa all'UNCV. 3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, gli enti individuati devono operare in conformita' ad un proprio manuale di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza, da adottare entro novanta giorni dalla stipula della convenzione, previa valutazione della conformita' alle linee guida da parte dell'UNCV. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 299 |
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